T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 2 marzo 2007 n. 930
Pres. Calvo – Est. Loria
Società T & T - Telematica e Trasporti s.r.l. (avv.ti Fregni, Guerrizio) c. G.T.T. (prof. avv. Clarizia, avv. Benusiglio) e c. Elsag s.p.a. (avv.ti Piergiorgio Alberti, Carlo Emanuele Gallo) |
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1. – Giudizio amministrativo – Appalto - Ricorso incidentale – Dimezzamento dei termini di impugnazione – Esclusione.
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2. – Giudizio amministrativo – Appalto - Motivi aggiunti relativi ad argomentazioni difensive già presenti nel ricorso principale – Dimezzamento dei termini di impugnazione – Esclusione.
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3 – Appalto di fornitura – Gara – Documenti richiesti a pena di esclusione – Dichiarazioni di possesso referenze bancarie in luogo di dichiarazione di possesso capacità finanziaria – Esclusione dalla gara.
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1. – Alla proposizione del ricorso incidentale in materia di appalto pubblico non si applica il dimezzamento dei termini processuali di cui all’art. 23 bis L. 205/00.
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2. – Qualora con motivi aggiunti non si contesti la legittimità di nuovi atti emanati dall’Amministrazione nel corso del giudizio, ma ci si limiti a portare elementi di integrazione alle argomentazioni difensive già presenti nel ricorso principale, non si applica il dimezzamento dei termini processuali di cui all’art. 23 bis L. 205/00.
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3. – Il semplice possesso di referenze bancarie è concetto diverso dal dichiarare di avere la “capacità finanziaria” e pertanto se il bando di gara richiedeva a pena di esclusione di dichiarare tale capacità, il concorrente deve venire escluso dalla gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
– 2^ Sezione –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 827/2006 proposto da
SOCIETA’ T&T - TELEMATICA E TRASPORTI S.r.l. - con sede in Ruda (UD), via Chiozza, n. 3, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione - legale rappresentante, dott.ssa Ottilia Lucia Lanari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Fregni e Sergio Guerrizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, via Susa n. 40,
contro
G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia e dall'avv. Piero Benusiglio, ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Turati 19/6, presso lo studio dell'ultimo;
e nei confronti di
ELSAG s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgio Alberti e Carlo Emanuele Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo in Torino, via Palmieri n. 40,
per l’annullamento, previa sospensione, e adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva (di cui attualmente non si dispone) alla Elsag S.p.a. della gara d’appalto n. 3/2005 indetta da G.T.T. S.p.A. riguardante la “Fornitura ed installazione di apparati di bordo per la localizzazione ed il monitoraggio della flotta dei veicoli GTT (tram e bus) e attività accessorie” di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. n. S130-129004 dell’8.7.2005;
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, nella misura in cui si ritenga opportuno;
- del verbale n. 17 del 26.1.06, nella parte in cui la Commissione di gara non ha dato atto che la riammissione di Elsag S.p.a. doveva intendersi con riserva, come precisato in prosieguo;
- degli atti e dei provvedimenti tra cui la valutazione in data 26.4.06 (senza protocollo) con cui GTT S.p.a. ha valutato adeguate le giustificazioni addotte dalla Elsag S.p.A. in merito all’anomalia dell’offerta presentata da quest’ultima;
- ove necessario e come precisato in prosieguo, dell’art. 2.2. del “Capitolato per la fornitura e l’installazione di apparati di bordo per la gestione della flotta dei veicoli GTT”,
- dei verbali della Commissione di gara, nelle parti in diritto specificate in seguito;
- in quanto necessario, della lettera 17.5.06 prot. n. 10390, con cui G.T.T. S.p.A. ha comunicato alla Società ricorrente l’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Elsag S.p.a.;
- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi;
e per l’accertamento e la declaratoria
dell’inefficacia o, in subordine, della nullità oppure (in ulteriore subordine) per l’annullamento del contratto eventualmente stipulato tra la GTT ed Elsag a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, qui impugnato;
e per l’accertamento e la condanna al risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati, e comunque ad essi connessi, da effettuarsi con la reintegrazione in forma specifica oppure, per equivalente, così come indicato in prosieguo di causa, eventualmente in via equitativa, come perdita di chance, oltre ad interessi legali e rivalutazione.
