T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 21 febbraio 2007 n. 54
G. Cicciò Pres. I. Caso Est.
Emilia Informatica S.r.l. (Avv.ti M. Zoppolato, A. Canta e D. Gardi) contro il Comune di Piacenza (Avv.ti E. Pezzulli e D. Crippa) e nei confronti di Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (Avv.ti D. Boschi ed M. Boretti) |
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1. Contratti della P.A. – Bandi ed avvisi di gara – Prescrizione che prevede la possibilità di produrre in unico documento cauzione provvisoria e promessa dello stesso soggetto al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione – Inosservanza - Estromissione dalla procedura concorsuale – Necessità
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2. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione di un appalto – Presupposti – Colpa della P.A. - Violazione grave e commessa con negligenza o imperizia – Necessità – Mancato rispetto di norme che si era data la stessa stazione appaltante e che ricalcano la disciplina generale di settore - Sussistenza
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3. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno per mancata aggiudicazione di un appalto – Quantificazione – Lucro cessante – 10% dell’offerta qualora l’impresa possa documentare di non essere stata in grado di utilizzare per l’espletamento di altri servizi le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili – 5% negli altri casi
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1. La prescrizione del bando di gara che richieda l’esibizione di una “dichiarazione di un Istituto di Credito o di una Banca … o di un intermediario finanziario … o di una Compagnia di assicurazione … contenente l’impegno a rilasciare in favore di questa Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva NELL’IPOTESI IN CUI IL CONCORRENTE INTENDESSE RICHIEDERE LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESSO LO STESSO SOGGETTO CHE HA COSTITUITO LA CAUZIONE PROVVISORIA … NON SARA' NECESSARIA UN’ULTERIORE DICHIARAZIONE E IL PRESENTE IMPEGNO, COMPLETO DI TUTTE LE SUE CLAUSOLE E CONDIZIONI, DOVRA’ ESSERE CONTENUTO NELLA GARANZIA FlDEJUSSORIA COSTITUENTE LA CAUZIONE PROVVISORIA …”, per rispondere ad un particolare interesse della stazione appaltante – che viene in tal modo tutelata dal rischio che la vincitrice della gara non sia poi in grado di prestare la cauzione definitiva – comporta inevitabilmente, in caso di inosservanza, l’estromissione dalla procedura concorsuale, anche ove la formalità non sia espressamente stabilita a pena di esclusione. Nella fattispecie, mancando all’atto dell’offerta la «promessa» della cauzione definitiva, l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. avrebbe dovuto essere espulsa dalla selezione.
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2. In tema di risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione di un appalto la “colpa” è requisito indispensabile della responsabilità patrimoniale ex art. 2043 cod.civ., anche nei casi in cui si imputi all’Amministrazione pubblica di avere adottato provvedimenti illegittimi. Deve trattarsi di violazione grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione dell’atto viziato, mentre l’elemento soggettivo dell’illecito difetta se ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, e cioè se vi è sussistenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo di riferimento o complessità della situazione di fatto. Nella fattispecie sussiste la colpa in quanto la stazione appaltante ha omesso di osservare regole di azione che essa stessa aveva predisposto e che, per riferirsi ad un sistema di garanzie sostanzialmente ricalcato sulla disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 109 del 1994, non si presentavano fonte di apprezzabile incertezza per gli operatori del settore.
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3. In tema determinazione del quantum di risarcimento del danno per mancata aggiudicazione di un appalto, nell’ipotesi di già avvenuta esecuzione dell’appalto, il lucro cessante deve essere risarcito riconoscendo la spettanza dell’utile nella misura intera del 10% qualora l’impresa possa documentare di non essere stata in grado di utilizzare per l’espletamento di altri servizi le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata fornita è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di analoghi appalti, sì da vedere ridotta la propria perdita di utilità ed avere di conseguenza titolo ad un risarcimento decurtato in via equitativa al 5% dell’offerta a suo tempo formulata
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 162 REG.RIC.
