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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 2 marzo 2007 n. 366
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1. Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Procedimenti di autotutela – Articolo 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 – Necessaria applicazione. |
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2. Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo – Articolo 21-octies, l. 07 agosto 1990, n. 241 – Contrasti giurisprudenziali – Applicabilità – Non può avvenire. |
1. Per costante e concorde giurisprudenza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta un principio generale dell’agire amministrativo, soprattutto quando si tratta di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti provvedimenti favorevoli. |
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2. Quando la decisione di giungere alla revoca di un precedente provvedimento dipende dalla soluzione di un’opinabile questione interpretativa (risolta con esiti alterni dallo stesso Consiglio di Stato) non può soccorrere il disposto dell’art. 21-octies, 2° co., secondo periodo della l. 241/90 e, quindi, è escluso che l’amministrazione possa fornire in giudizio la prova che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione Seconda |
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ha pronunciato la presente |
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SENTENZA |
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Sul ricorso numero di registro generale 135 del 2007, proposto dal |
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signor Luca Intrombatore, rappresentato e difeso dall’avvocato professor Daniele Granara, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Bosco 31/4; |
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contro |
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Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio; |
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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 28.12.2006, prot. 1071/II/3 con cui è stato revocato il già disposto accoglimento della domanda di rinuncia dell’interessato allo status di obiettore di coscienza |
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Gianmario Rocchitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: |
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FATTO |
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Il signor Luca Intrombatore riferisce di aver prestato il servizio civile sostitutivo di quello militare negli anni 1988-1989, e di aver mutato nel tempo le originarie convinzioni circa il rapporto dell’uomo con le armi. Su tali presupposti egli chiese ed ottenne la revoca (atto 18.6.2004, prot. 52079/III.1) dello status acquisito al momento della formulazione della dichiarazione di obiezione di coscienza, cosa che tra l’altro gli consentì di entrare a far parte della polizia provinciale di La Spezia, che munisce di armi da fuoco i propri appartenenti. Per ciò l’interessato si ritiene leso dal provvedimento comunicatogli con missiva 10.1.2007, prot. 1071/II/3 con cui l’ufficio nazionale per il servizio civile ha revocato la precedente revoca dello status di obiettore, ed ha così notificato l’atto 1.2.2007, depositato il 15.2.2007 con cui denuncia:
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione ai principi generali in materia di acquisizione di status e di tutela dell’affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi in materia di giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, e per illogicità manifesta.
violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste, violazione dei principi generali in materia di obiezione di coscienza, perplessità.
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione ai principi generali della revoca degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste.
violazione dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 in relazione alla violazione degli artt. 2, 3, 21 e 97 Cost., ed agli artt. 9 e 10 della CEDU. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Ingiustizia grave e manifesta.
Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 8.7.1998, n. 230 per violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost.
Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 15 in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 51 Cost.
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. |
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DIRITTO |
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Il ricorrente lamenta la revoca intervenuta ad opera dell’amministrazione della sua posizione di rinunciante all’opzione di obiettore di coscienza.
Il collegio può prescindere dalla valutazione della questione di giurisdizione, altra volta ritenuta dirimente dal giudice amministrativo, e ritenere fondato il ricorso sotto l’assorbente profilo - dedotto con il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 7 L. 241/1990, nonché la violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento.
Per costante e concorde giurisprudenza, infatti, “la preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7. l. n. 241 del 1990 rappresenta un principio generale dell'agere amministrativo, soprattutto quando si tratta di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti provvedimenti favorevoli” (T.A.R. Campania-Napoli, III, 9.5.2006, n. 4026; nello stesso senso Cons. di St., VI, 27.2.2006, n. 821).
Né soccorre il disposto dell’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della L. 241/1990 (“il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).
La circostanza stessa che la decisione di giungere alla revoca del precedente provvedimento di accoglimento dell’istanza di rinuncia allo status di obiettore di coscienza dipenda dalla soluzione di un’opinabile questione interpretativa (risolta con esiti alterni dallo stesso Consiglio di Stato) esclude che l’amministrazione possa fornire in giudizio la prova che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. |
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P.Q.M. |
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Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. |
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Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 con l'intervento dei signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) |
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