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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 23 marzo 2007 n. 335
Pres.A. Catoni – Est. L. Rasola
C. G. (avv. V. Di Baldassarre) c AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Avv. Dist. St. ) UFF.REGIONALE AMM.NE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO-SEZ.PESCARA (Avv. Dist. St.) e nei confronti di CMM DI R. L. & C.-SAS (avv. G. Cerceo) |
1. Procedimento amministrativo - Tempus regit actum - Disciplina applicabile al momento dell’adozione del provvedimento finale – In caso di riesercizio del potere a seguito di annullamento giurisdizionale di autorizzazione commerciale – Necessità. |
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2. Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Lesione di interessi legittimi – Presupposti – Colpa grave – In caso di reiterazione di provvedimento illegittimo - Sussiste. |
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3. Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - Per perdita di chance - A seguito di illegittimo rilascio di autorizzazione commerciale a terzi – Quantificazione - In via equitativa – In misura del 10% dell’aggio non percepito – Risarcimento integrale – Esclusione - Ragioni. |
1 In ossequio al principio tempus regit actum, l’Amministrazione, quando a seguito dell’annullamento di una precedente autorizzazione si determini ad esercitare nuovamente il potere autorizzatorio, deve applicare la normativa vigente a tale momento (1). 2. Sussiste responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. quando l’Amministrazione, con colpa grave, reitera un provvedimento palesemente illegittimo (2). 3. In caso di responsabilità risarcitoria da rilascio a terzi di autorizzazione illegittima, il danno da perdita di chance deve essere quantificato, in via equitativa ed in base ad un criterio probabilistico, in misura pari al 10% dell’aggio non percepito, da calcolarsi tenuto conto delle vendite effettuate da altra rivendita illegittimamente autorizzata; non può invece essere riconosciuto un risarcimento integrale, non essendo provato, e non essendo comunque dimostrabile, che gli acquisti effettuati presso la rivendita speciale, in mancanza di questa, sarebbero stati effettuati presso la rivendita del ricorrente (3). |
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(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa Rivista. In giurisprudenza si ritiene che, ai fini dell’annullamento d’ufficio, la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto sussitente al momento della loro adozione, essendo l’annullamento consentito unicamente nel caso di provvedimenti inficiati da vizi di legittimità ab origine: T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 24 febbraio 2004 n. 522, in questa Rivista, con nota di Lumetti M.V., Tempus regit actum: disciplina applicabile e provvedimento amministrativo. L’applicazione del principio tempus regit actum in materia di pubblici concorsi, T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 7 agosto 2002 n. 7047, ivi. |
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(2) Nulla negli esatti termini in questa Rivista.
In ordine al concetto di colpa nella figura della responsabilità risarcitoria da lesione di interessi legitimi, si veda da ultimo, in questa Rivista, T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 21 febbraio 2007 n. 5, secondo cui in tema di risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione di un appalto la “colpa” è requisito indispensabile della responsabilità patrimoniale ex art. 2043 cod.civ., anche nei casi in cui si imputi all’Amministrazione pubblica di avere adottato provvedimenti illegittimi. Deve trattarsi di violazione grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione dell’atto viziato, mentre l’elemento soggettivo dell’illecito difetta se ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, e cioè se vi è sussistenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo di riferimento o complessità della situazione di fatto. Sulla colpa grave, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 27 dicembre 2006 n. 821, in questa rivista. |
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(3) Sulla quantificazione del danno da perdita di chance, T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 10 ottobre 2006 n. 3541, in questa Rivista, (A. Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'ABRUZZO SEZ. PESCARA
SEDE DI PESCARA
SEZIONE UNO
Registro Sentenze:/ 335/07
Registro Generale: 58/2007
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CATONI Presidente
MICHELE ELIANTONIO Cons.
