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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 14 marzo 2007 n. 260
Pres. Sammarco, Est. Tacchi.
Ric. Paracciani contro il Comune di Civitanova Marche e la Provincia di Macerata –


P.r.g. – Termine per l’impugnazione – Decorrenza – Dies a quo individuabile nel giorno di pubblicazione nel BUR Marche.

Nella Regione Marche il termine per impugnare il P.R.G. decorre non dall’ultimo giorno di pubblicazione nell’albo comunale dell’avviso di deposito del Piano presso la Segreteria Comunale, ma dal giorno di pubblicazione nel BUR Marche, che costituisce l’unico mezzo di pubblicità legale dei P.R.G. in virtù dell’art. 40, c. 2 bis, L. Reg. Marche 5.8.1992, n. 34.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 216 del 1999, proposto da:

 

PARACCIANI Giuseppina, PARACCIANI Leonardo e PARACCIANI Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Gaetani, con domicilio eletto in Ancona, alla via Fazioli, n.8, presso l’avv. Aristide Grassini;

contro



- il COMUNE di CIVITANOVA MARCHE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Bedetti, con domicilio eletto in Ancona, alla piazza Cavour, n.29, presso la Segreteria del T.A.R. Marche;
la PROVINCIA di MACERATA, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di
- Società SEFA di Reschini Enzo & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Ranieri Felici, in virtù di procura in calce all’atto di costituzione rilasciata dai legali rappresentanti della s.a.s. SEFA Reschini Enzo e Paccapelo Graziano, con domicilio eletto in Ancona, alla piazza Cavour, n.29, presso la Segreteria del T.A.R. Marche;
- RESCHINI Enzo, quale legale rappresentante della società SEFA di Reschini Enzo e Sgariglia Viliana & C. s.a.s.;

per l'annullamento
1) della deliberazione n.19 del 7.6.1995, presa dal Commissario straordinario dott. Carlo De Rosa, con la quale è stato approvato [rectius: adottato] l’adeguamento del vigente P.R.G. al P.P.A.R.;
2) della deliberazione commissariale n.76 dell’1.12.1995, con la quale sono state espresse determinazioni in ordine alle n.80 osservazioni presentate sul progetto di P.R.G. adottato con atto n.19/1995 ed il progetto stesso, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni, è stato trasmesso alla Provincia;
3) della deliberazione del Consiglio comunale di Civitanova Marche n.61 del 13.5.1996, con la quale sono state approvate talune integrazioni alla delibera commissariale n.76 dell’1.12.1995;
4) della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Macerata n.524 del 5.12.1997, con la quale il P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. del Comune di Civitanova Marche è stato approvato con le modifiche e le prescrizioni indicate nella stessa delibera;
5) della deliberazione del Consiglio comunale di Civitanova Marche n.28 del 31.3.1998, con la quale il Consiglio medesimo ha controdedotto alle modifiche e prescrizioni del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. formulate dalla Provincia di Macerata con la delibera di G.P. n.524/1997;
6) della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Macerata n.268 del 3.8.1998, con la quale è stato definitivamente approvato il P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. del Comune di Civitanova Marche;

e per la condanna
del Comune di Civitanova Marche al risarcimento del danno, secondo i criteri determinati dal T.A.R..

- Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 9/11 e 12.2.1999;
- Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco in carica, depositato in data 18.10.2000;
- Visto l’atto di costituzione in giudizio della società SEFA s.a.s. di Reschini Enzo & C., in persona dei legali rappresentanti, depositato il 4.1.2000;
- Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n.9/1999;
- Vista la documentazione fatta pervenire dal Comune di Civitanova Marche, in adempimento della medesima;
- Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 07/12/2005, l’avv. Liana Tacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



I.1.- Con propria delibera assunto il 7 giugno 1995 e recante il n.19 il Commissario Straordinario all’epoca preposto all’amministrazione del Comune di Civitanova Marche approvava [rectius: adottava] l’adeguamento del vigente strumento urbanistico generale alla normativa del P.P.A.R. regionale (approvata con delibera del Consiglio regionale n.197 del 3.11.1989 e pubblicata nel B.U.R. n.18 del 9.2.1990). All’atto commissariale in questione si aggiungevano, costituendone parte integrante, la relazione del dirigente di settore, le N.T.A., numerose tavole ed altri elaborati.
2.- Con la delibera n.76, adottata l’.1.12.1995, il medesimo Commissario, essendo state prese in esame (anche) dalla C.E.C. e dal dirigente del settore urbanistica le n.80 osservazioni presentate entro i sessanta giorni dal deposito del piano adottato, assumeva le proprie determinazioni, sia negative, che positive, in merito alle osservazioni stesse e trasmetteva il piano, le osservazioni pervenute e le controdeduzioni su di queste alla Provincia di Macerata, competente all’approvazione del Piano.
3.- Con delibera n.61, adottata nella seduta del 13.5.1996, il Consiglio comunale di Civitanova Marche, - preso atto che, per mero errore materiale, nella stesura della delibera n.76/1995, non era stata riportata l’osservazione presentata dal sig. A.... B.... (peraltro in parte favorevolmente esaminata dalla C.E.C. e comunque ricompresa tra gli atti inviati alla Provincia) e che, nella leganda che accompagnava le tavole di piano non era stato inserito il vincolo dei crinali “ambito provvisorio ed ambito legge 431” – stabiliva di integrare la delibera n.76 dell’1.12.1995 e l’allegata legenda del piano nel senso di accogliere in parte l’osservazione presentata dal sig. A.... B.... e di correggere la legenda del piano in riferimento agli ambiti di tutela provvisori.
4.- In data 5.12.1997 la Giunta provinciale della Provincia di Macerata assumeva la delibera n.524, in esito all’esame del progetto di P.R.G. di che trattasi, alla Provincia pervenuto per l’approvazione.
Il P.R.G. adottato con la delibera commissariale n.19 del 7.6.1995 veniva dalla Giunta approvato con numerose modifiche e prescrizioni.
Per quello che interessa la presente controversia, nella delibera di G.P. n.524/1997, a proposito delle osservazioni pervenute in Comune e su cui il Comune stesso aveva controdedotto come da delibera commissariale n.76 dell’1.12.1995, la Giunta provinciale si soffermava sull’osservazione presentata dalla ditta Paracciani Giuseppina così testualmente esprimendosi:
«Osservazione n.6.