e sul ricorso incidentale, in data 10 luglio 2006, proposto da Elsag S.p.A., con sede in Genova, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott. ing. Carlo Gualdaroni, rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. Piergiorgio Alberti e Carlo Emanuele Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Palmieri n. 40, e sui motivi aggiunti al ricorso incidentale notificati in data 11 ottobre 2006 e 24 ottobre 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della GTT s.p.a. e della ELSAG s.p.a.;
Visti il ricorso incidentale e i motivi aggiunti presentati dalla ELSAG S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il rinvio della sospensiva al merito chiesto dalle parti alla camera di consiglio del 13 luglio 2006;
Viste le memorie depositate dalle parti in vista dell’udienza di merito;
Uditi alla pubblica udienza del 3 novembre 2006 l’avv. Sergio Guerrizio per la società ricorrente, l’avv. Roberta Zanino, su delega del prof. avv. Angelo Clarizia, per il Gruppo Torinese Trasporti, e l’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo per la società controinteressata;
Relatrice la dott.ssa Emanuela Loria;
Dato atto che, in data 13 novembre 2006, è stato depositato il dispositivo della presente sentenza;
Ritenuto e considerato in fatto.
FATTO
Il Gruppo Torinese Trasporti, società per azioni partecipata dal Comune di Torino che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, ha indetto in data 1 luglio 2005 una gara d’appalto per la fornitura e l’installazione di apparati di bordo per la localizzazione e il monitoraggio della flotta dei veicoli GTT (tram e bus) e attività accessorie.
La commissione di gara nominata dalla stazione appaltante, esaminati i documenti delle ditte partecipanti, nella seduta del 21 settembre 2005 escludeva la ELSAG S.p.a. dal prosieguo della gara, rilevando che l’istanza di ammissione della società non presentava l’indicazione “oggetto dell’attività” che, a giudizio della commissione, costituiva una delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal punto A.1, pag. 2 del disciplinare di gara nè rinveniva negli altri documenti presentati tale dichiarazione.
La Elsag s.p.a., dopo aver chiesto all’amministrazione, con lettera in data 23 settembre 2005, di rivedere in via di autotutela tale decisione, con ricorso a questo tribunale, notificato il 13 ottobre 2005 e depositato il successivo 18 ottobre, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, degli atti, all’uopo indicati.
Con l’ordinanza di questa Sezione n. 641 del 3 novembre 2005, veniva rigettata la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La società ricorrente presentava appello al Consiglio di Stato, che, con l’ordinanza n. 268/2006 in data 20.01.2006 accoglieva il gravame, e sulla base della considerazione “che la circostanza che l’ultimo aggiornamento della visura camerale sia avvenuto il 18.8.2005 va coordinata con l’indicazione relativa all’oggetto sociale fissato dall’atto costitutivo del 30.8.1998; che, quindi, in mancanza di diverse indicazioni, deve logicamente presumersi che tale fosse l’oggetto sociale alla data di presentazione dell’offerta.
Nella seduta pubblica della Commissione di gara in data 26 gennaio 2006 “Il Presidente comunica quindi che il Consiglio di Stato con ordinanza del 20/1/2006 ha accolto, riformando l’ordinanza del TAR Piemonte, l’istanza cautelare di primo grado con la conseguente riammissione alla gara della Società ELSAG S.p.A. La Commissione quindi procede all’apertura del plico denominato offerta tecnica del Concorrente ELSAG S.p.A., dopo averne constatato l’integrità dei sigilli apposti ...”.
La Commissione di gara, nella seduta pubblica del 3 marzo 2006, dichiarava aggiudicataria provvisoria della fornitura la Elsag S.p.A..
La Commissione di gara chiedeva alla ELSAG s.p.a. di giustificare la congruità dell’offerta e la ELSAG S.p.a, con la comunicazione del 24 marzo 2006, trasmetteva in allegato una relazione a chiarimento della congruità dell’offerta.
I tecnici della stazione appaltante, incaricati di valutare tali giustificazioni, si esprimevano favorevolmente con la nota in data 26 aprile 2006, ritenendo che l’offerta della ELSAG fosse satisfattiva delle condizioni richieste dal Capitolato speciale d’appalto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ELSAG s.p.a. veniva stipulato il relativo contratto. LA T&T veniva informata dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Elsag Spa con la nota del Responsabile dell’Ufficio Appalti di G.T.T. in data 17 maggio 2006 prot. n. 10390.
