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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 19 marzo 2007 n. 422
A. Radesi Pres. - R. Potenza Est.
Erg Petroli s.p.a. (Avv.ti L. Acquarone, A. Marconi ed F. Colzi) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. G. Turri) e nei confronti della Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè) |
Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali - Istanza relativa all’autorizzazione all’installazione di un dispositivo self-service integralmente automatizzato [tipologia denominata “fantasma”] - Piano nazionale carburanti approvato con DM 31.10.2001 – Diniego in attesa delle disposizioni regionali attuative del piano nazionale carburanti - Legittimità |
Il piano nazionale carburanti approvato con DM 31.10.2001 prevede, in tema di ammodernamento, che “la programmazione regionale potrà attuare l'ammodernamento della rete anche attraverso l'utilizzo del servizio self-service pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate”. Dall’esame coordinato di tale piano con la normazione di settore si evince con sufficiente chiarezza che, pur non reperendosi un esplicito divieto, la effettiva autorizzabilità degli impianti in questione, è subordinata al varo di un’articolata e preventiva pianificazione regionale e regolamentazione attuativa, per la cui adozione peraltro la citata normativa nazionale non prevede alcun termine, neppure sollecitatorio. Anzi a quest’ultimo riguardo, va osservato che l’art. 13 della legge n. 241/90 preclude di applicare i termini (di regolamento o, in mancanza, di trenta gg) in via generale previsti per i procedimenti amministrativi agli atti di pianificazione e programmazione. Ne consegue che è legittimo l’operato del Comune di Pisa che ha negato l’autorizzazione al potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti, mediante installazione di dispositivo self-service integralmente automatizzato (tipologia denominata “fantasma”), in attesa delle disposizioni regionali attuative del piano nazionale carburanti. |
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 53 del 2003 proposto da
Soc. Erg Petroli S.p.A. in persona del legale rappresentante Rag. Domenico D'Arpizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo di essi in Firenze, Via S. Gallo n. 76;
contro
-il Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco pro tempore costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv.Giuliano Turri ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Alfieri 19, presso lo studio dell'avv. Natale Giallongo;
e nei confronti
della Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale Toscana, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Fantappiè, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, via Cavour n. 18
PER L’ANNULLAMENTO
- del provvedimento dirigenziale n. 25288 del 28.10.2002 portante diniego di potenziamento con dispositivo self service pre-pagamento integralmente sostitutivo del personale addetto nell'impianto di distribuzione di carburanti di Viale Italico
- del provvedimento n. 5621 del 12.3.2003 del funzionario non dirigente del Settore Urbanistica (impugnato con motivi aggiunti) portante comunicazione del parere negativo sulla richiesta di autorizzazione edilizia per effettuare alcuni modesti interventi di adeguamento tecnologico dell'impianto di carburanti, reso in data 10.3.2003 dal Collegio Esperti Ambientali.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi e della Regione Toscana:
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visto l'atto di motivi aggiunti depositato dal ricorrente in data 19 maggio 2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 - relatore il Consigliere Raffaele Potenza -, gli avv.ti F. Colzi e L. Caso delegato da S. Fantappiè;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame la società Erg petroli ha esposto di essere titolare di un impianto di distribuzione carburanti ubicato in Comune di Forte dei Marmi (Pisa), del quale, con istanza in data 30 8 2002 ha domandato al Comune di Pisa autorizzazione al potenziamento, mediante installazione di dispositivo self-service integralmente automatizzato (tipologia denominata “fantasma”). La Erg ha chiesto al Comune altresì autorizzazione edilizia alla realizzazione di alcuni modesti interventi di adeguamento tecnologico, non connessi con l’istanza di potenziamento.
Il Comune, in attesa delle disposizioni regionali attuative del piano nazionale carburanti (DM 31 10 2001), ha tuttavia sospeso il procedimento inerente il potenziamento e ha domandato alla Regione toscana un parere sulla validità di precedente parere in data 26 7 02 dalla stessa emesso in materia. La società Erg formulava le proprie osservazioni nel corso del procedimento, ma la Regione nel fornire il richiesto parere, si è espressa negativamente, affermando la non previsione da parte della normativa di impianti funzionanti senza la presenza del gestore. Recependo detto parere, infine , il Comune ha negato l’autorizzazione al potenziamento.
Avverso tali atti la ERG ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 Cost. in materia di libertà di iniziativa economica privata; dell'art. 9, DCR n. 359/1996; dell'art. 7 della DCR n. 417/97; dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 32/98; dell'art. 19 della L. n. 57/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e per travisamento. Illogicità.
2) In subordine: Invalidità derivata. Violazione dell'art. 41 Cost. sotto altro profilo. Incompetenza. Eccesso di potere per contraddittorietà.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.
In ordine alla domanda di autorizzazione all’adeguamento tecnologico, il dirigente del Comune ha poi reso noto il parere negativo espresso in merito dal collegio esperti ambientali.
Con atto di motivi aggiunti al ricorso originario, la ERG ha impugnato anche tale atto, deducendo motivi così’ sintetizzabili
1) Incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;
2) Eccesso di potere per difetto del presupposto legittimante, d'istruttoria e per travisamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e perplessità;
3) Violazione degli artt. 2, 4, 5 e 6 della L. regionale n. 52/1979 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate (Comune di Forte dei Marmi e Regione Toscana), resistendo all’impugnativa esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.
DIRITTO
1- Precede la trattazione del merito del ricorso, l’esame della eccezione di difetto di interesse sollevata dalle Amministrazioni intimate ed incentrata sull’ assunto che la domanda della
ricorrente non poteva che essere respinta, atteso che la normativa non prevede la realizzazione degli impianti totalmente automatizzati. L’eccezione deve essere disattesa, considerato che l’assunto che si pretende la sostenga (la non previsione normativa dell’impianto), non può costituire un difetto di presupposto processuale della stessa, considerato che il carattere complesso della normazione determina necessità interpretative che attengono invece al profilo sostanziale della controversia stessa.
2- Nel merito del ricorso principale, le censure svolte nel terzo motivo, inerenti la violazione della legge sul procedimento (per non avere la motivazione del diniego tenuto conto delle osservazioni della ricorrente ), sono assorbite dalle analoghe doglianze sostanziali svolte dagli altri motivi di ricorso da esaminare.
- Al riguardo non può condividersi la sostenuta violazione degli artt. 9 e 7 della normativa regionale di cui, rispettivamente, alle delibere consiliari n. 359-96 e n. 417-97, conformi peraltro al decreto l.gvo n.32-98 ed alla legge 57 /01. la quale prevede all’art. 19 il piano regionale della rete. Quest’ultimo, parimenti ai sensi dell’art. 19, è sottoposto a precisi indirizzi tra cui (lett. f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
Inoltre il piano nazionale approvato con DM marzo 2001 prevede che in tema di ammodernamento che “la programmazione regionale potrà attuare l'ammodernamento della rete anche attraverso l'utilizzo del servizio self-service pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate” (come ad es. le zone di cui alla L.R. tosc. 28 dicembre 2000, n. 82 e come previsto dalla sopravvenuta L.R. tosc. n. 19 del 2004 e relativo regolamento). Ciò premesso, dall’esame complessivo della normazione si evince con sufficiente chiarezza che, pur non reperendosi un esplicito divieto, la effettiva autorizzabilità degli impianti in questione, è subordinata al varo di un’articolata e preventiva pianificazione regionale e regolamentazione attuativa, per la cui adozione peraltro la citata normativa nazionale non prevede alcun termine, neppure sollecitatorio. Anzi a quest’ultimo riguardo, va osservato che l’art. 13 della legge n. 241/90 preclude di applicare i termini (di regolamento o, in mancanza, di trenta gg) in via generale previsti per i procedimenti amministrativi agli atti di pianificazione e programmazione. Ed invero la ratio dell’art. 2 della legge n. 241/1990, in una necessariamente combinata lettura con l’art. 13, conferma la ratio legislativa di garantire al privato l’esame e l’esercizio delle posizioni riconosciutegli dalla legge in un lasso di tempo definito o definibile, in assenza del quale l’azione amministrativa potrebbe protrarsi a tempo indeterminato con ciò vanificando di fatto ogni legittima aspettativa soggettiva a fronte all’esercizio del potere. Tali necessità non sono state, invece, correttamente ravvisate dal legislatore nel caso in cui l’atto che si chieda all’Amministrazione sia subordinato ad altri che abbiano natura pianificatoria (generale o normativa), come deve essere riconosciuto al piano regionale sopra menzionato.
- Parimenti non sussiste, da parte della legge, la violazione dell’art. 41 Cost., perché essa non preclude l’attività economica, ma la sottopone a pianificazione e regolamentazione, tendendo a disciplinare alcune modalità tecniche in rapporto all’interesse pubblico, rappresentato dalle esigenze dell’utenza.
-Né si ravvisa violazione della normativa comunitaria sulla concorrenza, perché la sottoposizione dell’attività di cui si tratta ad un’autorizzazione subordinata a momento pianificatorio vale per tutte le imprese che intendano installare la tipologia di impianto di cui si tratta, e che quindi sotto tale aspetto ricevono trattamento paritario.
Il ricorso principale è conclusivamente infondato.
3- Le doglianze aggiuntive, sono inammissibili; esse sono state proposte, ai sensi dell’art.21 c.1, legge n.1034/71(come modif. dall’art.1,c.1,l.n.205/00) contro atti che non risultano connessi oggettivamente al provvedimento censurato dal ricorso principale; la ricorrente ha infatti esplicitamente affermato nell’atto introduttivo che le “modeste opere di adeguamento tecnologico (…..) “non sono connesse con la sua automatizzazione”, (la quale ha invece ad oggetto l’atto introduttivo) di talchè non è configurabile la connessione richiesta dalla legge per proporre motivi aggiunti in contestualità col ricorso originario.
4- La definizione negativa di entrambe le impugnative, non impedisce, stante la complessità delle questioni formulate e trattate, di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge l’atto introduttivo e dichiara inammissibile l’atto di motivi aggiunti.
Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 23 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. ANGELA RADESI - Presidente
dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
dott. FILIPPO MUSILLI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 MARZO 2007
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