T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 29 marzo 2007 n. 118
Pres. H. Demattio; Est. M. Rossi Dordi
C. L. (avv. D Laratta) c PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (avv.ti G. Salghetti Drioli, R. von Guggenberg e S. Beikircher) e nei confronti di V. A. (avv. M. Schullian) nonché nei confronti di COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO (n.c.) |
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1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine – Decorrenza - Piena conoscenza dei vizi - In materia di pubblici concorsi – Quando sussiste - Fattispecie.
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2. Giustizia amministrativa – Legittimazione passiva – In tema di pubblici concorsi – Commissione esaminatrice – Non è configurabile.
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1. Ai fini del decorso del termine decadenziale per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo non è sufficiente il mero dubbio circa l’esistenza di un vizio di legittimità ma occorre la certezza dei fatti da quali si desume il vizio di legittimità del provvedimento; tale conclusione s’impone qualora dalla disamina del caso concreto emerge un comportamento dell’amministrazione connotato da scarsa trasparenza e teso ad intralciare il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione necessaria per poter valutare l’opportunità o meno d’intraprendere la via giudiziaria (1). 2. Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Commissione esaminatrice di concorso nel ricorso proposto contro il verbale di ammissione di un concorrente e la successiva graduatoria concorsuale, posto che si verte di un organo interno, temporaneo e straordinario dell’Amministrazione che ha indetto il concorso, come tale, estraneo ad un giudizio avente ad oggetto la propria attività, la quale è unicamente imputabile all’ente cui fa capo. (2)
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(1) Nella fattispecie decisa dal Collegio bolzanino, un partecipante a concorso pubblico contestava la carenza dei requisiti di ammissione in capo ad altra concorrente, evocata in giudizio. Pubblicata la graduatoria a gennaio 2006, l’Amministrazione aveva consentito, a febbraio 2006, al ricorrente l’accesso al curriculum vitae della controinteressata. In seguito, il legale del ricorrente, aveva richiesto, alla luce del curriculum vitae, di accedere alla documentazione da cui si potesse evincere se l’odierna controinteressata fosse effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa “speciale” concorsuale per poter partecipare, in qualità di esterna, al concorso; nel maggio 2006 il legale (della ricorrente) ha avuto piena conoscenza della concreta esperienza lavorativa della controinteressata (e cioè la carenza dei requisiti concorsuali), ed ha notificato il ricorso nel giugno dello stesso anno. Secondo la difesa dell’Amministrazione, già dalla lettura del curriculum poteva desumersi la dedotta carenza in capo alla controinteressata dei requisiti per l’accesso al concorso, con la conseguenza che a tale data doveva farsi risalire il dies a quo dell’impugnativa. Il Collegio osserva che “dall’esame del curriculum vitae della controinteressata rammostrato al ricorrente potevano sorgere dei dubbi sull’effettivo possesso da parte della dott. V. dei requisiti indicati nel bando per l’accesso al concorso di un candidato esterno all’amministrazione, ma invero non poteva ricavarsi alcuna certezza sul punto, stante il tenore del curriculum, come redatto dalla candidata.”. Nello stesso senso, v. T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 92, in questa Rivista, secondo cui ciò che rileva, ai fini del decorso del termine d’impugnativa, è l’integrale conoscenza dell’atto in relazione a tutte le sue molteplici componenti, tali da far emergere l’illegittimità deducibile come motivo di ricorso: il contenuto essenziale, di cui l’interessato deve avere contezza per poterne valutare gli eventuali vizi, va individuato in stretta connessione con il supporto motivazionale e con gli atti preparatori, in quanto la portata lesiva e la conseguente illegittimità dell’attività amministrativa non possono essere apprezzate se non mediante l’esame della giustificazione adotta dall’Ente. Il collegamento tra la decorrenza del termine per impugnare (sub specie piena conoscenza del provvedimento lesivo) e l’assolvimento dell’obbligo di motivazione è frequente nella più recente giurisprudenza: si sostiene che l'imposizione all'Amministrazione dell'obbligo di comunicare integralmente la motivazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, non è fine a se stessa, bensì è correlata al principio secondo cui la piena conoscenza dell'atto ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione presuppone la consapevolezza dei vizi che lo rendono non soltanto incidente nella propria sfera giuridica ma anche lesivo della medesima, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di che trattasi ha come effetto che l'interessato non acquisisce la conoscenza della lesività e che il termine di impugnazione non inizia a decorrere (cfr. T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 21 gennaio 