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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 13 marzo 2007 n. 241
P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore
S. B. M. S., (avv. D. Frisullo) c QUESTURA DI PERUGIA e MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. Dist. St.) |
1. Straniero – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego – Condanna per gravi reati – Rilevanza preclusiva – In caso di condanna patteggiata successiva alla L. n. 189/02 – Sussiste - Ragioni. |
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2. Straniero – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego – Condanna per gravi reati – Rilevanza preclusiva - Riesame dei fatti oggetto di accertamento in sede penale – Esclusione – Ragioni. |
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3. Straniero – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego – Invito a lasciare volontariamente il territorio dello Stato entro quindici giorni ed avvertenza che, in mancanza, si procederà all’espulsione – Omissione – Illegittimità – Non sussiste. |
1. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno la disciplina di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), della L. 30 luglio 2002 n. 189 (che ha modificato l’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) non trova applicazione nei casi in cui il procedimento di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati ivi contemplati sia iniziato e/o concluso anteriormente all’entrata in vigore della L. 189/2002 (1), poiché applicando l’articolo 4, comma 1, lettera b), anche alle sentenze patteggiate antecedenti alla sua entrata in vigore, verrebbe a riprodursi in via amministrativa ciò che è precluso dalla legge penale, dal momento che al mancato rinnovo del permesso di soggiorno segue l’intimazione di lasciare il territorio nazionale e la successiva espulsione in caso di inottemperanza, con vanificazione dell’effetto premiale che aveva indotto alla richiesta di patteggiamento; le stesse argomentazioni che ne sostengono un’interpretazione limitativa, confermano, a contrario, che la preclusione sancita dall’articolo 4, comma 3, può essere applicata nella sua portata letterale alle ipotesi in cui la soluzione processuale del patteggiamento sia successiva alla novella del 2002, e possa quindi presumersi che sia stata scelta dall’imputato nella piena consapevolezza di tutte le sue (gravi) conseguenze amministrative (2). |
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2. Deve in ogni caso escludersi che nel procedimento di rinnovo possa essere riesaminata la responsabilità penale dello straniero in relazione ai fatti oggetto di sentenza penale di condanna, anche nell’ipotesi in cui sia sopravvenuta la conoscenza o la disponibilità di elementi non conosciuti al momento del processo penale. Ed infatti, il sistema penale delle impugnazioni esaurisce in sé ogni possibilità di accertare la responsabilità penale dell’imputato, anche per quanto concerne gli effetti extrapenali che la normativa fa discendere dalla sentenza di condanna (3). |
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3. L’articolo 12, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, prevede che il diniego di permesso di soggiorno (salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera) venga comunicato all’interessato con l’invito a lasciare volontariamente il territorio dello Stato entro quindici giorni, e l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’espulsione a norma dell’articolo 13 del Testo Unico D. Lgs. n. 286/98. Dal mancato rispetto di dette garanzie, potrà discendere l’illegittimità di un provvedimento di espulsione, ma non quella del presupposto provvedimento di diniego. (4) |
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(1) cfr.CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Ordinanza 28 aprile 2006, n. 2076, con cui sono stati sospesi gli effetti della succitata sentenza del TAR UMBRIA - Sentenza 28 dicembre 2005, n. 638; 31 maggio 2006, n. 3319; 11 settembre 2006, n. 5250; 21 settembre 2006, n. 5563; 14 novembre 2006, n. 6704. A tale orientamento il Collegio ha ritenuto di doversi adeguare (v. T.A.R. UMBRIA - Sentenza 21 febbraio 2007, n. 171 e n. 172).
E’ stato ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento ad un decreto di condanna per il reato di ricettazione, punito dall’art. 648 c.p., il quale non rientra tra quelli indicati dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, il quale a sua volta richiama l’articolo 380 c.p.p.: così T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 16 maggio 2005 n. 6178, in questa Rivista. Secondo questa decisione, pur dovendosi riconoscere all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità per la sicurezza pubblica che possono essere posti a fondamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5305), tuttavia secondo la prevalente giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7979) tale giudizio di pericolosità sociale, da un lato non postula necessariamente l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna e, dall’altro richiede l’accertamento di una serie di indizi e di fatti da cui si possa ragionevolmente desumere l’inclinazione del soggetto a delinquere, ossia che il comportamento delittuoso rilevato non presenti il carattere della episodicità (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2003, n. 4852).
