REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda
composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Componente;
Stefano TOSCHEI - Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.g 1053 del 2006 proposto da
CELI Sandro, rappresentato e difeso dall’avv. Simone Nocentini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Rondinelli n. 2;
contro
l’UFFICIO CENTRALE ELETTORALE DEL COMUNE DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso la cui sede di Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, domicilia per legge;
il COMUNE DI SIENA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
BANDINI Massimo, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Giancarlo Geri e Paolo Emilio Falaschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Firenze, Via Ricasoli n. 32;
per l’impugnazione, l’annullamento e la correzione
- del verbale in data 1 giugno 2006 delle operazioni dell’Ufficio centrale per l’elezione del Consiglio comunale del Comune di Siena, tenutesi il giorno 31 maggio 2006, contenente la determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista e la proclamazione degli eletti nella parte in cui non è risultato eletto, per la lista n. 9-Forza Italia, il ricorrente in luogo del candidato Massimo Bandini;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente ancorché sconosciuto;
nonché per la proclamazione
di Sandro Celi quale eletto nell’ambito del suddetto Consiglio comunale di Siena;
Visto il ricorso con i documenti allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Ufficio centrale elettorale presso il Comune di Siena;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 4705 del 27 ottobre 2006;
Esaminati gli atti relativi alle operazioni di verificazione effettuate in adempimento della suindicata decisione istruttoria;
Esaminate le ulteriori memorie ed i documenti allegati dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 il dott. Stefano Toschei; presenti per le parti gli avv.ti Simone Nocentini, Paolo Emilio Falaschi e l’avvocato dello Stato Gabriella Onano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. - Premetteva il Signor Sandro Celi di aver partecipato, in qualità di candidato per la lista n. 9-Forza Italia, alle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi politici del Comune di Siena svoltesi nei giorni 28 e 29 maggio 2006.
Riferiva che l’esito delle stesse dava luogo all’assegnazione provvisoria in favore della suddetta lista di due seggi e che egli si era collocato al terzo posto della graduatoria con riferimento alla lista di appartenenza, vale a dire quale primo dei non eletti, avendo raggiunto il secondo posto, con un solo voto di scarto, l’odierno controinteressato Massimo Bandini.
Soggiungeva che in seguito alle operazioni di verifica e di riepilogo dei dati conclusivi delle elezioni svoltesi da parte dell’Ufficio centrale elettorale, era confermata l’attribuzione di due seggi alla lista n. 9-Forza Italia e la collocazione del Signor Bandini al secondo posto della graduatoria con 88 voti di preferenza attribuiti, mentre al ricorrente ne erano riconosciuti 87 con assegnazione del terzo posto della predetta lista elettorale.
Lamentava il Signor Celi l’erroneo ordine finale della graduatoria di lista provocato da numerose imprecisioni verificatesi nel conteggio delle preferenze, sia perché sarebbero state attribuite al Bandini alcune preferenze non espresse realmente dall’elettorato sia perché alcuni voti non erano stati conteggiati in suo favore.
2. - In particolare il ricorrente rappresenta le seguenti incongruenze del contestato esito elettorale con riguardo alla sua posizione nella lista di riferimento:
A) dalla lettura delle tabelle elaborate dall’Ufficio centrale elettorale, con riferimento ai dati ivi riportati e relativi ai verbali prodotti dalla sezione n. 40, emerge che erroneamente al Bandini sono state attribuite due preferenze derivate dalla sezione elettorale n. 40, mentre in quest’ultima nessuna preferenza in favore di quel candidato era stata registrata. In tal caso al Bandini sono state erroneamente attribuite le due preferenze che aveva riportato il candidato Rolando Peccatori;
B) dalla lettura delle tabelle elaborate dall’Ufficio Centrale elettorale, con riferimento ai dati ivi riportati e relativi ai verbali relativi alla sezione n. 36, si può verificare come 3 preferenze sono posizionate a metà tra le righe riferibili al Bandini ed al Celi, di talché non appare possibile attribuire tali voti all’uno ovvero all’altro dei due candidati. Nonostante la difficoltà di riferire con certezza le tre preferenze, queste sono comunque state attribuite al Bandini.