1999 n. 14, in questa Rivista; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 22 giugno 2000, n. 3508 in Foro amm. 2000, 2136; Idem, 7 luglio 2000, n. 3819, ivi 2000, 2601). Altre pronunce del Consiglio di Stato hanno avuto occasione di ribadire, anche di recente, che la decorrenza del termine è ancorata (soltanto) alla conoscenza del provvedimento, purché percepito nel suo contenuto lesivo, rilevando la conoscenza di vizi di legittimità, in seguito alla disamina dei documenti, ai soli fini della proposizione di motivi aggiunti: di recente, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 20 settembre 2002 n. 4780, in questa Rivista con nota di richiami, secondo cui ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, affinché si realizzi la piena conoscenza del provvedimento ai sensi dell’art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, non è necessario che il provvedimento stesso sia noto in tutti i suoi elementi, ma è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, fermo restando che gli eventuali vizi percepiti in conseguenza della integrale cognizione degli atti del procedimento possono essere fatti valere mediante proposizione di motivi aggiunti; “I termini per l’impugnazione degli atti delle autorità amministrative decorrono dalla loro notifica o pubblicazione o piena conoscenza, secondo dei casi e in ogni modo dalla conoscenza effettiva o legale, del provvedimento, non già dei fatti dai quali venga desunta l’illegittimità del provvedimento considerato (CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 4 ottobre 1994, n. 1120, in Cons. St., 1994, I, 1354). “La tardiva conoscenza dei vizi del provvedimento può valere come occasione per formulare motivi aggiunti, ma non consente di ricorrere contro il provvedimento medesimo allorché sia vanamente trascorso il termine per l’impugnazione.” (CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 2 marzo 1983, n. 116, in Cons. St., 1983, I, 289).
(2) Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 15 dicembre 2003, n. 8213. (A. Fac.)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO - Presidente
Anton WIDMAIR - Consigliere
Luigi MOSNA - Consigliere
Marina ROSSI DORDI - Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 146 del registro ricorsi 2006
presentato da
C. L., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Laratta, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via Orazio n. 6, giusta delega a margine del ricorso,
- ricorrente –
contro
ROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Salghetti Drioli, Renate von Guggenberg e Stephan Beikircher, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione,
- resistente -
e nei confronti di
V. A., rappresentata e difesa dall'avv. Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, V.le Stazione n. 5, giusta delega a margine dell’atto di costituzione,
- controinteressata –
-
nonché nei confronti
COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO, - non costituita –
per l'annullamento
1) del verbale nr. 1 del 07.12.2005 della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina a direttore/trice dell’Ufficio per il Marketing Turistico e l’Alpinismo – Rip. 36 della Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige nr. 38/IV del 10.10.2005, nella parte che concerne l’ammissione della D.ssa Vescoli al concorso in vertenza;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo nella parte che permette la classificazione in graduatoria della D.ssa Vescoli, la sua nomina a vincitrice del concorso in questione e la sua conseguente iscrizione nella sezione B dell’albo degli aspiranti dirigenti della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché
3) della deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano, ad oggi non conosciuta, di nomina a direttrice dell’ufficio messo a concorso della controinteressata D.ssa Vescoli e tutti gli atti a questa presupposti e conseguenti.
Visto il ricorso notificato l’01.06.2006 e depositato in segreteria l’08.06.2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 12.07.2006 e di Vescoli Annegret dd. 14.09.2006;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 22.11.2006 il consigliere Marina Rossi Dordi ed ivi sentito l’avv. D. Laratta per il ricorrente, l’avv. J. Segna, in sostituzione dell’avv. R. von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avv. M. Schullian per Vescoli Annegret;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato in data 1.6.2006 il dott. Ludwig Castlunger si grava avverso il verbale dd. 7.12.2005 della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina a direttore/trice dell’Ufficio per il marketing e l’alpinismo della Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui ammette alle prove la dott. Annegret Vescoli, nonché i provvedimenti consequenziali della procedura selettiva, nella specie la classificazione in graduatoria della dott. Vescoli, la sua nomina a vincitrice del concorso, la sua conseguente iscrizione nella sezione B dell’albo degli aspiranti dirigenti della Provincia di Bolzano, nonché la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano di nomina della dott. Vescoli a direttrice dell’ufficio messo a concorso.
