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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 marzo 2007 n. 455
Pres.L. Tosti, Est. M. Lensi
A. F.(avv. F. Bandiera) c. COMUNE DI NARCAO ed il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI NARCAO (n.c.) e nei confronti di G.L. e A.A. (avv.ti V. Locci e R. Murgia)


1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione attiva – In materia edilizia - Criterio della vicinitas – Sufficienza.

 

2. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – In caso di sopraelevazione - Distanze tra fabbricati - Disciplina applicabile – Quella vigente al momento della rispettiva costruzione.

 

3. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – In caso di mutamento di destinazione e delle caratteristiche costruttive del fabbricato - Nuova costruzione - Disciplina applicabile - Quella vigente al momento della domanda di edificazione.

1. Deve riconoscersi legittimazione ad impugnare la concessione edilizia in capo al proprietario di terreni ed immobili situati nelle immediate vicinanze dei terreni oggetto di contestazione, essendo evidente la sussistenza e l'effettività della lesione della sfera patrimoniale e individuale di costui ad opera di una concessione edilizia ritenuta illegittima, avente ad oggetto interventi edilizi da effettuarsi nelle immediate vicinanze degli immobili di sua proprietà e rispetto ai quali si lamenta - tra l'altro - la violazione della normativa in materia di distanze (1).

 

2. A seguito del mutamento di destinazione d’uso di una parte di fabbricato (da pollaio a residenziale) e del mutamento delle caratteristiche edilizie del medesimo, conseguenti a demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica avente in passato diversa destinazione, l’intervento edilizio deve essere correttamente qualificato, singolarmente e nel complesso, come nuova costruzione e, in quanto tale, deve essere soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento in cui viene esaminata la domanda di concessione edilizia e, in particolare, dalle norme di attuazione del vigente piano di fabbricazione comunale in materia di distanze dai confini e dai fabbricati già esistenti (2).

 

3. Nel caso di sopraelevazione di preesistente fabbricato - trattandosi di nuova opera in senso stretto, in quanto non esistente in precedenza - non è possibile derogare alle distanze fissate dal piano mediante allineamento col sottostante corpo di fabbrica, atteso che, in assenza di un’apposita norma derogatoria, le due porzioni di fabbricato, in quanto eseguite in tempi diversi, restano regolate dalla disciplina vigente al momento della rispettiva costruzione (3)

 

