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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 19 marzo 2007 n. 2383
Pres. Perrelli, Rel. Amicuzzi
Consorzio Interregionale Altanatura (Avv. V.A. Pappalepore) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. dello Stato)


Processo della PA – Ricorso – Carenza sottoscrizione della parte e del procuratore legale – Carenza del mandato speciale all’avvocato cha ha sottoscritto il ricorso – Inammissibilità – Costituzione successiva al ricorso del nuovo difensore fornito di procura speciale - Irrilevanza

E’ inammissibile il ricorso privo della duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale e privo del mandato speciale degli avvocati che l’hanno sottoscritto, quando non sia intervenuta la costituzione in giudizio dall’intimato entro il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, idonea a sanarlo, ex art. 17, III comma, R.D. n. 642/1907, essendo, peraltro, irrilevante la costituzione di un nuovo difensore della parte ricorrente, fornito di regolare procura speciale, comunque successiva alla notifica del ricorso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER



composto dai signori Magistrati:
Consigliere Michele PERRELLI - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore
Consigliere Antonio VINCIGUERRA - Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 10624 del 2003 proposto dal

CONSORZIO INTERREGIONALE ALTANATURA, in persona del legale rappresentante pro tempore “Giuseppe Gramegna”, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Poertuense n. 104 (presso la sig.ra De Angelis);

