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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 6 marzo 2007 n. 293
G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.
O. Giampietro (Avv. M. Brondi) contro il Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca e l’Universita' Studi di Pisa (Avvocatura dello Stato) e la Facolta' di Medicina e Chirurgia Universita' di Pisa, Dipartimento di Medicina Interna Universita' di Pisa (non costituiti) e nei confronti di G. Fontanini ed altri (non costituiti)


Università – Docente dichiarato idoneo all’esito di una procedura di selezione bandita da Università diversa da quella ove presta servizio - Aspettativa tutelata dall’ordinamento con riguardo alla chiamata diretta da parte del proprio Ateneo – Insussistenza – Istanza – Dovere di esame e risposta da parte dell’Ateneo - Insussistenza

Il docente, dichiarato idoneo all’esito di una procedura di valutazione comparativa bandita da Università diversa da quella ove presta servizio, non risulta titolare, infatti, di una posizione qualificata, che gli attribuisca una aspettativa tutelata dall’ordinamento con riguardo alla chiamata diretta da parte del proprio Ateneo. Conseguentemente, l’istanza che il detto docente proponga al fine di “essere chiamato” dalla propria Università non comporta, per quest’ultima, uno specifico dovere di esame e di risposta.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 293 REG. SENT.
ANNO 2007
n. 805 Reg. Ric.
Anno 2005

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 805/2005 proposto da:

 

GIAMPIETRO OTTAVIO rappresentato e difeso da: BRONDI MAURO con domicilio eletto in FIRENZE VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83 presso ANGOTTI GEROLAMO

 

contro

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

 

UNIVERSITA' STUDI DI PISA rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede

 

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DI PISA

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA UNIVERSITA' DI PISA non costituitisi

 

e nei confronti di

 

FONTANINI GABRIELLA, DANESI ROMANO, VITTI PAOLO non costituitisi

 

per l’annullamento
dei deliberati n.70 e n.77 del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa nella seduta del 1°.3.2005, rispettivamente, relativamente all’ordine del giorno n.8. avente ad oggetto “programmazione triennale del fabbisogno del personale docente - art.1, c.105, della L.n.311 del 30.11.2004 (Legge Finanziaria 2005): adempimenti” e n. 15, avente ad oggetto “Richiesta di posti di Professore di I fascia: adempimenti”, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Angotti delegato da M.Brondi e l’avv.dello Stato C.Brozzo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