Ditta Paracciani Giuseppina: (presentata in data 12.08.1995 Prot. n.17905/6).
Chiede che il Comune predisponga per la zona T una nuova normativa che non contrasti con la situazione in atto.
RESPINTA: si prescrive che l’Amministrazione comunale in sede di controdeduzioni individui la destinazione d’uso più consona.»
Si rammenta in proposito che, nel corpo della delibera commissariale n.76 dell’1.12.1995, l’osservazione medesima ed il parere relativo espresso dalla C.E.C. erano così stati riportati:
«Paracciani Giuseppina – NEGATIVO.
L’osservazione chiede una consistente variante su una zona prospiciente Viale a Mare Sud contestando anche l’illegittimità di alcuni fabbricati regolarmente rilasciati. Stante l’area di particolare pregio si respinge l’osservazione e si rimanda il tutto al progettista del nuovo P.R.G..»
5.- Con deliberazione n.28 del 31.3.1998 il Consiglio comunale di Civitanova Marche formulava le proprie controdeduzioni alla proposta di modifiche e prescrizioni al piano di adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R. avanzata dalla Provincia di Macerata con la delibera di G.P. n.524/1997. Le controdeduzioni stesse erano quelle risultanti dagli allegati, parte integrante della delibera n.28.
Nell’allegato riguardante le “Prescrizioni relative alle osservazioni pervenute al Comune”, a proposito dell’osservazione presentata da Paracciani Giuseppina e della prescrizione su di essa indicata dalla Provincia, veniva espressa la controdeduzione seguente:
«Osservazione n.6.
Paracciani Giuseppina (presentata in data 12.08.1995 Prot. n.17905/6).
Chiede che il Comune predisponga per la zona T una nuova normativa che non contrasti con la situazione in atto.
La Provincia, pur respingendo l’osservazione relativamente alla specifica richiesta, prescrive che l’Amministrazione comunale in sede di controdeduzioni individui la destinazione d’uso più consona.
In accoglimento delle prescrizioni relative all’osservazione n.6 si propone di sostituire il contenuto dell’art.II.2.8 “Zone per attrezzature turistiche T” con la seguente normativa:
“Zone per attrezzature turistiche T.
La zona per attruzzature turistiche T dovrà essere attuata secondo indici e parametri contenuti nelle rilasciate concessioni n.483/75 e n.5140/75, che prevedono destinazione d’uso ad albergo.
Non sono ammessi incrementi volumetrici rispetto alle quantità previste.
Nell’ambito del lotto di pertinenza dovranno essere anche individuati gli standard e gli spazi per parcheggi privati previsti dalle normative nazionali e regionali per le varie destinazioni d’uso ammissibili.
Gli eventuali interventi non comportanti incrementi volumetrici ai sensi del R.E. dovranno inoltre rispettare i seguenti indici e parametri:
H max = H esistente
DF = distanza dai fabbricati = 10 metri
Distanza dai confini e dalle strade = 5 metri
In virtù di quanto sopra deve essere creato un nuovo articolo per normare i campeggi precedentemente inseriti nelle zoneT.
Art.II.2.8.1. Campeggi [omissis]”.
6.- Con deliberazione assunta il 3.8.1998, n.268 la Giunta provinciale di Macerata, avendo preso atto della delibera del C.C. di Civitanova Marche n.28 del 31.3.1998 e delle rielaborazioni ed integrazioni progettuali fornite dal Comune ed avendo rilevato che, in alcuni casi, le controdeduzioni del Comune avevano comportato una valenza diversa dalla effettiva natura delle prescrizioni impartite dalla Provincia con l’atto n.524/1997, approvava definitivamente il P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. del Comune di Civitanova Marche, quale adottato con delibera del commissario prefettizio n.19 del 7.6.1995 ed a seguito dell’atto del C.C. n.28 del 31.3.1998, di presa d’atto e controdeduzioni delle modifiche di cui alla deliberazione della stessa G.P. n.524 del 5.12.1997; modifiche che si intendevano confermate ed integrate con le puntuali prescrizioni, conseguenti alle controdeduzioni, contenute nel dispositivo dello stesso atto deliberativo n.268/1998.
Tra tali prescrizioni, vi era la seguente:
Osservazione n.6 – Paracciani Giuseppina.
«Si accoglie la proposta del Comune di modifica dell’art.II.2.8. “Zone per attrezzature turistiche T” e l’introduzione dell’art.II.2.8.1 per normare specificatamente i parcheggi.»
II.1.- Con il ricorso rubricato al n.1410/1992 R.G. i sigg.ri Paracciani Giuseppina e Paracciani Tommaso avevano impugnato la concessione edilizia prot. n.2591, rilasciata il 7.4.1992 dal V.Sindaco di Civitanova Marche alla s.a.s. Cantiere Navale SEFA di Reschini Enzo, che facultava la richiedente al completamento dei lavori di costruzione (relativi al p.t. ed al 1° piano) ed alle modifiche (riguardanti la suddivisione interna dei vani, i prospetti dei piani superiori e la copertura; nonchè la realizzazione di impianti tecnici) di un edificio a destinazione alberghiera, autorizzato con licenze edilizie n.10991 del 21.1.1974 e n.5140 del 24.4.1975.
2.- Con il ricorso rubricato al n.1098 dell’anno 1998 R.G. i sigg.ri Paracciani Giuseppina, Paracciani Luigi e Paracciani Leonardo (quest’ultimo come erede di Paracciani Tommaso) avevano impugnato altresì:
- la concessione edilizia rilasciata in data 16.10.1996 alla s.a.s. SEFA per il completamento dei lavori di costruzione del fabbricato alberghiero di cui sopra;
- le pregresse licenze edilizie n.10991 del 21.1.1974, n.5140 del 24.4.1975 e n.2344 del 20.2.1976.
III.- Con il presente ricorso, notificato in data 9/11 e 12.2.1999, i sigg.ri Paracciani Giuseppina, Paracciani Luigi e Paracciani Leonardo impugnano gli atti esattamente descritti ai nn.1), 2), 3), 4), 5), e 6) del precedente paragrafo I, afferenti tutti la procedura di formazione del Piano Regolatore Generale di Civitanova Marche in adeguamento agli indirizzi, alle direttive ed alle prescrizioni del P.P.A.R. regionale.
