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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 marzo 2007 n. 456
Pres.L. Tosti, Est. M. Lensi
FABIO USAI e LISTA ALLEANZA NAZIONALE (avv.ti A. Angioni) c. COMUNE DI CARBONIA (n.c.) e nei confronti di FRANCESCO SUELLA (avv. S. Segneri) LISTA UDC CASINI nonché DELEGATO DI LISTA SIGNOR BRUNO AIRI (n.c.); il MINISTERO DELL’INTERNO, (n.c.), l’UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARBONIA (n.c.) |
Elezioni – Elezioni del Consiglio comunale – Espressione del voto - Collocazione di preferenza personale in spazio “incoerente” – Invalidità del voto. |
La collocazione di preferenza personale in spazio “incoerente” (cioè in corrispondenza di una lista che non è quella di appartenenza del candidato in favore del quale viene espressa la preferenza), in assenza di barratura di simboli, deve qualificarsi come manifestazione “incerta” di voto, come tale non computabile né per la lista, né per il candidato votato (appartenente ad altra lista). L’incertezza in questi casi è assoluta non rientrando tale fattispecie in nessuna delle ipotesi di “inefficacia parziale” o di salvezza previste dall’art. 57, vigenti commi 4 e ss. del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. Non potendosi ricavare in maniera inequivoca l'effettiva volontà dell'elettore a favore dell'una o dell'altra lista in questione, la scheda in contestazione non può essere considerata voto valido per nessuna delle due liste. |
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(1) Il Collegio, pur dando atto del precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del controinteressato (CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 28 febbraio 2006 n. 903), ha ribadito i principi già espressi in T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE SECONDA – Sentenza 23 dicembre 2005 n. 2442 e 25 marzo 2005 n. 545.
T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 154, in questa Rivista, ha ritenuto che è da ritenere valido il voto espresso riproducendo graficamente il nome del candidato sindaco in uno spazio riservato ad altra preferenza, dovendosi ritenere che l’elettore non intenda in tal modo rendere riconoscibile il proprio voto, bensì, verosimilmente per una non completa conoscenza del meccanismo elettorale, esprimere in termini rafforzativi la propria preferenza. In motivazione di questa sentenza si cita CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA- Sentenza n. 630/04, in realtà, se non si sbaglia, il precedente è CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 27 settembre 2004, n. 6309, citata in motivazione dalla stessa SEZIONE QUINTA, n. 903/06, secondo cui la modalità di votazione in questione può ritenersi valida ai sensi dell’art 57, comma 8, del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che prevede che laddove l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. (A. Fac.) |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 635/2006, proposto dal
Signor Fabio Usai e dalla LISTA ALLEANZA NAZIONALE, in persona del delegato della lista Signor Maurizio Francesco Tedde e del delegato alla presentazione della lista Signor Marco Gravellu, rappresentati e difesi dall’Avv.to Antonello Angioni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
il COMUNE DI CARBONIA, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
e nei confronti
del Signor FRANCESCO SUELLA, controinteressato, rappresentato e difeso dall’Avv.to Sergio Segneri, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
della LISTA UDC CASINI, in persona del delegato alla presentazione della lista nonché DELEGATO DI LISTA Sig. BRUNO AIRI, non costituita in giudizio;
il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
l’UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARBONIA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Carbonia, nella parte in cui ha attribuito il quarto seggio spettante al raggruppamento "UDC Casini - Alleanza Nazionale" alla lista "UDC Casini" (in luogo della lista "Alleanza Nazionale") e, per l'effetto, ha proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il Signor Francesco Suella in luogo del ricorrente (quale candidato più votato della lista Alleanza Nazionale);
- della delibera di convalida degli eletti n. 59 del 3 luglio 2006 adottata dal Consiglio Comunale di Carbonia;
- del "prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune" nella parte in cui ha attribuito alla lista "UDC Casini" n. 1552 voti e, più specificamente, nella parte in cui ha attribuito alla lista "UDC Casini" n. 48 voti (in luogo di 41), in corrispondenza della Sezione elettorale n. 5 e n. 63 voti (in luogo di 43) in corrispondenza della sezione elettorale n. 14;
- del verbale 13/19 giugno 2006 dell'Ufficio Centrale, nella parte in cui ha recepito i risultati contenuti nel prospetto dei voti che precede, determinando la cifra elettorale delle liste collegate con il candidato alla carica di Sindaco Alberto Zonchello come segue: per la lista n. 5 avente il contrassegno "UDC Casini" n. 1552 voti; per la lista n. 10 avente il contrassegno "Alleanza Nazionale" n. 515 voti;
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 14, nella parte in cui ha attribuito alla lista "UDC Casini" n. 63 voti (tutti con l'indicazione della preferenza) in luogo di n. 43 voti, come evidenziato nel prospetto analitico dei voti di preferenza contenuto la pagina 81 del medesimo verbale;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e connesso.
