 |
| |
 |
 |
| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 12 marzo 2007 n. 235
P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore
M. A. J. (avv. D. Paccoi) c QUESTURA DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) MINISTERO DELL'INTERNO (Avv. Dist. St.) |
1. Straniero - Espulsione dal territorio nazionale – In presenza di condanne penali - Disciplina prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. - Previsione dell’espulsione automatica per gravi reati – Necessità – Incostituzionalità – Non sussiste. |
| |
2. Straniero - Presenza nel territorio dello Stato - Rilascio della carta di soggiorno per i familiari - Disciplina prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. – Finalità – Rapporti con i poteri a tutela della sicurezza pubblica - Competenza – E’ del Tribunale per i minorenni. |
1. In forza degli artt. 4, comma 3, terzo periodo, del T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall’articolo 4 della L. 30 luglio 2002 n. 189 e 5, comma 5, del medesimo T.U., sussiste una preclusione automatica alla permanenza in Italia per chi sia stato condannato per i gravi reati ivi considerati, preclusione che non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una disposizione che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o, comunque, ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico. (1) |
| |
2. L’articolo 31, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che conferisce al Tribunale per i minorenni la possibilità “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano” di “autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”, non individua un presupposto od un limite all’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dal T.U. n. 286/98 a tutela della sicurezza pubblica, bensì un potere che può incidere sulla loro concreta esecuzione e che, in ogni caso, è affidato non all’Amministrazione o al Giudice amministrativo, bensì al Giudice ordinario specializzato; ne discende che l’applicazione dell’articolo 31 comma 3 T.U. cit. potrà essere chiesta dalla ricorrente al Tribunale per i minorenni, il quale, ove ritenga che la permanenza in Italia della ricorrente sia necessaria allo sviluppo psicofisico del figlio, disporrà il rilascio di un titolo di soggiorno (2). |
| |
---------------- |
| |
(1) Il Collegio osserva che l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione dell’art. 4, comma 3 T.U. n. 286/98 nel revocare, prima della scadenza ed in pendenza della pratica di rinnovo, il permesso di soggiorno per il reato di detenzione a fine di cessione illecita di stupefacenti, di cui all’articolo 73, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/1990 (i.e.: cessione di 49 grammi di cocaina).
In effetti,
- l’art. 4, comma 3, T.U. n. 286/98 prevede che “Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”;
- il successivo articolo 5, comma 5, TU. Cit. prevede che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.”. Il Collegio dà altresì atto dell’impossibilità, vertendosi di una sentenza patteggiata resa nel 2006, di operare un distinguo rispetto all’applicazione delle disposizioni indicate, in relazione alle condanne patteggiate – ex art. 444 c.p.p. - anteriori alla novella del 2002.
Il Collegio umbro sottolinea inoltre che “i rilievi di violazione degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dell’articolo 4, comma 3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sè ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente già rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di pericolosità sociale dello straniero condannato, non sono stati finora condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in riferimento alle ordinanze del T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190)”; v. T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Ordinanza 15 maggio 2003 n. 683, può leggersi in questa Rivista.
Peraltro, secondo il Collegio non sono invocabili l’articolo 28, comma 3, del medesimo T.U., o l’articolo 8, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, giudicati, il primo iconferente alla fattispecie concreta e, il secondo, confermativo della conformità ai principi convenzionali dell’art. 4, co. 3, T.U. n. 286/98.
(2) Nulla in termini in questa Rivista. (A. Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
| |
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA |
| |
nelle persone dei Signori: PIER GIORGIO LIGNANI Presidente; ANNIBALE FERRARI Cons.; PIERFRANCESCO UNGARI Cons. , relatore |
| |
ha pronunciato la seguente |
| |
SENTENZA |
| |
nella Camera di Consiglio del 24 Gennaio 2007
Visto il ricorso 8/2007 proposto da: |
| |
M. A. J. rappresentato e difeso da:PACCOI DANIELA con domicilio eletto in PERUGIA VIA DANZETTA, 14 pressoPACCOI DANIELA |
| |
contro |
| |
QUESTURA DI PERUGIA rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede |
| |
MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede; |
| |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento emesso in data 3 ottobre 2006 dalla Questura di Perugia, con la quale veniva decretata la revoca del permesso di soggiorno n. B223311 rilasciato dalla Questura di Perugia, non ancora scaduto di validità ed in fase di rinnovo. |
| |
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI PERUGIA
Udito il relatore Cons. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000; |
| |
FATTO E DIRITTO |
| |
1. Con decreto in data 3 ottobre 2006, la Questura di Perugia, ai sensi degli articoli 4, comma 3, 5, comma 5, e 6, comma 10, del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/1998, come modificati dalla legge 189/2002, ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (valido fino al 13 ottobre 2006) della ricorrente, cittadina nigeriana.
