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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 marzo 2007 n. 454
Pres. L. Tosti, Est.M. Lensi
.G. (avv. G. Andreozzi) c. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI (avv. P. Corda)


1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Commissione di disciplina – Composizione - Componente di organo collegiale che ha deferito il dipendente alla commissione di disciplina – Incompatibilità - Non sussiste.

 

2. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Atti preliminari al giudizio disciplinare – Finalità – Termini infraprocedimentali – Natura ordinatoria – Violazione – Illegittimità – Non sussiste - Condizione.

1. Poiché l'articolo 112, ultimo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede espressamente che non possono partecipare alla deliberazione finale della commissione di disciplina a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 D.P.R. cit. o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all'inchiesta, deve escludersi qualsivoglia incompatibilità tra la posizione di componente dell'organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest'ultima (1).

 

2. I termini sanciti dall'articolo 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per il compimento di atti preliminari al giudizio disciplinare mirano a garantire la più ampia difesa dell'incolpato ed hanno natura ordinatoria, con la conseguenza che la loro violazione non implica alcun vizio del procedimento disciplinare qualora l'incolpato sia stato in grado di effettuare al meglio la propria difesa (2).

 

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(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista; enuncia un analogo principio, in riferimento a procedimento disciplinare a carico di un sovrintendente della P.S., CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA –Sentenza 23 maggio 2006, n. 3069, che ha anche precisato che la norma dell’art. 112 ultimo comma, T.U. R.P.R. n. 3/57, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737, è invocabile solo per quanto non previsto dal d.p.r. n. 737/1981 in materia di disciplina e di procedura e qualora compatibile.

 

(2) Nello stesso senso, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA – Sentenza 18 ottobre 2002 n. 5711; in giurisprudenza si ritiene che l’omissione di una tempestiva informazione del pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 111, comma 4, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, non comporta vizio insanabile del procedimento disciplinare qualora l’interessato abbia presenziato alla seduta della commissione disciplinare difendendosi ampiamente e senza riserve (così CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza, 19 marzo 1996, n. 280; SEZIONE QUINTA - Sentenza 28 maggio 1997, n. 793).
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - Sentenza 7 aprile 2006 n. 188, in questa Rivista, ha ritenuto che il termine di cui all’art. 111, comma 4, d.p.r. n. 3/1957 (che prescrive la comunicazione della data della seduta per la trattazione orale almeno 20 giorni prima) opera solo per la comunicazione della data della prima seduta per la trattazione orale del procedimento disciplinare e non deve essere osservato in caso di rinvio della suddetta seduta, essendo stato già assicurato al dipendente interessato il lasso di tempo entro cui provvedere alla propria difesa
Quest’ultima decisione ha anche ribadito che il termine di cui all’art. 114, comma 4, d.p.r. 3/57 (concernente la trasmissione degli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare all’organo competente ad irrogare la sanzione) non è perentorio ma ordinatorio, atteso che la sua inosservanza non comporta alcun effetto estintivo del procedimento.
La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che nel caso di annullamento di un atto del procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere ripreso dall’ultimo atto valido e, se l’annullamento riguarda la pronuncia della commissione di disciplina, non è necessario rinnovare l’intero procedimento, né assegnare all’incolpato un nuovo termine per le sue deduzioni (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 5 giugno 1970 n. 469 e 27 maggio 1996 n. 493).
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE SESTA - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 371, in questa Rivista, ritiene che la rinuncia ai termini di difesa per il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare non comporta violazione dell’articolo 111 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. n. 3/1957.
Esclude che sia necessaria l’assistenza del difensore nel procedimento disciplinare, da ultimo, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE SESTA - Sentenza 7 novembre 2006 n. 6556, in questa Rivista; ID, SEZIONE QUARTA - Sentenza 17 febbraio 2006 n. 675, ivi, ha ritenuto legittimo, nei procedimenti disciplinari nei confronti di militari, il divieto di avvalersi dell’assistenza del difensore, in quanto la normativa di settore (art. 87, L. 10 aprile 1954, n. 113, Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) non prevede tale assistenza.
(A. Fac.)