e per la correzione
del risultato elettorale - previo annullamento in parte qua dell'atto di proclamazione degli eletti e della relativa delibera di convalida - ai fini dell'attribuzione del quarto seggio spettante al raggruppamento "UDC Casini - Alleanza Nazionale" alla lista "Alleanza Nazionale" con conseguente elezione del ricorrente in luogo del controinteressato Signor Francesco Suella.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato Signor Francesco Suella;
VISTI i motivi aggiunti depositati in Segreteria in data 25.01.2007;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 febbraio 2007 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
La lista "Alleanza Nazionale" ha partecipato, in raggruppamento con la lista "UDC Casini", alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Carbonia - svoltasi l'11 e il 12 giugno 2006 - candidando alla carica di Sindaco il Signor Alberto Zonchello.
Sulla base del "prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune" - che fa parte integrante del verbale dell'Ufficio centrale - la lista "UDC Casini" ha riportato n. 1552 voti mentre la lista "Alleanza Nazionale" ha riportato n. 515 voti.
Al predetto raggruppamento sono stati assegnati n. 4 seggi, dei quali il primo è stato attribuito al Signor Alberto Zonchello (candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto) e gli altri tre sono stati invece attribuiti ai tre candidati più votati della lista "UDC Casini", in quanto a quest'ultima lista, sulla base della cifra elettorale 1552, sono stati attribuiti i seguenti quozienti: 1552, 776 e 517,33. Alla lista "Alleanza Nazionale" invece, sulla base della cifra elettorale 515, sono stati attribuiti i seguenti quozienti: 515, 257,5 e 171,67.
Evidenziano i ricorrenti che se Alleanza Nazionale avesse ottenuto tre voti in più avrebbe avuto un quoziente base 518 superiore a 517,33, per cui si sarebbe assicurata l'elezione di un consigliere comunale nella persona del ricorrente che risulta il più votato della lista Alleanza Nazionale. Stesso discorso varrebbe per l'ipotesi in cui l’UDC avesse ottenuto tre voti in meno.
A tal fine, i ricorrenti evidenziano che, relativamente alla Sezione n. 14, sia alla pagina 75 che alla pagina 125 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione, risultano attribuiti alla lista "UDC Casini" n. 63 voti e alla lista Alleanza Nazionale n. 6 voti; le stesse cifre compaiono nel "prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune", trasfuso nel verbale dell'Ufficio Centrale.
Rilevano altresì i ricorrenti che l'attribuzione dei 63 voti alla lista "UDC Casini" è pari alle "schede contenenti voti di preferenza" (v. pag. 75) posto che non vi erano "schede non contenenti voti di preferenza". Tuttavia, effettuando la verifica analitica dei voti di preferenza riportati dai singoli candidati della lista "UDC Casini" (v. pag. 81), risulta che i voti sono 43 anziché 63: la modifica del quoziente di ben 20 voti sarebbe dovuta ad un errore materiale e sarebbe più che sufficiente per l'attribuzione del quarto seggio alla lista Alleanza Nazionale.