La revoca è motivata con riferimento alla sentenza del Tribunale di Perugia in data 27 aprile 2005, divenuta irrevocabile in data 24 febbraio 2006, con la quale la ricorrente è stata condannata alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa, per il reato di detenzione a fine di cessione illecita di stupefacenti, di cui all’articolo 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 (reato commesso in Perugia il 23 luglio 2004). |
| |
2. La ricorrente, sottolineando di vivere stabilmente insieme al figlio di tre anni, nato in Italia, ed a suo padre, impugna il diniego e prospetta censure così sintetizzabili:
- vi è eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione, in quanto non è stata adeguatamente considerata la sua condizione soggettiva, con specifico riguardo alle esigenze di tutela del figlio ed al grado di inserimento nel tessuto sociale (che, avendo nel tempo radicato legami di vita, “è ormai tale da non sopportare il distacco dal territorio italiano”).
- la tutela del figlio minore e del diritto all’unità familiare consente, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 286/1998, la permanenza sul territorio nazionale dei genitori, ancorché espulsi; l’articolo 28, comma 3, considera prioritario, in tutti i procedimenti concernenti la condizione dello straniero, l’interesse del fanciullo, così come l’articolo 8, comma 2, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, che devono perciò orientare l’interpretazione di tutte le disposizioni a tutela della sicurezza pubblica. |
| |
3. Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente. |
| |
4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. |
| |
4.1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, terzo periodo, del T.U. di cui al d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 4 della legge 189/2002, “Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Mentre, il successivo articolo 5, comma 5, dispone che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato …”.
Non sembra perciò dubbio che dette disposizioni prevedano una preclusione automatica alla permanenza in Italia per chi sia stato condannato per i reati ivi considerati, tra i quali rientra indubbiamente quello per il quale risulta condannata la ricorrente (relativo, per quanto desumibile dagli atti, alla detenzione a fini di cessione, di 49 grammi di cocaina).
Un distinguo, rispetto all’applicazione delle disposizioni indicate nel loro tenore letterale, potrebbe essere fatto soltanto per le condanne patteggiate, in applicazione dell’articolo 444 c.p.p., anteriori alla novella del 2002. Ma non è questo il caso della ricorrente.
Nè la disposizione, così interpretata, suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una disposizione che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico. Peraltro, i rilievi di violazione degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dell’articolo 4, comma 3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sè ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente già rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di pericolosità sociale dello straniero condannato, non sono stati finora condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in riferimento alle ordinanze del T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190). |
| |
4.2. L’articolo 31, comma 3, del citato T.U., conferisce al Tribunale per i minorenni la possibilità “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano” di “autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”.
Non si tratta pertanto di un presupposto o di un limite all’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dal T.U. a tutela della sicurezza pubblica, bensì di un potere che può incidere sulla loro concreta esecuzione; e che, in ogni caso, è affidato non all’Amministrazione o al Giudice amministrativo, bensì al Giudice ordinario specializzato.
Con la conseguenza che l’applicazione dell’articolo 31 potrà essere chiesta dalla ricorrente al Tribunale per i minorenni, il quale, ove ritenga che la permanenza in Italia della ricorrente sia necessaria allo sviluppo psicofisico del figlio, disporrà il rilascio di un titolo di soggiorno.
Riguardo a qust’ultimo aspetto, peraltro, il Collegio osserva che il convivente della ricorrente e padre del bambino è stato arrestato in data 21 settembre 2006, poiché, fermato dalla Polizia a bordo di un’autovettura in compagnia della ricorrente e del figlio, era in possesso di 12 grammi di una sostanza risultata “positiva per i reagenti chimici dell’eroina” (cfr. comunicazione di reato della Squadra Mobile di Perugia, prot. Cat. A/11-Stra./2006 in data 23 settembre 2006). |
| |
4.3. Né un condizionamento all’applicazione dell’articolo 4, comma 3, suddetto, può derivare dall’articolo 28, comma 3, del medesimo T.U., o dall’articolo 8, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, pure invocati dalla ricorrente.
Infatti, l’articolo 28, comma 3, afferma che “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”; con ciò risultando estraneo alla tematica dei presupposti e dei limiti all’adozione dei provvedimenti che incidono negativamente sull’efficacia del permesso di soggiorno per motivi non attinenti al ricongiungimento familiare.
Mentre l’articolo 8, comma 2, della suddetta Convenzione europea (Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales) stabilisce che (traduzione italiana): “Non può aversi interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica è necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione sella salute o della morale…”; ipotesi in cui, per quanto sopra esposto, rientrano certamente le disposizioni in questione, che riconnettono la perdita di efficacia del permesso di soggiorno alla commissione di reati gravi. |
| |
5. Può essere disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. |
| |
P.Q.M. |
| |
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, respinge il ricorso n. 8/2007, in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. |
| |
Così deciso in Perugia il 24 Gennaio 2007 |
|
| |
| |
|
| |
|