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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 marzo 2007 n. 457
Pres.L. Tosti – Est. M. Lensi
D.P. (avv.ti G. M. Lauro, A. Ingianni, C. Savona e M. Bardanzellu) c. E.S.A.F. (Avv. Dist. St.) Il DIRETTORE GENERALE IN CARICA DELL’E.S.A.F.; il DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO IN CARICA DELL’E.S.A.F.; la COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI INDETTA CON D.C.A. 14 MAGGIO 2003 N. 195 (n.c.) e nei confronti di M. C., (avv. R. Patta) A. R. F., (avv. T. Tegas) E. R., (avv. G. Tavolacci), M. F. ed altri (Omissis) (n.c.) |
Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione passiva – Ente pubblico in liquidazione - In caso di esercizio “ora per allora” di poteri autoritativi - Sussiste. |
Pur a seguito della messa in liquidazione dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.), per effetto della legge regionale 14 aprile 2005 n. 7, deve ritenersi che l'Ente medesimo, nella persona del commissario liquidatore in carica, risulti comunque il soggetto legittimato all'esecuzione della sentenza che ha annullato gli esiti di un pubblico concorso indetto dall’Ente pubblico disciolto, in ragione dei poteri autoritativi connessi all'esecuzione della sentenza medesima che si concretano nella necessità della modificazione della graduatoria del concorso pubblico in questione, nell’attribuzione dei punteggi ulteriori e nelle conseguenti nomine ed inquadramenti; siffatti adempimenti non possono ritenersi demandati ad un soggetto privato (qual’è ABBANOA S.p.A.), quantunque subentrante nell'universalità dei rapporti già facenti capo all’E.S.A.F (1). |
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(1) Nulla in termini in questa Rivista. In tema di successione tra due enti parimenti pubblici, si è deciso che nei casi in cui, nel corso del giudizio, l'ente intimato sia sciolto e si verifichi la successione 'in universum jus' a favore di altro ente pubblico, il ricorrente non ha l'onere di integrare verso quest'ultimo il contraddittorio, in quanto la successione universale determina 'ipso jure' a favore dell'ente successore l'assunzione ai fini del processo amministrativo sia della legittimazione processuale passiva (ex art. 110 c.p.c.), sia dell'onere di attuare le iniziative opportune per la tutela del pubblico interesse: T.A.R. SICILIA – CATANIA - Sentenza 9 dicembre 1986, n. 1030.
T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI –SEZIONE I - SENTENZA – 6 settembre 2001 n. 4001, secondo cui non può escludersi, in linea di principio, che anche nei confronti di altre amministrazioni interessate sia ammissibile la estensione della ottemperanza, potendosi ammettere la legittimazione passiva di soggetti estranei al presupposto pronunciamento di cognizione, laddove tali soggetti, in una prospettiva funzionale, siano chiamati a svolgere una attività adempitiva in fase di esecuzione alla sentenza, al fine di garantirne la completa attuazione. (A. Fac.) |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 723/2006, proposto, ai sensi dell'articolo 33, comma V, della legge n. 1034/1971, dal
Sig. D. P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro, Anna Ingianni, Cecilia Savona e Marina Bardanzellu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
- l’E.S.A.F. - ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE - con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato;
- il DIRETTORE GENERALE IN CARICA DELL’E.S.A.F.; il DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO IN CARICA DELL’E.S.A.F.; la COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI INDETTA CON D.C.A. 14 MAGGIO 2003 N. 195, in persona del presidente in carica, non costituiti in giudizio;
e nei confronti dei Signori
M. C., rappresentato e difeso dall’avvocato Rosanna Patta, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
A. R. F., rappresentata e difesa dall’avvocato Tonino Tegas, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
E. R., rappresentato e difeso dall’avvocato Gianmarco Tavolacci, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
M. F., e altri (Omissis), non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 228 pubblicata in data 16 febbraio 2006 e spedita in forma esecutiva in data 27 febbraio 2006.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e dei controinteressati sopra indicati;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTO l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e nei confronti di ABBANOA s.p.a., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell'articolo 33, comma V, della legge n. 1034/1971, l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 228 pubblicata in data 16 febbraio 2006 e spedita in forma esecutiva in data 27 febbraio 2006.
Con tale sentenza è stato accolto il ricorso principale proposto dall'odierno ricorrente e i ricorsi incidentali ivi specificati, con conseguente annullamento degli "atti impugnati, nella parte d'interesse dei ricorrenti medesimi, con conseguente riconoscimento della spettanza in favore dei medesimi dei punteggi indicati in motivazione".
La sentenza è stata notificata all'amministrazione resistente in data 10 marzo 2006 e con formula esecutiva in data 27 marzo 2006.
Con diffida ad ottemperare notificata in data 10 marzo 2006 (contestualmente alla sentenza n. 228/2006), il ricorrente ha intimato all’E.S.A.F. di provvedere all'esecuzione della citata sentenza.
Precisa il ricorrente che a tutt'oggi la sentenza n. 228/2006 - che, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 1034/71, ha efficace esecutiva in quanto non sospesa dal Consiglio di Stato - non è stata eseguita.