A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, commi 3 e 4, del bando di concorso (lex specialis) per la nomina a direttore/trice dell’Ufficio per il marketing turistico e l’alpinismo della Ripartizione 36 della Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicato sul BUR T.A.A. nr. 38/IV del 10.10.2005.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 17 del 22.10.1993 “disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, commi 1 e 3.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L.P. 10 del 23.4.1992, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e del DPR 9.5.1994 n. 487 nonché dei principi codificati nei predetti articoli, ovvero imparzialità, economicità, trasparenza, buon andamento, par condicio, selettività ed efficacia dell’azione amministrativa.
5) Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza e/o insufficiente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti presupposti nonché sviamento, irragionevolezza e manifesta ingiustizia.
Si costituivano la Provincia autonoma di Bolzano, che produceva copiosa documentazione, eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto, siccome infondato e la controinteressata, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o la sua reiezione, stante l’infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 22.11.2006, in vista della quale le parti producevano scritti difensivi, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Giova innanzitutto svolgere una breve esposizione in fatto, per una migliore comprensione della fattispecie all’esame.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 10.10.2005 è stato pubblicato il bando di concorso per la nomina a direttore/trice dell’Ufficio per il marketing turistico e l’alpinismo nei ruoli della Provincia Autonoma di Bolzano. Tale bando, all’art. 4 comma 3, prevedeva la possibilità di accesso al concorso anche a personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso, oltre ai requisiti per l’accesso all’impiego presso la Provincia, di una laurea e “con almeno quattro anni continuativi di esperienza di lavoro dipendente o professionale, in materie attinenti all’attività dell’amministrazione, e in particolare dell’ufficio bandito”. Il successivo comma 4 specificava che “I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso” e, quindi, poiché l’art. 3 del bando prevedeva l’obbligo di presentazione della domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR, i requisiti dovevano essere posseduti dai candidati alla data del 9.11.2005.
In data 7.12.2005 la commissione nominata si riuniva per la valutazione del possesso dei requisiti di ammissione in capo ai candidati e, dopo lo svolgimento dell’esame scritto in data 19.1.2006, gli idonei venivano invitati per l’esame orale. All’esito dell’orale la commissione attribuiva il punteggio di 7,5 al ricorrente e di 8 alla controinteressata dott. Vescoli, che erano i soli candidati rimasti in concorso. Sulla base di tale risultato la commissione inoltrava la documentazione all’Ufficio personale della Provincia per gli incombenti necessari al perfezionamento della nomina del candidato primo classificatosi, previa verifica dei requisiti richiesti.
Il dott. Castlunger ha quindi cercato di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione in capo alla dott. Vescoli, in qualità di candidata esterna e tra il ricorrente e l’amministrazione provinciale si è svolto un nutrito carteggio, conseguente alle richieste di accesso ai documenti da parte del dott. Castlunger, coadiuvato anche dal difensore civico e successivamente dall’odierno difensore, stante le difficoltà incontrate (vedi documentazione agli atti), ai fini di verificare la sussistenza o meno di una lesività dell’attività della commissione esaminatrice a proprio sfavore. Tra l’altro il ricorrente chiedeva di conoscere i criteri e le motivazioni addotte dalla commissione per la valutazione dei presupposti di ammissione per i candidati esterni.
In data 2.5.2006 il direttore dell’Ufficio personale amministrativo inviava copia di due certificazioni di servizio della dott. Vescoli, da cui sarebbe emerso, a suo dire, che l’attività da questa svolta superava il periodo prescritto di quattro anni, con l’indicazione dei compiti a cui era stata adibita, ed il dott. Castlunger proponeva ricorso.
Vanno quindi esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione provinciale resistente e dalla controinteressata.
a) Irricevibilità del ricorso.
La graduatoria del concorso è stata affissa all’albo provinciale in data 20.1.2006; in data 1.2.2006 il ricorrente ha richiesto di poter accedere al curriculum vitae della dott. Vescoli, per verificare la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti richiesti dal bando ed in data 10.2.2006 ha preso diretta visione di detto curriculum. Tale data, ad avviso della resistente e della controinteressata, costituirebbe il termine ultimo da cui far decorrere i 60 giorni per la notifica del ricorso, con conseguente tardività dello stesso (che è stato notificato l’1.6.2006), che ne determinerebbe l’irricevibilità.
L’eccezione va disattesa.
Infatti dall’esame del curriculum vitae della controinteressata rammostrato al ricorrente potevano sorgere dei dubbi sull’effettivo possesso da parte della dott. Vescoli dei requisiti indicati nel bando per l’accesso al concorso di un candidato esterno all’amministrazione, ma invero non poteva ricavarsi alcuna certezza sul punto, stante il tenore del curriculum, come redatto dalla candidata.
Omette l’Amministrazione di considerare le successive richieste del dott. Castlunger per poter accedere alla documentazione da cui si potesse evincere se effettivamente l’odierna controinteressata possedesse i requisiti previsti dalla normativa “speciale” concorsuale per poter accedere, in qualità di esterna, al concorso che qui ci occupa e la conseguente corrispondenza intervenuta sul punto, tra l’Ufficio personale amministrativo ed il ricorrente e la difesa del ricorrente. Ebbene tale corrispondenza e la documentazione allegata ad essa dall’amministrazione evidenziano come, solamente a seguito della dichiarazione di data 27.4.2006 del Centro tutela consumatori, inviata al difensore del ricorrente con lettera dd. 2.5.2006 dal direttore dell’Ufficio personale, il dott. Castlunger abbia avuto piena conoscenza di quale fosse la situazione di esperienza lavorativa che poteva vantare la controinteressata.
Un tale quadro, dal quale invero emerge un comportamento dell’amministrazione connotato da scarsa trasparenza e teso ad intralciare il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione necessaria per poter valutare l’opportunità o meno d’intraprendere la via giudiziaria, depone per la tempestività dell’azione impugnatoria esercitata dal ricorrente sia nei confronti dell’ammissione della dott. Vescoli al concorso de quo, che per la sua classificazione in graduatoria, successiva nomina a vincitrice del concorso e provvedimenti conseguenti, specificati in epigrafe.
b) Inammissibilità del ricorso.
L’Amministrazione resistente e la controinteressata rilevano che il ricorrente ha omesso di impugnare la graduatoria finale del concorso, determinando così l’inammissibilità del ricorso.
L’eccezione non merita positiva considerazione.
Come si evince a chiare lettere dal testo del ricorso, al punto 2. le impugnative sono rivolte, oltre che al verbale del 7.12.2005, nella parte che concerne l’ammissione della controinteressata al concorso, ad ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo “nella parte che permette la classificazione in graduatoria della d.ssa Vescoli, la sua nomina a vincitrice del concorso in questione e la sua conseguente iscrizione nella sezione B dell’albo degli aspiranti dirigenti della Provincia Autonoma di Bolzano nonché” alla “deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano, ad oggi non conosciuta, di nomina a direttrice dell’ufficio messo a concorso della controinteressata d.ssa Vescoli e tutti gli atti a questa presupposti e conseguenti”.
In tale elencazione è inclusa la richiesta di annullamento della graduatoria finale, che peraltro includeva solamente il ricorrente e la controinteressata, e di ogni atto successivo del procedimento che ha portato alla nomina della controinteressata a vincitrice del concorso e quindi a direttrice dell’ufficio messo a concorso, per cui non può in alcun modo ravvisarsi la mancata impugnazione dell’atto finale della procedura.
c) Carenza di legittimazione passiva della Commissione esaminatrice del concorso.
Come correttamente rilevato dalla Provincia, la Commissione esaminatrice del concorso oggetto della vertenza in esame è un organo interno, temporaneo e straordinario dell’Amministrazione provinciale, che ha indetto il concorso, e, come tale, è priva della legittimazione passiva in un giudizio avente ad oggetto la propria attività, la quale è unicamente imputabile all’ente cui fa capo (cfr., ex multis,: CdS, Sez. IV 15.12.2003, n. 8213).
L’eccezione è quindi condivisibile e va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di tale Commissione.
Passando all’esame del merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I motivi di doglianza dedotti possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro connessione logico giuridica ed attengono sostanzialmente al fatto che dapprima la commissione d’esame e, successivamente, in sede di verifica, il competente ufficio provinciale abbiano erroneamente, immotivatamente ed ingiustamente ravvisato il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso da parte della dott. Vescoli, quando invece tali requisiti difettavano.
