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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 marzo 2007 n. 459
Pres.L. Tosti Est. F. Scano
IMPRESA COSTRUZIONI CURRELI S.R.L (avv.ti S. Congiu) c. COMUNE DI ELMAS (avv. F. A. Arca) e nei confronti di P.G. (P. Rovelli)


1. Processo amministrativo – Cessazione della materia del contendere –In materia edilizia - Revoca ordinanza di demolizione – Effetto ex nunc – Inidoneità - Ragioni

 

2. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Ordinanza – Natura interinale – Conseguenza.

 

3. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Vincoli espropriativi – Caratteri - Durata.

1. L’atto di revoca in senso proprio, che rimuove l’ordinanza di demolizione impugnata con effetto ex nunc, non è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere nel ricorso contro il provvedimento di annullamento della concessione edilizia, in quanto l’effetto dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, che si verifica di diritto alla scadenza del termine di novanta giorni accordato per la demolizione del manufatto abusivo, viene meno solamente con la rimozione ex tunc dell’ordinanza di demolizione, che avviene con l’annullamento della stessa. (1)

 

2. L’effetto della sospensione del provvedimento impugnato da parte di un’ordinanza cautelare del Giudice Amministrativo ha natura interinale e viene meno retroattivamente ove non intervenga la sentenza a conferma della decisione cautelare. (2)

 

3. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 19 novembre 1968 n. 1187 (ora art. 9 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), le indicazioni del Piano regolatore nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati. (3)

 

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(1) Il Collegio sottolinea che “Permane (.) l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione (con effetti ex tunc) al fine di scongiurare il prodursi dell’effetto acquisitivo dell’area al patrimonio del Comune, quale conseguenza, di diritto, dell’inadempimento all’ordine di demolizione.”.
La revoca, osserva il Collegio, “non annulla in via di autotutela l’atto oggetto del ricorso riconoscendone l’illegittimità originaria, ma si limita a revocarlo stante la sua sopravvenuta incompatibilità con il nuovo Piano Urbanistico comunale approvato il 27.12.1995 che riclassifica il lotto di terreno della ricorrente, sul quale era stata realizzata la costruzione interessata dall’ordine di demolizione, come zona B2, ivi compresa l’area destinata a viabilità pubblica dal precedente strumento urbanistico. Trattasi quindi di atto di revoca in senso proprio che rimuove l’ordinanza impugnata con effetti ex nunc. Tale provvedimento non determina, pertanto, la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.”

(2) Principio pacifico in dottrina e giurisprudenza.
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Ordinanza 9 novembre 2000 n. 2582, in questa Rivista, ha ritenuto che nel caso di accoglimento della domanda di sospensione riguardante una concessione edilizia, la misura interinale può essere subordinata alla prestazione di una cauzione (nella specie determinata nell'importo di lire 10 miliardi) mediante apposita polizza fideiussoria assicurativa con clausola “a prima richiesta” (come manleva della misura cautelare), da perfezionare a cura del ricorrente entro un determinato termine.

(3) Il Collegio ha dato atto che il Comune aveva disposto l’annullamento della concessione edilizia in violazione della disposizione di cui in massima (in allora, art. 2 comma 1 della L. 19 novembre 1968 n. 1187): “il vincolo a viabilità pubblica imposto dal Piano Regolatore Generale del 1983, in assenza dell’inizio del procedimento preordinato alla realizzazione dell’opera, aveva perso ogni efficacia alla data del rilascio della concessione edilizia (25.11.1991), che pertanto non poteva ritenersi rilasciata in violazione di detto vincolo.”.
La questione della validità della concessione in relazione alla disciplina delle cd. zone bianche (art. 4, ultimo comma, L. 28 gennaio 1977 n. 10), non è stata esaminata per carenza di censura in ricorso.
Sull’obbligo di motivazione della variante al PRG, reiterativa di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, si veda da ultimo T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 6 marzo 2007 n. 239 e T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2004 n. 1212, in questa Rivista, che escludono la necessità di una puntuale motivazione per ciascuna area colpita da vincolo; nello stesso senso T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE II - Sentenza 26 ottobre 2005 n. 3901, ivi, secondo cui la reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti per superamento del quinquennio ex art. 2 della L. n. 1187/1968 richiede la previsione generica di indennizzo, ma esclude che tale obbligo comporti che il PRG debba contenere la specifica quantificazione delle spese occorrenti e dei possibili mezzi di copertura, né che il piano finanziario debba necessariamente essere approvato contestualmente allo strumento urbanistico.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene la giurisdizione A.G.O., anche prima dell’entrata in vigore del t.u. 8 giugno 2001 n.327, per le controversie relative alle domande risarcitorie od indennitarie in tema di reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi: T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 25 gennaio 2007 n. 161; ID, 18 marzo 2005 n. 1530; T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 4 agosto 2004 n. 2912, nonché TRIBUNALE DI MONZA - Sentenza 3 gennaio 2001 n. 9, tutte in questa Rivista; contra CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sentenza 5 novembre 2002 n. 2589, ivi (A. Fac.)


