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| n.4-2007 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 28 marzo 2007 n. 2688
Pres. RIGGIO; Rel. CONTI
Società GIGLIO 1 s.r.l., GIGLIO 2 s.r.l., GIGLIO 3 s.r.l. e GIGLIO 4 s.r.l., GIGLIO 5 s.r.l. e GIGLIO 6 s.r.l. (Avv. R. Ferola) c. MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali (Avv. dello Stato) + altri. |
1. Beni culturali e paesaggistici – Alienazione ed altri atti di trasferimento – Prelazione – Decreto – Motivazione – Fattispecie |
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2. Beni culturali e paesaggistici – Alienazione ed altri atti di trasferimento – Prelazione – Decreto – Notifica di una sola copia all’unico legale rappresentante di tutte le società acquirenti di distinte unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato oggetto di prelazione – Legittimità – Sussiste. |
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3. Beni culturali e paesaggistici – Alienazione ed altri atti di trasferimento – Prelazione – Procedimento ad iniziativa di parte – Conseguenze – Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento – Insussistenza. |
1. In materia di esercizio della prelazione artistica, è sufficientemente motivato, in ordine alle ragioni di conservazione, protezione e fruizione del bene culturale che con la prelazione si intendono attuare, il decreto che invochi l’unificazione della proprietà originaria dell’immobile, accompagnata da finalità museali, in quanto evidenzia una scelta finalizzata alla migliore fruizione pubblica dello stesso e, conseguentemente, a migliorare la “efficacia della tutela del bene”1. |
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2. Poiché la notificazione del decreto con il quale si esercita la prelazione artistica assolve all’unica funzione di portare a conoscenza delle parti l’avvenuto esercizio della prelazione ed il contenuto del provvedimento, è legittima la notifica di una sola copia dello stesso all’unico legale rappresentante, nella sua qualità, di tutte le società acquirenti di distinte unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato oggetto di prelazione. Né ad essa sono estensibili i principi enunciati in materia di notificazione di atti processuali all’unico procuratore, atteso che in relazione a detti atti la richiesta di una copia degli stessi per ciascuna delle parti è giustificata dalla possibile diversa posizione processuale delle stesse, con conseguente necessità che ognuna riceva copia dell’atto (Il TAR ha rilevato che nella fattispecie in esame l’atto notificato era unico, come unica era stata la denuncia di cessione del fabbricato in questione, come pure unico era l’amministratrice legale rappresentante). |
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3. Il procedimento concernente l’esercizio del diritto di prelazione su beni culturali deve ritenersi ad iniziativa di parte, costituita dalla denuncia di trasferimento alla competente amministrazione dei beni culturali ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004, dalla quale, ai sensi dei successivi artt. 60-62 dello stesso, si determina l'avvio ex lege di detto procedimento. Pertanto, non sussiste alcun obbligo di comunicazione di avvio del relativo procedimento2. Peraltro, il D.M. 19.6.2002 n. 165 (pubblicato nella G.U 2.8.2002 n. 180), non abrogato dal D.Lgs. n. 42/2004, nel modificare l’art. 4 del D. M. n. 495/1994, ha espressamente escluso per i procedimenti de quo detta comunicazione3. |
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1 Circa la necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di conservazione, protezione e fruizione del bene culturale che con la prelazione si intendono attuare cfr. Cons. Stato VI, 2643/2005; id. n. 923/2001; contra cfr. Cons. Stato, VI, n. 6350/2004; TAR Sardegna n. 900/2003. |
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2 In questo senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8.6.2005, n. 4019, TAR Toscana, III, 13.4.2006, n. 1221; T.A.R. Molise, 27 marzo 2003, n. 296. |
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3 Il Tar ha dunque concluso che non è più attuale la giurisprudenza che richiedeva la comunicazione di avvio del procedimento in quanto relativa a fattispecie maturatesi anteriormente alla predetta disciplina. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
(Sezione II quater)
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
- n. 6719/2006, proposto dalle
Società GIGLIO 1 s.r.l., GIGLIO 2 s.r.l., GIGLIO 3 s.r.l. e GIGLIO 4 s.r.l., in persona dell’amministratrice unica Leonardis Claudia, rappresentate e difese dall’avv. Raffaele Ferola ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Po, n. 22;
- n. 6720/2006, proposto dalle
