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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 marzo 2007 n. 1327
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
Negro (avv.ti Ludogoroff, Scagliola) c. Comune di Pocapaglia (avv.ti Golinelli, Martino)


Edilizia e urbanistica – Istanza permesso di costruire in sanatoria – Silenzio –Diniego.

Il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ha natura di atto tacito di reiezione dell’istanza. Pertanto il silenzio – significativo non è impugnabile per difetto di motivazione ma soltanto per il suo contenuto di rigetto


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Sent. n. 327/07
R.G. n. 1390-05

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione –
-



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1390-05 proposto da
NEGRO Armando, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff e Giorgio Scagliola elettivamente domiciliato in Torino, corso Montevecchio n. 50 presso lo studio del secondo,

contro



il comune di POCAPAGLIA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Golinelli e Gianni Martino, presso il cui studio domicilia in Torino, via Stefano Clemente n. 22,

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
dell’ordinanza di demolizione del comune di Pocapaglia, prot. n. 3129, in data 19.9.2005,

nonché
di ogni atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, in particolare, del diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria in data 8.6.2005.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con memoria e documenti;
Viste le memorie con documenti depositate da entrambe le parti per la Camera di Consiglio del 21 marzo 2007;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del 21 marzo 2007, per la parte ricorrente l’avv. Ludogoroff e, per il Comune, l’avv. Martino;
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso riguarda il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica di cui all'art. 13 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (ora, art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001), il quale ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto): ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sè privo di motivazione ed è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il suo contenuto di rigetto (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 2 agosto 2004, n. 10990);
Ritenuto, pertanto, alla luce del suddetto orientamento, infondato il primo motivo di ricorso incentrato sulla carenza di motivazione del predetto “provvedimento” tacito;
Ritenuto, invece, che il ricorso è diventato improcedibile avendo parte ricorrente depositato, successivamente all’ordinanza di demolizione impugnata, nuova istanza di sanatoria in data 4 gennaio 2007 non meramente riproduttiva della precedente, già oggetto di reiezione;
Considerato che, come ha statuito la giurisprudenza amministrativa, la presentazione di una domanda di sanatoria in data successiva all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi, si produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 febbraio 2004, n. 1966);
Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso con riferimento al diniego di sanatoria e improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P. Q. M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971 nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, ai sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA Presidente
- Bernardo BAGLIETTO Consigliere
- Paolo LOTTI Primo Referendario, estensore



 

 
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