L’art. 4 del bando di concorso, al punto 3 recita: “Al concorso sono inoltre ammesse persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso, oltre ai requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’Amministrazione provinciale, di una laurea e con almeno quattro anni continuativi di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materie attinenti all’attività dell’amministrazione e in particolare dell’ufficio bandito”.
Da un tanto discende che tra i requisiti richiesti ai candidati esterni all’amministrazione figura un’esperienza lavorativa con delle caratteristiche sia qualitative che quantitative. La qualità attiene al settore in cui il candidato deve aver svolto la sua esperienza lavorativa: vi è una previsione generica relativa alle materie attinenti all’attività dell’amministrazione provinciale, che, date le competenze innumerevoli della Provincia di Bolzano, appare invero molto ampia e poi vi è la specificazione “in particolare dell’ufficio bandito”. La quantità è più precisamente determinata in “quattro anni continuativi di esperienza di lavoro”.
Ora, ad avviso del Collegio, nel caso di specie in capo alla controinteressata Annagret Vescoli, come lamentato dal ricorrente, non sussistono i richiesti requisiti qualitativi-quantitativi. Per oltre la metà del periodo di quattro anni di esperienza lavorativa richiesta (dall’1.9.2003 al 9.11.2005), la dott. Vescoli ha prestato la propria attività quale responsabile gestionale-amministrativa del Collegio provinciale guide alpine dell’Alto Adige e tale esperienza lavorativa è indiscutibilmente attinente all’ufficio bandito, ma per l’altra metà del periodo (peraltro, come si preciserà nelle considerazioni successive, senza giungere ai quattro anni continuativi necessari per l’ammissione) ha lavorato in qualità di consulente giuridica per il Centro tutela consumatori utenti di Bolzano. L’attività dell’Ufficio messo a concorso riguarda le piste da sci, contributi e licenze a rifugi alpini pubblici e privati, maestri e scuole di sci, guide alpine e scuole di alpinismo e l’attività del Centro consumatori non pare proprio concernere materie attinenti l’oggetto dell’attività dell’ufficio suddetto.
La Provincia nei propri scritti difensivi interpreta latamente il requisito dell’esperienza lavorativa in materie attinenti all’attività dell’amministrazione, e in particolare dell’ufficio bandito, sostenendo finanche che rientrerebbero in tale concetto anche gli anni in cui la controinteressata ha effettuato supplenze nelle scuole della provincia, posto che anche l’istruzione pubblica rientra nel novero delle attività istituzionali dell’amministrazione provinciale. Tale interpretazione trova un ostacolo insormontabile nella previsione della continuità dell’esperienza lavorativa quadriennale, ma una simile operazione di dilatare il concetto di materie attinenti all’attività dell’amministrazione, sorvolando sulla dicitura “in particolare dell’ufficio bandito”, è stata posta in essere anche dalla commissione d’esame, seppur in assenza di una motivazione in tal senso.
Per poter considerare legittima la mancata esclusione della candidata Vescoli dal concorso in esame, occorre ignorare la specificazione integrativa posta al punto 3 dell’art. 4 del bando, appena sopra riportata. La previsione dell’esperienza lavorativa attinente in particolare all’attività dell’ufficio bandito è contenuta nel bando, lex specialis a cui l’amministrazione deve attenersi, una volta che si è in tal modo autoregolata. E, come ritenuto da giurisprudenza costante, le disposizioni del bando devono essere interpretate letteralmente ed in modo rigoroso, tenendo conto delle ragioni di affidamento, a tutela della buon fede e par condicio dei concorrenti.
Quand’anche poi si ritenesse rientrare nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione, in assenza di più precise indicazioni del bando, la decisione di ritenere l’attinenza dell’attività del Centro tutela consumatori con le materie di competenza dell’ufficio per il marketing turistico e l’alpinismo, o, meglio, di poter ritenere sufficiente l’attinenza con l’attività dell’amministrazione provinciale “lato sensu”, non sussiste in ogni caso il requisito temporale dei quattro anni continuativi dell’esperienza lavorativa.
