T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 7 marzo 2007 n. 65
G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.
Impresa Luigi Notari s.p.a. (Avv.ti G. Cugurra ed S. Colombo) contro il Magistrato per il Po di Parma, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) |
|
1. Giustizia amministrativa –Visto e registrazione della Corte dei Conti nonché diniego di visto - Costituiscono semplice condizione di efficacia dell’atto amministrativo soggetto a controllo - Non hanno natura provvedimentale – Impugnazione innanzi al G.A. - Inammissibilità
|
| |
|
2. Atto amministrativo - Determinazione del Consiglio dei Ministri di non ammettere una concessione e la relativa convenzione alla registrazione “con riserva” - Rientra nel novero dei c.d. atti “di alta amministrazione” - Amplissima discrezionalità nell’adozione – Sussiste – Sindacabilità in sede giurisdizionale – È limitata ai soli casi di manifesta illogicità o palese travisamento di fatti
|
| |
|
3. Atto amministrativo – Decreto di approvazione di concessione e relativa convenzione - Mancato visto da parte della Corte dei Conti – Mancata registrazione “con riserva” – Annullamento – Atto di ritiro sui generis avente ad oggetto un precedente atto che non è mai divenuto efficace – Legittimità – Carenza di motivazione ed omissione di comunicazione di avvio del procedimento - Insussistenza
|
|
1. Il visto della Corte dei Conti e la conseguente registrazione nonché il corrispondente diniego di visto sono atti non impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, in quanto gli stessi, costituendo semplice condizione di efficacia dell’atto amministrativo soggetto a controllo, non hanno natura provvedimentale.
|
| |
|
2. La determinazione del Consiglio dei Ministri di non ammettere una concessione e la relativa convenzione alla registrazione “con riserva” rientra nel novero dei c.d. atti “di alta amministrazione”, i quali pur appartenendo al genus degli atti amministrativi, sono contraddistinti dall’amplissima discrezionalità che possiede l’Amministrazione in sede di adozione degli stessi. Da tale considerazione deriva, sul piano processuale, che tali atti sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo limitatamente ai casi in cui l’atto impugnato abbia contenuto manifestamente illogico o in cui lo stesso sia diretta conseguenza di palese travisamento di fatti (fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l’operato del Consiglio dei Ministri laddove ha disposto di non ammettere a registrazione con riserva un atto in riferimento al quale la Corte dei Conti aveva negato il proprio visto in ragione dei numerosi vizi di legittimità che lo inficiavano)
|
| |
|
3. È legittimo il provvedimento con il quale il Magistrato per il Po – sulla base del diniego di visto apposto dalla Corte dei Conti e della non ammissione alla registrazione “con riserva” - ha annullato il decreto di approvazione della concessione e relativa convenzione. Nella specie, trattasi di atto di ritiro sui generis dato che, con esso, l’Amministrazione ha eliminato dal mondo giuridico un precedente atto che, quantunque adottato e approvato, non è mai divenuto efficace per effetto della mancata registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti. Il Magistrato per il Po, pertanto, aveva il dovere giuridico di rimuovere entrambi gli atti, con conseguente palese infondatezza delle censure rilevanti mancanza di motivazione ed omissione di comunicazione di avvio del procedimento.
|
|
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 168/01 REG.RIC.