Oltre a tali principali inesattezze rilevate dal ricorrente, egli riferiva di ulteriori errori a suo danno negli esiti della consultazione elettorale ed in particolare:
a) con riferimento alle sezioni nn. 21 e 22 il ricorrente non vedeva attribuirsi preferenze, mentre una elettrice riferisce di aver espresso il suo voto in favore del Celi, fornendo una dichiarazione scritta prodotta in atti;
b) analogamente a quanto sopra accadeva presso la sezione n. 26, relativamente alla quale altro elettore riferiva di avere espresso il voto in favore del Celi, non registrato nel verbale riepilogativo, fornendo anch’egli una dichiarazione scritta prodotta in atti;
c) infine, nella sezione n. 25 l’odierno ricorrente otteneva 16 preferenze, ma tre schede venivano annullate “solo perché nelle suddette schede la croce non era stata tracciata sul simbolo di Forza Italia, ma in altra parte” (così a pag. 6 del ricorso introduttivo)
3. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo, con riferimento alla posizione processuale dell’Ufficio centrale elettorale, la sua estromissione dal presente giudizio.
Si è altresì costituito il controinteressato chiedendo la reiezione del ricorso proposto.
4. – Con decisione istruttoria n. 4704 del 27 ottobre 2006, questo Tribunale disponeva, in primo luogo, la estromissione dell’Ufficio centrale elettorale per le elezioni amministrative presso il Comune di Siena, intimato in giudizio, atteso che in materia elettorale legittimata passiva è l'Amministrazione interessata alle operazioni elettorali, mentre gli organi preposti alla cura delle operazioni elettorali – come, per l’appunto, l’Ufficio centrale elettorale - hanno natura straordinaria ed esauriscono le loro funzioni con la conclusione delle predette operazioni, sicché non hanno alcun interesse qualificato alla conservazione di un determinato esito delle operazioni stesse e, per l'effetto, non sono parti necessarie del giudizio scaturente dalla impugnazione dei risultati elettorali (così per giurisprudenza consolidata, cfr. tra le più recenti Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2003 n. 4587).
5. – In secondo luogo, con la suindicata ordinanza istruttoria, il Tribunale stimava necessario disporre la verificazione delle operazioni elettorali svolte con limitato riferimento alle sezioni nn. 25, 36 e 40, escludendo ulteriori necessità di indagine, con riguardo ai restanti motivi di doglianza dedotti dal ricorrente, non sussistendone i necessari presupposti e ciò al fine di rispettare il principio generale secondo il quale la verificazione giurisdizionale del materiale elettorale, per non essere una mera occasione esplorativa dello stesso, richiede che il ricorrente articoli le proprie censure in modo da indirizzare l'attività istruttoria alla ricerca e al prelevamento di specifiche schede in numero determinato, secondo una o più specifiche tipologie di voto oggetto di contestazione
A tale proposito, ha chiarito il Tribunale che l’esigenza di disporre la verificazione nasce:
a) relativamente alla sezione n. 25, dalla natura delle censure e delle indicazioni svolte dal ricorrente, caratterizzate dalla puntualità e precisione circa l’errore in cui sarebbero incorsi gli addetti allo scrutinio nonché con riguardo al numero delle preferenze contestate;
b) con riferimento alle sezioni nn. 36 e 40, dalla evidente inadeguatezza del riporto dei voti nei verbali delle operazioni. In tali atti, confezionati in origine con una tecnica definibile del copia-incolla in ordine alla indicazione dei candidati di lista e con particolare riguardo alla collocazione delle caselle bianche nella linea di riferimento nella quale andava trascritto il numero delle preferenze attribuite a ciascun candidato, per l’inadeguatezza del risultato di costruzione della griglia originaria, si è determinata una non precisa collocazione del numero dei voti in corrispondenza del candidato beneficiario, così da realizzarsi una obiettiva incertezza della corretta attribuzione del punteggio a ciascun candidato, poi riportato nel modello n. 302-AR.
