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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 marzo 2007 n. 466
Pres.L. Tosti – Est.G. Flaim
T.M. G. F. (avv. P. Franceschi) c. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e COORDINATORE GENERALE PRESSO L’ASSESSORATO AFFARI GENERALI E PERSONALE (avv.ti G.P. Contu e L. Picco) |
Pubblico impiego – Dipendente di enti pubblici diversi dallo Stato - Trasmissione di certificazioni mediche – Qualificazione – Domanda di aspettativa per malattia – Necessità – Qualificazioni alternative – Impossibilità. |
La trasmissione tempestiva delle certificazioni mediche implica la richiesta di riconoscimento dell’aspettativa per malattia per il medesimo periodo, senza che l’Amministrazione possa “interpretare” diversamente l’assenza (oltretutto a distanza di anni), qualificandola come congedo straordinario ed applicando il più deteriore regime economico. La valutazione deve essere effettuata dall’Amministrazione in modo sostanziale e non formale, correlando l’istituto giuridico più appropriato alla situazione documentata dal dipendente, al di là di eventuali omissioni formali nell’utilizzo di formulari o prestampati difformi. (1). |
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(1) Nulla in termini in questa Rivista.
Il Collegio ha osservato che, al fine di superare ogni dubbio in merito alla qualificazione dell’istanza del dipendente, l’Amministrazione “ben poteva (..), se lo riteneva necessario, richiedere al dipendente eventuali precisazioni (anche considerati i tempi, non certo tempestivi o immediati, nei quali ha agito)”.
T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile 2005 n. 1786, in questa Rivista, ha ritenuto che la verifica fiscale dell’Amministrazione costituisce l’unico strumento con il quale l’Amministrazione può eventualmente disattendere il contenuto della certificazione medica prodotta dal proprio dipendente a conforto della sua istanza di collocamento in aspettativa per malattia. A ciò consegue che la sussistenza della malattia non può, ex post e senza adeguato riscontro di carattere medico, essere più posta in discussione, ancorché risulti, secondo l’id quod plerumque accidit, la sua presenza poco credibile, non potendosi attribuire alcun rilievo al mero sospetto di non veridicità della certificazione medica, non seguito dai necessari controlli. (A. Fac.) |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2454/1995 proposto da
T.M. G. F. rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto introduttivo, dall' avv. Piero Franceschi, presso il cui studio in Cagliari, Via Sonnino n. 33, è elettivamente domiciliato;
contro
la REGIONE AUTONOMA DELLA SAREDEGNA
-il COORDINATORE GENERALE PRESSO L’ASSESSORATO AFFARI GENERALI E PERSONALE,
rappresentati e difesi dagli avv. ti G.P. Contu e L. Picco, con domicilio eletto in Viale Trento n. 69;
per l' annullamento
- del decreto del Coordinatore generale del Servizio Personale del 24.5.1995;
- del decreto del Coordinatore generale del Servizio Personale del 5.6.1995;
entrambi inerenti il riconoscimento al dipendente di un periodo di “congedo straordinario” (anziché “malattia”), relativamente agli anni 1991 e 1992, con i conseguenti effetti economici sfavorevoli al ricorrente;
e di ogni altro atto in particolare di quelli, non conosciuti, con i quali l’Amministrazione regionale ha disposto l’effettuazione di “trattenute” sullo stipendio del ricorrente a seguito ed in conseguenza dei predetti decreti..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Amministrazione regionale;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007 gli avv.ti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, dipendente della Regione Sardegna VI q.f. – assistente tecnico, nel corso del 1991 e 1992 si assentava dal lavoro, per malattia, inviando regolari certificati medici all’Amministrazione di appartenenza.
A distanza di oltre tre anni, con i provvedimenti impugnati del 5.6 e 24.5.1995, conosciuti il 23.10.1995, i periodi di assenza dal servizio venivano, invece, qualificati come “congedo straordinario” (e non malattia), con i conseguenti risvolti economici sfavorevoli.
Il dipendente ha appreso dell’esistenza di tali decreti solo a seguito di richiesta di chiarimenti formulata al Servizio Personale, dopo aver riscontrato una riduzione dello stipendio, nella busta paga di settembre 1995, a causa di trattenute operate.
Con ricorso notificato il 8-9.11.1995 e depositato il successivo 15.11 TOLA MASALA Giovanni Francesco ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) erroneità del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per perplessità, ilogicità, contraddittorietà;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 66 del TU. N. 3/1957 e dell’art. 30 del DPR n. 686/1957
Alla Camera di consiglio del 21.11.1995 l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata accolta, con ordinanza n. 726/1995.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Con ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza di merito il ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
I periodi di assenza presi in considerazione dall’Amministrazione con i due decreti impugnati, entrambi del 1995, si riferiscono, in parte, al 1991 (il primo decreto) ed in parte al 1992 (il secondo decreto).
Il ricorrente ha iniziato a subire delle trattenute stipendiali, nel settembre 1995, a causa dell’emanazione dei suddetti decreti (del 24 maggio e del 5 giugno 1995) che hanno qualificato come “congedo straordinario” anziché come “malattia” i periodi di assenza, documentata con certificato medico, nel corso del 1991 e del 1992.
La diversa qualificazione, effettuata a distanza di oltre 3 anni, dell’assenza ha determinato notevoli effetti economici, in quanto al ricorrente è stata applicata sia una decurtazione parziale (riduzione di 1/5 dello stipendio per un determinato periodo) sia un recupero integrale dello stipendio per 33 giorni del 1991.
E’ stato, poi, avviato il recupero degli importi, con rateizzazione e trattenute mensili sullo stipendio (dal settembre 1995).
Risulta, dalla documentazione depositata in giudizio, che il ricorrente aveva tempestivamente provveduto ad inviare all’amministrazione d’appartenenza, entro il termine di 3 gg. (dimostrato dai protocolli), i relativi certificati medici a giustificazione delle assenze.
Priva di pregio è la considerazione, contenuta nei decreti che hanno disconosciuto la malattia, “che l’interessato nel denunciare la malattia con la presentazione dei sopraccitati certificati non ha specificato se intende essere collocato in aspettativa ovvero in congedo straordinario”.
E’ evidente che la trasmissione tempestiva delle certificazioni mediche implica la richiesta di riconoscimento dell’aspettativa per malattia per il medesimo periodo, senza che l’Amministrazione possa “interpretare” diversamente l’assenza (oltretutto a distanza di anni), qualificandola come congedo straordinario, applicando il più deteriore regime economico.
La valutazione deve essere effettuata dall’Amministrazione in modo sostanziale e non formale, correlando l’istituto giuridico più appropriato alla situazione documentata dal dipendente, al di là di eventuali omissioni formali nell’utilizzo di formulari o prestampati difformi.
Ed in ogni caso ben poteva l’Amministrazione, se lo riteneva necessario, richiedere al dipendente eventuali precisazioni (anche considerati i tempi, non certo tempestivi o immediati, nei quali ha agito).
Né si può dare rilievo alla disposizione invocata dalla difesa regionale, che ha richiamato l’art. 30 del DPR 686/1957 (regolamento esecutivo del DPR 3/1957), trattandosi di norma regolamentare che si riferisce a malattie di “breve durata”, non certo applicabile al caso di specie (145 giorni di assenza fra il 1991 e 1992).
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Le spese e gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 1.500, vanno posti a carico della Regione..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Lucia Tosti - Presidente;
- Francesco Scano - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 16.03.2007
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