Evidenziano altresì i ricorrenti che, per quanto riguarda la sezione n. 5, sia alla pagina 75 che alla pagina 125 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione, risultano attribuiti alla lista "UDC Casini" n. 41 voti e alla lista "Alleanza Nazionale" n. 16 voti. Nel "prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune" invece risultano trascritti a favore della lista "UDC Casini" n. 48 voti e a favore della lista "Alleanza Nazionale" n. 18 voti.
Sostengono i ricorrenti che, conseguentemente, lo scarto tra le due liste, nella sezione in esame, potrebbe essere di 25 voti (41 - 16) anziché di 30 voti (48 - 18), per cui si determinerebbe una modifica del quoziente di 5 voti sufficiente a far ottenere il quarto seggio alla lista "Alleanza Nazionale".
Concludono per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Francesco Suella, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 87 del 25 novembre 2006 è stata disposta una verificazione in contraddittorio con le parti a cura del Dirigente del Servizio Elettorale della Prefettura di Cagliari, che è stata ritualmente eseguita.
Con i motivi aggiunti depositati in data 25 gennaio 2007 il ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni della Sezione elettorale n. 5 nella parte in cui ha attribuito alla lista "UDC Casini" n. 48 voti, in luogo dei 46 effettivamente ottenuti ed alla lista "Alleanza Nazionale" n. 18 voti in luogo dei 20 effettivamente ottenuti, nonché il "prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezioni elettorali del Comune" di Carbonia (mod. N. 301-AR), il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale (mod. N. 300-AR), il prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra i gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di Sindaco (mod. N. 304/I-AR), nelle parti di interesse del ricorrente.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l'atto introduttivo del gravame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe e si chiede la correzione del risultato elettorale - previo annullamento in parte qua dell'atto di proclamazione degli eletti e della relativa delibera di convalida - ai fini dell'attribuzione del quarto seggio spettante al raggruppamento "UDC Casini - Alleanza Nazionale" alla lista "Alleanza Nazionale" con conseguente elezione del ricorrente in luogo del controinteressato Signor Francesco Suella.
A tal fine, i ricorrenti evidenziano che dall'esame dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione è stata riscontrata la sussistenza di errori relativi alla Sezione n. 14 e alla Sezione n. 5, la cui eliminazione determinerebbe l'ingresso in Consiglio Comunale di un rappresentante di "Alleanza Nazionale".
Rilevano i ricorrenti che, relativamente alla Sezione n. 14, sia alla pagina 75 che alla pagina 125 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione, risultano attribuiti alla lista "UDC Casini" n. 63 voti e alla lista Alleanza Nazionale n. 6 voti; le stesse cifre compaiono nel "prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune", trasfuso nel verbale dell'Ufficio Centrale.
Rilevano i ricorrenti che l'attribuzione dei 63 voti alla lista "UDC Casini" è pari alle "schede contenenti voti di preferenza" (v. pag. 75) posto che non vi erano "schede non contenenti voti di preferenza". Tuttavia, effettuando la verifica analitica dei voti di preferenza riportati dai singoli candidati della lista "UDC Casini" (v. pag. 81), risulta che i voti sono 43 anziché 63: la modifica del quoziente di ben 20 voti sarebbe dovuta ad un errore materiale e sarebbe più che sufficiente per l'attribuzione del quarto seggio alla lista Alleanza Nazionale.
Evidenziano altresì i ricorrenti che, per quanto riguarda la sezione n. 5, sia alla pagina 75 che alla pagina 125 del verbale dell'ufficio elettorale di Sezione, risultano attribuiti alla lista "UDC Casini" n. 41 voti e alla lista "Alleanza Nazionale" n. 16 voti. Nel "prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le Sezione elettorali del Comune" invece risultano trascritti a favore della lista "UDC Casini" n. 48 voti e a favore della lista "Alleanza Nazionale" n. 18 voti.