ANNO 2006
N. 54 REG.SENT.
ANNO 2007
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente; Dott. Umberto Giovannini Consigliere; Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 162 del 2006 proposto da
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Società Emilia Informatica S.r.l., in persona del Presidente Alberto Corti e del vice Presidente Marco Castagnola, in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Team Memores Computer S.p.A., in persona del legale rappresentante Alberto Liverani, entrambe difese e rappresentate dall’avv. Maurizio Zoppolato, dall’avv. Angela Canta e dall’avv. Daniele Gardi, ed elettivamente domiciliate in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;
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contro
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il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Vezzulli e dall’avv. Daniela Crippa, ed elettivamente domiciliato in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paolo Zucchi;
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e nei confronti
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di Stemar Servizi e Sistemi S.r.l., in persona dell’amministratore e legale rappresentante Wladimir Muzitano, difesa e rappresentata dall’avv. Davide Boschi e dall’avv. Marco Boretti, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
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per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Settore Affari generali, istituzionali e decentramento del Comune di Piacenza prot. n. 1088 del 29 maggio 2006, recante l’aggiudicazione all’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. dell’appalto del “servizio di gestione attività informatiche, helpdesk, manutenzione e fornitura di materiale di consumo e accessoristica del Comune di Piacenza per il periodo 1/6/2006 – 31/5/2009”;
di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli che precedono, ivi compresi tutti gli atti relativi alla procedura, con particolare riferimento ai verbali di gara relativi ai chiarimenti ed alle integrazioni dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, nonché ai verbali delle sedute del 10 e del 19 aprile 2006, ed alle richieste di chiarimenti in data 11 e 12 aprile 2006;
dell’eventuale contratto stipulato con l’a.t.i. aggiudicataria;
- quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 25 luglio 2006 - dei verbali di gara (in particolare quello in data 7 aprile 2006) con cui l’aggiudicataria è stata ammessa alla gara, nonché di quelli con cui all’aggiudicataria è stato assegnato il punteggio migliore;
per la condanna
dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e di Stemar Servizi e Sistemi S.r.l.;
Visti i “motivi aggiunti” depositati il 25 luglio 2006;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 l’avv. Zoppolato, l’avv. Canta e l’avv. Gardi per le ricorrenti, l’avv. Crippa per l’Amministrazione comunale e l’avv. Boschi per la controinteressata.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Riferiscono le ricorrenti che con bando pubblicato nel febbraio 2006 il Comune di Piacenza indiceva una gara a procedura aperta (metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’appalto della “gestione di attività informatiche, helpdesk, manutenzione e fornitura di materiale di consumo e accessoristica” relativamente al periodo 1° maggio 2006 – 30 aprile 2009; che esse, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, venivano ammesse alla gara; che, esaminate le varie offerte sotto il profilo tecnico, la Commissione giudicatrice assegnava loro il punteggio di 57/70, mentre l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. otteneva il punteggio di 58/70; che, vagliato poi il profilo economico, veniva redatta la graduatoria finale con aggiudicazione dell’appalto all’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (punteggio finale di 88/100, a fronte del punteggio complessivo di 84,22/100 per le ricorrenti).
Avverso gli atti di gara hanno proposto impugnativa le ricorrenti, deducendo:
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1) Violazione dell’art. 7 del capitolato speciale di gara e dell’art. 97 Cost.. Violazione delle premesse e dell’art. 53 della direttiva 2004/18. Violazione della par condicio dei concorrenti e della trasparenza. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, illogicità, manifesta ingiustizia, irragionevolezza.
Nella seconda seduta di gara la Commissione giudicatrice ha prima radicalmente modificato un criterio di aggiudicazione (interventi da remoto) e poi, a buste aperte, ha richiesto ai concorrenti delle vere e proprie integrazioni dell’offerta tecnica presentata. Quanto al primo aspetto, infatti, il “sottocriterio” inserito, anziché determinare una mera specificazione delle modalità di erogazione del servizio, ha finito per variarne sostanzialmente il contenuto, riducendolo ad una fornitura di linea. Quanto al secondo aspetto, invece, la Commissione ha richiesto ai concorrenti nuovi elementi, in ordine al funzionamento della “linea dedicata”, con evidente alterazione delle regole fondamentali delle gare pubbliche.
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2) Violazione dell’art. 7 del capitolato, sotto altro profilo.
Le norme di gara prevedevano l’attribuzione di 15 punti in relazione alla disponibilità di magazzini o laboratori nella città di Piacenza. Ma l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. non risulta in possesso di sedi in loco, e ciò nonostante si è vista attribuire il relativo punteggio.
Concludono dunque le ricorrenti per l’annullamento in parte qua degli atti impugnati, nonché per il risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Piacenza e Stemar Servizi e Sistemi S.r.l., resistendo al gravame.