Nella narrativa del fatto, essi tornano ad esporre: - di essere proprietari di un villino sito in Civitanova Marche, tra Viale Vittorio Veneto e Viale a Mare, in area che, fino al 1975, essendo disciplinata da un Piano di Ricostruzione, prevedeva soltanto”industrie a carattere marinaro”, prive di volumi se non per il fabbisogno del personale di custodia, in quanto adibite alla costruzione di pescherecci, tramite cantieri a cielo aperto; - che, nel 1975, qualche giorno prima dell’adozione del P.R.G., erano state rilasciate, in tutta fretta, tre licenze per tre grossi alberghi (il Tortuga, il Valemar ed il SEFA), con procedura del tutto illegale, attesa la normativa di zona del Piano di Ricostruzione; - che il P.R.G., definitivamente approvato nel 1978, aveva normato l’area in questione come ricompresa in “Zona per attrezzature turistiche”, nella quale, previo piano particolareggiato unitario, erano ammessi locali complementari al turismo, con indice 3 mc./mq. ed altezza m.10,50, destinati allo sport, allo svago, agli spettacoli, al ristoro e ad uffici, e con espressa esclusione delle aree ricettive di qualsiasi tipo, quali alberghi, case albergo ed abitazioni.
Sempre secondo quanto i ricorrenti assumono in punto di fatto, i tre suddetti illegittimi alberghi non sarebbero nemmeno giunti a regolare conclusione dei lavori in quanto:
- a) l’albergo “Tortuga”, realizzato in violazione delle distanze, delle altezze e degli standards, non era mai stato oggetto di accertamento tra quanto autorizzato e quanto edificato, nè risultava, riguardo ad esso, una rituale dichiarazione di ultimazione dei lavori; e contro di esso pendeva avanti al Tribunale Civile di Macerata, promossa dai ricorrenti, un’azione per violazione delle norme sulle distanze e sulle altezze;
- b) l’edificio “SEFA”, inizialmente autorizzato con la licenza edilizia n.5140 del 24.4.1975, non era mai stato completato nei tre anni dall’entrata in vigore delle nuove norme urbanistiche del 1978. Esso, poi, non si era attenuto a quanto prescritto dalle clausole dell’approvazione condizionata al progetto espressa dal Genio Civile delle Opere Marittime di Ancona, che l’aveva subordinata all’ulteriore arretramento del fabbricato ad una distanza di m.1,50 dal confine demaniale. Per parzialmente ovviare all’abuso, la SEFA, negli anni 90, aveva acquistato all’asta dal demanio la parte di area abusivamente occupata; ed aveva conseguito le concessioni edilizie prot. n.2591 del 7.6.1992 e n.5624 del 16.10.1996 impugnate coi ricorsi, rispettivamente, n.1410/1992 e n.1098/1998;
- c) l’edificio “Valemar”, autorizzato con licenza n.483/1975 (lo stesso giorno dell’adozione del nuovo P.R.G.), era illegittimo per contrasto dei volumi con le prescrizioni del piano di ricostruzione, per inosservanza degli standards previsti dall’art.41/quinquies L.U. e per violazione delle altezze e delle distanze (pendeva causa civile davanti al Tribunale di Macerata tra i ricorrenti e la ditta Valemar per demolizione e risarcimento del danno).
Detta licenza era inoltre illegittima perchè condizionata a talune modifiche progettuali ed alla presentazione di vincolo notarile trascritto relativo alla destinazione alberghiera; modifiche ed adempimenti mai effettuati. Sicchè la licenza doveva automaticamente ritenersi venuta meno ex art.31, 11° comma L.U., non essendo l’edificio stato completato nel termine di tre anni dal sopraggiungere delle nuove norme urbanistiche.
Aggiungono i ricorrenti che, malgrado le loro sollecitazioni affinchè il Comune dichiarasse la decadenza delle tre licenze ed esercitasse i poteri obbligatori di cui all’art.4 della L. n.47/1985 e malgrado le diffide di enti ed associazioni (Circolo “Sibilla Aleramo” di Legambiente) che chiedevano il perseguimento degli illeciti e l’impedimento di ulteriori abusi, il Comune non si era mai attivato in alcun modo, omettendo i provvedimenti repressivi dovuti ed, anzi, consentendo ulteriori illegalità.
In sede di adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R. i ricorrenti avevano formulato un’osservazione, diretta a consentire l’utilizzo dell’area secondo la destinazione di P.R.G. e la repressione degli abusi edilizi rappresentati dai tre alberghi, due dei quali non ancora ultimati ed il terzo che, pur ultimato, era sfornito di dichiarazione di conformità alla licenza originaria.
La Provincia di Macerata, esaminando l’osservazione, aveva invitato il Comune ad individuare la destinazione d’uso più consona.
Ma il Comune, con la delibera n.28 del 31.3.1998, controdeducendo in forma criptica ed allegando una relazione ed elaborati non meglio identificati nel testo della delibera, aveva stabilito, a proposito dell’osservazione stessa, di sostituire alla previgente norma di cui all’art.II,2,8, inerente le “Zone per attrezzature turistiche T”, una disposizione che rinviava agli indici e parametri contenuti nelle rilasciate licenze n.483/1975 e n.5140/1975, che prevedevano destinazionni d’uso ad albergo e, per il resto, non permettendo incrementi volumetrici.
Con tale innovazione, il Comune non avrebbe fatto altro che perfezionare un ulteriore abuso, andando a premiare edifici illegali e penalizzando, definitivamente e senza indennizzo, la proprietà dei ricorrenti, l’unica regolare e legittima che sorgeva nella zona nel 1975.
Inoltre, essendo stato utilizzato un retino ambiguo e confuso, non sarebbe dato distinguere esattamente l’area destinata ad attrezzature turistiche dalla contigua area per verde pubblico non attrezzato.
Dunque, la variante al P.R.G. sarebbe illegale e danneggerebbe i ricorrenti, che la impugnano per i seguenti motivi di diritto:
1.- Eccesso di potere ed illogicità manifesta degli elaborati predisposti ed approvati e per violazione della delibera di Giunta n.728 del 5.8.1994.