Società GIGLIO 5 s.r.l. e GIGLIO 6 s.r.l., in persona dell’amministratrice unica Leonardis Claudia, rappresentate e difese dall’avv. Raffaele Ferola ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Po, n. 22
contro
il MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
- del MINISTERO per l’Economia e le Finanze, dell’AGENZIA del Demanio, della PROCURA Generale e Regionale della CORTE dei CONTI, della CORTE dei CONTI, Sez Controllo Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- del CONSORZIO Nazionale fra Enti Cooperativi-CONFCOOPER soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
- del COMUNE di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Montanaro ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
- della REGIONE Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione:
- del decreto prot. n. 1859 del 21.4.2006, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha esercitato il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n. 42/2004, sugli immobili compravenduti con atto 22.2.2006 per notaio Capecelastro Edmondo Maria, rep. 69832, racc. 19449;
- di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e consequenziali, di contenuto ignoto alle ricorrenti, e segnatamente le note ed i pareri espressi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, dalla Soprintendenza Archeologica di Roma e dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, così come individuati nel decreto 21.4.2006;
- per quanto occorra, del Protocollo d’intesa 28.11.2002 tra Ministero dell’Economia e Finanze e il Comune di Roma, della nota 4.7.2003 del Comune di Roma, delle Conferenze di Servizi dell’anno 2005 in attuazione del suindicato Protocollo, della delibera 6.10.2005 n. 251 del Comune di Roma e del relativo accordo di programma, se sottoscritto;
- delle note prot. n. 2006/9446/OP e n. 2006/10010/OP del 3.4.2006 citate nel penultimo capoverso della parte narrativa del decreto 21.4.2006.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti, gli atti di costituzione in giudizio, per entrambi i ricorsi, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per l’economia e le finanze, dell’Agenzia del demanio, della Corte dei Conti e del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti i motivi aggiunti proposti dalle ricorrenti su entrambi i ricorsi;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 14 febbraio 2007 il consigliere Renzo CONTI;
Uditi, ai preliminari, l’avv. Raffaele Ferola per le società ricorrenti e l’avv. dello Stato Paola Palmieri per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con i ricorsi in trattazione n. 6719/2006 e n. 6720/2006, di identico contenuto, notificati entrambi il 26 giugno 2006 e depositati il successivo10 luglio, le società indicate in epigrafe espongono che:
- con scrittura privata stipulata in Roma il 22.2.2006, autenticata dal notaio Edmondo Maria Capecelastro, rep. 69832, racc. 19449, la Società Consorzio Nazionale fra Enti Cooperativi-CONFCOOPER soc. coop. a r.l. ha alienato alle Socc. Giglio 1, Giglio 2, Giglio3, Giglio 4, Giglio 5, Giglio 6, Giglio 7 e Giglio 8 distinte unità immobiliari indicate analiticamente nei ricorsi, facenti parte del fabbricato sito in Roma, denominato “Palazzo Riario Altemps-Gallese”;
- con atto del 24.2.2006 la compravendita è stata denunciata alla competente Soprintendenza;
- con l’impugnato decreto n. 1859 del 21.4.2006, il Ministero per i beni e le attività culturali ha esercitato la prelazione ai sensi degli artt. 59 ss. del D.Lgs n. 42/2004, ma ha notificato il provvedimento, nei termini di legge, soltanto alle società Giglio 1, Giglio 2, Giglio 3, Giglio 4, Giglio 7 e Giglio 8
Ciò esposto hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del predetto decreto e degli altri atti indicati in epigrafe, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dalle medesime ricorrenti paragrafati:
1) violazione dell’art. 3 L. 241/90 e s.m.i. e degli artt 59 ss. D.Lgs. 42/2004; difetto di istruttoria e di motivazione;
2) violazione degli artt 59 ss. D.Lgs. 42/2004; violazione del giusto procedimento; sviamento di potere per falsità della causa e/o deviazione da quella tipica;
3) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità; difetto di motivazione; violazione del parere del Comitato di settore;
4) violazione dell’art. 61, comma 1, D.Lgs. 42/2004;
5) violazione degli artt 59 ss. D.Lgs. 42/2004 in relazione alla legge di bilancio e agli artt. 65 R.D. 30.1.1913 n. 363 e 130 D.Lgs. 42/2004; violazione del giusto procedimento;
6) violazione dell’art. 7 L. 241/90 e s.m.i. in relazione agli artt. 1 e 4 D.M. 13.6.1994 n. 495;
7) violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso dell’art. 128, comma 1, D.Lgs. 42/2004 rispetto alla delega di cui all’art. 10, comma 2, lett. d), L. 6.7.2002 n. 137.
