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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 marzo 2007 n. 1337
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Kramec Idroelettrica s.r.l. (avv.ti Indaghi, Balestrino) c. Comune di Premia |
Giurisdizione e competenza – Ordinanza di demolizione opere edilizie relative a impianto idroelettrico – Giurisdizione Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. |
L’ordinanza di demolizione di opere relative ad impianto idroelettrico, pur costituendo esercizio di un potere di per sé non attinente alla materia delle acque pubbliche, attenendo alla realizzazione di un’opera idraulica rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione –
-
composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 236/2007, proposto dalla
KRAMEC IDROELETTRICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Alberto Inzaghi e Maria Teresa Giuliani Balestrino, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Torino, via Parini n. 10;
contro
il COMUNE di PREMIA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il COMUNE di FORMAZZA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
il MINISTERO delle COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento prot. 4935 del 11 dicembre 2006, notificato alla ricorrente il 13 dicembre 2006, con cui il responsabile del servizio ordinava “la demolizione delle opere abusivamente realizzate (…) ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni 60, non prorogabili, dalla notifica della presente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001”, nonché di ogni altro atto a tale provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 21 marzo 2007 il referendario Richard Goso;
Udito il difensore della ricorrente, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con provvedimento in data 8 febbraio 2006, la provincia del Verbano Cusio Ossola rilasciava alla Società ricorrente l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione di un impianto idroelettrico, con le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio, nei comuni di Formazza e Premia.
A seguito di un sopralluogo del Corpo forestale dello Stato, il Comune di Premia avviava il procedimento relativo ad opere abusive realizzate nel proprio territorio.
L’attuale ricorrente controdeduceva con memoria del 3 ottobre 2006 e, con distinte istanze presentate in data 29 novembre 2006, chiedeva il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Premia, peraltro, rilevando che l’area interessata apparteneva al demanio comunale e che l’istante non aveva quindi titolo per la presentazione della pratica, ordinava, con provvedimento in data 11 dicembre 2006, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
L’esponente contesta la legittimità del provvedimento ripristinatorio e deduce i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in particolare dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
II) Violazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione agli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
III) (In subordine) Violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
IV) Violazione dell’art. 3, comma 1, del regolamento edilizio del Comune di Premia.
V) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
VI) Ulteriore violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti. Perplessità.
In conclusione, la ricorrente chiede che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.
Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Premia e le altre amministrazioni intimate.
Alla camera di consiglio del 21 marzo 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.
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MOTIVI DELLA DECISIONE |
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Considerando la regolare instaurazione del contraddittorio e la presentazione dell’istanza cautelare, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
La Kramec Idroelettrica s.r.l., attuale ricorrente, contesta la legittimità dell’ordinanza n. 10 del 11 dicembre 2006, con la quale il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Premia ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate dalla ricorrente medesima.
Le opere in questione, connesse alla costruzione di un impianto idroelettrico previamente autorizzato, consistono nella realizzazione di:
- un “ponticello”, in luogo del guado autorizzato;
- un edificio “adibito a locale manovra e controllo” con ubicazione e altezza differente rispetto a quella autorizzata;
- opera di presa in posizione differente da quanto autorizzato.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la controversia dedotta in giudizio esuli dalla propria competenza giurisdizionale.
Il provvedimento ripristinatorio impugnato, infatti, pur costituendo esercizio di un potere di per sé non attinente alla materia delle acque pubbliche, in quanto adottato ai fini della tutela di interessi diversi da quelli relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, concerne opere (l’impianto idroelettrico con le relative infrastrutture) destinate all’utilizzazione del demanio idrico medesimo.
L’impugnativa, in definitiva, riguarda un provvedimento che attiene alla realizzazione di un’opera idraulica e radica, pertanto, la competenza giurisdizionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche cui, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono rimessi i ricorsi avverso i provvedimenti presi dalla pubblica amministrazione in materia di acque pubbliche.
La mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate determina l’irripetibilità delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.
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