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(1) Il rapporto di immediata contiguità tra il manufatto assentito e l’abitazione di proprietà del ricorrente consente di ravvisare la situazione di vicinitas che, ai sensi dell’art. 31, comma 9, L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall’art. 10, L. 6 agosto 1967 n. 765, è idonea a fondare la legittimazione all’impugnazione in materia edilizia: v. da ultimo, in questi termini, T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – SEZIONE II – Sentenza, 29 gennaio 2007, n. 97 e, più risalente, Id, NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 2 marzo 2004 n. 2571, in questa Rivista.
(2-3) Nello stesso senso di cui alla seconda massima v. T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 22 luglio 2004 n. 3206, ivi, che ha ritenuto che ai fini della conformità urbanistica, laddove la ristrutturazione edilizia anche mediante ricostruzione dell’edificio demolito, mantiene tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l’area di sedime, il numero delle unità immobiliari, la conformità urbanistica di riferimento è quella vigente all’epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio, e non quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione; mentre, laddove la ristrutturazione comporti interventi che mutino i parametri urbanistico-edilizi già assentiti con il titolo originario, quali ad esempio, l’aumento del numero delle unità immobiliari o il mutamento di destinazione d’uso è richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
La questione risolta interseca anche l’ambito di applicazione dell’art. 3, del D.P.R. n. 380/01, in tema di individuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello demolito.
Di recente, su queste tematiche CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - Sentenza 30 agosto 2006 n. 5061, ivi, secondo cui nella vigenza dell’art 31 lett. d) L. 5 agosto 1978, n. 457 si considerano lavori di ristrutturazione edilizia “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L’intervento assentito con la concessione di ristrutturazione resta nell’ ambito di tale articolo, purché il nuovo edificio corrisponda pienamente a quello preesistente. In particolare, deve ritenersi legittimo l’ annullamento della concessione di ristrutturazione anche ove il volume realizzato sia inferiore al preesistente, dovendosi tenere conto della rilevata inosservanza del limite insito nel rispetto delle caratteristiche strutturali dell’originario edificio, per quanto concerne l’ altezza e il numero dei piani. Si veda anche CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - Sentenza 8 settembre 2003 n. 5032, ivi, secondo cui le ipotesi di abbattimento e ricostruzione possano comprendere anche quelle conseguenti a semplici ristrutturazioni, quindi con demolizione e successiva ricostruzione perfettamente fedele alla superficie coperta, al volume e alla sagoma dell’edificio preesistente; in senso analogo T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 100, ivi.
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 840, in questa rivista, secondo cui laddove la consistenza dei lavori (demolizione di uno dei corpi di fabbrica, utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, creazione di nuove unità immobiliari e totale cambio di destinazione) sia tale da comportare un significativo incremento del carico urbanistico incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature collettive) tali interventi – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona - non possono rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art. 31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma 2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999 e nemmeno in quello di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della stessa legge n. 52.
Sullo specifico profilo relativo alla sopraelevazione, si rinvia ai precedenti citati in motivazione, T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE II - Sentenza 27 settembre 2006 n. 2014; T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE II - Sentenza n. 557/1995; T.A.R. PIEMONTE n. 849/2001.
Di recente, è stato ribadito che il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall’articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal successivo D.M. 1 aprile 1968 vale anche per le sopraelevazioni: CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - Sentenza 25 settembre 2002 n. 4927, in questa Rivista (A. Fac.)


 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1082/2004, proposto dal

Signor A.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Bandiera, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;


contro



il COMUNE DI NARCAO, in persona del Sindaco in carica e IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI NARCAO, non costituiti in giudizio;