Con il ricorso in esame sono stati chiesti l’annullamento, previa sospensione ed adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui “non si dispone” e degli altri atti indicati in epigrafe nonchè l’accertamento e la declaratoria e l’accertamento e la condanna al risarcimento, in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:
1. Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di efficacia dei provvedimenti cautelari, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
Con tale motivo la ricorrente censura, in particolare, il verbale n. 17 del 26 gennaio 2006 laddove la stazione appaltante non ha precisato che l’ammissione della controinteressata avveniva con riserva a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, che aveva accolto l’appello in riforma dell’ordinanza del T.A.R. In tal modo sarebbe stata violata la regola per cui la decisione sull’istanza cautelare ha una valenza provvisoria e non può essere considerata una pronuncia di merito di cui quindi non può anticipare gli effetti;
2. Illegittimità degli atti di gara per mancata esclusione di ELSAG s.p.a. Violazione del punto a.1) pag. 2 del disciplinare di gara. Violazione dell’articolo 18 l. 241/1990. Contraddittorietà. Travisamento dei fatti e dei presupposti.
Con tale motivo, la ricorrente opina in merito alla correttezza della originaria decisione della Commissione di gara di escludere la controinteressata, ritenendo che tale deliberazione fosse legittima alla luce del capitolato speciale d’appalto che, al punto a.1. pag. 2, prevedeva la dichiarazione dell’oggetto dell’attività da parte delle partecipanti alla gara “ a pena di esclusione”. Tale deficienza documentale non sarebbe sanabile neanche facendo applicazione dell’articolo 18 della legge n. 241/1990, dal momento che nelle procedure di gara l’applicazione di tale disposizione è fortemente limitata in quanto porrebbe a repentaglio il principio della “par condicio” tra le partecipanti e la concentrazione dei tempi previsti dalla legge per la celebrazione delle gare.
3. Violazione della lex specialis di gara “Capitolato per la fornitura e l’installazione di apparati di bordo per la gestione della flotta dei veicoli GTT” con riferimento all’art. 6.15 “Comunicazioni voce GSM” – Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, motivazione erronea, illogica e perplessa.
L’offerta della controinteressata non rispetterebbe quanto richiesto dal C.S.A. in merito al requisito vincolante della indipendenza e contemporaneità della comunicazione voce/dati, per cui l’attribuzione del punteggio tecnico maggiore non trova giustificazione.
4. Violazione della lex specialis di gara in riferimento al punto 4 (”luogo di esecuzione, oggetto e importo della fornitura”) – Violazione del disciplinare di gara con riferimento a quanto dallo stesso richiesto in merito all’offerta tecnica – Eccesso di potere per contraddittorietà.
L’offerta della controinteressata non avrebbe rispettato la previsione del disciplinare di gara (che ai sensi del punto 15 del bando di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando stesso), ove questo prevedeva la presentazione di due plichi uno per il calcolatore di bordo (costituito da due elementi funzionali: il calcolatore di bordo e il modulo conducente) e l’altro con il progetto tecnico offerto; quest’ultimo doveva essere composto in modo tale che le caratteristiche minimali dovevano essere presenti nel calcolatore di bordo presentato.
L’offerta della controinteressata, invece, comprendeva un campione di calcolatore di bordo composto da quattro unità separate; inoltre il campione non conteneva il processore PC compatibile previsto a pagina 4 del disciplinare di gara.
5. Violazione della lex specialis di gara “Capitolato per la fornitura e l’installazione di apparati di bordo per la gestione della flotta dei veicoli GTT” con riferimento all’art. 6.20 (“Modulo conducente MMI”) – Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità.
Viene contestata con tale motivo un’altra presunta difformità dell’offerta della controinteressata rispetto a quanto previsto dall’art. 6.20 dl Capitolato in merito al “rapporto di riflettenza” dello schermo.
6. Violazione della lex specialis di gara “Capitolato per la fornitura e l’installazione di apparati di bordo per la gestione della flotta dei veicoli GTT” con riferimento all’art. 6.2.2.5 (“Modulo di elaborazione”) – Contraddittorietà e illogicità manifesta.