1) Ricorso introduttivo
Il ricorrente, professore associato presso la Facoltà di medicina dell’Università degli studi di Pisa, espone di aver chiesto, con lettera in data 18 novembre 2003, al Preside della Facoltà, di essere chiamato a ricoprire, presso quest’ultima, un posto di professore di I fascia di “medicina interna.”
A sostegno della richiesta il ricorrente faceva presente: 1) di aver conseguito l’idoneità a professore di I fascia in “medicina interna” in un concorso bandito dalla seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli; 2) che, dal 1° novembre 2002, era stato collocato fuori ruolo il prof. Giusti, ordinario di medicina interna; 3) che, in occasione della programmazione del personale docente per il prossimo quadriennio, nel Dipartimento di “medicina interna” era stata approvata la richiesta di ben quattro professori di I fascia di “medicina interna” (Med/09) (delibera n. 28 del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 27/1/2003, o.d.g. n. 4); 4) che, per quanto concerneva la futura collocazione assistenziale, erano intercorsi contatti con l’ASL Versiliese per una possibile collocazione nell’Area medica della detta ASL, con affidamento della responsabilità di una Sezione di Malattie Metaboliche; 5) che, dal punto di vista degli interessi generali, sarebbe stato strategico per la Facoltà l’inserimento in una realtà assistenziale di così alto rilievo.
Espone, ancora, il ricorrente che il Preside, consapevole dell’imminente scadenza dell’idoneità del prof. Giampietro, aveva trasmesso la lettera del medesimo al Direttore del Dipartimento di Medicina Interna , affinché il Dipartimento esprimesse “la propria decisione su una possibile destinazione del budget per un posto di professore di I fascia (settore scientifico disciplinare Med/09), in modo che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 16 dicembre p.v.,” potesse “adottare una qualche deliberazione in merito.”
Il Dipartimento, tuttavia, nella seduta del 12.12.2003 - ricordato di avere, in sede di deliberazione per la richiesta di posti di I fascia per la quarta tornata concorsuale 2003, richiesto un posto di “professore di tipologia scientifica che completasse l’attività di ricerca del Dipartimento, senza duplicare le attività esistenti” e che tale richiesta non era stata dalla Facoltà momentaneamente accolta - dopo ampia discussione, deliberava di chiedere al Preside “di rimandare ogni decisione in merito.”
Il ricorrente sostiene che tale decisione del Dipartimento sarebbe arbitraria, in quanto la richiesta di un posto a concorso non escluderebbe la possibilità della chiamata diretta nonché lesiva della sua posizione in quanto l’idoneità posseduta veniva a scadere il 31.12.2003.
Peraltro, sulla base delle leggi nn. 210/1998, 289/2002 e 350/2003, il ricorrente avrebbe avuto un’aspettativa legittima, riconosciuta per un ulteriore biennio, alla chiamata da parte dell’Ateneo.
Tuttavia, anche in epoca successiva al 2003, il Preside ometteva di mettere all’ordine del giorno del Consiglio di Facoltà la posizione del ricorrente.
Peraltro, consentiva al Consiglio, nella seduta dell’1.3.2005, di trattare unitamente i punti 8 ( “programmazione triennale del fabbisogno del personale docente art. 1, comma 105, della Legge n. 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005)”) e 15 (“Richiesta di professori di I fascia”) dell’ordine del giorno, dando, così, l’opportunità al Direttore del Dipartimento di Medicina Interna di confermare la richiesta di un posto di professore di I fascia “che completi l’attività di ricerca del Dipartimento senza duplicare le attività e le competenze già esistenti” e di proporre “per il posto di Medicina Interna la valutazione comparativa.”
Nella seduta stessa, il Consiglio, in relazione al punto 15 dell’o.d.g., oltre a deliberare la copertura del posto di “medicina interna” per valutazione comparativa, decideva di chiamare tre idonei (i docenti individuati dal ricorrente quali controinteressati) a ricoprire le cattedre di anatomia patologica, farmacologia ed endocrinologia.
Il ricorrente ha impugnato le delibere del Consiglio di facoltà assunte con riguardo ai punti 8 e 15 dell’o.d.g. della seduta 1.3.2005 chiedendo l’annullamento delle delibere stesse e l’accertamento del proprio diritto a “veder riconosciuta l’efficacia e la validità della conseguita idoneità a professore di I fascia”.
Nel contempo ha proposto ricorso ex art. 25 della L. n. 241/1990 avverso il diniego, oppostogli con nota del Preside n. 1195 del 15.4.2005, di accesso al verbale della riunione 25.2.2005 della Commissione Programmazione e Sviluppo della Facoltà.
Con riserva di motivi aggiunti, ha proposto la seguente censura:
I) Violazione e falsa applicazione della L. n. 210/1998 e D.P.R. n. 117/2000. Violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione.Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento.
L’interesse legittimo pretensivo del ricorrente sarebbe stato ingiustamente leso, dapprima, in forza delle omissioni e, poi, dei deliberati, con cui la Facoltà di Medicina ha creduto di potere agire in totale, insindacabile libertà di giudizio.
Il ricorrente, richiamate le norme di legge e regolamentari che disciplinano le procedure di reclutamento dei docenti universitari e “premesso che l’esistenza di idonei in un determinato settore scientifico-disciplinare non comporta alcun vincolo nei confronti degli Atenei giacchè questi sono liberi di bandire una procedura di valutazione comparativa,” sostiene che, “nella fattispecie, l’Università degli studi di Pisa abbia agito illegittimamente, violando l’interesse legittimo del ricorrente sotto il duplice profilo dell’interesse alla pronuncia sulla domanda presentata, sia dell’interesse ad un riscontro negativo correttamente motivato.”
La decisione del Preside di non portare in discussione l’istanza del prof. Giampietro sarebbe un arbitrio assoluto.
Il deliberato del Consiglio di Facoltà sul punto 8 dell’o.d.g. della riunione 1.3.2005 non sarebbe idoneo a supplire all’omessa pronuncia sull’istanza, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto esser discussa in uno specifico punto all’o.d.g., in cui venissero esaminate le motivazioni fattuali e giuridiche della richiesta.
La scelta della Facoltà di non chiamare un idoneo sarebbe avvenuta illegittimamente e sulla base di una falsa motivazione e senza adeguata valutazione del pubblico interesse.
Il fatto che il ricorrente avesse chiesto alla Facoltà di essere chiamato porrebbe il ricorrente stesso in una posizione soggettiva differenziata rispetto a quella degli altri docenti inseriti nell’elenco degli idonei in attesa di chiamata, per cui il ricorrente avrebbe titolo ad ottenere una risposta, anche negativa ma “correttamente motivata.”
Peraltro, il vincolo di corrispondenza tra la tipologia di impegno scientifico e didattico da un lato ed esigenze didattico-scientifiche della singola Facoltà esisterebbe solo nell’ambito della valutazione comparativa.
In ogni caso, nessuna “duplicazione delle competenze” si sarebbe potuta verificare a seguito della chiamata del ricorrente poiché nessuna figura paragonabile sarebbe stata presente nella struttura a causa dei pensionamenti via, via succedutisi, così come previsti nella programmazione quadriennale.
Il ricorrente conclude, con riserva di motivi aggiunti, per l’accoglimento del ricorso nonché per l’accoglimento della domanda ex art. 25 della L. n. 241/1990 e per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
In data 20 maggio 2005 si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Università degli studi di Pisa.
Con Ordinanza collegiale n. 2775, emessa all’esito della Camera di Consiglio tenuta il 24 maggio 2005, la Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare e, riservata ogni pronuncia sul ricorso principale, in accoglimento dell’istanza di accesso formulata contestualmente a quest’ultimo, ha annullato il diniego opposto in data 15 aprile 2005 dall’Università di Pisa al ricorrente ed ordinato all’Università di consentire l’accesso al documento.