Stante il tenore dell’accordo di libera collaborazione occasionale (“Vereinbarung fùr gelegentliche, freie Mitarbeit”) sottoscritto tra la dott. Vescoli ed il presidente del Centro tutela consumatori utenti in data 24.9.2001 (cfr. doc. 14 di parte resistente), non può farsi rientrare il periodo dal 24.9.2001 al 30.11.2001 nell’ambito dell’attività continuativa richiesta dal bando. Infatti, oltre alla specifica dizione del tipo di rapporto di lavoro, di cui al titolo, come sopra riportato (e va rilevato come il concetto di occasionalità si contrapponga nettamente a quello di continuità, che caratterizza invece il successivo periodo svolto presso il Centro tutela consumatori, che viene appunto definito di collaborazione coordinata continuativa), al punto 4 dell’accordo viene specificato che l’entità della prestazione lavorativa viene stabilita a richiesta della dirigente del Centro (“Das Ausmass der Arbeitleistung wird nach Bedarf von der Leiterin des EVZ festgelegt”) ed un tanto esclude che possa trattarsi di un rapporto di lavoro (meglio di libera collaborazione) continuativo, da conteggiare ai fini di ottenere il requisito minimo dei quattro anni, in mancanza di prova contraria circa i giorni e le ore di attività svolta, la retribuzione percepita (e quindi le ore di attività, visto che la retribuzione è prevista sulla base di un compenso orario) ed i relativi contributi o ritenute d’acconto versati. Documentazione tutta non versata in giudizio e che l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere per verificare la sussistenza del requisito dell’esperienza quadriennale continuativa richiesto ai candidati esterni. Il difetto di istruttoria sulla sussistenza del requisito per l’ammissione al concorso della controinteressata è ravvisabile sia in capo alla Commissione d’esame, che, successivamente, al competente ufficio personale della Provincia autonoma. Ed invero appare tra l’altro piuttosto singolare la circostanza riportata dalla controinteressata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 12.7.2006 (cfr. sempre doc. 14 della Provincia), secondo cui il pagamento delle ore di lavoro effettuate nel periodo 24.9.2001 – 30.11.2001 sarebbe avvenuto a partire dal dicembre 2001, ripartito sui sei mesi successivi. Un tanto, in ogni caso, oltre a non permettere una verifica sull’entità delle prestazioni di lavoro svolte, non depone in favore della possibilità di computare tale periodo all’interno della continuatività dell’attività lavorativa della dott. Vescoli, per ottenere i quattro anni necessari per l’ammissione al concorso (la consulenza avrebbe potuto, ad esempio, tenersi una volta in settimana).
Il rigore interpretativo su tale punto viene rafforzato dal confronto con i requisiti richiesti ai candidati interni alla pubblica amministrazione ex art. 4, primo comma, del bando:”Al concorso sono ammessi i/le dipendenti di ruolo o a tempo determinato con idoneità (al momento della scadenza del Bando) della Provincia o di altri Enti pubblici che abbiano un’anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo (a tempo pieno continuativo)nell’ottava o nona qualifica funzionale e che siano in possesso di un diploma di laurea”.
Di conseguenza, non potendosi conteggiare il periodo di libera collaborazione occasionale, intercorrente tra la controinteressata ed il Centro tutela consumatori per il periodo 24/09/2001 fino al 30/11/2001, l’esperienza di lavoro per un periodo continuativo, che la dott. Vescoli può vantare, non raggiunge il minimo dei quattro anni previsti dal bando.
I provvedimenti tutti della procedura concorsuale e quelli successivi e conseguenti, oggetto del ricorso, impingono nelle censure specificamente articolate nella parte iniziale del ricorso e complessivamente ed unitariamente trattate nello svolgimento dello stesso, concretizzando la violazione dei principi di corretta amministrazione, buon andamento, trasparenza ed imparzialità ed integrando l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’insufficiente istruttoria, erronea valutazione dei fatti, nonché sviamento e manifesta ingiustizia.
In conclusione la fondatezza delle censure dedotte ed esaminate determina l’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza per quanto attiene l’amministrazione resistente e vengono liquidate come da dispositivo; sussistono giustificati motivi per addivenire all’integrale compensazione delle spese tra il ricorrente e la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla il verbale n. 1 dd. 7.12.2005 della Commissione esaminatrice, nella parte concernente l’ammissione della dott. Vescoli al concorso, nonché tutti gli atti conseguenti oggetto di impugnazione, specificati in epigrafe.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Commissione esaminatrice del concorso.
Condanna la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida nell’importo di euro 3.000,00, oltre ad IVA e CAP, come per legge; compensa le spese tra il ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 22.11.2006.
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IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO
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L'ESTENSORE
Marina ROSSI DORDI
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