(2) Il Collegio umbro osserva che il novellato art. 4, comma 3, T.U. n. 286/98 è applicabile al ricorrente per essere stato condannato nel 2004 per una violazione della legge sugli stupefacenti commessa in data 27 novembre 2003.
(3-4) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. (A. Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria |
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ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA |
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sul ricorso n. 178/2005, proposto da |
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S. B. M. S., rappresentato e difeso dall’avv. Donatella Frisullo, anche domiciliataria in Perugia, alla Via Bonciario n. 18; |
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CONTRO |
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la QUESTURA DI PERUGIA ed il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anche domiciliataria ope legis alla Via degli Offici, n. 14; |
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per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Perugia prot. Cat. A/11/05/Imm/od in data 18 gennaio 2005; |
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Visto il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, data per letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: |
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FATTO E DIRITTO |
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1. Con decreto in data 18 gennaio 2005, la Questura di Perugia ha respinto, ai sensi degli articoli 4, comma 3, 5, comma 5, e 6, comma 10, del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/1998, come modificati dalla legge 189/2002, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, cittadino marocchino.
Il diniego è motivato con riferimento alla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Perugia in data 20 aprile 2004, divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2004, con la quale, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p, è stata applicata al ricorrente la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per violazione della legge sugli stupefacenti. |
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2. Il ricorrente sottolinea di aver reperito, dopo la condanna, documenti che lo scagionerebbero completamente dal reato, dimostrando la liceità delle circostanze a suo tempo ritenute indizianti (dichiarazione scritta del soggetto che lo aveva accusato e che ora riconosce l’errore di persona; dichiarazione scritta di un terzo motivante la presenza di denaro sulla persona del ricorrente con un appuntamento per versare la caparra della locazione di un immobile; documentazione sui redditi percepiti da lecite attività lavorative).
Impugna il diniego e prospetta censure così sintetizzabili:
- l’articolo 4, comma 3, del T.U., se inteso nel senso che ad ogni condanna penale in materia di stupefacenti, anche se patteggiata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., consegue automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, contrasta con il divieto di arbitrarietà da parte dei pubblici poteri e con il principio di ragionevolezza, nonché con gli articoli 24 e 3 della Costituzione.
- la disposizione deve pertanto essere intesa nel senso che, in presenza di una condanna patteggiata (che non costituisce né ammissione, né prova di colpevolezza), l’Amministrazione è tenuta a compiere accertamenti istruttori, convocando l’interessato e valutando gli elementi da lui forniti, onde attribuire una giustificazione sostanziale del provvedimento sulla base di concreti indici di colpevolezza.
- nel caso in esame, ciò non è avvenuto e pertanto il diniego impugnato incorre in violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione.
Con ricorso per motivi aggiunti, deduce inoltre:
- violazione dell’articolo 12 del d.P.R. 394/1999, per omessa notifica del provvedimento di diniego, conosciuto solo pochi giorni prima dell’espulsione. |
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3. Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente. |
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4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. |
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4.1. In ordine alla portata applicativa del predetto articolo 4, comma 3, del Testo Unico, questo Tribunale ha a lungo affermato che:
- sono irrilevanti la natura patteggiata della condanna e la sua antecedenza rispetto alla disposizione che da essa fa discendere il divieto del rinnovo del permesso di soggiorno, come anche della mancata valutazione da parte della Questura della personalità del ricorrente e del suo inserimento sociale e lavorativo, posto che l’esito di una simile valutazione non potrebbe comunque modificare l’effetto preclusivo automatico disposto univocamente dalla legge (cfr. da ultimo, sentt. 28 dicembre 2005, n. 638, 10 maggio 2006, n. 298 e 14 giugno 2006, n. 319).