In relazione ad entrambi i ricorsi, con successivi motivi aggiunti, anche essi di identico contenuto, notificati il 2 novembre al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero per l’economia e le finanze, all’Agenzia del demanio, al Comune di Roma e alla Regione Lazio (ma non alle Procure e alla Sezione della Corte dei Conti indicate in epigrafe) e depositati il successivo 6 novembre (senza gli estremi di notifica) ed il 15 novembre (con detti estremi), le medesime società ricorrenti, sull’asserito presupposto degli atti depositati in esecuzione delle ordinanze collegiali istruttorie n. 905/2006 (per il ricorso n. 6719/2006) e n. 902/2006 (per il ricorso n. 6720/2006), hanno ulteriormente dedotto:
8) violazione dell’art. 61 D.Lgs. 42/2004 in relazione agli artt. 137 e 156 c.p.c.;
9) violazione degli artt. 21 bis e 21 septies L. 241/1990, come modificata ed integrata dalla L. 11.2.2005 n. 15; inefficacia e/o nullità del decreto di esercizio della prelazione
Si sono costituiti per resistere il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero per l’economia e le finanze, l’Agenzia del demanio, e la Corte dei Conti, i quali, salvo quest’ultima, con successive ampie ed articolate memorie del 25.7.2006, 8.11.2006 e 2.2.2007, dopo avere evidenziato che le Società Giglio 7 e Giglio 8 hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato di identico contenuto, hanno preliminarmente opposto il difetto di legittimazione passiva del Ministero per l’economia e le finanze e dell’Agenzia del demanio ed hanno, poi, analiticamente contrastato le censure dedotte dalle controparti.
Si è costituito in giudizio, altresì, il Comune di Roma.
Non si sono costituiti, invece, la Regione Lazio ed il Consorzio Nazionale fra Enti Cooperativi-CONFCOOPER, benché il ricorso ed i successivi motivi aggiunti risultino ad essi ritualmente notificati.
Con memoria del 27.11.2006 tutte le ricorrenti hanno ribadito le proprie tesi difensive.
Con ordinanze collegiali n. 6524/2006 (per il ricorso n. 6719/2006) e n. 6525/2006 (per il ricorso n. 6720/2006), successive all’esecuzione delle precedenti rispettive ordinanze collegiali istruttorie 905/2006 e n. 902/2006, le rispettive, ma identiche, istanze cautelari di sospensione degli atti impugnati sono state respinte.
Le cause sono state quindi chiamate e poste in decisione all’udienza pubblica del 14 febbraio 2007.
DIRITTO
I ricorsi in trattazione n. 6719/2006 e n. 6720/2006, di identico contenuto, sono entrambi volti ad ottenere l’annullamento: a) del decreto prot. n. 1859 del 21.4.2006, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha esercitato il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n. 42/2004, sulle particelle immobiliari descritte nel decreto medesimo, facenti parte del fabbricato sito in Roma, denominato “Palazzo Riario Altemps-Gallese”, e vendute alle Soc. Giglio 1, Giglio 2, Giglio3, Giglio 4, Giglio 5, Giglio 6, Giglio 7 e Giglio 8 dalla Società Consorzio Nazionale fra Enti Cooperativi-CONFCOOPER soc. coop. a r.l., con atto 22.2.2006 per notaio Capecelastro Edmondo Maria, rep. 69832, racc. 19449, per la somma complessiva di €. 23.000.000,00; b) degli ulteriori atti indicati in epigrafe.