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi nn. 2671/95 e 1959/98 proposti

dall’IMPRESA COSTRUZIONI CURRELI S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Congiu, presso lo studio del quale in Cagliari, via Bruscu Onnis n. 25, è elettivamente domiciliata;

contro



il COMUNE DI ELMAS, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco A. Arca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari, via Goito n. 24;

e nei confronti
di P.G., rappresentato e difesa dall’avv. Patrizio Rovelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Cagliari, via Bacaredda n.1;

per l'annullamento
nel ric. 2671/95
1) dell’ordinanza 4.8.1995 n. 110, con la quale il Sindaco del Comune di Elmas ha disposto l’annullamento della concessione edilizia n. 31/91 e la demolizione delle opere realizzate in conformità della concessione medesima;
2) della nota 28.7.1997 prot. 1975/95, con la quale l’Assessore all’urbanistica del Comune di Elmas ha comunicato all’impresa ricorrente di non poter accogliere la domanda di sanatoria dalla stessa impresa proposta il 28.2.1995 perché le opere realizzate sono conformi alla concessione edilizia n. 38/91;
nel ric.1598/98
1) del verbale di accertamento della inadempienza all’ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi prot. n. 1709/98 del 8.9.1998.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Elmas e del contorinteressato Pusceddu Giovanni;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 7 febbraio 2007 il consigliere Francesco Scano;
UDITI altresì i legali delle parti come da separato verbale ,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO



Riferisce l’impresa ricorrente di aver realizzato un fabbricato in un’area di sua proprietà nel Comune di Elmas in conformità alla concessione edilizia n. 38, rilasciata dal Sindaco in data 5.11.1991.
A seguito di esposti del confinante signor Pusceddu Giovanni, il Sindaco di Elmas con l’impugnata ordinanza n. 110 del 4.8.1995 ha disposto l’annullamento della concessione edilizia perché l’ubicazione della costruzione ricadeva “su aree che lo strumento urbanistico destina a viabilità”. Con la stessa ordinanza ha poi disposto la demolizione della costruzione.
Prima dell’adozione della citata ordinanza la ricorrente aveva presentato domanda di sanatoria della costruzione, che però era stata respinta con il provvedimento del 28.7.1995 prot 1975/95, perché la costruzione era conforme al progetto approvato con la citata concessione edilizia n. 38.
Avverso gli atti indicati l’Impresa Correli ha proposto il ricorso n. 2671/95, a sostegno del quale fa valere le seguenti censure:
1) Il vincolo di destinazione a viabilità pubblica imposto sull’area della ricorrente con il PRG del 1979, approvato dalla Regione nel 1983, era decaduto;
2) l’annullamento della concessione edilizia può esser disposto solo qualora sussistano prevalenti interessi pubblici da salvaguardare, previa comparazione con gli interessi del privato.
Con il ricorso 1959/98 l’impresa Curreli ha poi impugnato il verbale, descritto in epigrafe, con il quale è stata accertata l’inadempienza all’ordine di demolizione, impugnato con il precedente ricorso, ai fini dell’acquisizione al patrimonio del Comune della costruzione ed ai fini della trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisizione medesima.
Avverso di esso l’impresa ricorrente ha proposto le seguenti censure:
1) illegittimità derivata dai vizi che inficiano l’ordinanza di demolizione;
2) eccesso di potere.
Il controinteressato ha dedotto l’infondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto.
Il Comune di Elmas ha eccepito l’improcedibilità dei ricorsi perché non sussisterebbe l’interesse pubblico alla demolizione delle opere.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 le cause, su concorde richiesta delle parti, sono state trattenuta in decisione dal Collegio.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva.
Con la memoria conclusionale depositata il 25 gennaio 2007 la difesa del Comune di Elmas ha eccepito l’improcedibilità dei ricorsi per cessazione della materia del contendere, che deriverebbe dall’adozione del provvedimento prot. n. 826 del 23.1.2007, con il quale il responsabile del settore tecnico del Comune ha revocato l’ordinanza sindacale n. 110/95, impugnata con il primo ricorso.
L’eccezione non può essere condivisa.
Come esattamente rilevato dalla difesa della società ricorrente, l’atto da ultimo adottato dal Comune non annulla in via di autotutela l’atto oggetto del ricorso riconoscendone l’illegittimità originaria, ma si limita a revocarlo stante la sua sopravvenuta incompatibilità con il nuovo Piano Urbanistico comunale approvato il 27.12.1995 che riclassifica il lotto di terreno della ricorrente, sul quale era stata realizzata la costruzione interessata dall’ordine di demolizione, come zona B2, ivi compresa l’area destinata a viabilità pubblica dal precedente strumento urbanistico. Trattasi quindi di atto di revoca in senso proprio che rimuove l’ordinanza impugnata con effetti ex nunc.
Tale provvedimento non determina, pertanto, la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, in quanto l’effetto dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, che si verifica di diritto alla scadenza del termine di novanta giorni accordato per la demolizione del manufatto abusivo, viene meno solamente con la rimozione ex tunc dell’ordinanza di demolizione, che avviene con l’annullamento della stessa.
Sussiste pertanto ancora l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione (con effetti ex tunc) al fine di scongiurare il prodursi dell’effetto acquisitivo dell’area al patrimonio del Comune, quale conseguenza, di diritto, dell’inadempimento all’ordine di demolizione.
Infatti sebbene il provvedimento di demolizione sia stato sospeso dal Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 667 del 2.12.1998, la mancata conferma della pronuncia interinale con la sentenza definitiva comporterebbe il venir meno degli effetti della pronuncia di sospensione, con reviviscenza, ex tunc, degli effetti derivanti dall’ordinanza di demolizione, ancorché soltanto fino alla data della sua revoca disposta con l’atto del 23.1.2007, per il tempo necessario a determinare l’effetto acquisitivo del bene al patrimonio del Comune.
Infatti l’effetto della sospensione del provvedimento impugnato da parte di una ordinanza cautelare del Giudice Amministrativo ha natura interinale e viene meno retroattivamente ove non intervenga la sentenza a conferma della decisione cautelare.
I ricorsi devono pertanto essere esaminati nel merito.
Il ricorso 2671/95 deve essere accolto, essendo fondata la censura con la quale si deduce la decadenza del vincolo di destinazione a viabilità pubblica, la cui esistenza è posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Sindaco del Comune di Elmas, con l’ordinanza impugnata, ha disposto l’annullamento della concessione edilizia n. 33/91, ritenendola illegittima perché “consente la realizzazione di parte di volumetria di progetto su aree che lo strumento urbanistico destina a viabilità”.
Come esattamente rilevato dalla società ricorrente il vincolo espropriativo imposto dalla strumento urbanistico era decaduto per il decorso di 5 anni dalla data (1983) di approvazione del P.R.G. di Cagliari (quando il Comune di Elmas era frazione di Cagliari), da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 (ora art. 9 D.P.R. 327 del 2001), le indicazioni del Piano regolatore nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati.
Il Comune di Elmas ha disposto l’annullamento della concessione edilizia n. 38/91 in violazione della citata disposizione: il vincolo a viabilità pubblica imposto dal Piano Regolatore Generale del 1983, in assenza dell’inizio del procedimento preordinato alla realizzazione dell’opera, aveva perso ogni efficacia alla data del rilascio della concessione edilizia (25.11.1991) che pertanto non poteva ritenersi rilasciata in violazione di detto vincolo.
La difesa del controinteressato erroneamente ritiene che il vincolo sull’area della ricorrente sia da qualificare come espressione di una potestà conformativa, anziché come vincolo preordinato all’espropriazione per la realizzazione di una viabilità pubblica.
Sostiene poi che la concessione edilizia era comunque illegittima, poiché dopo la scadenza del vincolo espropriativo l’area soggiace al regime di cui all’art. 4 ultimo comma, l. 10/77, previsto per le zone bianche.
L’osservazione, pur corretta in termini generali, non è pertinente nel caso di specie.
L’atto impugnato non si fonda sulla ragione indicata dal controinteressato ma su un vizio del tutto diverso, che come innanzi rilevato non sussiste. Per far valere eventuali illegittimità derivanti da tale elemento di fatto, il controinteressato avrebbe dovuto ritualmente impugnare la concessione edilizia in questione.
In mancanza di simile impugnazione è preclusa a questo giudice ogni valutazione sulla circostanza dedotta.
Per le indicate ragioni è illegittimo l’atto di annullamento della concessione edilizia n. 38/91 e conseguentemente si rivela illegittimo l’ordine di demolizione che si fonda sul presupposto dell’annullamento medesimo.
La fondatezza della censura sopra esaminata conduce all’accoglimento del ricorso e con esso della domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata, senza che vi sia la necessità di esaminare le ulteriori censure che restano, quindi, assorbite.
L’annullamento dell’ordine di demolizione contenuto nella seconda parte dell’ordinanza predetta, travolge per illegittimità derivata il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio del Comune, impugnato con il successivo ricorso n. 1959/98, che va pertanto accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



Riunisce
ed accoglie i ricorsi in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Condanna il Comune di Elmas al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 2000,00 (duemila) Euro, oltre IVA e CPA come per legge, mentre le compensa nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria il 15/03/2007



 

 
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