N. 65 REG.SEN.
ANNO 2007
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
|
| |
|
composto dai Signori: Dott. Gaetano CICCIO’ Presidente; Dott. Umberto GIOVANNINI Consigliere rel.est; Dott. Italo CASO Consigliere
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 168 del 2001, proposto da
|
| |
|
Impresa Luigi Notari s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Sergio COLOMBO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Parma, via Mistrali n. 4;
|
| |
|
contro
|
| |
|
- Magistrato per il Po di Parma, in persona del Presidente p.t. e
|
| |
|
- Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro in carica e
|
| |
|
- Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.: tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in via Guido Reni n. 4, sono domiciliati ex lege;
|
| |
|
per l’annullamento
previa sospensiva a) della nota in data 13/3/2001 n. 3322, con la quale il Magistrato per il Po – Ministero dei Lavori Pubblici risulta avere implicitamente revocato la concessione stipulata con la società ricorrente in data 30/6/1997 ed approvata con decreto in data 11/7/1997; b) del provvedimento, di data e contenuto sconosciuti, con il quale il suddetto decreto di approvazione non è stato ammesso alla richiesta di registrazione con riserva alla Corte dei Conti;
e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;
e con primo ricorso per motivi aggiunti:
per l’annullamento
dell’atto n. 60/98 reso nell’adunanza del 6/4/1998, con il quale la Corte dei Conti ha negato il visto riguardo al decreto di approvazione della convenzione stipulata dal Magistrato per il Po e dalla ricorrente;
e con secondo ricorso per motivi aggiunti:
per l’annullamento
a) del provvedimento di estremi sconosciuti, con il quale il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di non ammettere alla registrazione con riserva il decreto di approvazione della convenzione in questione; b) del decreto n. 5514 del 19/4/2002, con il quale il Magistrato per il Po ha annullato il proprio precedente provvedimento n. 11100 del 2/10/1997 recante l’approvazione del progetto e della convenzione di cui trattasi
e per ottenere
il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’adozione degli atti impugnati e, in particolare dell’approvazione della convenzione poi annullata dalla stessa Amministrazione in autotutela.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti, altresì i motivi aggiunti notificati il 18/5/2001 e depositati il 28/5/2001 e gli ulteriori motivi aggiunti notificati il 5/7/2002 e depositati in pari data;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20/2/2007, il dr. Umberto GIOVANNINI; udito, altresì, l’Avv. Giorgio CUGURRA per la società ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con il ricorso n. 168 del 2001 e ulteriori due motivi aggiunti, la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, degli atti indicati in epigrafe.
La ricorrente, dopo avere esposto le principali circostanze di fatto concernenti la controversia in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:
1) Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà e difetto di motivazione;
Con la comunicazione impugnata, il Magistrato per il Po ha portato a conoscenza della ricorrente che l’approvazione della convenzione stipulata con la medesima in data 30/6/1997 non è stata ammessa alla registrazione con riserva alla Corte dei Conti.
Pur non conoscendo i motivi di tale mancata richiesta da parte del Consiglio dei Ministri, si rileva palese disparità di trattamento tra le 5 convenzioni per le quali il Ministero dei Lavori Pubblici aveva chiesto detta registrazione, dato che tutte avevano ottenuto l’approvazione dalla apposita commissione tecnico amministrativa e che il quadro normativo, specie dopo l’entrata in vigore della L. n. 144 del 1999, consentiva tale operazione.
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà
La comunicazione impugnata contiene un’implicita revoca dell’approvazione della convenzione del 1997, senza spiegare però le ragioni per le quali il Ministero dei Lavori Pubblici si sia adeguato ai rilievi della Corte dei Conti, senza provvedere a motivare più congruamente il proprio decreto.
2) Incompetenza;
Per il principio del contrarius actus la competenza ad adottare l’atto di ritiro era dello stesso organo che aveva approvato la convenzione, vale a dire il Ministero dei Lavori Pubblici, con conseguente incompetenza del Magistrato per il Po.
3) Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 10 L. n. 241 del 1990;
Il Magistrato per il Po ha assunto il provvedimento impugnato senza previa comunicazione alla ricorrente di avere iniziato il relativo procedimento.
Inoltre, nel provvedimento non sono riportate le ragioni per le quali l’approvazione della convenzione del 1997 non ha ottenuto il visto da parte della Corte dei Conti.
4) Violazione art. 6 D.L. n. 400 del 1995 e art. 40 L. n. 144 del 1999;
La nota impugnata è illegittima in quanto sussisteva pienamente il requisito di cui all’art. 6 D.L. n. 400 del 1995 relativo alla sospensione dei lavori in attesa di una definizione del contenzioso pendente.
Infatti, solo con l’esecuzione dei mancanti lavori di sistemazione idraulica del fiume Lambro settentrionale, l’opera potrà considerarsi ultimata ed essere funzionale agli obiettivi di difesa idrogeologica ed idrografica.
Infine, con l’art. 40 della L. n. 144 del 1999 il legislatore ha autorizzato l’esecuzione dei “lotti di completamento”, da parte delle imprese che già avevano realizzato i lotti precedenti, al fine della compiuta realizzazione del complesso di opere che garantiscono la messa in sicurezza dei territori del bacino del Po.
- A seguito dell’acquisizione, mediante accesso, di ulteriori atti del procedimento de quo, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti di ricorso, impugnando anche l’atto con il quale la Corte dei Conti ha negato il visto al decreto di approvazione della convenzione in questione con le censure di seguito esposte:
Violazione dell’art. 7 D.L. n. 495 del 1996; Eccesso di potere per travisamento di fatti;
La Corte dei Conti, nel sostenere che, nel caso in esame, non vi fossero i presupposti per l’applicazione della normativa c.d. “salva cantieri”, ha dimenticato che, invece, la stessa era applicabile anche per l’esecuzione di opere di fatto sospese ed era quindi applicabile anche al progetto in questione, che era stato approvato nel 1989 e che la ricorrente aveva eseguito solo per i primi due stralci.
Tale considerazione risulta assorbente anche riguardo all’ulteriore obiezione della Corte dei Conti, secondo la quale le imprese in questione non avrebbero la possibilità di rivendicare il diritto all’assegnazione dei lavori.
A) Violazione L. n. 584 del 1977 e D. Lgs. n. 406 del 1991;
La Corte ritiene che lo strumento della concessione di sola costruzione adottato per l’affidamento dei lavori sia difforme dai canoni normativi nazionali e comunitari, essendo possibile derogarvi per fattispecie antecedenti l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 406 del 1991.
Tale assunto non è condivisibile, dato che il ricorso alla concessione di sola costruzione era ammissibile, sia perché la fattispecie in esame, riguardando un progetto approvato nel 1989, è chiaramente antecedente al 1991, sia perchè la stessa Corte ha precisato che la costruzione di un’opera pubblica iniziata con una concessione integrata, ben possa concludersi con un appalto.
B) Violazione art. 23 D. Lgs. n. 406 del 1991;
La Corte sostiene che la A.T.I. aggiudicataria non sia idonea, in quanto una delle imprese mandanti (Tecnoedile) non risulta essere in possesso dell’iscrizione A.N.C. per un importo pari al 20% dei lavori da eseguire, ma l’obiezione è priva di pregio, poiché la capo gruppo Impresa Luigi Notari s.p.a da sola è in possesso delle iscrizioni A.N.C. e di tutti i requisiti tecnici per realizzare l’opera.
C) Eccesso di potere;
E’ infondata l’obiezione con cui la Corte ritiene illegittima la procedura de qua nella quale la redazione del progetto e la sua esecuzione abbiano fatto capo ad uno stesso soggetto, dato che nell’ordinamento non è dato rinvenire alcuna norma che precluda all’esecutore di un’opera pubblica di realizzare anche il progetto esecutivo.
D) Eccesso di poter per travisamento di fatti;
Infine, non era necessario che per la realizzazione del terzo stralcio dell’opera dovesse essere rinnovata la richiesta del parere ambientale.
- Con ulteriori motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato sia il provvedimento di estremi sconosciuti, con il quale il Consiglio dei Ministri non ha ammesso alla registrazione con riserva il decreto di approvazione della convenzione in questione sia il D.P. n. 5514 del 19/4/2002, con il quale il Magistrato per il Po ha annullato il proprio precedente provvedimento n. 11100 del 2/10/1997 recante l’approvazione del progetto e della convenzione di cui trattasi.
Avverso tali ulteriori atti la ricorrente ha riproposto integralmente le censure contenute nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, contestualmente proponendo azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti impugnati.
|
| |
|
§ § §
|
| |
|
Le amministrazioni statali intimate, costituitesi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, con la comparsa di costituzione e successive memorie chiedono, in via preliminare, declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti per ritenuta carenza d’interesse della ricorrente ad impugnare, nel primo caso un atto di comunicazione privo di efficacia lesiva e, nel secondo caso, atti sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Nel merito, le amministrazioni resistenti chiedono la reiezione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, ritenendo gli stessi infondati, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
|
| |
|
§ § §
|
| |
|
Alla pubblica udienza del 20/2/2007, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
La presente controversia, instaurata da Impresa Luigi Notari s.p.a. con presentazione di ricorso principale e di ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti, concerne la verifica della legittimità degli atti mediante i quali, successivamente all’approvazione, da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, della convenzione in data 11/7/1997 stipulata tra la società attuale ricorrente e il Magistrato per il Po e disciplinante la concessione di sola costruzione per l’esecuzione del 3° stralcio di lavori di sistemazione delle opere idrauliche del fiume Lambro settentrionale, detta amministrazione si è determinata ad annullare il decreto di approvazione della convenzione.
Tale provvedimento, infatti, non aveva ottenuto né il visto con conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti, né l’ammissione a registrazione con riserva da parte del Consiglio dei Ministri.
In dettaglio, con il ricorso principale la società ha impugnato la nota in data 13/3/2001, con la quale il Magistrato per il Po le ha comunicato che il decreto 11/7/1997 (di approvazione della suddetta convenzione) non aveva ottenuto il visto della Corte ei Conti, nonché l’atto – di estremi a quel momento sconosciuti – con il quale il Consiglio dei Ministri non ha ammesso il suddetto decreto alla registrazione con riserva.