I ricorsi sono oggettivamente e soggettivamente connessi e, pertanto, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza ai sensi dell’art. 52 del regolamento di procedura approvato con R.D. 17.8.1907 n. 642.
In via preliminare l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia del demanio, sul presupposto che non risulterebbero impugnati atti delle predette Amministrazioni.
L’eccezione va disattesa, in quanto, come emerge dai ricorsi (pag. 6) risultano espressamente impugnate le note prot. n. 2006/9446/OP e n. 2006/10010/OP del 3.4.2006, con cui l’organo competente dell’Agenzia del demanio ha deliberato la destinazione della somma di € 18.800.000,00 per l’acquisizione di Palazzo Altemps con fondi disponibili sul cap. 7754 UPB 6.2.3.1, Dipartimento Politiche Fiscali-Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ne consegue che le predette Amministrazioni sono state ritualmente chiamate in giudizio, avendo la prima disposto l’impegno di spesa ed essendo il secondo il titolare del richiamato capitolo di bilancio.
Ciò precisato, giova altresì evidenziare che i predetti gravami sono proposti dalle sole Socc. Giglio1, Giglio 2, Giglio 3 e Giglio 4 (per il ricorso n. 6719/2006) e dalle Socc. Giglio 5 e Giglio 6 (per il ricorso n. 6720/2006). Le Socc. Giglio 7 e Giglio 8, come emerge dalla memoria della difesa erariale, hanno presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, di identico contenuto, tuttora pendente.
Può passarsi, quindi, alla trattazione del merito dei due ricorsi.
Con il primo motivo le società ricorrenti lamentano che il decreto impugnato sarebbe privo di motivazione in ordine alle ragioni di conservazione, protezione e fruizione del bene culturale che con la prelazione si intendono attuare.
Sostiene di contro la difesa erariale, richiamandosi alla giurisprudenza (cfr. Cons.St., VI, n. 6350/2004; TAR Sardegna n. 900/2003), che non sarebbe richiesta in materia di esercizio della prelazione artistica la reclamata specifica motivazione e che, comunque, l’impugnato decreto sarebbe sufficientemente motivato.
Il Collegio, pur riconoscendo l’esistenza di un non univoco orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cons.St., VI, 2643/2005; id. n. 923/2001, dove si considera invece necessaria una specifica motivazione), ritiene comunque di condividere la tesi dell’Avvocatura sulla sussistenza, nella specie, di una adeguata motivazione al riguardo, il che rende inconferente, nella specie, il dibattito giurisprudenziale sopra evidenziato.
L’impugnato decreto, come emerge dall’ampia esposizione nelle premesse del medesimo, infatti, risulta adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato l’amministrazione alla sua adozione, chiaramente individuate, tra le altre, nel più ampio programma di valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato di cui alla delibera del Comune di Roma n. 251 del 6.10.2005, nella circostanza che “tale acquisizione determinerebbe un incremento sostanziale all’efficacia della tutela del bene in quanto le proprietà in corso di alienazione costituirebbero una unificazione con la generale originaria proprietà dell’immobile” e consentirebbe di collocarvi le collezioni del Museo Geologico attualmente sistemato nell’edificio di S. Susanna, nonché di “completare l’allestimento museale della collezione Ludovisi Boncompagni secondo i progetti a suo tempo elaborati”.
Tale motivazione, pertanto, è pienamente rispondente alle necessità motivazionali reclamate dalle ricorrenti in ordine alle ragioni di migliore conservazione, protezione e fruizione, atteso che è evidente che l’unificazione della proprietà originaria dell’immobile, accompagnata dalle finalità museali sopra richiamate, è finalizzata alla migliore fruizione pubblica dello stesso e, conseguentemente, come si esprime il provvedimento impugnato, a migliorare la “efficacia della tutela del bene”.
