T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 6 marzo 2007 n. 239
G. Piscitello Pres. C. Testori Est.
Immobiliare Susanna s.r.l. (Avv. G. Fregni) contro il Comune di Maranello (non costituito) e la Regione Emilia Romagna (non costituita) |
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Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Variante al PRG reiterativa di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità – Obbligo di motivazione - Riguardo alla posizione singola-re di ogni proprietà – Insussistenza - In rapporto all'effettiva sussistenza di attuali esigenze idonee a giustificare la reiterazione del vincolo - Sussistenza
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In relazione all’approvazione di una variante al PRG, reiterativa di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, l'obbligo di motivazione sussiste non con riguardo alla posizione singolare di ogni proprietà e di ogni area interessate dalla reiterata previsione vincolistica, bensì, più in generale, in rapporto all'effettiva sussistenza di attuali esigenze idonee a giustificare la reiterazione del vincolo (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima in parte la Variante in quanto dagli atti acquisiti al giudizio non era dato evincere le ragioni della rinnovata imposizione del vincolo a parcheggio pubblico sul terreno della ricorrente)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2391/1993 Reg. Ric.
N. 239 Reg. Sent.
Anno 2007
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Calogero Piscitello Presidente; Dott.ssa Grazia Brini Consigliere; Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 2391 del 1993 proposto da
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Immobiliare Susanna s.r.l., in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Fregni ed elettivamente domiciliata in Bologna, via C. Pepoli n. 20, presso lo studio dell’Avv. Stefano Vanni,
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contro
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- il Comune di Maranello, non costituitosi in giudizio;
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- la Regione Emilia Romagna, non costituitasi in giudizio,
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per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna in data 1/6/1993 n. 2312, con cui è stata approvata la variante generale al PRG di Maranello; nonché, per quanto occorrer possa:
- della deliberazione consiliare in data 5/3/1990 n. 77, con cui il Comune di Maranello ha adottato la predetta variante generale al PRG;
- della deliberazione consiliare in data 20/6/1991 n. 68, con cui il Comune di Maranello ha controdedotto alle osservazioni presentate in ordine alla variante medesima;
- del parere n. 20 espresso dal Comitato consultivo regionale della Regione Emilia Romagna nella seduta del 28/5/1992;
- della deliberazione consiliare in data 24/11/1992 n. 119, con cui il Comune di Maranello ha accettato e/o controdedotto al predetto parere;
- di ogni altro atto comunque connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O e D I R I T T O
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1) Con il ricorso in epigrafe la società Immobiliare Susanna s.r.l. ha impugnato, in qualità di proprietaria del terreno identificato nel N.C.T. del Comune di Maranello al foglio 8 mappale 161, gli atti di formazione della variante generale al PRG del predetto Comune, infine approvata con la deliberazione G.R. n. 2312 dell’1/6/1993, nella parte in cui dispongono la reiterazione di un preesistente vincolo a parcheggio pubblico su parte del terreno in questione. Contro tale determinazione la predetta società ha dedotto la violazione dell'art. 2 della legge n. 1187/1968 e il difetto assoluto di motivazione.
Le Amministrazioni comunale e regionale intimate non si sono costituite in giudizio.
La difesa della parte ricorrente ha depositato una memoria e documentazione in vista dell'udienza del 25 gennaio 2007, in cui la causa è passata in decisione.
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2) Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Maranello in data 20/10/1993 e depositato dalla società ricorrente come documento n. 2 risulta che il terreno di cui si controverte era così classificato, in base al Piano regolatore generale conseguente all'approvazione della variante generale di cui all’impugnata deliberazione regionale n. 2312/1993: "in parte a ZONA OMOGENEA B3 di cui all'art. 77 della Normativa di progetto ed in altra parte PARCHEGGIO PUBBLICO di PROGETTO". Il medesimo certificato contiene la seguente precisazione: "La classificazione a PARCHEGGIO PUBBLICO è stata operata nell'anno 1980 con l'adozione del P.R.G. definitivamente approvato il 20/10/1981 con Del. G.R. Emilia-Romagna n. 4178; prima di tale data tutto il terreno di cui trattasi era classificato ZONA OMOGENEA B (residenziale di completamento)".
Quanto sopra appare sufficiente per confermare che, come sostenuto nel ricorso, la variante generale al PRG del Comune di Maranello approvata nel 1993 ha comportato, su parte del terreno di proprietà della società ricorrente oggetto del presente giudizio, la reiterazione di un vincolo che, in quanto rientrante tra quelli di cui all’art. 2 della legge n. 1187/1968 ("vincoli preordinati all'espropriazione o…… vincoli che comportino l'inedificabilità") era da tempo scaduto, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla disposizione citata.
