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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 14 marzo 2007 n. 243
Pres.P. C. Lignani-Est.C.L. Cardoni
R.I. S.p.A. (avv. A. Mora ed E. Menichetti) c la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI (Avv. Dist. St.) il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (Avv. Dist. St.) e nei confronti di G. I. S.r.l. (avv.ti G. Pesce e P. Spataro) |
1. Contratti della P.A. - Gara d’appalto – Valutazione dell’offerta - Attribuzione di un punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni – Inosservanza – Illegittimità - Fattispecie. |
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2. Contratti della P.A. - Gara d’appalto – Valutazione dell’offerta tecnica - Appiattimento immotivato dei punteggi – Sostanziale mutamento della natura della gara – Illegittimità - Sussiste. |
1 L’espressione delle valutazioni di merito mediante un punteggio in forma numerica è da considerarsi legittima purché siano predisposti puntuali criteri che consentano di ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione (1); tale principio è disatteso qualora, pur in presenza dell’oggettiva difficoltà di specificare un fattore di valutazione sostanzialmente espressivo del mero gradimento dell'Amministrazione, il punteggio concretamente assegnato ai singoli concorrenti non sia stato motivato caso per caso, in considerazione proprio del contenuto indeterminato e della natura ampiamente discrezionale del fattore in questione in carenza di precisi criteri. |
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2. E’ illegittimo l’operato della stazione appaltante che nel valutare le offerte esprima un appiattimento immotivato dei punteggi tecnici per i singoli fattori di valutazione tale da determinare un sostanziale mutamento della natura della gara che, nata come una procedura ristretta per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata concretamente trasformata, proprio a causa del ridetto appiattimento, in una competizione al prezzo più basso (2). |
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(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 29 novembre 2005 n. 6759; SEZIONE QUINTA - Sentenza 6 ottobre 2003 n. 5899, in motivazione. Da ultimo, in questa rivista, T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 20 febbraio 2007 n. 1518,secondo cui La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa espressa mediane attribuzione di un punteggio numerico è sufficiente solo ove i prefissati criteri di valutazione siano estremamente dettagliati, dovendosi viceversa ritenere insufficiente nel caso in cui tali criteri si risolvano in espressioni generiche. AncheCfr. CONSIGLIO DI STATO –SEZIONE SESTA - Sentenza 10 gennaio 2003 n. 67; TAR LAZIO - SEZIONE II TER - Sentenza 25 gennaio 2005 n. 9797 |
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(2) Nulla negli esatti termini in questa Rivista. Si è ritenuta illegittima la previsione del bando che, con riferimento all’offerta economica, imponga un tetto massimo alle percentuali di sconto applicabili e stabilisca, mediante l’accorpamento per scaglioni, un identico punteggio a fronte di percentuali sensibilmente diverse, in quanto la stessa comporta un ingiustificato appiattimento e svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta: T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 12 maggio 2006 n. 3487, in questa Rivista. (A. Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 283/2006 proposto da:
R. I. S.P.A.
rappresentato e difeso da:
MORA ANDREA
con domicilio eletto in PERUGIA
PIAZZA IV NOVEMBRE, 36
presso
MENICHETTI ENRICO
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede
e nei confronti di
GLOBAL INTELLIGENCE S.R.L.
rappresentato e difeso da:
PESCE GIOVANNI
SPATARO PAOLO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA BAGLIONI, 3
presso
T.A.R. UMBRIA
per l’annullamento
del verbale di gara per l'acquisizione dei servizi di noleggio a supporto delle attività di intercettazione di telecomunicazioni del 10 maggio 2006 nell'ambito della gara di licitazione privata promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni con lettera di invito del 15 marzo 2006 (prot.n. 338/2006) nonché del decreto di affidamento del 30 maggio 2006 (prot.n. 58 Int.) e dell'eventuale contratto di affidamento del servizio e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del la società controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2006 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
FATTO E DIRITTO
1- La ricorrente impugna i provvedimenti in virtù dei quali la gara in epigrafe è stata aggiudicata alla ditta controinteressata Global Intelligence. Nel gravame si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge che, in estrema sintesi, possono così sintetizzarsi avendo riguardo al loro contenuto sostanziale
- la valutazione delle offerte sarebbe stata superficiale giacché effettuata in soli 40 minuti, nonostante il numero relativamente elevato dei concorrenti (11 imprese) e la complessità tecnica delle offerte stesse;
- la Commissione, non avrebbe formato la graduatoria tecnica prima dell'assegnazione del punteggio per l'offerta economica con conseguente violazione della lettera d'invito (pag. 6,4);
- il punteggio tecnico sarebbe insufficientemente motivato poiché solo numerico, e per di più in assenza di criteri di massima preventivamente stabiliti;
- il punteggio stesso sarebbe altresì illogico, giacché sostanzialmente identico per tutti concorrenti, sicché l'aggiudicazione sarebbe avvenuta, come specificato anche in udienza, essenzialmente in virtù del punteggio, immotivato, attribuito al fattore discrezionale, "valutazione complessiva dell'offerta e sua aderenza alle esigenze della Procura ".
L'Amministrazione e la ditta controinteressata si sono costituite controdeducendo articolatamente.
2- Il Collegio osserva, in primo luogo, come, diversamente da quanto sostenuto dalle parti resistenti, la ricorrente abbia interesse al ricorso ancorché non si sia collocata in graduatoria in posizione utile per l’aggiudicazione in caso di accoglimento del gravame.