L’adeguatezza della menzionata motivazione e la rispondenza dell’esercitato potere alle finalità proprie dell’istituto della prelazione artistica rendono conseguentemente infondato anche il secondo motivo, con il quale le ricorrenti denunciano uno sviamento di potere, sull’assunto che il provvedimento impugnato mirerebbe unicamente alla traslazione del Museo geologico dall’edificio di S. Susanna a Palazzo Altemps, onde consentire la liberazione del predetto edificio e, quindi, l’attuazione del programma di cui alla deliberazione comunale n. 251/2005 che prevederebbe l’insediamento di attività multimediali, commerciali e di ristorazioni, con annessi parcheggi.
Premesso che il provvedimento impugnato, come sopra evidenziato, è sorretto autonomamente dalla prioritaria esigenza di unificazione di palazzo Altemps, si osserva che l’acquisto di tale immobile trova origine in tempi lontani e non sospetti, in quanto, come risulta dallo stesso provvedimento, per esso erano stati programmati i fondi necessari già con la legge n. 396/1990 per “Roma Capitale”, tanto è vero che proprio con detti fondi è stato finanziato l’acquisto; il che esclude la sussistenza del denunciato vizio di sviamento, in quanto l’orientamento all’acquisto è antecedente alla data di adozione della menzionata deliberazione comunale n. 251/2005.
Parimenti infondato si palesa il terzo motivo di gravame, con il quale si deduce la non motivata contraddittorietà dell’impugnato decreto rispetto al parere del Comitato di settore, che si sarebbe espresso nel senso che il Museo geologico dovesse essere conservato all’interno dell’edificio di S. Susanna.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che il citato parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui al verbale n. 146 dell’8.7.2005 (depositato dalla difesa erariale il 18.11.2006), come ben evidenziato dalla stessa difesa, è stato reso con riferimento ad una finalità completamente diversa da quella dell’acquisto di Palazzo Altemps e del trasferimento in detta sede del Museo geologico di S. Susanna. Questo, infatti, risulta adottato in relazione al “progetto di restauro, ristrutturazione cambio di destinazione d’uso” e, quindi, gli ipotizzati vizi di contraddittorietà e di carenza di motivazione non sono nemmeno configurabili, non essendosi il predetto Comitato espressamente pronunciato il relazione al trasferimento delle opere presso Palazzo Altemps.
Peraltro, il ripetuto parere non è nemmeno sfavorevole alla soluzione progettuale ed al cambio di destinazione d’uso, avendo evidenziato che “non sussistono preconcetti a condizione che non vengano alterati la spazialità dei luoghi, gli elementi costruttivi e di finitura”.
Con il quarto mezzo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 61, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, sull’assunto che l’impugnato decreto non sarebbe stato notificato alle Socc. Giglio 5 e Giglio 6.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione se la dedotta illegittimità sia idonea a determinare l’illegittimità dell’intero decreto, come sostenuto dalle ricorrenti, ovvero solo nella parte che si riferisce alle proprietà delle predette società alle quali il provvedimento non sarebbe stato notificato, come, invece, affermato dalla difesa erariale, atteso che la censura, peraltro dedotta anche dalle citate Socc. Giglio 5 e Giglio 6 nell’autonomo ricorso n. 6720/2006, risulta comunque infondata.
Premesso che le notifiche alle altre Società acquirenti sono andate a buon fine, giova preliminarmente evidenziare che:
- nella denuncia dell’atto di compravendita del 24.2.2006, ricevuta dall’Amministrazione il 2.3.2004 (doc. n. 1 depositato dall’Avvocatura dello Stato il 4.10.2006), unica per tutte le società, era espressamente precisato che “Ai fini delle eventuali comunicazioni, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi sociali” indicate nello stesso atto e cioè, per Giglio 5 e Giglio 6, in Porto Santo Stefano (Grosseto), Via Breschi, n. 5;
- le notifiche effettuate dall’amministrazione al predetto indirizzo non sono andate a buon fine, in quanto, come risulta dalla relata di notifica del 27.4.2004 (docc. n. 5) “la sede non è stata trovata e all’indirizzo non ci sono indicazioni della società né sui citofoni, né nelle caselle postali; vane ulteriori informazioni in loco”;
- come emerge dalle certificazioni camerali presso la Camera di Commercio di Roma (parimenti depositate dall’Avvocatura come docc. 6), infatti, le stesse risultano trasferite con decorrenza 27.4.2006 presso la sede in Roma, Via Giosuè Carducci, n.10;
- risulta tuttavia andata a buon fine, sia pure con il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., la notificazione alla sig.ra Claudia Leonardis nella sua qualità di amministratrice unica di tutte le acquirenti Socc. Giglio, ivi comprese le Socc. Giglio 5 e Giglio 6.