Con il primo dei ricorsi per motivi aggiunti, invece, la ricorrente censura il diniego di visto della Corte dei Conti, mentre con i più recenti motivi aggiunti la società ripropone le stesse censure già contenute nei primi due ricorsi avverso il sopravvenuto provvedimento di annullamento della concessione e della relativa convenzione, nonché contro l’atto – ora di estremi conosciuti - con il quale il Consiglio dei Ministri non ha incluso la convenzione de qua tra quelle ammesse alla registrazione con riserva.
Per quanto concerne il ricorso principale, il Collegio deve rilevarne in parte qua l’inammissibilità, poiché i primi due motivi sono diretti ad impugnare un mero atto di comunicazione che, in quanto tale, risulta del tutto inidoneo a ledere la situazione giuridica della ricorrente.
Né può essere condivisa la tesi della società, che qualifica tale atto quale implicito provvedimento di revoca della convenzione, poiché dall’esame del contenuto della nota in questione emerge inequivocabilmente che trattasi di mera comunicazione con la quale il Magistrato per il Po rende noto alla società la decisione del Consiglio dei Ministri di non includere il decreto approvativo della convenzione tra quelli ammessi alla registrazione con riserva.
Nessun concreto interesse può pertanto vantare la ricorrente all’annullamento di un atto non avente natura provvedimentale e comunque non lesivo degli interessi della stessa..
Parimenti inammissibile è il primo ricorso per motivi aggiunti, dato che, in questo caso, le censure sono tutte univocamente dirette a sindacare la legittimità del diniego di visto adottato dalla Corte dei Conti.
Secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa in materia (indirizzo pienamente condiviso da questa Sezione), il visto e la conseguente registrazione nonché il corrispondente diniego di visto sono atti non impugnabili dinanzi al giudice amministrativo,
in quanto gli stessi, costituendo semplice condizione di efficacia dell’atto amministrativo soggetto a controllo, non hanno natura provvedimentale.
Per quanto concerne, invece, le censure – contenute nel terzo mezzo del ricorso principale ed amplius nel secondo ricorso per motivi aggiunti – con le quali è stata fatta oggetto di impugnazione la determinazione del Consiglio dei Ministri di non ammettere la concessione e la relativa convenzione in questione alla registrazione con riserva, il Collegio ne deve rilevare la palese infondatezza.
L’atto governativo, pur non appartenendo alla categoria dei c.d. “atti politici” i quali, per la loro stessa natura e funzione, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, rientra però, a pieno titolo, nel novero dei c.d. atti “di alta amministrazione”, i quali pur appartenendo al genus degli atti amministrativi, sono contraddistinti dall’amplissima discrezionalità che possiede l’Amministrazione in sede di adozione degli stessi.
Da tali considerazioni deriva, sul piano processuale, che gli atti di alta amministrazione siano soggetti al sindacato del giudice amministrativo limitatamente ai casi in cui l’atto impugnato abbia contenuto manifestamente illogico o in cui lo stesso sia diretta conseguenza di palese travisamento di fatti.
Nel caso in esame, però, tali vizi non sono riscontrabili, dal momento che del tutto ragionevolmente il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di non ammettere a registrazione con riserva un atto in riferimento al quale la Corte dei Conti aveva negato il proprio visto in ragione del rilevamento di numerosi vizi di legittimità che lo inficiavano.
In particolare, risulta dirimente il rilievo con cui la Corte segnala l’illegittimità del decreto in questione, avendo la stessa accertato che la convenzione non disciplina la fase di prosecuzione di lavori a suo tempo già affidati e successivamente sospesi, bensì un quid novi consistente nell’affidamento in concessione di nuovi ed ulteriori lavori (3° stralcio) per la sistemazione delle opere idrauliche del fiume Lambro, allo stesso soggetto che già aveva eseguito e completato i lavori relativi alla sistemazione di altre opere idrauliche individuate nei primi due stralci del progetto concernente il suddetto corso d’acqua.
Ulteriore rilievo che appare difficilmente superabile è quello con cui la Corte ritiene illegittimo l’affidamento dei lavori in questione mediante concessione di sola costruzione, dato che tale istituto era stato espunto dall’ordinamento fin dal 1994, con l’entrata in vigore della L. n. 109 del 19944 e che, quindi, esso non poteva essere riesumato in occasione di lavori il cui progetto esecutivo è stato redatto in epoca posteriore (1997) a quello di entrata in vigore della suddetta normativa.