- né la disposizione, così rigorosamente (letteralmente) interpretata, suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una disposizione che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico. Peraltro, i rilievi di violazione degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dell’articolo 4, comma 3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sè ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente già rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di pericolosità sociale dello straniero condannato, non sono stati finora condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in riferimento alle ordinanze del T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190). |
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4.2. Recentemente, si è consolidato un diverso orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale in sede di rinnovo del permesso di soggiorno la disciplina di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), della legge 189/2002 (che ha modificato l’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998) non trova applicazione nei casi in cui il procedimento di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati ivi contemplati sia iniziato e/o concluso (come nel caso del ricorrente) anteriormente all’entrata in vigore della legge 189/2002 (cfr. VI, 28 aprile 2006, n. 2076 – ord., con cui sono stati sospesi gli effetti della succitata sentenza del TAR Umbria 28 dicembre 2005, n. 638; 31 maggio 2006, n. 3319; 11 settembre 2006, n. 5250; 21 settembre 2006, n. 5563; 14 novembre 2006, n. 6704).
In sintesi, secondo le predette pronunce, applicando l’articolo 4, comma 1, lettera b), anche alle sentenze patteggiate antecedenti alla sua entrata in vigore, ciò che è precluso dalla legge penale verrebbe a riprodursi in via amministrativa, poiché al mancato rinnovo del permesso di soggiorno segue l’intimazione di lasciare il territorio nazionale e la successiva espulsione in caso di inottemperanza, con vanificazione dell’effetto premiale che aveva indotto alla richiesta di patteggiamento.
A tale orientamento, che comporta la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente, il Collegio ha ritenuto di doversi adeguare (cfr. sentt. 21 febbraio 2007, n. 171 e n. 172). |
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4.3. Tuttavia, detto mutamento di giurisprudenza si riferisce all’ipotesi in cui la richiesta di applicazione della pena, o almeno la sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., siano intervenute prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002.
Le stesse argomentazioni che ne sostengono un’interpretazione limitativa, confermano, a contrario, che la preclusione sancita dall’articolo 4, comma 3, può essere applicata nella sua portata letterale alle ipotesi in cui la soluzione processuale del patteggiamento sia successiva alla novella del 2002, e possa quindi presumersi che sia stata scelta dall’imputato nella piena consapevolezza di tutte le sue (gravi) conseguenze amministrative.
E’ questo il caso del ricorrente, condannato nel 2004 per una violazione della legge sugli stupefacenti commessa in data 27 novembre 2003, che rientra nella previsione preclusiva dell’articolo 4, comma 3, predetto (applicabile secondo la sua formulazione letterale, come sopra indicato al punto 4.1.). |
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4.4. A prescindere dall’articolo 4, comma 3, deve in ogni caso escludersi che nel procedimento di rinnovo possa essere riesaminata la responsabilità penale dello straniero in relazione ai fatti oggetto di sentenza penale di condanna, anche nell’ipotesi in cui sia sopravvenuta la conoscenza o la disponibilità di elementi non conosciuti al momento del processo penale.
Infatti, il sistema delle impugnazioni della sentenza penale esaurisce in sé ogni possibilità di accertare la responsabilità penale dell’imputato, anche per quanto concerne gli effetti extrapenali che la normativa fa discendere dalla sentenza di condanna. |
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4.5. L’articolo 12, comma 2, del d.P.R. 394/1999, prevede che il diniego di permesso di soggiorno (salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera) venga comunicato all’interessato con l’invito a lasciare volontariamente il territorio dello Stato entro quindici giorni, e l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’espulsione a norma dell’articolo 13 del Testo Unico. Dal mancato rispetto di dette garanzie, potrà discendere l’illegittimità di un provvedimento di espulsione, ma non quella del presupposto provvedimento di diniego.
In ogni caso, non sembra che vi sia stata la violazione lamentata dal ricorrente, posto che il diniego impugnato risulta notificato al ricorrente in data 3 febbraio 2005, mentre il conseguente decreto di espulsione risulta adottato dal Prefetto di Perugia in data 12 marzo 2005. |
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5. Può essere disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. |
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P.Q.M. |
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Il Tribunale Amministrativo dell’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. |
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Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 24 gennaio 2007, con l’intervento dei magistrati:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente.
Avv. Annibale Ferrari Consigliere.
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore. |
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