Ciò premesso stima il Collegio che detta ultima notificazione sia rituale e, conseguentemente idonea al raggiungimento dello scopo dell’acquisizione della conoscenza dell’impugnato provvedimento da parte delle predette Socc. Giglio 5 e Giglio 6.
Ai sensi dell’art. 145 c.p.c., infatti, la notificazione alle persone giuridiche, oltre che presso la loro sede “può anche essere eseguita…alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Nella specie non è contestato che la effettuata notificazione all’amministratrice unica non sia conforme alla previsione normativa di cui sopra e che la stessa non sia tempestiva in ordine al termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione fissato dall’art. 61 del D.Lgs. n. 42/2004. Ciò che viene contestata, infatti, è unicamente la circostanza che al predetto amministratore sia stata notificata una sola copia del decreto impugnato.
Tale circostanza, tuttavia, non può ritenersi rilevante nella fattispecie in esame, atteso che l’atto notificato era unico, come unica era stata la denuncia di cessione del fabbricato in questione, come pure unico era l’amministratrice legale rappresentante.
Né sono estensibili, conseguentemente, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di notificazione di atti processuali all’unico procuratore, atteso che essi sono estranei alla fattispecie in esame, in quanto in relazione a detti atti la richiesta di una copia degli stessi per ciascuna delle parti è giustificata dalla possibile diversa posizione processuale delle stesse, con conseguente necessità che ognuna riceva copia dell’atto.
Nel caso in esame, invece, la notificazione dell’impugnato decreto, di cui, come già precisato, non viene contestata la tempestività, assolve all’unica funzione di portare a conoscenza delle parti l’avvenuto esercizio della prelazione e del contenuto del provvedimento e tale effetto si è realizzato attraverso tale conoscenza da parte del legale rappresentante di tutte le società, ivi comprese le Socc. Giglio 5 e Giglio 6, con la notificazione al medesimo nella sua qualità.
Peraltro,ove pure si volesse fare riferimento, quanto alla conoscenza del provvedimento impugnato, alla data di notificazione del ricorso n. 6720/2006 (avvenuta il 26.6.2006) da parte delle predette due società, ma come sopra chiarito non è questo l’avviso del Collegio, la stessa sarebbe, comunque, intervenuta entro il termine di centottanta giorni fissato dallo stesso art. 61 del D.Lgs. n. 42/2004.
Va al riguardo osservato, infatti, che l’ordinario termine di sessanta giorni, fissato dal primo comma per l’esercizio del diritto di prelazione è, comunque, elevato dal successivo secondo comma a centottanta giorni nell’ipotesi di domanda “incompleta” e, nella specie, per le Socc. Giglio 5 e Giglio 6 la domanda doveva ritenersi incompleta della sede legale, risultando questa alla data di tentata notificazione inesistente. Ne consegue che la notifica deve ritenersi avere conseguito il suo effetto conoscitivo quanto meno in pendenza del predetto termine di centottanta giorni che iniziava a decorrere dal 2.3.2004, data in cui la Soprintendenza ha ricevuto la notificazione dell’atto di compravendita.
Parimenti infondato risulta il primo dei motivi aggiunti (rubricato in narrativa come 8° motivo ed al quale deve riconoscersi priorità logica nell’ordine di esame dei restanti motivi dedotti), con cui si lamenta la inesistenza o nullità della notifica sotto il diverso profilo che non sarebbe stato possibile consegnare all’ufficiale notificatore il decreto impugnato, datato 21.4.2006, sulla base della richiesta di notifica datata 20.4.2006.