Viene contestata con tale motivo un’altra presunta difformità dell’offerta della controinteressata rispetto al Capitolato in merito al sistema operativo. La Elsag ha proposto il sistema “Windows CE NET 4.1”, laddove il Capitolato (punto 2.5 art. 6.2) prevedeva che fosse utilizzato il sistema Microsoft Windows CE.Net 4.2. a 32 bit precaricato”.
7. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti.
Con tale motivo vengono contestati i giudizi dati dalla Commissione all’offerta della controinteressata in relazione ai sottocriteri individuati e definiti nella seduta del 29.09.2005.
Si costituiva in giudizio il Gruppo Torinese Trasporti, il quale in ordine al primo punto del ricorso argomentava affermando che la riammissione della ELSAG s.p.a. da parte della Commissione di gara è avvenuta in via definitiva e non con riserva, essendo intervenuta l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 268 del 20 gennaio 2006 che è entrata nel merito delle questioni di diritto oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti da ELSAG, con una motivazione espressa; l’Amministrazione, pertanto, ha proceduto, per un principio di economicità dell’azione amministrativa, alla riammissione della controinteressata “al fine di stabilizzare la fattispecie”. Ove avesse operato in modo contrario, non valutando l’offerta di ELSAG s.p.a., avrebbe vanificato la tutela cautelare.
In ordine al motivo di ricorso relativo alla indicazione dell’oggetto sociale, G.T.T. fa presente che la questione, oltre ad essere stata risolta in senso positivo dalla citata ordinanza del Consiglio di Stato, và considerata alla luce del contenuto della lettera inviata dalla controinteressata alla stazione appaltante in data 23 settembre 2005 in cui si fa presente che l’oggetto sociale di ELSAG è da tempo noto alla stazione appaltante in quanto essa, aggiudicataria di appalti precedenti, è inserita nell’albo dei fornitori qualificati della stessa stazione appaltante in quanto già aggiudicataria di appalti precedenti. Quindi, non vi è stata alcuna acquisizione ex officio di dati da parte della stazione appaltante in applicazione dell’articolo 18 della legge n. 241/1990, ma solo la deduzione del dato relativo all’oggetto sociale da documenti che la stazione appaltante è tenuta a conservare ai sensi dell’articolo 2220 c.c.
In ordine ai successivi motivi, argomenta G.T.T che il ricorso confonde i parametri di valutazione previsti nel capitolato con l’oggetto della prestazione in quanto l’articolo 5 del Capitolato individua quali siano le funzioni che gli apparati di bordo debbono almeno soddisfare, mentre gli articoli 6 e 7 individuano le caratteristiche di tali apparati, per cui il capitolato è un capitolato prestazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del d.lgs. n. 157/1995.
Esso aveva, quindi, stabilito a priori quali fossero le caratteristiche tecniche che la Commissione doveva rintracciare nelle offerte tecniche. Inoltre l’articolo 2.2. del Capitolato prevedeva che la mancanza di una caratteristica nell’oggetto della valutazione non importava di per sé la necessità di escludere dalla gara il concorrente. Ciò significa che la Commissione aveva il potere di valutare quale fosse il grado in cui una determinata caratteristica fosse rappresentata nell’offerta tecnica. Infatti la Commissione ha individuato tutti i parametri di valutazione nella seduta del 29 settembre 2005 ancora prima di aprire i plichi relativi all’offerta tecnica.
In ordine al requisito prestazionale della indipendenza e contemporaneità della comunicazione voce/dati, la stazione appaltante fa presente come, in primo luogo, la Commissione di gara abbia tenuto la medesima condotta nei confronti di tutte le offerte, dal che deriverebbe una carenza di interesse nei confronti di questo motivo di ricorso; in secondo luogo, tenuto conto della continua evoluzione tecnologica, la richiesta di cui al punto 6.2 del capitolato doveva considerarsi indicativa, in quanto è evidente che l’aggiudicatario sia tenuto a utilizzare la versione più avanzata del sistema; inoltre la stazione appaltante ha reputato sostenibile l’offerta tecnica della controinteressata in quanto costituisce un fatto notorio che il sistema Windows 4.2 e seguenti ha il sistema VOIP integrato.
