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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 23 marzo 2007 n. 336
A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore
U.D.G. (avv. G. Citrullo) c COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO (avv. Giulio Cerceo) |
Giurisdizione e competenza - Controversie di lavoro – Fatti costitutivi in parte anteriori ed in parte successivi al 30 giugno 1998 – Giurisdizione G.O. – Fattispecie. |
Nel caso di azione del dipendente pubblico volta al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori che si assumono svolte a cavallo del 30 giugno 1998, ai fini dell’individuazione del giudice competente non è applicabile il criterio del tempo del provvedimento(1), bensì, vertendosi in tema di azione di accertamento di un diritto, quello del momento della cessazione della permanenza del fatto dannoso(2) (nella specie, rileva il T.A.R., la cessazione della permanenza si è verificata il 20 ottobre 1999, data in cui il dipendente ha cessato di svolgere le mansioni superiori assunte anteriormente al 30 giugno 1998) |
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(1) In motivazione CASSAZIONE CIVILE – SEZIONI UNITE – Sentenza 28 giugno 2006, n. 14858.
(2) Precedenti che assumono il criterio del fatto permanente, CASSAZIONE CIVILE – SEZIONI UNITE – Sentenza 6 giugno 2006, n. 15340, TAR CALABRIA – CATANZARO – SEZIONE II - Sentenza 13 novembre 2006, n. 3198.
Secondo CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 8 febbraio 2007 n. 2800 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sul pubblico impiego i cui fatti posti a fondamento della domanda, costituendi la causa petendi di questa, siano tutti successivi alla data di riferimento del 30 giugno 1998. (A. Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di PESCARA |
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composto dai signori magistrati: Dott. Antonio Catoni Presidente; Dott. Michele Eliantonio Consigliere; Dott. Luciano Rasola Consigliere relatore |
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ha pronunciato la seguente |
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S E N T E N Z A |
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sul ricorso n. 158/2000 proposto dal |
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signor U. D. G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Citrullo, con domicilio eletto presso il di lui studio, in Pescara, viale Vittoria Colonna, 106 |
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c o n t r o |
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il COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso il di lui studio, in Pescara, via N. Fabrizi, n.31, giusta deliberazione di G.M. n.42 del 7.3.2000, |
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per l’accertamento
del diritto del ricorrente alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori; |
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 marzo 2007 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: |
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F A T T O |
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Il ricorrente, dipendente in qualità di netturbino, con la IV^ q.f., del Comune di Città Sant’Angelo, espone d’essere stato incaricato di svolgere le mansioni di autista di scuolabus per il periodo dal 28. 10.1995 al 20. 10.1999.
Sostenendo d’essere stato incaricato di svolgere mansioni superiori chiede, con il ricorso proposto, notificato in data 25.2.2000, la corresponsione delle differenze retributive tra la IV^ q.f., di cui è titolare, e la V^ q.f..
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che ritiene il ricorso infondato e ne chiede il rigetto. Con memoria depositata il 22.2.2007 viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Replica a tale memoria il ricorrente con atto depositato il 24.2.2007, producendo anche ulteriori documenti.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2007. |
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D I R I T T O |
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Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, così come eccepito dalla difesa del Comune.
Le mansioni superiori risultano svolte per il periodo che va dal 28. 10.1995 al 20. 10.1999.
Trattasi quindi di una situazione che, originatasi prima del 30.6.1998, è proseguita oltre tale data, che, ai sensi dell’art.45, comma 17 del D.Lvo n.80/1998 (pora art.69.7, del D.Lvo 165/2001, costituisce il discrimine temporale per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, ove la questione attiene al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998, o del giudice ordinario, se trattasi di questione successiva al termine sopra indicato. Nel primo caso, comunque, il ricorso va notificato entro il 15.9.2000.
Nella specie, il ricorso, ancorché risulti notificato il 24.2.2000 e quindi prima del termine del 15.9.2000, è tuttavia inammissibile per difetto di giurisdizione perché il chiesto riconoscimento delle differenze retributive attiene a mansioni superiori il cui svolgimento è proseguito in epoca successiva al 30.6.1998, essendo cessato il 20. 10.1999.
In tale ipotesi, se non può farsi riferimento, secondo un costante orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. SS.UU.,28.6.2006, n.14858), all’epoca dell’emanazione del provvedimento, che non esiste, vertendosi in tema di azione di accertamento di un diritto, si deve aver riguardo al momento della cessazione della permanenza del fatto dannoso, secondo altro indirizzo giurisprudenziale, da cui non si ha motivo di discostarsi (Cass. civ. SS.UU.6.7.2006, n.15340) e poiché l’evento della cessazione si è verificato il 20. 10.1999, non può che affermarsi il potere giurisdizionale del giudice ordinario (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 13.11.2006, n. 3198 ).
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione., compensando equitativamente le spese. |
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P. Q. M. |
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara – dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. |
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Così deciso in Pescara, dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2007. |
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Pubblicata mediante deposito in segreteria 23.03.2007 |
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