e nei confronti



dei Signori C L. e A. A., controinteressati, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Virginio Locci e Roberto Murgia, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento
della concessione edilizia n. 1 del 16 marzo 2004, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao alla Signora Anna Atzeni ed al Signor Cristian Lecca "per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un fabbricato residenziale", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso e, in specie, del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao prot. n. 2023/R del 26 aprile 2004, con il quale l'amministrazione ha rigettato le osservazioni del Signor Floris, nonché del parere non meglio conosciuto della Commissione edilizia.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati indicati in epigrafe;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
In data 16 marzo 2004 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao ha rilasciato alla Signora Anna Atzeni ed al Signor Cristian Lecca una concessione edilizia "per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un fabbricato residenziale".
Il ricorrente è proprietario di due terreni, con annessi fabbricati di civile abitazione, limitrofi a quelli dei controinteressati.
Ritenendo illegittima tale concessione edilizia, il Signor Floris ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, lamentando i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione dell'articolo 11 del testo unico n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di legittimazione soggettiva degli istanti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e errata valutazione dei presupposti.
2) Violazione dell'articolo 3 del testo unico n. 380/2001; violazione del vigente piano di fabbricazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione dei presupposti.
3) Violazione del vigente piano di fabbricazione; violazione dell'articolo 18 della legge n. 765/1967 e dell'articolo 26, ultimo comma, della legge n. 47/1985; eccesso di potere per falsità del presupposto, per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, nonché sviamento.
Con atto notificato a mezzo posta il 18-20 settembre 2004, la Signora Anna Atzeni ed il Signor Cristian Lecca hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 10, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, che il ricorso de quo venga deciso in sede giurisdizionale.
Con atto di costituzione in giudizio ex articolo 10, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 - notificato al Comune di Narcao, al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao ed ai controinteressati indicati in epigrafe e depositato nella Segreteria di questo Tribunale in data 18 novembre 2004 - il ricorrente Signor Floris insiste nel ricorso e nelle conclusioni ivi formulate, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Con ordinanza n. 42 del 9 febbraio 2005 - confermata in sede d'appello dal Consiglio di Stato - questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, sospendendo l'esecuzione della concessione edilizia impugnata.
Non si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento della concessione edilizia n. 1 del 16 marzo 2004, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao alla Signora Anna Atzeni ed al Signor Cristian Lecca "per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un fabbricato residenziale", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso e, in specie, del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao prot. n. 2023/R del 26 aprile 2004, con il quale l'amministrazione ha rigettato le osservazioni del Signor Floris, nonché del parere della Commissione edilizia.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione dei controinteressati di inammissibilità del ricorso in quanto il Signor Floris non avrebbe interesse a ricorrere.
La pacifica circostanza che il ricorrente sia proprietario di terreni e immobili, situati nelle immediate vicinanze dei terreni oggetto della concessione edilizia impugnata, legittima – per ciò solo - tale soggetto a proporre ricorso avverso tale concessione edilizia, qualora ritenuta illegittima. E’inoltre evidente - contrariamente a quanto sostenuto da controinteressati - la sussistenza e l'effettività della lesione della sfera patrimoniale e individuale del ricorrente ad opera di una concessione edilizia ritenuta illegittima, avente ad oggetto interventi edilizi da effettuarsi nelle immediate vicinanze degli immobili di sua proprietà e rispetto ai quali si lamenta - tra l'altro - la violazione della normativa in materia di distanze.
Passando all'esame del merito del gravame, per quanto concerne le censure in ordine all'assenza in capo ai controinteressati di un titolo idoneo ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in questione, le censure medesime risultano infondate avuto riguardo alla Signora Anna Atzeni e risultano invece fondate avuto riguardo al Signor Cristian Lecca.
La Signora Atzeni, in data 11 giugno 1985, aveva ricevuto in donazione l'immobile in questione dal proprio genitore Antonio Atzeni, che si era riservato l'usufrutto.
A seguito della morte di quest'ultimo, avvenuta in data 23 luglio 1985, si è consolidata in capo alla Signora Anna Atzeni la piena proprietà dell’immobile oggetto della concessione edilizia impugnata.
Risulta pertanto evidente che al 15 gennaio 2004 - data nella quale è stata richiesta la concessione edilizia in questione - l'istante Anna Atzeni era in possesso di titolo idoneo a richiedere il rilascio del titolo abilitativo , risultando - in particolare - esatta e veritiera l'affermazione contenuta nella richiesta di concessione edilizia del 15 gennaio 2004, secondo cui la medesima aveva "titolo alla richiesta in qualità di proprietaria".