In ordine al quarto motivo di ricorso, la stazione appaltante ritiene che esso sia fondato su un’evidente forzatura del disciplinare di gara: infatti, la dizione utilizzata “costituito essenzialmente da due moduli funzionali”, non significa che debbano essere due le unità fisiche ma evidenzia un’indicazione di massima per l’aggregazione funzionale delle principali unità logiche. Inoltre, la dizione della norma sarebbe chiara nel non prevedere alcuna esclusione, che del resto apparirebbe, nel caso di specie, irrazionale.
Il quinto motivo di ricorso è ritenuto di minima importanza e comunque del rapporto di riflettanza la stazione appaltante avrebbe tenuto conto nel valutare l’offerta sotto il profilo “funzionalità/prestazioni”.
Relativamente ai giudizi dati dalla Commissione all’offerta della controinteressata in relazione ai sottocriteri individuati e definiti nella seduta del 29.09.2005, la stazione appaltante replica sotto il profilo tecnico alle contestazioni contenute nel motivo di ricorso n. 7.
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata ELSAG s.p.a. che proponeva in data 10.7.2006 ricorso incidentale con motivi aggiunti in data 10.10.2006 e 23.10.2006, ritenendo che la Commissione giudicatrice abbia illegittimamente ammesso, nel verbale del 21 settembre 2005, la T&T Telematica e Trasporti alla procedura di gara.
Ad opinione della controinteressata, infatti, la ricorrente principale non avrebbe rispettato la previsione del disciplinare di gara, laddove esso prevede la presentazione di alcune autodichiarazioni, tra cui, a pena di esclusione, quella di disporre della capacità economico-finanziaria dichiarando di possedere idonee referenze bancarie con l’indicazione degli istituti di credito ed allegando almeno una referenza rilasciata da un primario istituto di credito.
Nel caso di specie, la ricorrente principale non solo non avrebbe dichiarato di disporre della capacità economico-finanziaria, ma non avrebbe neppure indicato gli istituti di credito.
In secondo luogo, ove dovesse essere accolta la tesi interpretativa della ricorrente relativamente alla clausola del Capitolato di cui al punto 2.2. (sarebbero da considerare vincolanti i requisiti tecnici indicati nella lex specialis di gara con le parole “deve, devono, dovrà”) l’offerta tecnica della stessa T&T avrebbe dovuto essere esclusa per le difformità che essa presenta rispetto al capitolato, in particolare rispetto al punto 6.3 (modulo di localizzazione dei veicoli con il ricevitore GPS completo di antenna) e ai tempi di accensione necessari al ricevitore per calcolare la posizione del veicolo; rispetto al punto 6.3.2.7 del capitolato, ossia l’accuratezza della misura di posizione dei veicoli che doveva essere migliore di 4 metri e che invece è stata indicata dalla ricorrente come “<5m (50%), <8m (90%)”; rispetto alle modalità di certificazione degli apparecchi di bordo; rispetto alla fornitura di un modem che non solo non pare rispettare i requisiti relativi al minimo range delle temperature di funzionamento, ma non garantisce la contemporaneità nella trasmissione voce/dati. Vengono ulteriormente rilevate una serie di carenze dell’offerta T&T soprattutto in relazione alla documentazione presentata (punto 4 dei motivi aggiunti del ricorso incidentale presentato in data 10/10/2006).
Nel II atto di motivi aggiunti vengono approfondite le carenze tecniche dell’offerta della ricorrente e viene conseguentemente contestata in primis la mancata esclusione della stessa e, in subordine, l’attribuzione di punteggi tecnici troppo elevati.
Viene altresì ribadito come una interpretazione dell’art. 2.2 del Capitolato quale sostenuta dalla ricorrente, nel senso di configurare come vincolanti i requisiti tecnici indicati con le parole “dovrà, deve, devono”, sia configgente con l’art. 19 del d.lgs. n. 157/1995 e con l’art. 19 della direttiva comunitaria n. 93/38/CEE, in quanto finirebbe con il comprimere eccessivamente la concorrenza, favorendo solo alcune imprese ed eliminando altre dalla gara: infatti, tale lettura della lex specialis determinerebbe un’interpretazione escludente del punto 6.15 del capitolato, laddove esso richiede che le comunicazioni “in voce e dati devono avvenire indipendentemente e contemporaneamente”. Poiché il rispetto di tale condizione poteva avvenire solo da parte di concorrenti che utilizzassero terminali GSM in classe A e poiché, tuttavia, all’epoca tali apparecchiature non erano disponibili sul mercato, una lettura restrittiva di tale clausola avrebbe comportato una irragionevole restrizione della concorrenza e l’individuazione di una specifica tecnica che non poteva essere rispettata dai concorrenti.
