Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.3-2007 - © copyright

 

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 marzo 2007 n. 469
Pres.L. Tosti – Est.G. Flaim
I.G. (avv.ti G. Onorato e S. Tola) c. MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI SASSARI (Avv. Dist. St.), QUESTURA DI SASSARI (n.c.)


Straniero – Istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario – Inserimento sociale - Istruttoria – Contenuto - Accertamenti svolti dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro – Necessità – Mancanza - Illegittimità.

Ai fini della revoca del provvedimento di espulsione, l’Amministrazione è tenuta a valutare le circostanze inerenti l’inserimento sociale del lavoratore extracomunitario alla luce degli accertamenti svolti successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro. E’ pertanto da ritenersi illegitito il decreto di diniego di regolarizzazione laddove non sia stata delibata, a livello istruttorio, l’esistenza o meno di circostanze inerenti lo stato di inserimento sociale, successive alla stipulazione del contratto di lavoro.(1).

 

____________________________________________
(1) In motivazione il Collegio ribadisce la necessità di interpretare rigorosamente le condizioni di “non revocabilità” del provvedimento di espulsione, tra le quali l’ essere destinatari di un “provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera” (cfr. art. 1, co. 8, lett. a), del D.L. 195/02, convertito nella L. 222/02). Sul punto, da ultimo, T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE SECONDA – Sentenza, 13 marzo 2007, n. 448, in questa Rivista, secondo cui la dizione “essere destinatario” del provvedimento di espulsione di cui all’art. 1, co. 8 cit., deve intendersi nel senso che il provvedimento ostativo deve non solo essere stato emesso o pronunciato dalla competente Autorità amministrativa ma anche ritualmente notificato o comunicato al cittadino extracomunitario.
Nel caso deciso con la sentenza in epigrafe il Collegio ha escluso la possibilità di ravvisare ostacolo alla regolarizzazione nel provvedimento di espulsione che, quantunque regolarmente notificato al destinatario, prevedeva un termine di 15 giorni, trascorsi i quali il cittadino extracomunitario sarebbe stato immediatamente accompagnato alla frontiera dalla forza pubblica: secondo il T.A.R SARDEGNA “Tale provvedimento non disponeva l’immediato accompagnamento alla frontiera e, come tale, non può considerarsi elemento in assoluto impeditivo per l’esame della domanda di regolarizzazione.” (A. Fac.)


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1105/2004 proposto da
I.G. rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall' avv. Giuseppe Onorato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S. Tola in Cagliari, Via Besta n. 2;

contro



-il MINISTERO DELL’INTERNO, la PREFETTURA DI SASSARI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;
la QUESTURA DI SASSARI, non costituita in giudizio;

per l' annullamento
del Decreto del Prefetto di Sassari del 3.2.2004 (notificato il 22.9.2004) con il quale è stato disposto il rigetto della regolarizzazione della lavoratrice extracomunitaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 29.11.2006 come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Il sig. Manunta Piero Luigi presentava domanda di regolarizzazione della extracomunitaria ricorrente (come collaboratrice domestica), in applicazione della L. 189 del 30.7.2002, art. 33.
Con decreto del Prefetto di Sassari del 3.2.2004 è stato disposto il rigetto della istanza in quanto:
a) l’interessata era stata destinataria di provvedimento di espulsione;
b) gli accertamenti svolti dagli organi di polizia non avrebbero consentito di ritenere avvenuto un reale inserimento sociale della lavoratrice extracomunitaria.
Con ricorso notificato il 10.11.2004 e depositato il successivo 16.9 ISRAEL Gina ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione del combinato disposto degli artt. 2, 3, 35 e 111 della Costituzione, dell’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché dell’art. 1 della L. n. 222 del 9.10.2002 e dell’art. 33 7° comma del D.Lgs. 286/98;
2) violazione dell’art. 4 e 35 della Cost.;
3) violazione dell’art. 7 1° comma, secondo periodo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
4) violazione dell’art. 111 della Cost. e dell’art. 3 della L. 241/1990;
5) eccesso di potere per difetto di istruttoria;
6) violazione dell’art. 3 Cost. e 14 CEDU, nonché dell’art. 1 della L. n. 222 del 9.10.2002 e art. 33 7° comma del D. Lgs. 286/1998 – difetto di motivazione in punto di interesse pubblico;
7) violazione della L. 241/1990 ;
8) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed irrazionalità e contrasto con l’art. 33 comma 7° del TU immigrazione, così come modificato dalla L. 222/2002;
9) eccesso di potere per illogicità della motivazione.
Alla Camera di consiglio del 25.11.2004 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 531, in quanto “non risultano adeguatamente valutate le circostanza obiettive riguardanti l’inserimento sociale di cui all’art. 1 comma 8° del DL 195/2002, convertito nella L. 222/02, utili ai fini dell’eventuale revoca del precedente provvedimento di espulsione”.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 29.11.2006 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO



E’ stata fatta applicazione dell’art. 33 della L. 30.7.2002 n. 189 e dell’art. 1 8° comma lett. a del DL 9.9.2002 n. 195, conv. con modificazioni nella L. 9.10.2002 n. 222.
La norma (art. 1 8° comma lett. a) consente di valutare le “circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale” ai fini di un eventuale revoca di un precedente provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Peraltro la disposizione, prosegue, indicando alcune condizioni di “non revocabilità” tra le quali l’ essere destinatari di un “provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera”.
Nel caso di specie il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale fu emesso dal Prefetto di Sassari il 19.3.2001 ed è stato notificato all’interessata lo stesso giorno dalla Questura di Sassari (cfr. doc. n. 4 del fascicolo Avvocatura). Il provvedimento di espulsione veniva emesso in quanto la ricorrente era risultata entrata in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.
Prevedeva un termine di 15 giorni, scaduti i quali “sarà immediatamente accompagnata alla frontiera dalla forza pubblica”.
Il diniego di regolarizzazione è stato emesso il 3.2.2004 ed è stato notificato il 22.9.2004.
Nel giorno della notifica è stato emesso anche un nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato, tramite la frontiera di Milano Linate, entro il termine di 5 giorni (pena l’arresto), da parte del Questore della Provincia di Sassari (notificato il medesimo giorno) .
A) Il primo profilo motivazionale del diniego di regolarizzazione inerisce all’esistenza di un provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Sassari (emesso il 19.3.2001 e notificato il giorno stesso dalla Questura).
Tale provvedimento non disponeva l’immediato accompagnamento alla frontiera e, come tale, non può considerarsi elemento in assoluto impeditivo per l’esame della domanda di regolarizzazione.
B) Ai fini di una sua eventuale revoca, correttamente, sono state esaminate dall’Amministrazione le condizioni inerenti l’inserimento sociale della richiedente; gli accertamenti, si afferma nel provvedimento genericamente, non avrebbero dato esito positivo.
La ricorrente ha fornito la dichiarazione di assunzione del sig. Manunta Piero del 27.9.2004, con la quale si attesta che, dall’aprile 2002, l’interessata svolge attività di collaboratrice domestica per 24 ore settimanali con un corrispettivo di 450 euro.
E’ stato, cioè, fornito dalla ricorrente un principio di prova di esercizio di lecita attività lavorativa, con dichiarazione del datore di lavoro, risalente all’aprile 2002 e perdurante al settembre 2004 (cfr. dichiarazione Manunta del 27.9.2004, depositata in giudizio).
Nel provvedimento impugnato si afferma che “dagli accertamenti svolti dagli organi di polizia non risultano circostanze tali che lasciano ritenere che sia avvenuto un inserimento sociale”, ma di tali accertamenti non vi è traccia nel fascicolo depositato dall’Amministrazione.
Gli unici atti depositati risalgono al dicembre 2000 e gennaio 2001, e cioè sono tutti anteriori alla domanda di regolarizzazione e alla nascita del rapporto di lavoro (aprile 2002) e sono gli atti, peraltro, che hanno determinato l’emissione del precedente provvedimento di espulsione del 19.3.2001.
Se l’Amministrazione, ai fini dell’eventuale revoca del provvedimento di espulsione, è tenuta a valutare le circostanze inerenti l’inserimento sociale del lavoratore extracomunitario, è evidente che tale valutazione deve essere compiuta alla luce degli accertamenti svolti successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Di tali accertamenti non vi è traccia nella documentazione depositata in giudizio; ne consegue l’illegittimità del decreto impugnato di diniego alla regolarizzazione per omessa analisi, a livello istruttorio, dell’ esistenza o meno di circostanze inerenti lo stato di inserimento sociale dopo l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro.
Non è stato depositato inoltre alcun documento neanche a dimostrazione della affermata attività di riesame che l’amministrazione avrebbe posto in essere in esecuzione della cautelare, né a prova della dedotta acquiescenza a tali risultanze da parte della ricorrente ( cfr memoria depositata il 18 novembre 2006).
In conclusione il ricorso va accolto per fondatezza dei motivi 8 e 9.
L’Amministrazione sarà, quindi, tenuta a rivalutare la domanda, con svolgimento di idonea istruttoria e con reale e concreta acquisizione delle informazioni concernenti le modalità di vita della ricorrente (svolgimento di serio e onesto lavoro, mantenimento con il corrispettivo dell’attività lecita, ambienti e frequentazioni, ecc.) ai fini della valutazione della possibile revoca del precedente decreto di espulsione emesso il 19.3.2001 e notificatole lo stesso giorno.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



Accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 29.11.2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Maria Panunzio - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria il 16.03.2007



 

 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento