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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 20 marzo 2007 n. 2404
Pres. Amodio, Est. Politi
A. Giannino (Avv.ti C. Renzo, M. Pietrolucci) c/ Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. dello Stato)


Contratti della p.a. - Appalti di lavori pubblici – Deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale – Disciplina prevista dall’art. 45, D.p.r. 1063/1962 – Applicabilità - A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 32, L. 109/94, c.m. dalla L. 216/95 – Sussiste – Condizione - Conseguenze

In tema di composizione dei Collegi arbitrali ai quali sia deferita la risoluzione delle controversie in materia di opere pubbliche, la disciplina di cui all’art. 45, D.p.r. 1063/1962 -Capitolato generale degli Appalti, ora abrogato- continua ad applicarsi, in base alla disposizione transitoria di cui all’art. 1, co. 6, L. 216/95, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 32 L. 109/94, c.m. dall’art. 9bis, L. 216/1995, ove i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati tra la data di entrata in vigore della L. 109/94 e quella di entrata in vigore della L. 216/95. Ciò vale, a maggior ragione, per le controversie nascenti da contratti stipulati –come nella specie- prima della entrata in vigore della L. 109/94, attesa l’inapplicabilità retroattiva del suddetto art. 32. (Ne deriva che, nel caso di specie, è stata illegittimamente negata ad un giudice ordinario l’autorizzazione ad assumere l’incarico di componente di Collegio arbitrale, attesa l’erronea applicazione dell’art. 32 L. 109/94, in luogo del suddetto art. 45, che prescriveva l’obbligatoria presenza, in tali collegi, di un magistrato ordinario).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- Sezione I -




ha pronunciato la seguente


Sentenza



sul ricorso n. 415 del 2001, proposto da

Giannino Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo e Renzo M. Pietrolucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via dei Gracchi n. 128


contro



- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12


per l'annullamento



della delibera consiliare prot. n. P-20162, comunicata il 28 ottobre 2000, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha negato al ricorrente l’autorizzazione ad assumere l’incarico di componenti di Collegio arbitrale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:


Fatto




Espone il ricorrente di essere stato designato, nella qualità di Consigliere della Corte d’Appello di Roma, ad assumere l’incarico di componente di Collegio arbitrale.
La relativa richiesta di autorizzazione, dall’interessato inoltrata al Consiglio Superiore della Magistratura, veniva da tale organismo respinta con il provvedimento oggetto del presente gravame, la cui illegittimità viene argomentata sulla base dei seguenti argomenti di doglianza:
1) Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione
Il mero richiamo ai referenti normativi in materia non integrerebbe, ad avviso di parte ricorrente, il carattere di sufficienza della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di autorizzazione in questione.
2) Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Contesta parte ricorrente la tesi con la quale il C.S.M. ha ritenuto che a far data dal 3 giugno 1995 la norma di cui all’art. 45 del D.P.R. del 1962 sia stata abrogata e che tale effetto abrogante discenderebbe dall’art. 32 della legge 109/1994 nel testo in vigore dopo le modifiche di cui al decreto legge 101/1995 e della legge di conversione 216/1995.
3) Violazione ed erronea interpretazione di legge. Eccesso e sviamento di potere.
In ogni caso, il contratto dal quale è scaturita la controversia devoluta in arbitri sarebbe anteriore alla entrata in vigore della normativa di cui alla legge 109/1994.
4) Eccesso e sviamento di potere. Contraddittorietà ed insufficienza di motivazione. Violazione di legge.
Nell’assumere il rilievo ordinamentale della possibilità consentita di devolvere la definizione di un’insorta controversia al giudizio di un collegio arbitrale, esclude parte ricorrente che l’art. 32 della legge 109/1994, come modificata dalla legge 216/1995 abbia una portata a tale riguardo abrogante, quale ritenuta dal C.S.M.
5) Eccesso e sviamento di potere. Violazione di legge.
In ogni caso, la disposizione di cui all’art. 32 in precedenza richiamata non potrebbe avere applicazione se non per le controversie relative ai lavori appaltati o concessi successivamente all’entrata in vigore della legge 109/1994 (escludendosi, sotto tale profilo, ogni portata retroattiva della predetta norma).
6) Eccesso di potere e violazione di legge. Illogicità manifesta.
Ribadita, alla stregua di quanto in precedenza sintetizzato, l’esclusa abrogazione della disposizione di cui all’art. 45 del Capitolato generale ad opera dell’art. 32 della legge 109/1994, come modificata dalla legge 216/1995, sottolinea parte ricorrente come l’art. 32 anzidetto sia stato riformulato ad opera della successiva legge 415/1998 (che ha stabilito la cessazione di efficacia dell’art. 45 del Capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 1063/1962 a fa data dall’entrata in vigore del regolamento disciplinante la Camera Arbitrale).
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 594, pronunziata nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2001.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2007.


Diritto




1.
Va innanzi tutto rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con l’avversata determinazione adottata in data 11 ottobre 2000, ha negato, nei confronti dell’odierno ricorrente, l’autorizzazione (da quest’ultimo in precedenza richiesta) ai fini dell’assunzione dell’incarico di componente di collegio arbitrale alla luce delle seguenti considerazioni:
- “la materia in oggetto deve ritenersi regolata dall’art. 9-bis l. 216/95, modificativo dell’art. 32 l. 109/94, che a propria volta innovava la disciplina del capo VI del D.P.R. 1063/62, e non più dall’art. 45 D.P.R. 1063/62”;
- “appare tuttora corretta la risoluzione C.S.M. del 12.3.1997, laddove si conclude per la illegittimità di qualsiasi norma (e interpretazione) che andasse nel senso della obbligatorietà degli arbitrati, tanto nel senso dell’indefettibile necessità di ricorso a tale strumento di risoluzione delle controversie, quanto nel senso di una specifica composizione del collegio arbitrale imposta alle parti dalla legge”;
- “la tesi della sopravvivenza dell’art. 45 D.P.R. 1063/62 dopo l’entrata in vigore della l. 216/95 è stata specificamente e puntualmente contestata in detta risoluzione”, assumendosi che, fra le disposizioni del capitolato per le quali fosse predicabile un carattere di ultrattività “non può farsi tuttavia rientrae l’art. 45, decisivo sembrando al riguardo il comma 5 dell’art. 1, che espressamente prevede l’applicabilità immediata dell’art. 32 (ossia dell’art. 9-bis) anche ai contratti che continuano ad essere regolati per la restante parte dal regolamento del 1962”;
- “nessun argomento in contrario può trarsi dalla pur infelice formulazione della disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 4, della l. 415/98”;
- “che appare dunque evidente che il rinvio alla disciplina applicabile nelle more dell’emanazione del Regolamento … deve essere necessariamente inteso come riferimento all’art. 9-bis l. 216/95, punto di approdo delle successive modificazioni introdotte rispetto alle originarie previsioni del capo VI D.P.R. 1063/62”;
- “che, pertanto, la disciplina vigente non prevede più l’obbligatoria presenza di magistrati nei collegi arbitrali, in considerazione del riferimento dell’art. 9-bis l. 216/95 alle norme del Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile”.