La variante da apportare al preesistente P.R.G. era una variante generale.
Ma della predisposizione della variante generale era stato incaricato lo studio Sacchi-Viganò, in forza di regolare delibera consiliare. Pertanto non poteva essere l’Ufficio Tecnico del Comune ad elaborare la variante, ignorando del tutto l’apporto dei professionisti a ciò incaricati e neppure coinvolgendoli nell’elaborazione delle linee di fondo del nuovo strumento.
Il giudizio di valore espresso dalla Provincia sulla cattiva qualità degli atti impugnati è indice dell’inidoneità delle scelte urbanistiche compiute.
Il piano è illegittimo, in via preliminare, per essere stato predisposto da un soggetto diverso da quello formalmente incaricato delle sua compilazione.
2.- Violazione dell’art.16 della L.R. n.34 del 5.8.1992.
Il Piano, come espressamente dichiarato nella relazione dell’Ufficio Tecnico, non è accompagnato da tutti gli elaborati richiesti dalla legge regionale.
La Provincia ha rilevato la mancanza di taluni elaborati; ma, anche dopo il suo intervento correttivo, il Piano si presenta ugualmente sfornito di elementi sia cartografici, che di indagine, che normativi.
3.- Violazione dell’art.41/quinquies della legge urbanistica (comma 8°).
Il Piano ha omesso di verificare e di predisporre gli standards obbligatori; nonostante le rilevanti modifiche apportate e nonostante la situazione fosse del tutto superata rispetto a quella del 1975 (numerose varianti al P.R.G. sopravvenute; piani attuativi della L.R. n.31/1979; piano particolareggiato di Civitanova Alta; legge Tognoli), il Comune, richiesto dalla Provincia della predisposizione degli standards, si è limitato ad inviare la tavola originaria risalente al 1975, non più veritiera, nè attuale.
4.- Violazione dell’art.16, comma 2°, lettera C della legge regionale n.34/1992.
Al piano non sono state allegate le tavole di pericolosità geologica; e ciò sebbene il Comune, fin dal 1989, fosse in possesso dei rilevamenti delle aree di pericolosità geologica medio-alta a seguito dello studio commissionato nel 1983 a professionisti competenti.
La Provincia, pur avendo rilevato il mancato invio della carta delle caratteristiche sismiche del territorio, ha svuotato il relativo obbligo, limitandosi ad imporre che tali caratteristiche dovessero comunque essere richieste prima di un qualunque singolo intervento sul territorio.
In tal modo si è aggirato un obbligo di legge e si è commessa una grossa illegalità, essendo state indicate come edificabili anche aree per le quali era accertata, da tempo, la connotazione di medio-alta pericolosità geologica. E ciò è tanto più grave in quanto il Comune di Civitanova Marche era stato incluso tra le zone sismiche e l’art.28 delle N.T.A. di P.P.A.R. imponeva il completamento del censimento delle emergenze geologiche e geomorfologiche e dei relativi ambiti di tutela in sede di adeguamento del P.R.G..
5.- Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento di potere in ordine al nuovo assetto della zona per attrezzature turistiche, di cui alle N.T.A. art.II.2.8 di P.R.G..
Contrariamente a quanto affermato nella scarna relazione tecnica, del tutto carente di motivazione, - e cioè che la modifica predisposta dal Comune era un semplice “adeguamento” al P.P.A.R. e non già una variante generale - e dalla stessa quantità di osservazioni presentate, è evidente che trattavasi di una vera variante generale al P.R.G..
Essa però è stata formulata senza illustrare le motivazioni di pubblico interesse poste a base del diverso apprezzamento compiuto nell’originario P.R.G. del 1975-1978.
Ciò è quanto mai evidente nella zona che interessa i ricorrenti.
Nell’osservazione da loro proposta si segnalava che la presenza di tre alberghi incompiuti a distanza di oltre 20 anni dall’approvazione del P.R.G. rendeva impossibile la predisposizione del piano particolareggiato imposto dallo stesso P.R.G.; e chiedevano che il Comune prendesse atto della decadenza delle vecchie licenze a suo tempo rilasciate per i tre alberghi, data la loro mancata ultimazione ai sensi dell’art.31, 11° comma L.U.. E la Provincia, accogliendo inizialmente l’osservazione, aveva chiesto al Comune di individuare, in sede di controdeduzioni, la destinazione d’uso più consona per la zona in questione. Ma il Comune, rispondendo alla Provincia, aveva apportato una radicale modifica della normativa precedente: non solo gli alberghi, prima vietati, erano ammessi e le illegittime licenze edilizie, oltretutto decadute per mancata ultimazione dei lavori, venivano recepite quanto ai volumi; ma la proprietà dei ricorrenti veniva penalizzata ulteriormente ed in maniera radicale, venendo loro preclusa la possibilità di realizzare il precedente indice edificatorio (3 mc./1 mq.; altezza di mt.10.50), con la limitazione alla volumetria esistente e con l’imposizione delle servitù derivanti da edifici realizzati in violazione degli standards e delle distanze tra edifici e tra lotti.
Ciò era stato fatto illegittimamente in quanto la nuova disciplina, incidendo in senso innovativo e pesantemente peggiorativo sulla situazione preesistente, abbisognava di espressa e specifica motivazione (Cons. Stato, Sez.IV, 7.4.1997, n.343).
6.- Violazione della L.R. n.34 del 5.8.1992 (art.16, comma 3°; ed art.19).
Contravvenendo a quanto disposto dalla normativa epigrafata, nella zona che interessa è stato omesso di indicare la massima e la minima densità edilizia, la percentuale di copertura, gli allineamenti obbligatori, la dotazione di standards, i limiti di altezza e distanza tra edifici, ecc.; si è inoltre evitato di imporre – come prescritto dall’art.41/quinquies, comma 6° della L.U. – la previa approvazione di un piano particolareggiato, con la disposizione planivolumetrica degli edifici estesa all’intera zona.
Il riferimento, per gli indici ed i parametri, a quanto indicato nelle licenze edilizie n.483/75 e n.5140/75 è arbitrario, anche perchè trascura i volumi oggi esistenti e non considera che dette licenze erano da ritenersi inefficaci, perchè rilasciate in forma condizionata e mancando gli adempimenti cui era subordinata la loro operatività e, comunque, per mancata ultimazione dei lavori nei tre anni dall’entrata in vigore del P.R.G. del 1978, che mutava la situazione della zona.