Analogo discorso varrebbe anche per il punto 6.2.2.5. del capitolato ove prevedeva l’utilizzazione obbligatoria del sistema Microsoft Windows CE.NET 4.2. a 32 bit precaricato.
In vista dell’udienza di merito le parti depositavano ulteriori memorie.
In particolare la ricorrente eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti di ricorso incidentale depositati da ELSAG s.p.a. e notificati in data 11.1.2006 e 24.10.2006, atteso che sarebbero stati notificati oltre il termine di trenta giorni dal 12.7.2006, data del deposito in giudizio da parte di T&T, dell’offerta tecnica di T&T, dalla quale sarebbero emersi ulteriori profili di illegittimità dell’ammissione di T&T alla gara. Ne eccepiva comunque l’infondatezza nel merito.
La controinteressata replicava sia in rodine alla fondatezza dei motivi aggiunti sia in ordine alla loro ammissibilità.
All’udienza del 18 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data 30 ottobre 2006 è stato depositato il dispositivo di accoglimento del ricorso incidentale con spese compensate.
Ritenuto e considerato in diritto.
DIRITTO
1) Essendo preliminare la trattazione del ricorso incidentale rispetto a quello principale, derivando dall’eventuale accoglimento, del primo, la carenza di interesse in ordine alla proposizione del secondo, occorre verificare la fondatezza della eccezione di tardività dei motivi aggiunti al ricorso incidentale.
Occorre, a tal proposito, premettere per la proposizione del ricorso incidentale in primo grado, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 31 maggio 2002 n. 5, “sovvengono le stesse esigenze che hanno condotto alla esclusione dalla regola del dimezzamento del ricorso principale”, per cui esigenze legate alla effettività della difesa hanno condotto il supremo Consesso amministrativo ad escludere che per il ricorso incidentale valga la regola introdotta in funzione acceleratoria dall’art. 23 bis della legge n. 205/2000.
Per quanto concerne i motivi aggiunti al ricorso incidentale, vale rammentare l’oscillazione giurisprudenziale nello stabilire se ad essi si applichino o meno i termini dimezzati di cui alla legge n. 205/2000. Tuttavia i principali arresti giurisprudenziali (Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 5 del 2002, n. 5 del 2004) appaiono tutti considerare in modo precipuo l’istituto dei motivi aggiunti così come introdotti dall’articolo 1 della legge n. 205/2000: <>,a cui in linea generale ritengono applicabile il dimezzamento dei termini.
Tuttavia, i motivi aggiunti al ricorso incidentale, nel caso di specie, non possono essere intesi quali motivi aggiunti ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 205/2000, atteso che le censure non vengono proposte avverso nuovi atti emanati dall’amministrazione nel corso del giudizio (e per i quali potrebbe valere il principio di concentrazione dei termini, che ha ispirato la previsione dell’articolo 23 bis della legge n. 205/2000), bensì riguardano ulteriori elementi portati ad integrazione delle argomentazioni difensive già presenti e parzialmente svolte nel ricorso incidentale, depositato in termini. Pertanto, a giudizio del Collegio, valgono per tale tipologia di motivi aggiunti le stesse esigenze di approntamento di un’adeguata difesa che valgono per il ricorso incidentale a cui sono strettamente connessi e per la cui proposizione, come detto, si applica il termine ordinario di sessanta giorni.
Il Collegio ritiene pertanto, che a tale tipologia di motivi aggiunti non si applichi il dimezzamento dei termini previsto dall’art. 23 bis della legge n. 205/2000 e che pertanto essi siano da considerare ammissibili.