6. - Al contrario, con riferimento alle censure aventi ad oggetto le mancate preferenze attribuite al ricorrente nelle sezioni nn. 21, 22 e 26, le doglianze si presentano inammissibili, atteso che, come è noto, le dichiarazioni rese da rappresentanti di lista, candidati ed elettori, che asseriscano la mancata attribuzione di voti ad un candidato, non possono ritenersi idoneo principio di prova di quanto sostenuto dalla parte che si ritiene pregiudicata dall’esito delle operazioni elettorali, allorché le predette dichiarazioni siano prive di autentica e persino dell'indicazione degli estremi di un documento di identità dei dichiaranti, il che rende obiettivamente incerta la fonte di cognizione dell' asserito vizio (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998 n. 146 e 22 aprile 1996 n. 476 nonché T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 dicembre 2003 n. 12466 e 15 dicembre 1999 n. 2578).
Nella specie, le due dichiarazioni depositate in atti non contengono alcun riferimento al documento d’identità del dichiarante.
7. – Disegnato nel modo che sopra si è precisato il perimetro ed il confine delle doglianze ritenute possibile oggetto del giudizio del Tribunale, tra quelle sollevate dal ricorrente con riferimento agli esiti della contesa elettorale qui in esame, si sono svolte – al cospetto degli interessati e dei loro patrocinatori - le operazioni di verificazione a cura dell’Ufficio elettorale presso l’Ufficio territoriale di Governo della Provincia di Siena in data 29 novembre 2006 e dei loro risultati si è dato conto con verbali e documenti depositati in data 19 dicembre 2006.
Dalla verificazione nulla di incerto, con riferimento agli esiti delle operazioni elettorali qui contestati, è emerso con riguardo alle Sezioni 36 e 40, rispetto alle quali si è confermato l’esito già noto secondo il quale il Signor Celi non aveva riportato alcun voto di preferenza.
I dubbi sulla computabilità di ulteriori voti in favore del ricorrente potrebbero concentrarsi, invece, con riguardo a tre voti espressi nella Sezione n. 25.
Nel corso della verificazione, infatti, da quanto emerge dalla documentazione depositata, nella Sezione n. 25 sono stati individuati tre voti non conteggiati al candidato Celi e la cui riferibilità a quest’ultimo può rappresentarsi dubbia.
Più precisamente:
A) una prima scheda contiene una preferenza in favore dell’odierno ricorrente espressa in una riga non corrispondente alla lista nella quale egli risultava iscritto (lista n. 9-Forza Italia), ma ad altra lista (La Mongolfiera) che appoggiava il candidato Sindaco (Signor Pierluigi Piccini) in altra coalizione, senza ulteriori segni né sui candidati a Sindaco né sulle liste;
B) nelle restanti due schede la preferenza per il Signor Celi, in entrambe, è espressa nella riga accanto al simbolo della lista Forza Italia, seppure in corrispondenza del relativo contrassegno non è segnato nulla, mentre una croce appare sul simbolo della lista La Mongolfiera, appartenente ad altra coalizione.
8. – Orbene, da quanto sopra si è detto, emerge che nessun dubbio si pone per la non conteggiabilità del voto in favore del candidato Celi con riferimento alla prima scheda suindicata.
In proposito giova ricordare che il problema relativo alla validità dei voti con riferimento alle preferenze espresse dagli elettori nelle votazioni per il rinnovo dei consigli comunali va risolto facendo riferimento alle norme generali regolanti la materia e, in particolare, a quanto indicato nell'art. 57, commi settimo, ottavo e nono del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (applicabili nelle ipotesi non disciplinate dalla legge regionale), a mente dei quali:
A) comma settimo: "sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata";
B) comma ottavo: "se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti";
C) comma nono: "se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati".