Infatti, essa ha comunque un evidente interesse strumentale alla rinnovazione, totale o parziale, della procedura.
Si tratta di nozioni note, non meritevoli di ulteriore illustrazione.
3- Ciò premesso, si osserva che del verbale di gara del 10 maggio 2006, atto dotato di fede privilegiata e non impugnato con querela di falso, risulta solo l'inizio dell'operazioni valutative (ore 9,30) e non la loro fine.
Pertanto, il sostenere che dette operazioni si siano svolte solo in 45 minuti, senza alcun principio di prova, si connota più come un’affermazione apodittica che come una vera e propria censura.
Del resto, è utile precisare che la rapidità delle operazioni valutative non costituisce, in sé, un vizio della procedura a meno che non si dimostri l’impossibilità tecnica di una ponderata stima in tempi ridotti.
Il che, per vero, appare difficile nel presente caso dove oggetto delle offerte sono servizi in larga parte standardizzati e la Commissione è composta da esperti del settore.
4- Non è poi condivisibile la censura circa la mancata formazione di una graduatoria.
Invero, l'ordine di graduazione dei concorrenti era univocamente ed irreversibilmente desumibile dai punteggi cristallizzati nelle singole schede valutative, formate, queste pacificamente, prima della cognizione dell’offerta economica (pag. 8, 2° cpv. verbale cit.).
Ne consegue l’irrilevanza sostanziale della mancata redazione di una vera e propria graduatoria delle offerte tecniche, la quale si connota dunque, in questo specifico contesto, come un mero adempimento formale, non idoneo ad incidere su qualsivoglia posizione giuridica dei concorrenti, di tal che la sua mancanza non rileva un vizio di legittimità.
5- Si rileva poi come non sia fondata la deduzione secondo la quale l'aggiudicazione sarebbe dipesa essenzialmente dal punteggio attribuito per il fattore discrezionale n. 5 (aderenza alle esigenze della Procura).
Difatti, il punteggio massimo assegnato per tale voce, nella tornata di gara (punti 4 sui 6 disponibili per il fattore), è stato attribuito non solo alla controinteressata ma anche ad altre tre concorrenti (Servizi Sicurezza Attiva, I.E.S. e Radio Trevisan).
6- Inoltre, dagli atti del processo si evince che le valutazioni tecniche sono, sì, sostanzialmente appiattite (variano da un punteggio massimo di 45 ad un minimo di 43), ma anche che sono ampiamente differenziati i punteggi per l'offerta economica. Pertanto, in realtà, sono stati questi ultimi, intrinsecamente obiettivi, a determinare la scelta, piuttosto che il punteggio per il ripetuto fattore discrezionale n. 5.
Deve dunque escludersi il vizio d’eccesso di potere per sviamento.
7- Va invece ritenuto sussistente – limitatamente ad un singolo profilo, come si preciserà – il vizio correlato all’espressione delle valutazioni di merito mediante un punteggio in forma numerica.
Infatti detta espressione è da considerarsi legittima purché siano predisposti puntuali criteri che consentano di ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione (ex pluribus : Cons. Stato Sez. IV 29 novembre 2005 n. 6759; Sez. V, 6 ottobre 2003 n. 5899)
Orbene, detti criteri si ritengono, in questo caso, qui sufficientemente esplicitati (lettera d'invito pag. 6) per quanto concerne tutti i fattori di valutazione, eccezion fatta per il solo fattore n. 5 (valutazione complessiva dell'offerta e sua aderenza alle esigenze della Procura).
E' possibile che fosse oggettivamente difficile predeterminare dei criteri puntuali con riferimento ad un fattore che sostanzialmente altro non esprime se non il gradimento dell'Amministrazione.
Ma se questo è vero, l’inerente punteggio assegnato ai singoli concorrenti avrebbe dovuto essere motivato caso per caso, in considerazione proprio del contenuto indeterminato e della natura ampiamente discrezionale del fattore in parola.
Ciò non è avvenuto e tanto è già sufficiente per accogliere il ricorso.
8- Ciononostante, è proficuo osservare come anche il rilevato appiattimento dei punteggi tecnici, (in assenza di una motivazione specifica dei punteggi), costituisca a sua volta un sintomo sufficiente per ritenere fondate le censure sollevate al riguardo dalla parte ricorrente.
Invero, è quanto meno singolare, alla luce della comune esperienza, che a tutte le ditte siano stati assegnati 31 punti per il fattore n. 2 (descrizione e modalità di erogazione dei servizi offerti). Ciò a maggior ragione, ove si consideri che sono identici anche i punteggi attribuiti per tutte le cinque componenti di dettaglio del fattore stesso.
Con questo, non si vuol dire che sia assolutamente da escludersi, in via generale e teorica, la parità di tutti i concorrenti per un determinato fattore, ma che una più accurata motivazione avrebbe permesso di rendere più evidente l'iter valutativo seguito. Tanto, soprattutto tenendo conto del fatto che nella presente fattispecie il rilevato appiattimento dei punteggi tecnici ha sostanzialmente mutato la natura della gara.
Questa, invero, nata come una procedura ristretta per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si è concretamente trasformata, proprio a causa del ridetto appiattimento, in una competizione al prezzo più basso.
9- Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso dev’essere accolto limitatamente alle censure di difetto di motivazione, con conseguente annullamento delle fasi procedimentali della valutazione delle offerte tecniche e dell’aggiudicazione.
Le spese del giudizio, possono essere compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati così come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 11 ottobre 2006 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Carlo Luigi Cardoni F.to Pier Giorgio Lignani
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