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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 5 marzo 2007 n. 144
Antonio Camozzi - Presidente, Giuseppe Buscicchio - Estensore.
ENEL Produzione s.p.a. (avv.ti M. Cardi e G. Cristiani) c.Regione Basilicata (avv. N. Pisani),Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Ufficio Energia della Regione Basilicata (n.c.).


Industria e commercio – Energia elettrica – Costruzione ed esercizio di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Rilascio – Termine ex art.12 comma 4, d.lg. n.387 del 2003 – Ha natura perentoria.

In tema di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il termine previsto dall’art.12 comma 4, d.lg. 29 dicembre 2003 n.387, che indica il 180° giorno successivo a quello di presentazione della domanda come il termine ultimo entro il quale il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica deve essere concluso, ha natura perentoria.


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 144 Reg.Sent.
Anno 2007
N. 483 Reg.Ric.
Anno 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 483/06 proposto da
 

ENEL PRODUZIONE S.p.A., in persona del procuratore Avv. Eugenio Vaccari, giusta procura per atto del Notaio Capasso, quale coadiutore del Notaio Paolo Silvestro, rep. n. 73110 e racc. 15333 del 5 agosto 2003, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti Marcello Cardi e Giuseppe Cristiani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Potenza alla Via S. Vito, 12 bis;

 

contro

 

- la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, ed in virtù della deliberazione di G.R. n. 3 dell’8.1.2007, dall’Avv. Nicoletta Pisani, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Potenza alla Via Anzio;

 

- il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa - Ufficio Energia della Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento
- del silenzio della Regione Basilicata e Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa - Ufficio Energia sulla domanda di autorizzazione unica ex art. 12 D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387, per gli impianti eolici di Potenza-Pietragalla, località “Cozzo Staccata”, e di Barile–Venosa, località “Monte Stangone”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Uditi, alla camera di consiglio del 10 gennaio 2007, gli avvocati come da relativo verbale, relatore il magistrato Giuseppe Buscicchio;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con atto notificato l’11 novembre 2006 e depositato il successivo giorno 23, la Società Enel Produzione (d’ora in poi: Enel) ha esposto in fatto: a) che in data 14.10.2005 presentava al Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa – Ufficio Energia della Regione Basilicata due separate istanze, corredate di tutta la necessaria documentazione, per essere autorizzata, a norma dell’art. 12 del D.L.vo 387/2003, alla realizzazione di un impianto eolico in Potenza-Pietragalla, località “Cozzo Staccata”, e di un impianto eolico in Barile-Venosa, località “Monte Stangone”; b) che in data 25.9.2006, essendo ampiamente decorso il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, senza che la Regione Basilicata si fosse pronunciata sulle predette istanze, diffidava detto Ente a rilasciare immediatamente le autorizzazioni richieste.
In diritto, ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata per violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/2003.
Sostiene che la Regione Basilicata avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rilascio di autorizzazione unica ex art. 12 D.L.vo n. 387/2003 nel termine perentorio previsto da detto articolo.

 

2. Per resistere alla presente impugnativa si é costituita in giudizio, con atto depositato il 9 gennaio 2007, la Regione Basilicata che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

 

3. Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

 

4.1. Dagli atti di causa, risulta che l’odierna ricorrente ha presentato in data 14 ottobre 2005 alla Regione Basilicata –Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa- due richieste di rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del D.L.vo n. 387/03, corredate della necessaria documentazione, per la realizzazione di altrettanti impianti eolici, rispettivamente, in località “Cozzo Staccata” interessante i Comuni di Potenza e Pietragalla, ed in località “Monte Stangone” interessante i Comuni di Barile e Venosa.
Tale circostanza non è stata contestata dalla resistente Regione Basilicata.
A norma del richiamato art. 12, comma 4 ultimo periodo, del D.L.vo n. 387/2003 <<…il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni>>.
Il tenore letterale della riportata disposizione, che indica il 180° giorno successivo a quello di presentazione della domanda come il termine ultimo entro il quale il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica deve essere concluso, non lascia adito a dubbi interpretativi sulla natura perentoria di detto termine, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente Regione Basilicata.
In tal senso, peraltro, il Tribunale si era già pronunciato con la sentenza 14 luglio 2006, n. 513.
E di recente, anche la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 25 ottobre – 9 novembre 2006, n. 364), nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L. reg. Puglia 11 agosto 2005, n. 9, nella parte in cui sospende fino all’approvazione del piano energetico regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, ha lucidamente osservato (cfr. punto 3 del “Considerato i diritto”) che: “L’indicazione del termine, contenuto nell’art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <>, in quanto tale disposizione risuta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo”.

 

4.2. Né può fondatamente sostenersi, da parte della Regione Basilicata, che la proposta di legge presentata dalla Giunta regionale, il cui art. 1 recita (secondo quanto si legge nella memoria dell’Ente) “sono sospesi fino al 31 maggio 2007…i procedimenti finalizzati al rilascio di…autorizzazioni, nulla osta e/o di altri provvedimenti di competenza regionale preordinati all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 d.l.vo. n. 387/2003. E’, altresì, sospeso fino alla stessa data il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui al richiamato art. 12”, avrebbe efficacia sospensiva dei procedimenti preordinati al rilascio dell’autorizzazione unica: ciò per la decisiva considerazione che la detta proposta di legge è, all’evidenza, in quanto mera proposta che si inserisce in un procedimento legislativo, priva di ogni valore provvedimentale nel (diverso) procedimento amministrativo disciplinato dal citato art. 12 del D.L.vo n. 387/03.

 

4.3. Non constando che l’intimata Regione Basilicata si sia espressamente pronunciata sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica, ed essendo decorsi i termini di legge per la conclusione del relativo procedimento, si è quindi formato il silenzio-riifiuto impugnato in questa sede.
Trattandosi, nella specie, di attività discrezionale e non potendo pertanto il giudice conoscere della fondatezza dell’istanza, il ricorso deve essere accolto nel senso di dichiarare l’obbligo della Regione Basilicata di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica se anteriore, della presente sentenza sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.L.vo n. 387/2003 presentata dalla odierna ricorrente.

 

5. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.00,00 (euro cinquecento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 10 gennaio 2007 dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente
Giuseppe Buscicchio Componente - Estensore

 

Depositata in Segreteria il 05 marzo 2007
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)



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