A seguito, poi, della produzione in giudizio della documentazione di gara da parte dell’Amministrazione comunale e dell’accesso agli atti relativi all’offerta presentata dalla controinteressata, le ricorrenti proponevano “motivi aggiunti”, Deducono:
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1) Violazione della lex specialis, sotto vari e distinti profili. Difetto di istruttoria e/o di motivazione.
L’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per molteplici ragioni. Innanzi tutto, non risulta aver prodotto – ai fini dell’ammissione alla gara – l’impegno di un istituto (a ciò abilitato) al rilascio, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, di una fidejussione bancaria ovvero di una polizza assicurativa fidejussoria per la cauzione definitiva; con conseguente inosservanza della prescrizione contenuta nel punto 6 delle “norme per il pubblico incanto” (allegate al bando), che assumeva carattere vincolante pur in assenza di una clausola che ne sanzionasse la violazione con l’estromissione dalla gara. Inoltre, la polizza fidejussoria per la cauzione provvisoria non risultava stipulata “in nome e per conto” dell’altra componente dell’a.t.i. e, soprattutto, non recava affatto la previsione di responsabilità solidale richiesta dal punto 5 delle “norme per il pubblico incanto”. Infine, benché venisse dichiarato il possesso della certificazione ISO 9000 per i servizi di manutenzione, non era stato prodotto alcun documento, cui pure quella dichiarazione faceva rinvio.
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2) Violazione degli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE. Violazione della lex specialis, sotto altro distinto profilo. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
L’esame della documentazione relativa all’offerta presentata dall’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. conferma la carenza della disponibilità di magazzini o laboratori nella città di Piacenza. In effetti, il riferimento ad una sede in quella città non è corredato dal minimo elemento dimostrativo di una effettiva disponibilità, tanto più che l’invocato contratto di locazione risulta stipulato solo il 22 maggio 2006, successivamente quindi alla gara.
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3) Violazione dei principi generali in tema di gara pubblica. Violazione dei principi comunitari e dell’art. 53 della direttiva 2004/18/CE.
Dopo avere stabilito di attribuire punteggi per l’elemento “controllo costante dei sistemi”, la Commissione giudicatrice ha richiesto alla controinteressata chiarimenti che hanno in realtà dato luogo ad una vera e propria integrazione dell’offerta, effettuata a buste aperte ed a criteri di attribuzione del punteggio già esplicitati. Inoltre, relativamente al sistema di controllo delle problematiche, l’offerta della controinteressata prevedeva che gli interventi di assistenza da remoto delle postazioni utenti sarebbero stai curati da un apposito agente, mentre il capitolato prescriveva a questo scopo l’esclusivo impiego del prodotto Unicenter Remote Control – CA. Quanto, infine, alle attività di copia dei dati, di predisposizione di siti internet, di posta elettronica, di servizi di sicurezza, di gestione data base dipartimentali, la controinteressata avrebbe dovuto indicare nella propria relazione tempi, modalità e specifici report: il non averlo fatto evidenzia un’ulteriore grave inosservanza delle norme di capitolato.
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4) Violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 157/95. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, violazione dei principi in tema di anomalia delle offerte, contraddittorietà, difetto di motivazione.
A seguito della determinazione della soglia di anomalia, la Commissione giudicatrice ha disposto un approfondimento sulla congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata, chiedendo a quest’ultima chiarimenti idonei a giustificare l’entità del ribasso, per poi concludere nel senso della sua regolarità. In realtà, le giustificazioni fornite si presentano generiche e non documentate, onde l’Amministrazione avrebbe dovuto disporne l’esclusione dalla gara.
L’istanza cautelare delle ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2006 (ord. n. 196/2006).
All’udienza del 6 febbraio 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
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D I R I T T O
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La controversia investe la gara indetta dal Comune di Piacenza per l’affidamento del servizio di “gestione di attività informatiche, helpdesk, manutenzione e fornitura di materiale di consumo e accessoristica”. Le società ricorrenti, che in qualità di componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese hanno presentato un’offerta collocatasi alla seconda posizione della graduatoria finale, assumono illegittimo – sotto molteplici profili – l’esito della gara, ed invocano pertanto l’annullamento in parte qua dei relativi atti, oltre al risarcimento del danno subito.