LUCIANO RASOLA Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA BREVE
nella Camera di Consiglio del 22 Febbraio 2007
Visto il ricorso 58/2007 proposto da:
C. G.
rappresentato e difeso da:
DI BALDASSARRE VINCENZO
con domicilio eletto in PESCARA
VIA VENEZIA,25
presso
DI BALDASSARRE VINCENZO
contro
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR.LE STATO
con domicilio eletto in L'AQUILA
VIA PORTICI S.BERARDINO
presso la sua sede
UFF.REGIONALE AMM.NE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO-SEZ.PESCARA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR.LE STATO
con domicilio eletto in L'AQUILA
VIA PORTICI S.BERARDINO
presso la sua sede
e nei confronti di
CMM DI R. L. & C.-SAS
rappresentato e difeso da:
CERCEO GIULIO
con domicilio eletto in PESCARA
VIA G. D'ANNUNZIO 142
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento 8212/CAP- Autorizzazione istituzione rivendita speciale generi di monopolio.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
CMM DI RONCA LORELLA & C.-SAS
UFF.REGIONALE AMM.NE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO-SEZ.PESCARA
Udito il relatore Cons. LUCIANO RASOLA e uditi altresì gli avvocati come da verbale di udienza.
Visto l’ art 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e ss. mm. e ii , e ritenuto di definire il giudizio con sentenza breve;
Ritenuto che il Ricorso merita accoglimento per i seguenti motivi:
Dopo la sentenza di questo TAR n.212/2006 di annullamento del provvedimento del 12.12.1996, con cui è stato annullato l’atto di istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio presso il Bar della stazione di servizio della controinteressata, l’Amministrazione, compiendo una nuova istruttoria e valutando l’opportunità di istituire detta rivendita, ha inteso di fare applicazione della normativa vigente all’epoca del provvedimento annullato, che risale al 12.12.1996, applicando in particolare la circolare n.61500 del 1996.
Ciò viola il principio del tempus regit actum, secondo cui l’atto da emanare deve trovare la sua disciplina nelle disposizioni vigenti alla data della sua emanazione, per cui doveva aversi riguardo, nella specie, alla circolare del 25.9.2001 (abrogativa di quella del 1996) e che, in ordine alle distanze, stabilisce la distanza di 1 km. dalla rivendita ordinaria più vicina, ubicata sulla stessa strada e sullo stesso senso di marcia, da parte della rivendita speciale impiantata nei bar delle Stazioni di Servizio.
Nella specie la distanza tra le due rivendite è di mt. 628, mentre la distanza della rivendita speciale dalla rivendita ordinaria n.45 oscilla addirittura tra i 461 e i 476 mt..
La violazione della circolare del 2001 viene in rilievo anche sotto il profilo di una specifica carenza istruttoria per aver omesso l’AAMS qualsiasi verifica circa il parametro reddituale, requisito di produttività questo richiesto anche per le rivendite speciali.
Nel rimarcare che i Sindacati di categoria avevano espresso parere negativo, mentre la Guardia di Finanza aveva omesso di esprimere parere, dovendo valutare il ricorrere dei presupposti della circolare del 2001, va sottolineato che la violazione delle distanze si verifica anche applicando la circolare del 1996, stabilendo anch’essa la distanza di 1 km. laddove la rivendita ordinaria più vicina sia ubicata sulla stessa strada e sia munita di distributore automatico.
Come già rilevato la rivendita del ricorrente è posto a 628 mt. di distanza, sullo stesso senso di marcia della medesima strada ed è dotata di distributore automatico.
Quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa va accolta, sussistendo gli elementi di cui all’art. 2043 c.c., avendo l’Amministrazione, con colpa grave, reiterato un provvedimento palesemente illegittimo.
Per la quantificazione del danno, tuttavia, ritiene il Collegio che l’Amministrazione debba proporre al ricorrente, in via equitativa e in base ad un criterio probabilistico, una somma pari al 10% dell’aggio non percepito, da calcolarsi tenuto conto delle vendite effettuate dalla rivendita speciale n.37, non essendo provato e non essendo comunque dimostrabile che gli acquisti effettuati presso la rivendita speciale, in mancanza di questa, sarebbero stati effettuati presso la rivendita del ricorrente, per cui può essere ritenuto economicamente riparabile, nella misura suindicata, un danno pari alla perdita di chances.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di causa liquidate in € 2.000,00 ( duemila).
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in camera di consiglio del 22 febbraio 2007.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.03.2007
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