contro



il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, DIPARTIMENTO della Qualita’ dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi, Direzione Generale per la Qualita’ dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per l’annullamento
del decreto ministeriale n. 63191 del 13 giugno 2003, comunicato in data 23 giugno 2003, con cui il Ministero intimato ha revocato il contributo di € 71.000,00 concesso a favore del Consorzio ricorrente con il D.M. n. 66862 del 23 dicembre 2002 per la realizzazione di un programma di valorizzazione dei prodotti d.o.p. e i.g.p. “Bella della Daunia”, “Canestrato Pugliese” e “Peperone di Senise”, e di alcuni prodotti Appulo - Lucani;
dei provvedimenti connesso e conseguenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria ordinanza 19 gennaio 2004 n. 366;
Vista la propria sentenza 9 giugno 2004 n. 5505;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’8.1.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 7.10.2003, depositato il 30.10.2003, il Consorzio ricorrente (premesso di avere ottenuto dal Ministero intimato un contributo pari ad € 71.000,00, per la realizzazione di un programma di valorizzazione dei prodotti d.o.p. e i.g.p. “Bella della Daunia”, “Canestrato Pugliese” e “Peperone di Senise”, e di alcuni prodotti Appulo – Lucani, poi revocato con provvedimento del 19.3.2003 ed in seguito sospeso, a seguito della presentazione di documenti e osservazioni) ha impugnato il decreto ministeriale n. 63191 del 13 giugno 2003 di rinnovo di detta revoca, con intimazione di immediata restituzione dell’importo erogato a titolo di anticipazione, pari ad € 21.300,00, importo maggiorato degli interessi legali.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché violazione del diritto di partecipazione al procedimento e del diritto di difesa del ricorrente.
2.- Violazione di legge per carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Erronea valutazione e travisamento dei fatti: la revoca è basata sulla circostanza che, in base ad un certificato rilasciato dalla C.C.I.A. di Bari, in data 29 agosto 2002, il Consorzio Altanatura “non svolge attività”. Il Consorzio medesimo lamenta inoltre che l’intimato Ministero abbia ritenuto prevalenti i dati formali risultanti dal certificato camerale su quelli ricavabili dai bilanci e comunque dai pluriennali rapporti che il Ministero stesso intrattiene con il ricorrente.
Con atto depositato il 14.11.2003 si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Con ordinanza 19 gennaio 2004 n. 366 il Tribunale ha accolto la istanza di adozione di misure cautelari, limitatamente alla restituzione delle somme già erogate.
Con memoria depositata il 19.3.2004 costituito Ministero ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con sentenza 9 giugno 2004 n. 5505 il Tribunale ha disposto adempimenti istruttori.
Con atto depositato il 5.10.2004 si è costituito un nuovo difensore per la parte ricorrente in sostituzione dei precedenti.
Con memoria depositata il 27.12.2006 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza dell’8.1.2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1.- Con il ricorso in esame il Consorzio Interregionale Altanatura, in persona del legale rappresentante pro tempore “Giuseppe Gramegna”, (premesso di avere ottenuto dal Ministero intimato un contributo pari ad € 71.000,00, per la realizzazione di un programma di valorizzazione dei prodotti d.o.p. e i.g.p. “Bella della Daunia”, “Canestrato Pugliese” e “Peperone di Senise”, e di alcuni prodotti Appulo – Lucani, poi revocato con provvedimento del 19.3.2003 ed in seguito sospeso, a seguito della presentazione di documenti e osservazioni) ha impugnato il decreto ministeriale n. 63191 del 13 giugno 2003 di rinnovo di detta revoca, con intimazione di immediata restituzione dell’importo erogato a titolo di anticipazione, pari ad € 21.300,00, importo maggiorato degli interessi legali.
2.- Innanzi tutto il Collegio deve valutare la ammissibilità del ricorso proposto, secondo l’epigrafe dello stesso, dal Consorzio Interregionale Altanatura, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore “sig. Giuseppe Gramigna”, mentre la delega agli avv. Daniela Maida e Luca Tantalo, originari procuratori della parte ricorrente, apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio è stata rilasciata da “…Giuseppe Gramegna nella mia qualità di presidente e rapp. te legale del Consorzio Biosud Ricerche”.
Va rilevato in proposito che, in base al combinato disposto dell’art. 19, I c., della L. n. 1034 del 1971 e dell'art. 35 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, i ricorsi amministrativi debbono essere sottoscritti dalle parti ricorrenti e firmati dal procuratore legale.
Detto art. 35 del R.D. n. 1054 del 1924 precisa che se la parte non ha sottoscritto il ricorso, il difensore che firma in suo nome deve essere munito di procura speciale.
Il ricorso introduttivo è pertanto da considerarsi ammissibile in caso di duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale, senza necessità di procura ad litem, in calce o a margine del ricorso stesso, mentre è necessaria la procura speciale quando il ricorso non è sottoscritto, oltre che dal difensore, anche dalla parte (Consiglio di Stato, IV, 3 dicembre 1986, n. 811).
E', viceversa, inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al Giudice amministrativo, sottoscritto dal solo avvocato o procuratore legale, privo di mandato speciale, perché ai sensi dell’art. 19 della L. n. 1034 del 1971, dell’art. 35, I c., del R.D. n. 1054 del 1924 e dell’art. 6, IV c., del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, il potere di azione non è stato validamente esercitato.
Il mandato speciale, che può essere conferito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, deve necessariamente indicare l'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia; in alternativa, può essere conferito in calce o a margine del ricorso, in applicazione dell'art. 83 c.p.c..
Tali essendo i principi in materia di rappresentanza tecnica dinanzi al giudice amministrativo, va ritenuto che, allorché un ricorrente non abbia conferito al difensore un procura speciale alla lite, perché quella apposta a margine del ricorso è conferita da diverso ricorrente, non è dato evincere quei requisiti minimi di riferimento alla controversia, che, soli, sono in grado di integrare gli estremi della procura speciale.
La conseguente nullità del ricorso giurisdizionale, sottoscritto dal solo difensore privo del prescritto mandato speciale, non può essere sanata dalla costituzione della parte intimata, essendo nella specie applicabile l'art. 17, III c., del R. D. 17 agosto 1907 n. 642, secondo cui la comparizione dell'intimato sana la nullità e la irregolarità, ma restano salvi i diritti acquisiti anteriormente a tale costituzione (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5508).
La regola della sanatoria per effetto del c.d. conseguimento dello scopo risulta invero applicabile soltanto quando la costituzione del soggetto intimato, che avrebbe potuto dedurre la ipotizzabile nullità del ricorso introduttivo, sia avvenuta prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso (Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 1998, n. 60).
Nel caso che occupa il ricorso non contiene la duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale e non è corredato (a margine, in calce o in allegato) da mandato speciale agli avvocati che hanno sottoscritto il gravame.
La conseguente nullità non è stata sanata, in base ai i principi in precedenza espressi, dalla costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali perché essa è avvenuta con atto depositato il 14.11.2003, dopo la scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso, individuabile nella data del 7.10.2003, essendo stato il provvedimento impugnato ricevuto da parte ricorrente, come da epigrafe del ricorso, in data 23.6.2003.
A tanto consegue la inammissibilità del gravame, non potendo la evidenziata nullità essere stata sanata dalla costituzione in data 5.10.2004 di un nuovo difensore per la parte ricorrente “Altanatura s.c.c.r.l.”, in sostituzione dei precedenti, fornito di regolare procura speciale a margine dell’atto di costituzione, perché essa avrebbe dovuto essere anteriore, o, quanto meno, coeva, alla notifica del ricorso e non posteriore (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4047).
3.- Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
4.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio dell’8.1.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Michele PERRELLI Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore



 

 
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