Il Collegio ritiene fondata, e assorbente delle altre, la censura con cui si imputa all’Amministrazione di non avere immediatamente escluso dalla gara l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (aggiudicataria dell’appalto), nonostante la stessa avesse a suo tempo omesso di produrre il formale impegno assunto da un ente a ciò abilitato circa il successivo rilascio della garanzia relativa alla cauzione definitiva.
Le «norme per il pubblico incanto», allegate al bando di gara, disponevano che le ditte invitate a partecipare alla selezione avrebbero dovuto provvedere, al momento della presentazione dell’offerta, ad una serie di adempimenti formali, tra cui – in particolare – l’esibizione di una “dichiarazione di un Istituto di Credito o di una Banca … o di un intermediario finanziario … o di una Compagnia di assicurazione … contenente l’impegno a rilasciare in favore di questa Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva… NELL’IPOTESI IN CUI IL CONCORRENTE INTENDESSE RICHIEDERE LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESSO LO STESSO SOGGETTO CHE HA COSTITUITO LA CAUZIONE PROVVISORIA … NON SARA' NECESSARIA UN’ULTERIORE DICHIARAZIONE E IL PRESENTE IMPEGNO, COMPLETO DI TUTTE LE SUE CLAUSOLE E CONDIZIONI, DOVRA’ ESSERE CONTENUTO NELLA GARANZIA FlDEJUSSORIA COSTITUENTE LA CAUZIONE PROVVISORIA …”. Come è stato osservato in giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2005 n. 3752), una simile prescrizione, per rispondere ad un particolare interesse della stazione appaltante – che viene in tal modo tutelata dal rischio che la vincitrice della gara non sia poi in grado di prestare la cauzione definitiva –, comporta in caso di inosservanza l’estromissione dalla procedura concorsuale, anche ove la formalità non fosse espressamente stabilita a pena di esclusione. Nella fattispecie, dunque, mancando all’atto dell’offerta la «promessa» della cauzione definitiva, l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. avrebbe dovuto essere espulsa dalla selezione.
Né convince l’assunto per cui, nell’ipotesi di impegno contenuto nella garanzia fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria, il vincolo giuridico avrebbe dovuto essere assunto dal concorrente e non dall’ente successivamente tenuto al rilascio della garanzia (nella circostanza le “condizioni generali di assicurazione” che accompagnano la polizza fideiussoria presentata dall’a.t.i. Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. contemplano l’impegno della medesima a.t.i. a richiedere la polizza per la cauzione definitiva, non anche la «promessa» dell’impresa assicuratrice). Difettano invero elementi, di ordine letterale o logico, che giustifichino una conclusione di questo tipo: da un punto di vista letterale, la norma di gara richiede, in alternativa, l’autonoma dichiarazione impegnativa dell’ente abilitato a prestare garanzie o, nel caso di coincidenza con l’ente che ha già rilasciato la garanzia relativa alla cauzione provvisoria, l’inclusione del “ … presente impegno …” nell’atto recante la garanzia fideiussoria medesima, laddove il “ … presente impegno …”, per il fatto stesso di ricollegarsi a quanto in precedenza previsto, non può che intendersi come una promessa identica a quella del primo tipo, differenziandosene solo per le modalità di espressione, non certo per il soggetto chiamato ad assumere il vincolo giuridico; da un punto di vista logico, poi, non si comprende perché dalla circostanza che l’impegno sia contenuto in una dichiarazione autonoma o sia invece contestuale ad una garanzia fideiussoria derivi un rovesciamento dei ruoli, nel senso di far gravare nell’un caso la promessa sul garante e nell’altro sull’impresa nel cui interesse la garanzia va prestata, tanto più che un simile onere viene modellato sullo schema di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (in materia di appalti di lavori pubblici), ove si prevede che, nel caso di garanzia (cauzione provvisoria) prestata mediante fideiussione, questa deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia per la cauzione definitiva, con l’evidente scopo di rafforzare mediante un ulteriore impegno il sistema di garanzie in favore dell’Amministrazione appaltante, la quale invece non si gioverebbe in alcun modo del solo impegno della concorrente a richiedere la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva al soggetto a ciò abilitato, senza l’autonoma promessa di quest’ultimo al rilascio dell’ulteriore garanzia richiesta (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2005 n. 1635).