Inoltre la nuova normativa ha ignorato l’esistenza dell’albergo Tortuga (ultimato, ma mai controllato quanto alla corrispondenza tra volume autorizzato e volume edificato) e la presenza dell’edificio dei ricorrenti.
Le quattro strutture (SEFA, Valemar, Tortuga, Villino Paracciani) danno luogo attualmente ad una situazione di violazione della distanza di m.5 dal confine (Hotel Tortuga) e della distanza minima di m.10 (tra SEFA e Tortuga; tra Tortuga e Paracciani; tra Paracciani e Valemar). Inoltre l’albergo Tortuga, edificato su tutto il proprio lotto, è privo dello standard di parcheggi e di verde pubblico e privato.
La normativa predisposta col nuovo art.II.2.8 è contraddittoria con l’art.III.1.1.1 delle N.T.A. di P.R.G., che sottopone ad intervento urbanistico preventivo le zone per attrezzature turistiche; ed essa è fortemente discriminatoria nei riguardi dei ricorrenti, impossibilitati a predisporre un piano particolareggiato ed impediti della possibilità di realizzare lo stesso indice indebitamente assegnato agli altri proprietari, i quali, invece di essere perseguiti per i propri illeciti edilizi, risultano premiati, benchè abbiano predisposto solo principi di strutture, privi di standards. Ulteriore discriminazione che colpisce i ricorrenti sta nel fatto che questi vengono assoggettati al rispetto delle distanze, cui di fatto sono esonerati i fabbricati Tortuga e Valemar, che hanno violato le distanze e le altezze.
7.- Violazione dell’art.31, comma 11° della L.U..
Tale norma sancisce la decadenza di ogni licenza o concessione rilasciata antecedentemente a contrarie norme del sopraggiunto P.R.G. ove gli edifici non vengano ultimati nel termine di tre anni. La nuova prescrizione contrasta con tale principio in maniera radicale, in quanto:
a) il Valemar è allo stato di mera intelaiatura di cemento, senza alcun tamponamento, nonostante siano trascorsi 20 anni dal rilascio di una licenza edilizia condizionata;
b) il Sefa non era ultimato, avendo i primi due piani non tamponati. Le successive concessioni edilizie n.2591 del 7.4.1992 e n.5624 del 16.10.1996 (impugnate coi ricorsi n.1410/1992 e n.1098/1998) comportavano varianti sostanziali.
La concessione originaria n.5140/1975 non poteva costituire un valido riferimento, sia perché ancorata a condizione mai venuta in essere, sia perché l’intelaiatura dell’edificio era illegale, avendo occupato un’area demaniale, sia perché erano state violate le norme poste con la licenza originaria;
c) il Tortuga è sorto sfruttando al 100% il lotto disponibile, senza rispetto degli standards e delle norme sulle altezze e sulle distanze. Inoltre il Comune non ha mai accertato la sua conformità alla licenza originaria.
Ne consegue che la nuova disciplina elaborata dal Comune si rivela illecita, frutto di collusione e di omesso esercizio degli obbligatori poteri di controllo imposti dall’art.4 della L. n.47/1985.
Malgrado le diffide ed incurante dell’osservazione presentata dai ricorrenti, il Sindaco non ha dichiarato la decadenza delle tre licenze per contrasto con le norme sopraggiunte; e, con ciò, ha commesso un abuso d’ufficio; abuso ancora giù grave in quanto la variante, che ha vanificato la possibilità di realizzare un corretto assetto dell’area, è stata congegnata senza motivazione alcuna.
L’assegnazione all’area in questione di un nuovo retino, contiguo ad una “zona di verde pubblico attrezzato” contrassegnata da retino analogo, finirà col favorire una commistione tra le due zone affinché siano destinate a standards degli alberghi, che ne sono privi, le aree invece vincolate a verde pubblico non attrezzato.
8.- Violazione dell’art.41 quinquies, commi 8° e 9° e dell’art.41 sexies della legge urbanistica.
La nuova normativa di zona predisposta dal Comune non garantisce l’effettivo reperimento degli standards, facendo riferimento a vecchie licenze rilasciate prima del precedente P.R.G. e riguardo a cui il Comune non aveva mai verificato l’adeguatezza degli standars stessi. Del tutto illogicamente è stata precostituita la presenza di volumi in eccesso, con la conseguenza che l’assetto finale della zona si risolverà in un ulteriore appiccicaticcio di edifici,senza spazi per verde e parcheggi, in violazione dei limiti sanciti dalle norme epigrafate.
9.- Violazione dell’art.42, comma 3° della Costituzione.
Nel caso che ne occupa, il Comune ha privato immotivatamente i ricorrenti della possibilità di realizzare sul proprio lotto un indice di 3 mc/1 mq., con edifici ad alto valore commerciale, dato che la normativa precedente prevedeva locali per lo svago, il ristoro, lo spettacolo, uffici ed ogni altra attività connessa al Trurismo, esclusi gli alberghi, prefigurando una piccola Las Vegas per nights ed altri ritrovi di alto richiamo.
La nuova normativa parla solo di alberghi. Con il che, mentre i tre edifici contestati stanno allestendo strutture alberghiere in virtù delle indebite cubature strappate, i ricorrenti, che hanno un villino a due piani, non potranno di fatto neppure destinarlo ad albergo, perché troppo piccolo, né ad altri usi non previsti dalla nuova norma di attuazione.
Ciò si traduce in un’indebita limitazione della proprietà privata, altamente discriminatoria; e configura un esproprio di fatto della proprietà dei ricorrenti, consumato per consentire ad altri abusi edilizi che si trascinano da vent’anni.
Donde la necessità di un congruo risarcimento del danno ai ricorrenti prodotto dall’impossibilità di ristrutturare il loro immobile o di porre in vendita la propria area alle migliori condizioni:
Il risarcimento del danno andrà dal Comune corrisposto ai sensi del D.Leg.vo n.80/1998 (artt.34 e 35).
10.- Carenza di controinteressati al presente ricorso e tempestività del medesimo.
Il Consiglio di Stato (Ad Plen. 8.5.1996, n.2 ed altre) ha definitivamente chiarito che i proprietari di aree prese in considerazione dal P.R.G. non assumono la veste di controinteressati a fronte del ricorso giurisdizionale avverso il Piano.