 

2) Ricorso per motivi aggiunti
Con ricorso, notificato in data 21.6.2005 e depositato in data 18 luglio 2005, il prof. Giampietro, nelle more dell’accesso ai documenti, ha impugnato il bando per la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Pisa, bando pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 32 del 22.4.2005, procedura alla quale il ricorrente ha presentato istanza di partecipazione.
Il ricorso, che non contiene alcuna specifica censura contro l’atto impugnato, si limita a riproporre, in punto di fatto e di diritto, le argomentazioni difensive del ricorso introduttivo e conclude per l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
In data 11 maggio 2006 l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in difesa delle Amministrazioni intimate.
L’Avvocatura, eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato in ragione del fatto che tutti gli atti e comportamenti oggetto di contestazione da parte del ricorrente sono riferibili unicamente all’autonomia universitaria, ha sostenuto l’infondatezza delle tesi e doglianze del ricorrente.
Quest’ultimo, in data 16 maggio 2006, ha depositato ulteriori documenti.
Alla pubblica Udienza, tenuta il 6 giugno 2006, le cause sono passate in decisione.

 

D I R I T T O

 

1) Ricorso introduttivo
In primo luogo, il Collegio, in accoglimento dell’ eccezione proposta dalla difesa erariale, deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in quanto i provvedimenti impugnati dal prof. Giampietro rientrano esclusivamente nell’autonomia dell’Università resistente (art.1, comma 1, della L. 3.7.1998 n. 210 “La competenza ad espletare le procedure per a copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università……”).
Quanto al merito della vicenda sottoposta al proprio esame, il Collegio ritiene opportuno richiamare la normativa, che regola la materia.
Dispone l’art. 2, primo comma, lettera f, della L. 3.7.1998 n. 210, per quanto concerne il reclutamento dei professori ordinari e associati che, dopo l’accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito, l'università, che ha emanato il bando per la copertura del posto, può, entro sessanta giorni dalla data del predetto accertamento:
“1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti.”
Le disposizioni della L. n. 210/1998 hanno avuto attuazione con il regolamento approvato con D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390, modificato con D.P.R. 23.3.2000 n. 117.
L’art. 5 di quest’ultimo decreto prevede che: “I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.”
Orbene, alla luce delle riportate disposizioni, risultano prive di fondamento le argomentazioni difensive svolte nell’unico motivo di doglianza.
Il docente, dichiarato idoneo all’esito di una procedura di valutazione comparativa bandita da Università diversa da quella ove presta servizio, non risulta titolare, infatti, di una posizione qualificata, che gli attribuisca una aspettativa tutelata dall’ordinamento con riguardo alla chiamata diretta da parte del proprio Ateneo.
Conseguentemente, l’istanza che il detto docente proponga al fine di “essere chiamato” dalla propria Università non comporta, per quest’ultima, uno specifico dovere di esame e di risposta.
La posizione del docente, che abbia partecipato ad una procedura di reclutamento per valutazione comparativa bandita dalla propria Università, è, invece, diversificata e tutelata, come emerge dalla previsione normativa che impone al Consiglio di Facoltà di motivare adeguatamente la propria determinazione, nel caso non voglia procedere alla nomina di uno dei due docenti risultati idonei.
Resta il fatto, comunque, che, nella specie, il Consiglio della Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa ha, in effetti, preso in esame la possibilità di chiamata diretta del ricorrente, ma, sulla base delle considerazioni (riportate nella narrativa che precede) ha deciso di non utilizzare tale facoltà prevista dall’ordinamento.
Le ragioni esposte a supporto della discrezionale determinazione di non procedere alla chiamata diretta risultano, peraltro, sufficienti e non appaiono palesemente irrazionali o contraddittorie.
In conclusione, il ricorso introduttivo, in assenza di un interesse legittimo tutelato di carattere pretensivo alla chiamata diretta del ricorrente da parte dell’Università di Pisa, deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, esso deve essere dichiarato inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente formulato alcuna specifica censura avverso la delibera ed il bando impugnati.
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 805/2005 proposto dal prof. Giovampietro Ottavio, così dispone: dichiara inammissibili il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Cosi’ deciso in Firenze, il 6 giugno 2006, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Avv. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Giacinta DEL GUZZO - Consigliere, est.rel.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 MARZO 2007
Firenze, lì 7 MARZO 2007



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