Non altrettanto può dirsi per il Signor Cristian Lecca, che - come esattamente lamentato dal ricorrente nelle censure in esame - non risulta in possesso di alcun titolo idoneo ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in questione. In particolare, non può essere condiviso l'assunto dei controinteressati secondo cui la legittimazione del Signor Lecca deriverebbe direttamente dalla volontà del titolare dello ius aedificandi Atzeni Anna, la quale, richiedendo la concessione congiuntamente a lui, avrebbe cooptato il figlio nel procedimento concessorio.
La suddetta prospettazione non ha infatti fondamento normativo, dovendosi conseguentemente ritenere il Lecca privo di qualsiasi posizione legittimante al rilascio della concessione edilizia, per cui le censure in esame - in tale parte - risultano fondate.
Ugualmente fondate risultano le censure di cui al punto secondo dei motivi di gravame di violazione dell'articolo 3 del testo unico n. 380/2001, di violazione del vigente piano di fabbricazione e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e errata valutazione dei presupposti.
Premesso che, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico dell'edilizia n. 380/2001, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello demolito, deve ritenersi la fondatezza delle censure del ricorrente secondo cui, nel caso di specie, le predette condizioni non sono state rispettate, sia avuto riguardo al corpo di fabbrica in sopraelevazione (autorizzato ex novo con la concessione edilizia in questione), sia avuto riguardo al piano primo destinato a sostituire il preesistente corpo di fabbrica adibito a pollaio.
Per quanto concerne la sopraelevazione, si tratta infatti di nuova opera in senso stretto, in quanto non esistente in precedenza.
Per quanto concerne la trasformazione del preesistente corpo di fabbrica adibito a pollaio in piano primo destinato ad abitazione, deve ritenersi che, sia il mutamento di destinazione d'uso, sia il mutamento delle caratteristiche edilizie dell'originaria costruzione rurale (la quale, in particolare, risultava chiusa per tre lati ed aperta totalmente nel quarto lato), determinino un intervento edilizio che non può qualificarsi di "fedele ricostruzione" del fabbricato preesistente.
In sostanza, come esattamente sostenuto dal ricorrente, l'intervento edilizio in questione oggetto della concessione edilizia impugnata, anche considerato unitariamente - sia avuto riguardo alla sopraelevazione che alla trasformazione del corpo di fabbrica in precedenza destinato a pollaio - si traduce in realtà nella realizzazione di un'entità edilizia nuova e diversa rispetto a quella preesistente, con la conseguenza che tale nuovo intervento edilizio deve ritenersi soggetto alle limitazioni e agli standards imposti dalla normativa urbanistica in vigore al tempo in cui è stata esaminata la domanda.
Conseguentemente, per quanto concerne la sopraelevazione prevista nella concessione edilizia impugnata, risultano fondate le censure in esame di violazione delle norme di attuazione (zona B - completamento residenziale) del vigente piano di fabbricazione del Comune di Narcao, che stabiliscono che le nuove costruzioni debbono rispettare la distanza di almeno quattro metri dai confini e otto metri dai fabbricati già esistenti e che la distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti non può essere inferiore a otto metri.
Deve trovare, infatti, applicazione, nel caso di specie, l'indirizzo giurisprudenziale e i principi già più volte affermati da questo Tribunale, secondo cui “nel caso di sopraelevazione di preesistente fabbricato non è possibile derogare alle distanze fissate dal piano mediante allineamento col sottostante corpo di fabbrica, atteso che, in assenza di una apposita norma derogatoria, le due porzioni di fabbricato, in quanto eseguite in tempi diversi, restano regolate dalla disciplina vigente al momento della rispettiva costruzione.” (Tar Sardegna n. 2014 del 27 settembre 2006; Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 557/1995; Tar Piemonte, Torino, n. 849/2001).
Le medesime censure risultano altresì fondate anche avuto riguardo alla demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica destinato a pollaio, dovendosi ritenere – come sopra evidenziato – che il mutamento di destinazione d’uso della parte di fabbricato in questione e il mutamento delle caratteristiche edilizie del medesimo, comporti che l’intervento edilizio debba essere correttamente qualificato come nuova costruzione e, in quanto tale, debba essere soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento in cui viene esaminata la domanda di concessione edilizia ed in particolare a quelle stabilite dalle norme di attuazione del vigente piano di fabbricazione del Comune di Narcao in materia di distanze dai confini e dai fabbricati già esistenti.
Né può ritenersi che, nel caso di specie, sia stata implicitamente accordata una deroga al rispetto delle predette distanze, posto che nessuna deroga in tal senso risulta essere stata richiesta dagli interessati, né risulta essere stata presa in considerazione e valutata dall'amministrazione comunale e neppure menzionata nei provvedimenti autorizzativi del Comune.
Stante la fondatezza delle censure esaminate, di per sé idonee a sostenere la dedotta illegittimità della concessione, ed assorbiti i restanti motivi di gravame – per l’esame dei quali sarebbe altrimenti necessario disporre incombenti istruttori – il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione comunale intimata e sono liquidate come in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



Accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Narcao al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi era uno 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.

Depositata in segreteria oggi 15/03/2007


 

 
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