Pertanto, per essere validamente proposto, il presente ricorso non abbisogna di notifica a nessuno dei proprietari dei tre alberghi insistenti nella zona. A titolo cautelativo esso verrà comunque notificato al proprietario dell’albergo Sefa; ma , essendo sommariamente incerta la chiara sede ufficiale della proprietà, si chiede fin d’ora la rimessione in termini per il perfezionamento della notifica e/o il suo rinnovo presso sedi alternative, ai sensi del c.p.c..
Il dies a quo per il ricorso decorre in ogni caso dall’ultimazione della fase di avviso al pubblico del deposito degli atti del P.R.G. presso gli uffici comunali, data con manifesto affisso il 5.12.1998, come riconosciuto dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.2/1996, che ha dichiarato, in materia urbanistica, la necessità di ulteriori adempimenti per il perfezionamento dell’atto, oltre la pubblicazione al B.U.R.
11.- Risarcimento del danno ex artt.34 e 35 del D.Leg.vo n.80/1998.
Per i motivi già indicati, il nuovo assetto dell’area comporta il deprezzamento del fabbricato dei ricorrenti, fortemente limitato nelle possibilità di utilizzo, non essendo stata definita con chiarezza la sua destinazione, data l’ambiguità di una normativa che, sostanzialmente, toglie senza motivo la cubatura in precedenza assegnata al lotto Paracciani per assegnarla ai fabbricati limitrofi. Il che è tanto più grave in quanto le possibilità di utilizzo nella zona sono limitate da oltre venti anni, per la mancata pronuncia di decadenza di licenze illegali che avevano condizionato la fattibilità dell’imposto piano particolareggiato. Per il futuro, colla normativa deliberata, si avranno analoghe incertezze operative, fino a quando non verrà predisposta una disciplina di vera equità sostanziale, ripartendo gli indici tra tutti i proprietari della zona.
Questo insieme configura la fattispecie di un illecito che dovrà essere risarcito dal Comune; il quale ha omesso di esercitare i poteri obbligatori funzionali all’adeguamento dell’azione amministrativa al modello di cui all’art.97 della Costituzione, concretizzando invece macroscopici abusi, finalizzati alla sostanziale espropriazione della proprietà Paracciani.
Il danno dai ricorrenti subito si aggira sul miliardo i lire, tale essendo il valore dell’area edificabile (in presenza della precedente cubatura), ivi compresa la svalutazione commerciale del villino dei ricorrenti, rimasto soffocato e privo di visuali per l’indebita contiguità con edifici privi di standards ed eretti in violazione delle norme sulle distanze e sulle altezze.
Si chiede pertanto che il T.A.R. determini i criteri per tale risarcimento del danno, dagli istanti subito per l’illecito comportamento del Comune di Civitanova Marche, ivi compreso il danno morale, essendo configurabile nel comportamento del Comune l’abuso d’ufficio.
- I ricorrenti formulano infine richieste istruttorie, comprensive del deposito di taluni atti della procedura di formazione della contestata variante di P.R.G. e delle licenze edilizie n.483/1975 e n.5140/1975, con tutti gli allegati progettuali, e dell’espletamento di una C.T.U. diretta alla determinazione dei danni subiti.
E concludono perché il T.A.R. annulli gli atti impugnati, disponendo altresì i criteri per il risarcimento del danno.
IV.- Con ordinanza presidenziale n.9/1999 del 13.5.1999 viene disposta l’acquisizione di documentazione mancante.
Il Comune di Civitanova Marche ottempera in data 28.6.1999 e 13.6.2000.
- Lo stesso Comune si costituisce con atto depositato il 18.10.2000, concludendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e venga comunque respinto perché infondato. E, nella memoria prodotta il 26.5.2005, oppone specificamente la sua irricevibilità, in quanto notificato il 9.2.1999, mentre il comma 2 bis dell’art.40 della L.R. 5.8.1992, n.34 individua nella data di pubblicazione sul B.U.R. dell’atto di approvazione dei piani regolatori regionali – avvenuta sul BURM n.80 del 17.9.1998 – il dies a quo per l’impugnazione; e confuta, nel merito, i motivi di ricorso, sostenendo la piena legittimità delle scelte operate dalla variante di P.R.G. nella zona di cui si controverte.
- La s.a.s. Sefa, chiamata in giudizio, si costituisce con memoria acquisita il 4.1.2000, nella quale controdeduce a taluna delle censure svolte dai ricorrenti; e, nella più estesa ed argomentata difesa svolta nella memoria depositata il 27 giugno 2003, eccepisce la tardività del gravame, in quanto introdotto ben oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURM della delibera della G.P. di Macerata n.268 del 3.8.1998, che aveva approvato la variante del P.R.G. di Civitanova Marche, e diffusamente spiega le ragioni che deporrebbero per l’infondatezza, nel merito, sia del gravame stesso, sia dei precedenti ricorsi n.1410/1992 e n.1098/1998.
- Sia il Comune che la S.a.s. Sefa provvedono a depositare la documentazione integrale riferibile al procedimento di formazione della variante al P.R.G. di cui in controversia.
- Il ricorso viene definitivamente chiamato e discusso alla pubblica udienza del 7 dicembre 2005, parimenti fissata per la trattazione dei ricorsi n.1410/1992 e n,1098/1998.
Indi esso passa in decisione.


DIRITTO



I) Il ricorso è irricevibile.
1.- Come specificamente riferito al paragrafo I della narrativa del fatto, con esso sono stati impugnati tutti gli atti del procedimento di formazione del P.R.G. di Civitanova Marche in adeguamento al P.P.A.R. e, precisamente:
- la delibera del Commissario straordinario n.19 in data 7 giugno 1995, di adozione del nuovo strumento urbanistico;
- la delibera del Commissario straordinario n.76 in data 1 dicembre 1995, di assunzione delle determinazioni del Comune in ordine alle osservazioni pervenute e di trasmissione del piano adottato, delle osservazioni e delle controdeduzioni alla Provincia di Macerata;
- la delibera del Consiglio comunale n.61 in data 13 maggio 1996, di integrazione della delibera commissariale n.76/1995;
- la delibera della Giunta Provinciale di Macerata n.524 in data 5 dicembre 1997, di approvazione del Piano Regolatore Generale di Civitanova Marche in adeguamento al P.P.A.R., con modifiche e prescrizioni;
- la delibera del Consiglio Comunale n.28 in data 31 marzo 1998, di controdeduzioni alla proposta di modifiche e prescrizioni formulata dalla Provincia di Macerata con l’atto di G.P. n.524/1997;
- la delibera della Giunta Provinciale di Macerata n.268 in data 3 agosto 1998, di approvazione definitiva, con modifiche e prescrizioni, del P.R.G. di Civitanova Marche.