Trattandosi, poi, come si è detto, di lavori relativi a sistemazione di nuove e ulteriori opere idrauliche da effettuarsi nel fiume Lambro, risulta del tutto ragionevole e condivisibile il rilievo della Corte circa la necessità che dovesse essere acquisito un nuovo parere circa l’incidenza ambientale dell’intervento, non potendosi più ritenere idoneo al precisato fine, quello precedentemente acquisito in relazione ai primi due stralci e che era riferito a diverse opere e a diverse localizzazioni delle stesse.
Sulla base delle considerazioni che precedono, è di tutta evidenza che l’atto governativo nemmeno possa dirsi viziato per disparità trattamento, come erroneamente ritiene la ricorrente, dato che i peculiari e numerosi elementi di illegittimità segnalati dalla Corte portano ad escludere che sussista uguaglianza di situazioni tra la convenzione in questione e le altre per le quali, invece, il Consiglio dei Ministri ha chiesto la registrazione con riserva.
Ritiene il Collegio, infine, che le riscontrate illegittimità del procedimento de quo non possano essere superate, come a contrario suppone la ricorrente, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all’art. 40 della L. 17/5/1999 n.144, stante che l’entrata in vigore della suddetta normativa - c.d. “salva cantieri” - è successiva alla data del 6/4/1998 in cui la Corte dei Conti ha adottato il diniego di visto.
Tanto basta per ritenere immune dai vizi rassegnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti la gravata determinazione del Consiglio dei Ministri.
Per quanto concerne, infine, la contestuale impugnazione – sempre con i più recenti motivi aggiunti - del provvedimento con il quale il Magistrato per il Po – sulla base del diniego di visto apposto dalla Corte dei Conti e della non ammissione del decreto approvativo della convenzione di cui trattasi alla registrazione con riserva, il Collegio deve parimenti constatarne l’infondatezza.
Nella specie, trattasi di atto di ritiro sui generis dato che, con esso, l’Amministrazione non ha annullato in autotutela un proprio precedente provvedimento già valido ed efficace a seguito del successivo accertamento della illegittimità dello stesso, ma ha eliminato dal mondo giuridico un precedente atto che, quantunque adottato e approvato, non è mai divenuto efficace per effetto della mancata registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti.
Il Magistrato per il Po, pertanto, aveva il dovere giuridico di rimuovere detta concessione e la relativa convenzione, con conseguente palese infondatezza delle censure rilevanti mancanza di motivazione ed omissione di comunicazione di avvio del procedimento.
Sono inoltre infondate le censure rilevanti l’illegittimità dell’atto in questione in via derivata dalla non ammissione, da parte del Consiglio dei Ministri, alla registrazione con riserva del decreto approvativo della convenzione, stante che, come più sopra è stato accertato, l’atto governativo è risultato immune dalle censure rassegnate dalla ricorrente.
Per quanto concerne, infine, la richiesta di risarcimento danni imputabile, a dire della ricorrente, al Magistrato per il Po e al Ministero dei Lavori Pubblici per avere dato vita ad un rapporto concessorio poi annullato in autotutela dalla stessa amministrazione, il Collegio ne deve parimenti rilevare l’infondatezza, stante da un lato l’accertata legittimità degli atti impugnati e, dall’altro lato, che non risulta rilevabile alcun comportamento colposo nell’operato delle suddette amministrazioni.
Nel caso di specie, infatti, l’impresa ricorrente ben sapeva (o comunque doveva sapere) che l’efficacia della concessione e della convenzione soggiaceva alla condicio iuris della registrazione del decreto di approvazione delle stesse da parte della Corte dei Conti (organo di controllo estraneo a quelli di amministrazione attiva).
Pertanto, prima del verificarsi di tale evento la società non poteva vantare alcuna legittima aspettativa sul buon esito del procedimento di affidamento dei lavori in questione, confidando sul fatto che le amministrazioni chiamate in causa - del tutto estranee alla successiva fase di integrazione dell’efficacia - avessero in precedenza l’una stipulato e l’altra poi approvato detta convenzione.
D’altra parte, i rilievi formulati dalla Corte dei Conti si basano su un’interpretazione delle norme di riferimento diversa da quella prospettata dall’Amministrazione dei Lavori Pubblici che, comunque, a quel tempo, aveva trovato seguito in alcune pronunce del giudice amministrativo.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse a proporlo ed in parte deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 168 del 2001di cui in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, secondo quanto precisato in motivazione.
Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali in favore delle Amministrazioni statali resistenti, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre alle spese prenotate a debito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2007.
|
| |
|
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 7 marzo 2007
|
|