Dall'esame di tali disposizioni emerge che, allorché l'elettore non abbia votato per alcuna lista, ma poi abbia indicato una o più preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze. Deriva da quanto sopra che il voto contenuto nella prima delle tre schede qui in esame non può essere conteggiato in favore del Signor Celi e ciò a mente dell’art. 57, settimo comma, del T.U. n. 570 del 1960 .
9. – Con riguardo alle due ulteriori schede in esame, di cui alla Sezione n. 25, da queste emerge che, a differenza di quanto si è verificato nel caso testé esaminato, la preferenza per il Signor Celi, in entrambe, è espressa nella riga accanto al simbolo della lista di riferimento (Forza Italia), seppure in corrispondenza del relativo contrassegno non è segnato nulla, mentre una croce appare sul simbolo di altra lista (La Mongolfiera) non facente parte della stessa coalizione.
La presente fattispecie non rientra, integralmente, in nessuna delle tre ipotesi suindicate ma si avvicina, fortemente e sostanzialmente, all'ipotesi disciplinata dal citato ottavo comma, anche se il voto è stato espresso mediante trascrizione della sola preferenze nominativa, senza che nulla sia indicato sul simbolo di lista corrispondente, mentre compare una croce sul simbolo di una lista diversa rispetto a quella di appartenenza del candidato Celi.
Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ritiene che non possa trovare fondamento la censura dedotta nell’atto introduttivo e ribadita nelle difese conclusive volta ad attribuire valore – favorevole al candidato Celi – alle espressioni di voto contenute nelle due schede in questione.
In materia, ovviamente, non può ignorarsi che la giurisprudenza ha ormai fatto propria una estesa applicazione del principio del favor voti (espresso normativamente nello stesso D.P.R. n. 570 del 1960), che restringe in materia elettorale l'applicazione della sanzione della nullità del voto in limiti rigorosi, trovando la propria ratio nella necessità di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori di effettuare le loro scelte e, quindi, anche a coloro che non siano in grado di apprendere e di osservare appieno le istruzioni ai fini dell'espressione di voto (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2002 n. 3976 e 22 febbraio 2001 n. 1020).
La presente fattispecie, invece, manifesta una evidente incertezza nell’espressione del voto, laddove per un verso si evidenzia una preferenza per il candidato Celi e nel contempo si attribuisce fiducia elettorale ad altra lista che non rientra neppure nella stessa coalizione.
Se è vero, infatti, che in materia elettorale il regime delle nullità deve trovare una applicazione temperata dalla necessità di privilegiare la volontà dell’elettore, per quanto si è sopra riferito, purtuttavia non può non considerarsi che deve essere assicurata l’esigenza che l’esito dello scrutinio delle operazioni elettorali sia scevro da qualsivoglia equivocità circa il reale bersaglio dell'espressione di voto.
Nell’ipotesi in esame appare evidente che, l’aver l’elettore indicato un candidato ed all’un tempo attribuito preferenza ad una lista diversa e non riconducibile neppure alla stessa coalizione, non può che determinare una incertezza tale, circa la reale volontà dell’elettore medesimo, da rendere non univoco il contenuto della scheda e, quindi, conseguentemente, incidere sulla contraddittorietà ed indeterminatezza del voto espresso. Basti pensare che, in difetto di fari illuminanti di interpretazione che si possano rinvenire nella legge ovvero nelle ipotesi di cui alla circolare ministeriale illustrativa, nel caso in esame sarebbe dubbio a quale delle due preferenze attribuire rilievo di validità, se al riferimento nominativo al candidato ovvero alla lista e quindi al Sindaco la cui candidatura sia da quella compagine politica sostenuta.
10. – In virtù di quanto si è sopra osservato, i motivi di censura dedotti, tenuto conto dell’esito dell’attività istruttoria disposta da questo Tribunale, non possono ritenersi fondati, con la conseguenza che il ricorso proposto dal Signor Celi deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, stante la particolarità e la novità delle questioni di diritto venute in emersione nel presente giudizio, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di cui agli artt. 83/11 e 84 del DPR 16.05.1960, n.570, mod. dalla L. 23.12.1966 n. 1147
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 MARZO 2007
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