Invero, come risulta chiaramente dalla certificazione dell’Ufficio Notifiche esecuzioni di Napoli (doc. 5 bis), in merito alle notificazioni all’amministratrice unica e alle Socc. Giglio 1, Giglio 2, Giglio 3 e Giglio 4, il provvedimento impugnato “è stato presentato presso i nostri uffici il giorno 21/04/2006”. Inoltre l’avvenuta consegna del decreto in questione all’UNEP per tutte le Società acquirenti (e alle altre parti interessate) in data 21.4.2006 emerge chiaramente dal timbro apposto sul retro di ogni singolo provvedimento notificato, dove vengono riportati il numero cronologico, le spese e la data di presentazione dell’atto (docc. n. 5) che è appunto quella del 21.4.2006.
Tale attestazione dimostra, pertanto, non soltanto che l’atto è stato effettivamente consegnato al citato UNEP, ma anche che tale consegna è avvenuta il giorno 21.4.2006.
A tale stregua appare irrilevante la circostanza che la data della lettera di trasmissione UNEP sia antecedente a quella del decreto da notificare, che ben potrebbe essere stata preparata in anticipo, atteso che ciò che rileva è la effettiva consegna dell’atto da notificare allo stesso UNEP e la relativa data e queste risultano chiaramente dai predetti atti.
Deve essere in conseguenza disatteso anche il secondo motivo aggiunto (rubricato in narrativa con il n. 9), con il quale per le medesime considerazioni esposte nel suindicato primo motivo aggiunto è stata dedotta anche la violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990.
Una volta accertato, infatti, che il decreto impugnato è stato consegnato per la notificazione in data 21.4.2006 e che, come in precedenza precisato in sede di esame del quarto motivo, le notifiche devono ritenersi rituali e tempestive anche per le Socc. Giglio 5 e Giglio 6 per effetto della notificazione all’amministratrice unica, nessuna violazione del reclamato art. 21 bis può ritenersi sussistente.
Con il quinto motivo di gravame viene dedotta la violazione dell’art. 59 e ss del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione alla legge di bilancio ed agli artt. 65 del D.D. 30.1.1913, n. 363 e 130 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004. Si sostiene in particolare che il decreto di prelazione sarebbe stato adottato in assenza, da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, dell’assunzione dell’obbligo di porre a carico del proprio bilancio l’impegno contabile necessario e di emettere il relativo mandato di pagamento.
Anche tale motivo è infondato.
Al riguardo si osserva che, come emerge dallo stesso decreto impugnato, l’importo totale per l’esercizio della prelazione di € 23.000.000,00, oltre IVA per € 4.600.000,00, risulta totalmente finanziato come segue: per € 8.800.000,00 nell’ambito dei fondi derivanti dagli stanziamenti effettuati con legge “Roma Capitale” proprio per l’acquisto dell’immobile in questione; per € 18.800.000,00 con fondi resi disponibili dall’Agenzia del Demanio sul cap. 7754 UPB 6.2.3.1., Dipartimento politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze destinato proprio all’acquisto di immobili dello Stato.
A tale stregua, l’importo necessario per far fronte all’esercitato diritto di prelazione di cui trattasi risulta interamente coperto, ivi compresa la parte relativa all’IVA dovuta, con gli impegni di spesa di cui sopra.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, ha rilevanza che l’impegno di spesa di € 18.800.000,00 non si riferisca espressamente ad un capitolo di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, atteso che l’Agenzia del demanio, titolare del capitolo, ha sostanzialmente provveduto all’impegno in nome e per conto del Ministero per i beni e le attività culturali specificamente “per l’acquisizione della porzione di Palazzo Altemps”.
Con il sesto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, in quanto l’Amministrazione procedente avrebbe illegittimamente pretermesso la comunicazione di avvio del procedimento, prevista da detta disposizione e ribadita dall’art. 4 del D.M. 13.6.1994, n. 495 .
La censura non può trovare adesione.