2.
L’assunto come sopra propugnato dall’Amministrazione a fondamento del diniego di autorizzazione all’assunzione dell’incarico di componente di collegio arbitrale non può essere condiviso.
Va rilevato, in proposito, come la legge 216/1995 abbia posto, all’art. 1, una dettagliata disciplina transitoria in ordine alla tempistica di applicazione delle disposizioni introdotte dal nuovo sistema normativo in materia.
La presenza di tale disciplina transitoria esclude che, ai fini dell’individuazione delle norme applicabili, debba farsi ricorso a canoni ermeneutici di ordine generale (come, ad esempio, al principio dell’immediata applicabilità delle norme processuali), giacché il Legislatore, nel prevedere un’articolata disciplina per le varie situazioni prospettabili, ha univocamente mostrato l’intento di non lasciar spazio a criteri interpretativi diversi da quello di carattere meramente letterale.
La disciplina transitoria prevede, come punto di riferimento, l’affidamento della progettazione ed i relativi affidamenti in appalto o in concessione e stabilisce una differente regolamentazione a seconda del momento in cui tali affidamenti siano stati effettuati:
- dopo l’entrata in vigore del regolamento previsto dalla legge,
- successivamente all’entrata in vigore della legge 216/1995 e fino all’entrata in vigore del regolamento,
- anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 216/1995.
Ai fini che qui interessano occorre prendere in considerazione quest’ultima ipotesi.
È previsto in via principale (art. 1, comma 5) che in tal caso (sempre che il bando per l’appalto o la concessone sia pubblicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 216/1995) si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nonché taluni articoli di quest’ultima legge, fra i quali l’art. 32.
È poi previsto (art. 1, comma 6) che, in deroga a quanto prima disposto, “ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alla aggiudicazione o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell’adozione dei rispettivi provvedimenti”.
Per quanto riguarda i contratti di appalto stipulati a seguito dei bandi e degli affidamenti da ultimo considerati, non possono esservi dunque dubbi in ordine alla inapplicabilità dell’art. 32, atteso che non solo è espressamente previsto che trovino applicazione le previdenti disposizioni, ma, allorquando il Legislatore ha voluto che si applicassero le nuove norme in materia di arbitrato previste dallo stesso art. 32 lo ha detto espressamente.
Quanto sopra chiarito in ordine all’applicabilità dell’art. 32 relativamente ai bandi ed agli affidamenti avvenuti fra la data di entrata in vigore della legge 109/1994 e quella dell’entrata in vigore della legge 216/1995 vale evidentemente a maggior ragione per i bandi e gli affidamenti anteriori alla legge 109/1994, non potendosi certo ipotizzare una applicabilità retroattiva dell’art. 32 con riferimento a situazioni ulteriormente risalenti nel tempo.
Le conclusioni precedentemente esposte trovano conferma nell’art. 10 della legge 18 novembre 1998 n. 415, che ha dettato una nuova formulazione dell’art. 32.
Il nuovo testo della disposizione in discorso, nell’istituire per la definizione delle controversie in materia di lavori pubblici una camera arbitrale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha espressamente previsto che l’art. 45 del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (il quale prevede la necessaria presenza nel collegio arbitrale di un magistrato ordinario) cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la camera arbitrale.
La dizione impiegata dal Legislatore “cessa di avere efficacia” non lascia dubbi circa l’intenzione del medesimo di considerare vigente l’art. 45 del capitolato per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore del regolamento.

3.
Nel rammentare come le suesposte considerazioni hanno formato oggetto, da parte di questa Sezione, di ribadita affermazione (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 21 ottobre 1999 n. 2379, 27 giugno 2000 n. 5214 e 8 luglio 2000 n. 5743), va ulteriormente osservato come omogenea sistematica ermeneutica abbia anche informato le decisioni assunte in materia dalla Suprema Corte di Cassazione.
Quest’ultima, affrontando il problema della immediata applicabilità (o meno) del citato art. 32 della legge 109/1994, (come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge 101/1995, convertito nella legge n. 216/1995) ai lavori appaltati prima della sua entrata in vigore, ha chiarito (Sez. I, sentenza 20 novembre 2003 n. 17599) che la controversia deferibile ad arbitri in relazione alla previsione del citato art. 45 del D.P.R. 1063/1963 – applicabile ratione temporis – prescrivente la nomina di cinque componenti aventi specifici requisiti, sia suscettibile di essere decisa da un collegio composto sulla base di tale previsione, e non secondo gli innovativi criteri stabiliti dall’art. 32 della legge 109/1994 come sopra modificato.
È stato ritenuto, in proposito, che il contenuto precettivo dell'ultimo comma dell'art. 32 della citata legge 109/1994 non è riferibile agli arbitrati in materia di opere pubbliche espletati o espletandi ai sensi del D.P.R. n. 1063/1962 ed aventi fondamento pattizio per essere detto decreto richiamato nei singoli capitolati.
La ragione della inapplicabilità della nuova disposizione ai lavori appaltati prima della sua entrata in vigore è stata correlata dalla Corte al fatto che la volontà delle parti, una volta diretta alla definizione arbitrale delle controversie insorte, avrebbe potuto dirigersi soltanto sul piano della composizione qualificata, voluta dall'art. 45 del D.P.R. citato: composizione che, al momento dell'inserzione del patto compromissorio nel contratto di appalto, non era stata ancora modificata (o abrogata) dalle leggi sopravvenute.

4.
Richiamate le considerazioni precedentemente svolte, la fondatezza delle doglianze in proposito dedotte con il presente gravame impone, con assorbimento dei rimanenti profili di censura, l’accoglimento del ricorso ed il conseguenziale annullamento degli atti con esso impugnati.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2007, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Antonino SAVO AMODIO – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Mario Alberto DI NEZZA – Primo Referendario



 

 

 
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