Ciò premesso, risulta fondata la censura di difetto di motivazione formulata dalla ricorrente. Per quanto riguarda la necessità di motivare le scelte operate in sede di predisposizione dello strumento urbanistico generale (o di sua variante generale) che comportino reiterazione di vincoli scaduti (espropriativi o di inedificabilità assoluta) è innanzitutto opportuno il richiamo alla sentenza 22 dicembre 1999 n. 24 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in cui si afferma (par. 4.10) che "la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità non richiede una motivazione specifica circa la destinazione di zona delle singole aree, ma soltanto una motivazione circa le esigenze urbanistiche che sono a fondamento della variante medesima". Per giungere a tale conclusione l'Adunanza Plenaria argomenta:
• che, in caso di reiterazione di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, in capo al proprietario inciso non è ravvisabile "un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell'Amministrazione, ma soltanto un'aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell'immobile";
• che in relazione a tanto non sussiste la necessità di una motivazione "polverizzata", cioè riguardante la destinazione di ogni singola area interessata dal vincolo; tanto più dopo che la sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999 n. 179 ha chiarito "che dopo il periodo di franchigia, la reiterazione dei vincoli implica la previsione di un indennizzo";
• che dunque, così come riconosciuto dalla medesima Corte Costituzionale anche prima dell'affermazione della indennizzabilità dei vincoli urbanistici, la reiterazione dei vincoli stessi è legittima purché "adeguatamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche".
Ed in effetti anche la citata sentenza n. 179 del 1999 si richiama all'orientamento giurisprudenziale costituente diritto vivente "secondo cui la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del termine può ritenersi legittima sul piano amministrativo se è corredata da una congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con una nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano, tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo"; e conclude nel senso che "la reiterazione può essere ritenuta giustificata dalle esigenze appositamente valutate e motivate come attuali e persistenti".
In sintesi, si può affermare che, secondo l'orientamento richiamato (largamente seguito dalla successiva giurisprudenza amministrativa e, tra gli altri, anche da questo TAR: cfr. le sentenze 25 novembre 2003 n. 2514 e 7 febbraio 2006 n. 160), l'obbligo di motivazione sussiste non con riguardo alla posizione singolare di ogni proprietà e di ogni area interessate dalla reiterata previsione vincolistica, bensì, più in generale, in rapporto all'effettiva sussistenza di attuali esigenze idonee a giustificare la reiterazione del vincolo.
Peraltro, con la recentissima ordinanza n. 6603 del 10 novembre 2006 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha (nuovamente) rimesso all'Adunanza Plenaria la questione relativa all'estensione della motivazione di una variante reiterativa di vincoli decaduti, rilevando in particolare che alcune pronunce della medesima Sezione (tra le altre 30 giugno 2005 n. 3535 e 9 agosto 2005 n. 4225) hanno subordinato la legittimità della reiterazione dei vincoli ad una motivazione ben più stringente (relativa: alla perdurante attualità della previsione dei vincoli stessi, comparata con gli interessi privati; alle ragioni del ritardo che hanno determinato la decadenza del vincolo ed a quelle riguardanti l'impossibilità di soluzioni alternative; alla serietà ed affidabilità, anche sul piano finanziario, della realizzazione nel quinquennio delle opere sottese al vincolo).
Allo stato, comunque, il Collegio ritiene di conformarsi all'orientamento prevalente (già seguito dal Tribunale nelle sentenze citate) ed in proposito osserva, da un lato, che non emergono dagli atti acquisiti al giudizio elementi idonei ad illustrare (pur nei limiti indicati da A.P. n. 24/1999) le ragioni della rinnovata imposizione del vincolo a parcheggio pubblico sul terreno di cui si controverte (il che, peraltro, può apparire scontato, trattandosi di documentazione fornita dalla parte ricorrente); dall'altro, che la mancata costituzione in giudizio di entrambe le Amministrazioni intimate (Comune di Maranello e Regione Emilia Romagna) assume valenza confermativa di quanto sostenuto nel ricorso.
In conclusione, dunque, deve ritenersi sussistente il vizio di difetto di motivazione denunciato nel gravame; per tale ragione il ricorso va accolto e conseguentemente vanno annullati gli atti di formazione della variante generale impugnata (e, in particolare, la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna in data 1/6/1993 n. 2312 di approvazione della variante stessa) nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente e quindi nella sola parte in cui hanno disposto la reiterazione di un preesistente vincolo a parcheggio pubblico su parte del terreno di proprietà della società Immobiliare Susanna s.r.l. identificato nel N.C.T. del Comune di Maranello al foglio 8 mappale 161.
Tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, si ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla gli atti impugnati, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 25 gennaio 2007.
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Depositata in Segreteria in data 06.03.07
Bologna, li 06.03.07
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