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che, come precisato da parte della giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, III, 13.4.2006, n. 1221; T.A.R. Molise, 27 marzo 2003, n. 296) e dal Consiglio di Stato (cfr. sez. II, 8.6.2005, n. 4019), che il collegio ritiene di condividere, il procedimento de quo deve ritenersi ad iniziativa di parte, costituita dalla denuncia di trasferimento alla competente amministrazione dei beni culturali ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004, dalla quale, ai sensi dei successivi artt. 60-62 dello stesso, si determina l'avvio ex lege del procedimento di esercizio del potere di prelazione da parte della medesima amministrazione.
A tale stregua, stante la natura di procedimento ad iniziativa di parte, non sussiste alcun obbligo di comunicazione di avvio del relativo procedimento, alla luce della consolidata giurisprudenza (cfr. Cons.St., VI, 30.12.2005, n. 7623; id., IV, 20.12.2005, n. 7257; id., V, 13.12.2005, n. 7056) che esclude siffatta comunicazione per detta tipologia di procedimenti.
Né a conclusioni diverse induce il richiamo delle ricorrenti all’ art. 4, primo comma, del D.M. 13.6.1994 n. 495 (con il quale è stato emanato il regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990), che prevedeva l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento in relazione alla generalità degli atti dalla stessa emanati.
Va, infatti, precisato che esso è stato successivamente integrato dal D.M. 19.6.2002 n. 165 (pubblicato nella G.U 2.8.2002 n. 180) che, nel dettare modifiche al citato D. M. n. 495/1994, ha aggiunto, all’art. 4 di quest’ultimo, il comma 1 bis, secondo cui “La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli” nello stesso indicati, tra i quali l’art. 59 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, relativo al “diritto di prelazione” del Ministero sui beni culturali.
Ciò rende, pertanto, non più attuale quella parte della giurisprudenza che richiedeva necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto relativa a fattispecie maturatesi anteriormente alla predetta disciplina.
Né la menzionata disposizione del D.M. n. 165/2002 può ritenersi superata dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004, atteso che il medesimo non contiene alcuna norma, esplicita ovvero implicita, che abbia fatto venir meno l’efficacia del D.M. medesimo.
Alla stregua delle esposte considerazioni e, soprattutto, della specifica disposizione di cui al richiamato D.M. n. 165/2002, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la dedotta censura si palesa infondata.
Con il settimo ed ultimo motivo le ricorrenti deducono l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 per eccesso di delega rispetto alla previsione di cui alla legge delega n. 137/2002, in violazione dell’art. 76 della Costituzione. Si sostiene che la previsione dell’ultrattività dei provvedimenti di vincolo non sarebbe compresa nei poteri delegati dalla legge n. 137/2002.
La dedotta questione di legittimità costituzionale è in primo luogo irrilevante, atteso che riguarda l’efficacia del provvedimento di vincolo che non costituisce oggetto del ricorso in trattazione, né risulta che questo sia mai stato oggetto di contestazioni, tanto è vero che le stesse ricorrenti hanno provveduto alla denuncia di cessione ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. n. 42/2004, riconoscendo così la piena legittimità ed efficacia del vincolo gravante sul fabbricato in questione.
Peraltro, la questione è anche manifestamente infondata, in quanto come osservato dalla difesa erariale l’art. 128 del D.Lgs. n. 42/2004 si limita a ribadire quanto già disposto in relazione ai vecchi vincoli, sia dall’art. 71 della legge n. 1089/1939, sia dall’art. 13 del D.Lgs. n. 490/1999 e cioè la vigenza dei vincoli già apposti fino all’avvio del procedimento di rinnovo, con l’unica novità che, anziché ancorare detta proroga di efficacia ad un termine temporale, la pone in relazione con l’avvio del procedimento di verifica di cui allo steso D.Lgs. n. 42/2004.
In conclusione, e per quanto sopra argomentato, entrambi i ricorsi risultano infondati in ordine a tutte le censure dedotte e, conseguentemente, vanno respinti.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 6719/2006 e n. 6720/2006 indicati in epigrafe, previa loro riunione, li respinge entrambi.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Italo RIGGIO - Presidente
Renzo CONTI - Consigliere, estensore
Floriana RIZZETTO - Primo Referendario
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