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 299/1995, proposto dal

Signor P.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Andreozzi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Corda, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento
della delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che applica al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, per un importo mensile di lire 250.765, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, comunque connesso al procedimento disciplinare.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con nota del 19 luglio 1994 il Presidente della Provincia di Cagliari contestava al ricorrente, impiegato presso la Biblioteca Provinciale di Cagliari in qualità di istruttore direttivo di VII livello, il seguente addebito disciplinare: "L'ufficio di Segreteria di questa Presidenza ha concordato con la S.V. l'apertura della Biblioteca Provinciale per l'incontro conclusivo del programma "Scopriamo insieme Cagliari ed i suoi monumenti", fissato per le ore 18.00 del 18/07/94. All'orario concordato, invece, la Biblioteca risultava chiusa e, conseguentemente, ai partecipanti all'incontro è stato impedito l'accesso ai locali".
Con delibera n. 2599 del 27 luglio 1994 la Giunta Provinciale disponeva il deferimento del ricorrente alla commissione di disciplina.
Essendo stata infine adottata la delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, l'istante col ricorso in esame ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando in primo luogo la violazione di legge per incompatibilità di un membro della commissione di disciplina, la violazione degli artt. 111 e 112 del D.P.R. n. 3/1957, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, nonché la violazione di legge per omessa precisazione, in sede di contestazione, dello specifico comportamento addebitato.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento della delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che applica al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, per un importo mensile di lire 250.765.
Il ricorso va rigettato .
Infondata risulta la prima censura di violazione di legge per incompatibilità di un membro della commissione di disciplina.
Come esattamente rilevato dalla difesa dall'amministrazione resistente, non può ritenersi sussistente alcuna incompatibilità tra la posizione di componente dell'organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest'ultima, considerato che l'articolo 112, ultimo comma, del D.P.R. n. 3/1957 prevede espressamente che non possono partecipare alla deliberazione finale della commissione di disciplina "a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all'inchiesta".
Poiché non risulta che il Presidente della commissione di disciplina abbia svolto alcuna delle predette attività, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcuna incompatibilità del soggetto in questione a svolgere la predetta funzione di Presidente della commissione di disciplina, essendo irrilevante - si ribadisce - che il medesimo abbia partecipato, in qualità di componente della Giunta Provinciale - quale Assessore al Personale - all'adozione della deliberazione di deferimento del dipendente in questione alla commissione di disciplina.
Tale presenza – per ciò sola ed in mancanza di un principio di prova contrario - non può considerarsi svolgimento di "attività inquirente", come invece sostenuto dal ricorrente.
Ugualmente infondato risulta anche il secondo motivo di censura, considerato che i termini stabiliti dall'articolo 111 del D.P.R. n. 3/1957 per il compimento degli atti preliminari al giudizio disciplinare hanno natura ordinatoria e non perentoria.
Si osserva altresì che, nel caso di specie, il ricorrente ha potuto acquisire tutti gli atti del procedimento e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa mediante la produzione di una memoria in data 11 ottobre 1994 e di sette scritti difensivi in occasione della trattazione orale alla quale ha regolarmente partecipato. Deve trovare applicazione, nel caso in esame, il principio affermato dal Consiglio di Stato secondo cui i termini sanciti dall'articolo 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per il compimento degli atti preliminari al giudizio disciplinare mirano a garantire la più ampia difesa dell'incolpato e hanno natura ordinatoria, pertanto la loro violazione non implica alcun vizio del procedimento disciplinare qualora l'incolpato sia stato in grado di effettuare al meglio la propria difesa (Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 5711 del 18 ottobre 2002).
Nessuna lesione del diritto di difesa del ricorrente può altresì rinvenirsi nella circostanza che la commissione di disciplina, in una prima seduta, in assenza dell'incolpato, abbia esaminato atti e fatti e assunto decisioni istruttorie, né nell'ulteriore circostanza che, nella seduta del 19 ottobre 1994, il ricorrente sia stato ammesso in aula solo dopo l'audizione di un teste.
Ugualmente infondate risultano le censure di cui al punto terzo dei motivi di gravame, di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, nonché di violazione di legge per omessa precisazione, in sede di contestazione, dello specifico comportamento addebitato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi che nell’atto di contestazione di addebiti sia sufficientemente precisato il comportamento contrario ai propri doveri addebitato al ricorrente medesimo.
Considerato che, nel caso in esame, risulta incontroverso - per ammissione del ricorrente - che il medesimo abbia "ricevuto due telefonate, nei giorni precedenti la manifestazione, da due impiegate qualificatesi come “segretarie del Presidente”, che lo informavano della manifestazione che avrebbe avuto luogo nella biblioteca" e che nel corso di tali conversazioni telefoniche "il ricorrente si era limitato a far presente l'inopportunità (per motivi logistici e per il pericolo di danni al materiale librario) di offrire un "buffet" nei locali della biblioteca", deve ritenersi che, nel caso di specie, risulti sufficientemente provata la circostanza che il ricorrente medesimo non abbia ottemperato alle disposizioni impartite - tramite la Segreteria di Presidenza - di presenziare all'incontro conclusivo del programma "scopriamo insieme Cagliari e i suoi monumenti" che si doveva tenere presso la biblioteca provinciale il giorno 18 luglio 1994 alle ore 18, tenendo chiusi i predetti locali o, comunque, non attivandosi affinché la biblioteca fosse messa a disposizione della manifestazione culturale in questione e impedendo, in tal modo, che si tenesse detto incontro, con pregiudizio dell'immagine dell'amministrazione provinciale.
Ciò stante, ritiene il Collegio che, alla luce degli atti acquisiti al procedimento disciplinare, le responsabilità del ricorrente risultassero sufficientemente provate, senza che sussistesse pertanto la necessità delle ulteriori attività istruttorie richieste dal ricorrente.
E’ quindi addebitabile al ricorrente il disservizio in concreto verificatosi, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza della predetta responsabilità, le circostanze invocate dal ricorrente, secondo cui il medesimo non è responsabile della biblioteca, non possiede le chiavi della stessa, né rientra fra i suoi compiti quello di provvedere all'apertura della stessa, che l'orario indicato (ore 18) non rientra nell'orario di servizio per cui sarebbe stata necessaria un'autorizzazione per l'effettuazione di lavoro straordinario, trattandosi di obiezioni palesemente pretestuose (anche in considerazione della qualifica rivestita dal ricorrente) a fronte del dato di fatto che il ricorrente - pur in presenza di precise disposizioni comunicategli tramite la Segreteria di Presidenza - non si è comunque attivato affinché la biblioteca fosse messa a disposizione della manifestazione culturale in questione, impedendo, in tal modo, che si tenesse l'incontro programmato, con pregiudizio dell'immagine dell'amministrazione provinciale.
Per le suesposte considerazioni, stante l'infondatezza delle censure esaminate il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



respinge
il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.

Depositata in segreteria oggi 15/03/2007



 

 
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