Tale ultima deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata n.268 del 3.8.1998, di approvazione del P.R.G. di Civitanova Marche, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.80 del 17 settembre 1998; la pubblicazione ha riguardato il dispositivo e tutte le prescrizioni puntuali elencate di seguito al dispositivo dell’atto.
2.- I ricorrenti, comproprietari di un villino con annesso giardino sito in prossimità del lungomare Sud di Civitanova Porto, lamentano di essere stati incisi dalla nuova disciplina con cui l’impugnato strumento urbanistico generale, nel testo risultante dal definitivo atto di approvazione della Provincia, ha normato la zona in cui è ricompresa la loro proprietà immobiliare.
3.- Nello specifico, tale mutata normativa è la seguente: Art.II.1.8 “Zone per attrezzature turistiche T”.
“La zona per attrezzature turistiche T dovrà essere attuata secondo indici e parametri contenuti nelle rilasciate concessioni n.483/75 e n.5140/75, che prevedono destinazione d’uso ad albergo.
Non sono ammessi incrementi volumetrici rispetto alle quantità previste.
Nell’ambito del lotto di pertinenza dovranno essere anche individuati gli standard e gli spazi per parcheggi privati previsti dalle normative nazionali e regionali per le varie destinazioni d’uso ammissibili.
Gli eventuali interventi non comportanti incrementi volumetrici ai sensi del R.E. dovranno inoltre rispettare i seguenti indici e parametri:
H max = H esistente
DF = distanza dai fabbricati = 10 metri
Distanza dai confini e dalle strade = 5 metri”.
Essa è stata introdotta dal Comune in sede di controdeduzioni alla proposta di modifiche e prescrizioni avanzata dalla Provincia di Macerata con l’atto di G.P. n.524 del 5.12.1977 (delibera del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n.28 del 31.3.1998) e si è poi consolidata in quanto la Provincia la ha specificamente approvata, nel provvedimento finale, statuendo che: “Osservazioni [omissis] N.6 Paracciani Giuseppina: si accoglie la proposta del Comune di modifica dell’art.II.2.8 “Zona per attrezzature turistiche T” e l’introduzione dell’art.II.2.8.1 per normare specificatamente i parcheggi” (delibera della Giunta Provinciale di Macerata n.268 del 3.8.1998).
4.- Avverso gli atti di formazione del Piano Regolatore Generale in adeguamento al P.P.A.R. i sigg.ri Paracciani Giuseppina, Paracciani Luigi e Paracciani Leonardo deducono censure che attengono alla procedura e/o al contenuto dello strumento urbanistico nel suo complesso (tali sono quelle avanzate coi motivi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° in parte; e doglianze che afferiscono alle specifica normativa impressa alla “Zona per attrezzature turistiche T”, ove è situato l’immobile di loro proprietà (vedi quelle espresse con i motivi 5° in parte, 6°, 7°, 8° e 9°).
Sostengono pure i ricorrenti che il gravame è tempestivo in quanto il “dies a quo” decorre dall’ultimazione della fase di avviso al pubblico del deposito degli atti del P.R.G. presso gli uffici comunali, avviso che sarebbe stato dato con manifesto affisso il 5.12.1998.
5.- Opína il Collegio che la nuova disciplina contenuta nel surriportato articolo II.2.8 delle N.T.A., ancorchè tale da ledere in modo certo, diretto ed attuale gli interessi dei sigg.ri Paracciani, non introducendo purtuttavia sugli immobili di loro proprietà un vincolo specifico, non dovesse essere portata a loro conoscenza mediante notifica individuale; e che, pertanto, il termine per impugnare lo strumento urbanistico non decorresse, nel caso in esame, dell’avvenuta notifica ovvero dalla piena conoscenza dell’atto.
La nuova regolamentazione infatti, pur sortendo l’effetto di comprimere le potenzialità edificatorie dell’area di proprietà dei ricorrenti, non imprimeva ad essa, in modo distinto e particolare, limitazioni d’uso, ponendosi (almeno in apparenza) come normativa di zonizzazione.
6.- Dovendosi dunque escludere l’ipotesi che nuovo P.R.G., prevedendo l’imposizione di un vincolo specifico proprio sul loro immobile, dovesse essere portato a conoscenza individuale dei sigg.ri Paracciani, deve farsi riferimento al principio generale secondo cui il termine per proporre ricorso avverso il piano regolatore generale decorre dall’espletamento delle formalità di pubblicazione conseguenti al provvedimento di approvazione.
Il provvedimento di approvazione concludeva l’iter di formazione dello strumento urbanistico generale e, congiuntamente ed in fusione con l’atto di adozione comunale, concorreva a costituirne il contenuto.
7.- Secondo il testo della legge urbanistica n.1140/1992 (art.10), l’approvazione veniva stabilita con decreto presidenziale, emanato su proposta del Ministero per i lavori pubblici ; dopo il trasferimento di funzioni alle Regioni ordinarie operato col D.P.R. 15.1.1972, n.8 e col D.P.R. 24.7.1977, n.616, il potere inerente l’approvazione divenne di competenza regionale; e, sulla base della legislazione vigente nel caso che ne occupa (art.3 della L. Regione Marche n.34/1992), all’approvazione provvedeva la Giunta Provinciale con propria delibera.
Secondo la giurisprudenza prevalente, le forme di pubblicità dalla legge previste riguardo all’atto terminale di approvazione ed al piano approvato non assolverebbero ad una finalità meramente notiziale ma, attesa la natura normativa e/o precettiva del P.R.G., avrebbero valore integrativo della sua efficacia.
8.- Ai sensi dell’articolo 10, 6° comma della legge n.1140/1942 il decreto di approvazione del Piano era pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, veniva “fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento”.