Col ricorso in esame si chiede, pertanto, che venga ordinato all’E.S.A.F. di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe in un congruo termine, nominando fin d'ora un commissario ad acta per l'intervento sostitutivo in caso di ulteriore inottemperanza.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio l’E.S.A.F., in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1°, della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2005, sostenendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Il ricorrente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e nei confronti di ABBANOA s.p.a., che non si è costituita in giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe, i quali - nella loro veste di ricorrenti incidentali all'interno del giudizio sfociato nella sentenza n. 228/2006 - chiedono che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di ottemperanza del dottor Dino Perra, il Tribunale disponga l’esecuzione integrale della sentenza n. 228/2006, con l'attribuzione a favore dei medesimi del punteggio aggiuntivo riconosciuto con la predetta sentenza, oltre, in ogni caso, il pagamento delle spese di giudizio ivi liquidate.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame, proposto ai sensi dell'articolo 33, comma V, della legge n. 1034/1971, si chiede l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 228 pubblicata in data 16 febbraio 2006 e spedita in forma esecutiva in data 27 febbraio 2006.
In primo luogo, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande di esecuzione di sentenza avanzate, nei relativi atti di costituzione nel presente giudizio, dai soggetti indicati in epigrafe, controinteressati e ricorrenti incidentali nel giudizio sfociato nella sentenza n. 228/2006.
Prescindendo dalla questione dell'ammissibilità, in assenza di ricorso incidentale, di siffatte domande di esecuzione di sentenza - da parte di soggetti già ricorrenti incidentali nel precedente giudizio - all'interno del presente giudizio promosso dal ricorrente principale per l'esecuzione della sentenza, tali domande risultano comunque inammissibili non essendo state notificate all’amministrazione e non essendo stata fornita dagli interessati la prova dell'avvenuta notifica all'amministrazione della sentenza in questione e della relativa diffida (cfr. T.A.R. Sardegna n. 356 del 24/3/2003).
Passando all'esame della domanda di esecuzione della sentenza avanzata col ricorso in esame dal dottor Dino Perra, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’E.S.A.F., sollevata dalla Difesa Erariale.
Pur dandosi atto che l’E.S.A.F. è stato posto in liquidazione con la legge regionale n. 7 del 14 aprile 2005, deve ritenersi che l'ente medesimo, nella persona del commissario liquidatore in carica, risulti comunque il soggetto legittimato all'esecuzione della sentenza n. 228/2006, in ragione dei poteri autoritativi connessi all'esecuzione della sentenza medesima che si concretano nella necessità della modificazione della graduatoria del concorso pubblico in questione, nell’attribuzione dei punteggi ulteriori così come precisato nella motivazione della sentenza e nelle conseguenti nomine e inquadramenti, adempimenti tutti che - ad avviso del Collegio - non possono ritenersi demandati ad un soggetto privato quale ABBANOA s.p.a., pur subentrato nell'universalità dei rapporti già facenti capo all’E.S.A.F..
Dovendosi procedere "ora per allora" all'esercizio di poteri autoritativi per dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, ritiene il Collegio che il soggetto a ciò legittimato non possa che essere lo stesso E.S.A.F., in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1°, della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2005, nella persona dell'attuale legale rappresentante e cioè del commissario liquidatore in carica, il quale dovrà dare esecuzione alla sentenza in questione procedendo alla riformulazione della graduatoria di concorso previa corretta attribuzione dei punteggi così come univocamente specificato da questo Tribunale nella sentenza e procedendo infine alle conseguenti nomine e inquadramenti.
Correttamente, comunque, parte ricorrente ha proceduto all'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di ABBANOA s.p.a. quale soggetto interessato al presente giudizio in ragione degli aspetti economici connessi e conseguenti all'esecuzione della sentenza in questione.
Ciò premesso, risultando incontroverso che l’E.S.A.F. non ha dato esecuzione alla sentenza n. 228/2006, ritenuta la ritualità del procedimento posto in essere dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 1034/1971, per l’esecuzione della sentenza in questione, il ricorso in esame deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi all’E.S.A.F., in persona del commissario liquidatore in carica, di dare esecuzione completa alla citata sentenza nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Decorso inutilmente detto termine, senza che l'amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza, il Dirigente del Servizio Enti Locali dell'Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, o un funzionario dallo stesso delegato, provvederà ad eseguire la predetta sentenza in sostituzione dell'amministrazione stessa nell'ulteriore termine di giorni sessanta.
Stante la particolarità della vicenda, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Dichiara inammissibili le domande di esecuzione di sentenza avanzate dai controinteressati e accoglie il ricorso in epigrafe proposto dal Sig. Dino PERRA e, per l'effetto, ordina all’E.S.A.F., in persona del commissario liquidatore in carica, di eseguire la sentenza indicata in narrativa nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione; decorso tale termine senza che la sentenza sia stato eseguita, il Funzionario ad acta indicato in motivazione provvederà a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di giorni sessanta, adottando in sostituzione dell'amministrazione tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al fine di dare completa esecuzione alla citata sentenza n. 228/2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.
Depositata in segreteria oggi 15/03/2007 |
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