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T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 23 marzo 2007 n. 341
A. Catoni - Presidente, L. Rasola - Estensore
I. Soc. coop. sociale (avv.ti G. Cerceo, V. Supino e L. Iezzi) contro ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA S. GIOVANNI BATTISTA CHIETI (avv.ti P. Sperduti e C. Angelone) e nei confronti di S. S. S.c.a.r.l. (n.c.)


Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Pubblicità delle sedute di gara – Principio inderogabile – Trattativa privata – Non vi deroga.

. Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e relativa apertura, mentre per le procedure di aggiudicazione che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale dell’offerta, solo detta valutazione deve essere effettuata in seduta riservata. Detto principio trova applicazione anche nella trattativa privata per la quale siano state adottate forme che la avvicinano in parte alla licitazione privata e con le quali l’Amministrazione si è autovincolata (1).

 

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(1) In motivazione vengono citate CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 18 marzo 2004, n.1427 e TAR LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE III - sentenza 26 luglio 2004, n. 3179, secondo cui “Il principio di pubblicità delle sedute, nell’ambito di una trattativa privata mediante gara ufficiosa, trova immediata applicazione, indipendentemente da un’espressa previsione da parte della “lex specialis” di gara, costituendo una regola generale riconducibile direttamente ai principi generali di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost.”.Da ultimo, in questa Rivista, T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 16 novembre 2006 n. 12491 (A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO SEZ. PESCARA
SEDE DI PESCARA SEZIONE UNO

 

Registro Sentenze/ 341/07
Registro Generale: 83/2007

 

nelle persone dei Signori: ANTONIO CATONI Presidente; MICHELE ELIANTONIO Cons.; LUCIANO RASOLA Cons., relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA BREVE

 

nella Camera di Consiglio del 08 Marzo 2007

 

Visto il ricorso 83/2007 proposto da:

 

ITALIA -SOC.COOP.SOCIALE rappresentato e difeso da:CERCEO GIULIO SUPINO VITTORIO IEZZI LORENZINA con domicilio eletto in PESCARA VIA G. D'ANNUNZIO 142 pressoCERCEO GIULIO

 

contro

 

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA S. GIOVANNI BATTISTA CHIETI rappresentato e difeso da: SPERDUTI PAOLO con domicilio eletto in PESCARA VIA ORAZIO 123 presso ANGELONE CLAUDIO

 

e nei confronti di

 

SIAL SERVICE - SCARL

 

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
del provvedimento n. 1 del 08.01.2007- Affidamento servizio di pulizia locali I.R.A.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA S. GIOVANNI BATTISTA CHIETI
Udito il relatore Cons. LUCIANO RASOLA e uditi altresì gli Avvocati come da verbale di Udienza,
Visti l’ art. 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e ss. mm. e ii, e ritenuto di definire il giudizio con sentenza breve;
Ritenuto che il ricorso merita positivo apprezzamento per le seguenti ragioni
Il ricorso è fondato e va accolto in base al consolidato orientamento giurisprudenziale (C.S., sez.V, 18.3.2004, n.1427 ), secondo cui “il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente…è inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e relativa apertura”, mentre per le procedure di aggiudicazione che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale dell’offerta, solo detta valutazione deve “ essere effettuata in seduta riservata”.
Detto principio trova applicazione anche nella trattativa privata per la quale siano state adottate forme che la avvicinano in parte alla licitazione privata e con le quali l’Amministrazione si è autovincolata.
“Il principio di pubblicità delle sedute, nell’ambito di una trattativa privata mediante gara ufficiosa, trova immediata applicazione, indipendentemente da un’espressa previsione da parte della “lex specialis” di gara, costituendo una regola generale riconducibile direttamente ai principi generali di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost.” (TAR Lombardia, MI, sez.III, 26.7.2004, n.3179).
Nella specie, in seduta non pubblica si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione e delle buste contenenti le offerte, atteso che a presenziare a tali operazioni non è stato invitato nessuno dei rappresentanti delle Ditte che hanno partecipato, per cui è stato senz’altro violato il principio di pubblicità delle sedute di gara, che va osservato anche nella trattativa privata.

 

P.Q.M.

 

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di causa che si liquidano in € 4.000,00 (quattromila).
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Camera di Consiglio del 08.03.2007

 

Pubblicata mediante deposito in segreteria il 23.03.2007



 

 

 
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