In conclusione, l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, avendo omesso un adempimento formale imposto in via cogente dalla lex specialis del concorso; con conseguente ininfluenza della successiva prestazione della cauzione definitiva, intervenuta quando la concorrente era già definitivamente incorsa nell’inosservanza della normativa di gara, e aveva visto quindi inficiata in modo irreversibile la sua partecipazione alla selezione. Dal che l’annullamento in parte qua degli atti impugnati.
Resta da vagliare la domanda di risarcimento del danno.
Il Collegio rileva innanzi tutto come la concessione della misura cautelare abbia consentito alle ricorrenti di conseguire l’affidamento del servizio dal 1° gennaio 2007, seppur provvisoriamente – in attesa dell’esito del giudizio di merito –, onde l’annullamento in parte qua degli atti di gara si presenta parzialmente satisfattivo dell’interesse azionato, nel senso di rendere possibile il definitivo conseguimento dell’appalto per il periodo residuo. Un ristoro di ordine patrimoniale appare allora necessario per l’arco temporale (1° giugno – 31 dicembre 2006) in cui il rapporto contrattuale con l’a.t.i. Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. ha avuto esecuzione e non è dunque suscettibile di ripristino in capo alle ricorrenti, tenuto conto che l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione opera quale causa di inefficacia successiva (e non retroattiva) del contratto di appalto giù stipulato (v. Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2006 n. 1591 e 29 novembre 2005 n. 6759; Sez. VI, 6 luglio 2006 n. 4295).
Quanto, poi, alla “colpa” – che è requisito della responsabilità patrimoniale ex art. 2043 cod.civ., anche nei casi in cui si imputi all’Amministrazione pubblica di avere adottato provvedimenti illegittimi –, va ricordato che deve trattarsi di violazione grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione dell’atto viziato, mentre l’elemento soggettivo dell’illecito difetta se ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, e cioè se vi è sussistenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo di riferimento o complessità della situazione di fatto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2005 n. 5204). Nella fattispecie, come risulta evidente dalle ragioni della dichiarata illegittimità degli atti oggetto di impugnativa, la stazione appaltante ha omesso di osservare regole di azione che essa stessa aveva predisposto e che, per riferirsi ad un sistema di garanzie sostanzialmente ricalcato sulla disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 109 del 1994, non si presentavano fonte di apprezzabile incertezza per gli operatori del settore, non essendo del resto neppure emerse specifiche circostanze fattuali che, per la loro peculiarità, rendessero scusabile l’errore commesso. Va dunque ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa.
Per quel che riguarda, infine, la determinazione del quantum, va richiamato quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nell’ipotesi di già avvenuta esecuzione dell’appalto, il lucro cessante – ovvero il guadagno che sarebbe derivato all’impresa se la stessa avesse ottenuto l’aggiudicazione – deve essere risarcito riconoscendo la spettanza dell’utile nella misura intera del 10% qualora l’impresa possa documentare di non essere stata in grado di utilizzare per l’espletamento di altri servizi le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata fornita è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di analoghi appalti, sì da vedere ridotta la propria perdita di utilità ed avere di conseguenza titolo ad un risarcimento decurtato in via equitativa al 5% dell’offerta a suo tempo formulata (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2006 n. 6059). Nella fattispecie, pertanto, in assenza di elementi probatori da parte delle ricorrenti, il risarcimento va accordato nella misura del 5% dell’offerta, naturalmente da ragguagliare al periodo di sette mesi in cui l’appalto ha avuto esecuzione; sulla somma così determinata spetta poi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (determinazione dirigenziale prot. n. 1088 del 29 maggio 2006) e fino alla data di deposito della presente decisione (data che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta), mentre sulla somma totale sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 aprile 2006 n. 2408). A tanto si provvederà secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1998, con proposta risarcitoria che l’Amministrazione comunale è tenuta a presentare alle ricorrenti entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione in via amministrativa, o dalla sua notificazione ad istanza di parte (se anteriore), nel rispetto dei criteri indicati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale e della controinteressata, e vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di annullamento, con conseguente caducazione in parte qua degli atti impugnati;
- accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno e, per l’effetto, condanna il Comune di Piacenza al pagamento della relativa somma, da determinarsi secondo i criteri indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Piacenza e la Stemar Servizi e Sistemi S.r.l., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2007.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 21 febbraio 2007
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