1.1. Il primo motivo del ricorso incidentale riguarda il mancato rispetto da parte della ricorrente della previsione di cui al punto 2.A.11 del disciplinare di gara, che nel formulare l’istanza di ammissione alla gara prevede la dichiarazione “di disporre della capacità finanziaria dichiarando di possedere idonee referenze bancarie con l’indicazione degli Istituti bancari ed allegando almeno una referenza”.
Il punto A del disciplinare prevedeva che le dichiarazioni in prosieguo indicate fossero “a pena di esclusione”, ivi compresa quella relativa alla “capacità finanziaria” e alle “referenze bancarie”.
Nella istanza di ammissione in data 1 settembre 2005, a firma del legale rappresentante, la ricorrente ha dichiarato di “possedere idonee referenze bancarie come si evince dalla referenza allegata” (di BancaIntesa).
Non ha pertanto dichiarato di disporre della “capacità finanziaria”, ma ha semplicemente dichiarato, producendone peraltro soltanto una, di avere referenze bancarie, che è concetto diverso dal dichiarare di avere la “capacità finanziaria”.
La differenza è evidente sol che si consideri che la capacità finanziaria di un’impresa implica un quid pluris rispetto alla semplice serietà e correttezza attestata da un solo istituto bancario; è pur vero che lo stesso Istituto afferma “per quanto a nostra conoscenza, la sopraccitata società è in possesso di capacità economiche e finanziarie adeguate”, ma la stessa formula è, evidentemente, solo indicativa essendo delimitata nel suo contenuto dall’inciso “per quanto a nostra conoscenza”.
La ricorrente, inoltre, non ha neppure fatto menzione di altri primari Istituti di credito, come richiesto dal disciplinare, per cui la Commissione di gara poteva arguire la sussistenza di rapporti con la sola Banca che ha fornito quell’unica referenza, il che avrebbe dovuto essere giudicato insufficiente, al fine di dimostrare una capacità finanziaria tale da sostenere economicamente un appalto dell’entità economica di quello oggetto del bando di gara di cui si tratta.
1.2. A ciò si aggiunga che, nel caso della capacità tecnica, per la quale il disciplinare di gara prevedeva una analoga dichiarazione e la produzione dell’elenco dei principali contratti di fornitura di almeno n. 200 apparati di bordo(punto 12) la ricorrente ha, invece, correttamente dichiarato, in primo luogo, di possedere tale capacità e quindi ha allegato la lista delle referenze.
Da ciò il Collegio desume che la erronea dichiarazione in ordine alla capacità finanziaria e la mancata produzione di plurime referenze bancarie, come richiesto dal Disciplinare di gara, dovesse indurre il seggio di gara a non ammettere la ricorrente al prosieguo della procedura.
2. Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale sono volti a dimostrare la difformità dell’offerta della ricorrente rispetto alle previsioni del capitolato speciale, entrando nel merito delle caratteristiche tecniche e del punteggio attribuito dalla Commissione di gara all’offerta della ricorrente in comparazione con l’offerta della controinteressata.
Il Collegio ritiene, sotto tale profilo, che per la particolare prospettazione con detti motivi sono proposti, essi siano inammissibili entrando nel merito di scelte tecniche della Commissione di gara (attribuzione dei punteggi, griglia dei sottocriteri) e di competenze tecnico-scientifiche non desumibili dal comune patrimonio di conoscenze e pertanto non sindacabili da parte di questo Giudice.
Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso incidentale vada accolto in relazione alla fondatezza del primo motivo e che i successivi motivi dello stesso ricorso incidentale vadano dichiarati inammissibili per la loro insindacabilità.
Atteso che il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi dello stesso, e che, alla luce di tali conclusioni, la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dal prosieguo del procedimento di gara, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
In relazione a quanto appena esplicitato, si ritiene che debba essere annullato il verbale della Commissione giudicatrice del 21 settembre 2005, nella parte in cui ha disposto l’ammissione di T&T Telematica e Trasporti s.r.l. per mancanza di uno dei requisiti di ammissione.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione -
- accoglie il ricorso incidentale proposto dalle Elsag s.p.a. con il quale è stato impugnato il verbale della Commissione giudicatrice 21.9.2005, nella parte in cui ha disposto l’ammissione di T&T-TELEMATICA E TRASPORTI S.r.l.;
- dichiara inammissibile il ricorso principale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2006, con la presenza dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Emanuela Loria Referendario, estensore
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