Le leggi regionali successive al trasferimento del potere di approvazione ad organi delle Regioni hanno, in genere, disposto un obbligo di pubblicazione dell’atto di approvazione (che la giurisprudenza ha interpretato, per lo più, come aggiuntivo, e non sostitutivo, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) sul bollettino ufficiale regionale.
9.- Stando alla giurisprudenza formatasi sull’articolo 10, 6° comma della L.U., perchè siano adempiute le prescritte formalità di pubblicazione è necessario non solo che il provvedimento di approvazione venga annunziato mediante stampa sulla Gazzetta Ufficiale (e/o sul B.U.R.) ma anche che gli atti del piano ed i suoi allegati vengano depositati presso la segreteria del Comune, a libera visione del pubblico, per un certo periodo, previa pubblicazione dell’avviso (o manifesto), da parte del Sindaco, di tale deposito.
Il termine per impugnare il piano regolatore generale viene fatto decorrere, perciò, non dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione sulla G.U. (o sul B.U.R.), ma, non essendo questa sufficiente, dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo comunale dell’avviso di deposito o anche – secondo un orientamento più rigoroso – dall’ultimo giorno utile per il deposito del piano presso la segreteria comunale, sempre dopo che il Sindaco ne abbia dato regolare e pubblicizzato avviso (cfr., tra le altre, Cons. di St., IV Sez., 18.1.1996, n.45).
Ed è a tale giurisprudenza che i ricorrenti sembrano rifarsi.
10.- Tali principi interpretativi si sono costituiti nella vigenza dell’art.10, 6° comma della L. n.1140/1942 o, anche, di leggi regionali che non se ne discostavano.
11.- Ma, nella Regione Marche, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1997, n.18 – la quale, con l’articolo 5, ha introdotto il comma 2 bis, andato ad aggiungersi al comma 2° dell’articolo 40 della L.R. 5.8.1992, n.34 – deve tenersi conto della disposizione secondo cui: “Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonchè degli strumenti urbanistici attuativi di cui all’articolo 4, comma 1° [ed all’articolo 27, comma 3] sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori al 1° gennaio 1978” (art.40, comma 2 bis della L.R. 5.8.1992, n.34).
L’articolo 40, in parola è intitolato “Norme speciali” .
12.- Il significato testuale e logico della surriferita disposizione sembra univoco nell’affermare:
- che l’unico mezzo di pubblicità legale dei piani regolatori generali, delle loro varianti e dei piani attuativi è la pubblicazione, nel B.U.R. della Regione Marche, degli atti di approvazione degli stessi
- che tale mezzo tiene luogo di ogni altra forma o strumento o attività di pubblicazione prevista dalle leggi (anteriori all’1.1.1978);
- che, pertanto, tutti i mezzi di conoscenza di detti strumenti urbanistici diversi dalla pubblicazione sul BURM degli atti di approvazione, restano, per così dire, assorbiti nella pubblicazione sul BURM medesima;
- che tali diversi mezzi, ancorchè previsti dalle leggi (anteriori all’1.1.1978), non assolvono più a funzioni di pubblicità legale, vale a dire di diffusione del contenuto degli atti di pianificazione urbanistica da cui derivano effetti legali di qualunque genere.
13.- Tra tali effetti vi è sicuramente la fissazione del termine dal quale iniziano a decorrere i sessanta giorni entro cui i soggetti legittimati hanno la facoltà-onere di proporre l’impugnativa giurisdizionale avverso i piani urbanistici suindicati.
14.- La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche della delibera della Giunta Provinciale di Macerata n.268 del 3.8.1998 – che stabiliva l’approvazione del Piano Regolatore Generale in adeguamento al P.P.A.R. del Comune di Civitanova Marche – ha avuto luogo il 17 settembre 1998 (n.80).
Pertanto gli interessati avevano tempo per impugnare detto P.R.G. fino al 16 novembre 1998.
15.- Il presente ricorso è stato notificato al Comune di Civitanova Marche il 9 febbraio 1999, alla Provincia di Macerata l’11 febbraio 1999 (ed alla SEFA s.a.s., eventualmente controinteressata, il 9/12 febbraio 1999).
Pertanto esso è stato proposto ben oltre il termine decadenziale di cui all’art.21, comma 1° della L. n.1034/1971.
16.- Si osserva, “ad abundantiam”, che, nel testo della delibera di G.P. n.268 del 3.8.1998, quale pubblicato sul B.U.R., il dispositivo era riportato integralmente, comprensivo di tutte le prescrizioni puntuali che andavano ad aggiungersi, integrandolo e modificandolo, al piano quale adottato dal Comune di Civitanova Marche con la delibera del Commissario prefettizio n.19 del 7.6.2995 e quale risultante dalle controdeduzioni comunali alla proposta di modifiche della Provincia portate nella delibera consiliare n.28 del 31.3.1998; e, tra tali prescrizioni puntuali, vi era pure quella che, procurando la lamentata lesione alla proprietà dei ricorrenti, ne ha determinato l’interesse a ricorrere (vedi la prescrizione indicata come osservazione n.6 – Paracciani Giuseppina: si accoglie la proposta del Comune di modifica dell’art.II.2.8 “Zone per attrezzature turistiche T”).
Pertanto non potrebbe neppure sostenersi che essi, attraverso il testo del provvedimento di approvazione del piano pubblicato sul B.U.R.M., non erano messi in grado di acquisire piena conoscenza del piano nella parte almeno che li ledeva, avendo necessità, per attingerla, di consultare gli atti e gli elaborati depositati presso il Comune di Civitanova Marche [come da manifesto che sarebbe stato affisso il 5.12.1998 e dell’esistenza del quale, ad ogni buon conto, non è stata fornita traccia alcuna].
In conclusione, l’impugnativa del P.R.G. è irricevibile.
II) In assenza di una pronuncia di annullamento degli atti di cui si assume l’illegittimità, la proposta domanda di risarcimento del danno è inammissibile.
III) Sussistono motivi per compensare integralmente le spese.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara irricevibile il ricorso n.216 del 1999 Reg. Gen., in epigrafe indicato, quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati; dichiara inammissibile la domanda di condanna al risarcimento del danno.
Spese integralmente compensate.



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