Sostengono i ricorrenti che, conseguentemente, lo scarto tra le due liste, nella Sezione in esame, potrebbe essere di 25 voti (41 - 16) anziché di 30 voti (48 - 18), per cui si determinerebbe una modifica del quoziente di 5 voti sufficiente a far ottenere il quarto seggio alla lista "Alleanza Nazionale".
Preso atto della effettiva sussistenza delle predette incongruità tra i dati riportati nelle diverse parti del "verbale dell'Ufficio elettorale di sezione (modello n. 220-AR)" relativamente alla Sezione n. 14, nonché tra i dati riportati nel "verbale dell'ufficio elettorale di sezione (modello n. 220-AR)" e il "prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorali del Comune (modello n. 301-AR)", trasfuso nel "verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale (modello n. 300-AR)", relativamente alla Sezione n. 5, questo Tribunale, ritenuta la non genericità e, conseguentemente, l'ammissibilità delle censure in esame, nonché la rilevanza delle medesime, con ordinanza collegiale istruttoria n. 87 del 25 novembre 2006 ha disposto una verificazione in contraddittorio con le parti a cura del Dirigente del Servizio Elettorale della Prefettura di Cagliari, "nella quale si proceda al controllo delle schede elettorali delle Sezioni n. 5 e 14 al fine di accertare il numero esatto del totale dei voti di lista validi attribuiti alla lista "UDC Casini" e alla lista "Alleanza Nazionale" nelle predette Sezioni n. 5 e 14, precisando il numero totale delle "schede non contenenti voti di preferenza" e il numero totale delle "schede contenenti voti di preferenza" relativamente a tali liste nelle predette Sezioni".
Questo Tribunale già in fase istruttoria ha ritenuto non sufficiente a chiarire la contraddittorietà dei dati numerici sopraevidenziati, il mero riscontro con le tabelle di scrutinio relative alle predette Sezioni n. 14 e 5, poiché tale strumento istruttorio, generalmente considerato idoneo al fine, attesa la peculiarità del caso di specie, poteva non garantire l'attendibilità ed esattezza dei risultati , tenuto conto di quanto verbalizzato alla pag. 217 del "verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale (modello n. 300-AR)", nel quale - fra l'altro - proprio in relazione alla Sezione n. 5, si da atto di "un errore nella compilazione della tabella di scrutinio…" riconosciuto dal Presidente stesso della Sezione in questione.
In sostanza, a fronte delle censure avanzate dai ricorrenti relativamente alle sezioni n. 14 e 5, con le quali si evidenziano incongruenze e contraddittorietà tra i dati numerici riportati nei verbali di sezione e quelli riportati nel verbale dell'ufficio elettorale centrale e a fronte altresì dell'espressa richiesta di correzione dei risultati elettorali avanzata col ricorso in esame, ritenuta inoltre la non sicura attendibilità dei dati riportati nelle tabelle di scrutinio relativamente alla Sezione n. 5, per come sopra evidenziato, ha conseguentemente disposto una verificazione volta ad "accertare il numero esatto del totale dei voti di lista validi attribuiti alla lista "UDC Casini" e alla lista "Alleanza Nazionale" nelle predette Sezioni n. 5 e 14…".
Questa modalità di cognizione dei dati reali non è stata contestata dal controinteressato, che ha partecipato alla verificazione ed ha in tale sede avuto l’opportunità di far annotare le proprie osservazioni.
Devono essere dunque disattese le argomentazioni espresse dal controinteressato nella memoria depositata il 9/2/2007, in ordine all’ammissibilità dei motivi aggiunti,
con cui a suo avviso sarebbe stato ampliato illegittimamente l’oggetto del ricorso.
A giudizio del Collegio, le censure avanzate con l'atto introduttivo del gravame - volte, in primo luogo, ad evidenziare la sussistenza di incongruità e contraddittorietà tra i dati numerici relativi ai voti attribuiti alle due liste in questione riportati nei verbali di Sezione, nonché tra quanto risultante nel verbale di Sezione e quanto invece risultante nel verbale dell'Ufficio Centrale – sono state, già in fase istruttoria, correttamente valutate , alla luce di un criterio interpretativo sostanziale, come dirette ad accertare la reale situazione dei voti validi spettanti alle liste in questione nelle predette Sezioni.
La stessa discordanza e contraddittorietà dei relativi dati numerici così come risultanti dagli atti ufficiali (verbali di Sezione e verbale dell'Ufficio Centrale), se, da un lato, costituisce, infatti, sicuro indice della sussistenza di errori nei conteggi dei voti in questione o nelle relative verbalizzazioni, d’altro lato, non ha consentito la prospettazione di richieste da parte dei ricorrenti aventi un livello di precisione e specificità maggiore di quello indicato nel ricorso principale. Gli interessati , infatti, nel caso di specie, solo in seguito all’accertamento in sede di verificazione della esistenza di errori nell’attribuzione dei voti alle liste in questione nelle predette Sezioni, sono stati posti nella concreta condizione di precisare il contenuto dei vizi già dedotti, sia pure in modo impreciso quanto ad indicazione numerica, e di chiedere l'accertamento dell’effettivo numero dei voti spettanti alle liste medesime, oggetto questo dell’originario petitum rimasto invariato.
In tal senso, devono essere pertanto valutate le censure in esame - al di là delle espressioni numeriche alle quali i ricorrenti si sono richiamati– in quanto con i motivi aggiunti, una volta conosciuto con certezza il reale dato sui voti attribuiti, fino ad allora in dubbio a causa dei vizi nella compilazione dei documenti, non si sono dedotte censure nuove, ma mere quantificazioni di dati che non hanno modificato il contenuto effettivo dell’originario motivo, anche e soprattutto alla luce dell’espressa richiesta contenuta nel ricorso di correzione del risultato elettorale ( previo annullamento in parte qua dell'atto di proclamazione degli eletti e della relativa delibera di convalida - ai fini dell'attribuzione del 4° seggio spettante al raggruppamento "UDC Casini - Alleanza Nazionale" alla lista "Alleanza Nazionale" con conseguente elezione del ricorrente Signor Fabio Usai in luogo del controinteressato Signor Francesco Suella).
Ciò premesso, e precisato nei sensi appena evidenziati il petitum sostanziale così come avanzato col ricorso in esame, deve prendersi atto che, a seguito dell'espletamento della verificazione disposta da questo Tribunale, relativamente alla Sezione elettorale n. 14 risultano confermati i dati numerici posti a base dell'atto di proclamazione degli eletti, per cui devono essere disattese le censure mosse dai ricorrenti relativamente alla predetta Sezione.
Per quanto concerne invece la Sezione elettorale n. 5, dalla verifica delle schede è risultato un totale di 46 voti validi per la lista "UDC Casini" (in luogo dei 48 voti posti a base dell'atto di proclamazione degli eletti) e un totale di 20 voti validi per la lista "Alleanza Nazionale" (in luogo dei 18 voti posti a base dell'atto di proclamazione degli eletti).
Per quanto concerne la scheda allegata in copia al verbale di verificazione e trasmessa a questo Tribunale per le valutazioni di competenza, ritiene il Collegio che la scheda medesima non contenga voto valido per alcuna lista.
Premesso che tale scheda reca il voto al candidato Sindaco e il nominativo "Mastromatteo" (cognome di un candidato della lista UDC-Casini) nella riga corrispondente al simbolo della lista AN, senza alcun segno sui simboli, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, una inequivoca manifestazione di voto in favore di alcuna lista.
Se, da un lato, può ritenersi che l'elettore abbia inteso esprimere una preferenza per un candidato della lista UDC-Casini, manifestando in tal modo la volontà di votare quest'ultima lista ed abbia accidentalmente sbagliato la "riga" sulla quale apporre tale preferenza, d'altro lato, tuttavia, può ragionevolmente ritenersi che l'elettore abbia espresso la preferenza in favore del Signor Mastromatteo in quanto erroneamente ritenuto candidato della lista Alleanza Nazionale (in tal modo giustificandosi l’apposizione di tale nominativo nella riga corrispondente al simbolo della lista AN).
Ciò stante, pur preso atto del precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del controinteressato (Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 903 del 28 febbraio 2006) e dell’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata, ritiene il Collegio di dovere confermare, anche nel caso di specie, i principi già espressi da questo Tribunale in proposito (cfr. T.A.R. Sardegna II Sez. n. 2442 del 23/12/2005 e n. 545 del 25/3/2005), secondo cui la collocazione di preferenza personale in spazio “incoerente” (cioè in corrispondenza di una lista che non è quella di appartenenza del candidato in favore del quale viene espressa la preferenza), in assenza di barratura di simboli, deve qualificarsi come manifestazione “incerta” di voto, come tale non computabile né per la lista, né per il candidato votato (appartenente ad altra lista). L’incertezza in questi casi è assoluta non rientrando tale fattispecie in nessuna delle ipotesi di “inefficacia parziale” o di salvezza previste dall’art. 57, vigenti commi 4° e seguenti, del DPR 570/1960.
Per le suesposte considerazioni, ribadito che, nel caso in esame, non si può ricavare in maniera inequivoca l'effettiva volontà dell'elettore a favore dell'una o dell'altra lista in questione, la schede in esame non può essere considerata voto valido per nessuna delle due liste.
Ritenuta l'ammissibilità dei motivi aggiunti proposti dai ricorrenti, in quanto meramente volti a precisare - a seguito degli esiti della verificazione disposta da questo Tribunale - la richiesta di correzione del risultato elettorale già ritualmente avanzata in tal senso con l'atto introduttivo del gravame - per come sopra ampiamente argomentato -, alla luce dei predetti esiti della verificazione relativamente alla Sezione elettorale n. 5, devono essere sottratti due voti dal totale dei voti attribuiti alla lista "UDC Casini" che da n. 1552 voti passa quindi a n. 1550 voti e devono essere aggiunti due voti al totale dei voti attribuiti alla lista "Alleanza Nazionale" che da n. 515 voti passa quindi a n. 517 voti.
Considerato che il numero complessivo dei voti ottenuto dal raggruppamento “UDC Casini – Alleanza Nazionale” rimane invariato (2067), dall’accoglimento delle censure in esame consegue che, ai fini dell'attribuzione del 4° seggio spettante al raggruppamento “UDC Casini – Alleanza Nazionale”, devono essere posti a raffronto il terzo quoziente della lista "UDC Casini" - che a seguito delle sopra specificate correzioni risulta essere pari a 516,66 - con il primo quoziente della lista "Alleanza Nazionale" - che a seguito delle medesime correzioni risulta essere pari a 517 -, per cui tale 4° seggio deve essere attribuito a quest'ultima lista.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente, deve correggersi il risultato elettorale, attribuendosi il 4° seggio assegnato al raggruppamento “UDC Casini – Alleanza Nazionale” alla lista “Alleanza Nazionale” e conseguentemente deve proclamarsi eletto alla carica di Consigliere Comunale il ricorrente Sig. Fabio Usai in luogo del controinteressato Sig. Francesco Suella.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell'amministrazione comunale e sono liquidate come in dispositivo, mentre devono essere interamente compensate nei confronti del controinteressato.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente, corregge il risultato elettorale, attribuisce il 4° seggio assegnato al raggruppamento “UDC Casini – Alleanza Nazionale” alla lista “Alleanza Nazionale” e proclama eletto alla carica di Consigliere Comunale il ricorrente in luogo del controinteressato Sig. Francesco Suella.
Condanna il Comune di Carbonia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida forfetariamente in complessivi €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti del controinteressato.
Così deciso in Cagliari, nella Pubblica Udienza, il giorno 21 Febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.
Pubblicata nei modi di legge all’udienza del 21 febbraio 2007, mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente.
Depositata in segreteria
oggi:15/03/2007 |
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