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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 14 marzo 2007 n. 2300
Pres. Riggio, Rel. Rizzetto
Rizzo A. (Avv.ti A.Rizzo e M.L. Ripoli) c. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Avv. dello Stato); Vaccari S. (n.c.)


1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Candidato escluso da un concorso – Accesso agli atti – Sussiste

 

2) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Interesse dei candidati alla non divulgazione degli atti concorsuali connotati da un notevole grado di soggettività – Sussiste - Ragioni

 

3) Processo amministrativo – Integrazione del contraddittorio – Istanza di accesso agli elaborati di un concorso ed ai fascicoli personali dei candidati – Sussiste - Ragioni

1) Sussiste la legittimazione del candidato escluso dal concorso ad agire in giudizio per ottenere l’accesso agli atti dell’amministrazione in quanto, dalla partecipazione stessa al concorso scaturisce l’interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura ed alla tutela dell’interesse personale e concreto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 352/92 consistente, nel caso di specie, nella dichiarata esigenza di utilizzare gli atti stessi per la difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale.

 

2) Sussiste una posizione qualificata e differenziata dei candidati non esclusi dalla procedura di gara a non vedere divulgato il contenuto dei propri elaborati concorsuali connotati da notevole grado di soggettività. Infatti, il diritto di accesso agli atti può essere riferito alle sole prove oggettive (es. test di ingresso a scelta multipla o risposte brevi a contenuto nozionistico) ma non è suscettibile di automatica applicazione al caso di prove scritte complesse (c.d. temi) che, pur condividendo con le prove oggettive le funzione strumentale di essere destinate al superamento delle selezioni concorsuali, costituiscono nella loro sostanza, anche una forma di espressione della personalità del loro autore o di espressione di opinioni (eventualmente politiche o attinenti a settori sensibili) o giudizi che, lo stesso, potrebbe non voler vedere divulgati in sedi diverse da quella della fase concorsuale, ovvero nel caso di elaborati di tipo tecnico – scientifico, potrebbero contenere l’esposizione di tesi frutto di ricerche e studi personali in corso di pubblicazione, di cui altri potrebbero indebitamente appropriarsi in caso di diffusione non autorizzata.

 

3) Sussiste, nel ricorso avente ad oggetto l’accesso agli elaborati di un concorso ed il fascicolo personale dei candidati, la necessità di estendere o integrare il contraddittorio processuale nei confronti dei candidati al concorso che precedono l’istante nella graduatoria, ai quali occorre assicurare, prima dell’esame della fondatezza della pretesa all’esibizione degli scritti, la possibilità di esporre le proprie ragioni eventualmente contrarie e prevalenti rispetto alle pretese del ricorrente o di rappresentare la necessità di subordinare l’accesso a modalità ed accorgimenti atti a salvaguardare l’esigenza di riservatezza delle opinioni e delle tesi riportate negli scritti prodotti in occasione del concorso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(Sezione II quater)

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 11207/2006 proposto da
RIZZO Alessandro, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, da se medesimo ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90 e dall’avv. Maria Letizia Ripoli, presso il cui studio in Roma, Via Zanardelli n. 25, è elettivamente domiciliato;

contro



il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti
di Stefano Vaccari, non costituito in giudizio ;

per l'annullamento
della nota prot. n. 37441 del 9.10.2006, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di accesso formulata dal ricorrente in data 3.10.2006, e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla camera di consiglio del 19 dicembre 2006 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;
Uditi, il ricorrente dott. Alessandro Rizzo e, ai preliminari, l’avv.to dello Stato Saulino;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO



Il dott.Rizzo, premesso di aver partecipato al concorso per esami a 6 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con bando del 14.12.2005 (pubblicato sulla G.U., IV s.s., n. 101 del 23..12.2005), collocandosi al quindicesimo posto della graduatoria finale, espone di aver richiesto per motivi di tutela giurisdizionale dei propri diritti l’accesso agli atti concernenti la procedura concorsuale, presentando in data 3.10.2006 motivata istanza riferita specificamente a:
- gli atti di nomina della Commissione d’esame e dei relativi verbali;
- l’elenco completo delle domande oggetto del questionario utilizzato nelle prove preselettive;
- copia delle schede di risposta dei candidati posizionati nei primi 15 posti della graduatoria;
- l’elenco dei punteggi assegnati a quest’ultimi;
- gli elaborati redatti dai predetti candidati in occasione delle prove scritte ed i relativi verbali di correzione e attribuzione del voto;
- le domande di ammissione al concorso dei ripetuti candidati comprensive della documentazione allegata ed integrativa;
- la documentazione relativa all’ammissione con riserva dei candidati che non avevano superato le prove preselettive, con particolare riferimento al dr. Ammassari;
- la nota prot. N. 38 del 14.6.2006 ed ogni atto presupposto, in particolare la direttiva finalizzata alla riduzione da 6 a 3 dei posti messi a concorso;
- la pianta organica e dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- i provvedimenti relativi agli incarichi di “reggenza” di uffici dirigenziali di II fascia.
Avendo l’amministrazione con nota prot. n. 37441 del 9.10.2006 riscontrato negativamente la predetta istanza, adducendo la mancata sussistenza di una posizione qualificata e differenziata del ricorrente e ragioni di riservatezza dei concorrenti interessati, il predetto agisce in giudizio per ottenere, previo annullamento della nota predetta, l’esibizione della documentazione in contestazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato nel merito.
Non si è costituito in giudizio il Dott. Stefano Vaccari, ritualmente intimato.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2006, dopo approfondita discussione, la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO



In via preliminare deve essere riconosciuta la legittimazione del ricorrente ad agire in giudizio per ottenere l'accesso agli atti dell'amministrazione, in quanto lo stesso, avendo partecipato al concorso in contestazione, è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura ed è quindi portatore di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" ai sensi dell'art. 2, d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, consistente, nel caso di specie, nella dichiarata esigenza di utilizzare gli atti stessi per la difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorso è stato notificato ad uno solo dei candidati interessati dalla richiesta di accesso agli atti concorsuali presentata dal ricorrente.
Ne consegue che nei confronti dei rimanenti candidati è necessaria l’integrazione del contraddittorio processuale, in quanto controinteressati nel ricorso che ha ad oggetto l’accesso agli elaborati concorsuali e, soprattutto, il fascicolo personale, in cui possono essere contenuti dati lesivi del diritto alla riservatezza di cui sono titolari.
Il Collegio non ignora le ragioni che hanno indotto parte della giurisprudenza ad affermare che le schede di valutazione e gli stessi elaborati redatti dai partecipanti ad un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa “in radice” l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi. Secondo tale orientamento i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza con la conseguenza che i relativi atti, “una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti” sicchè questi non potrebbero ritenersi “controinteressati in senso tecnico” nel giudizio relativo all'istanza di accesso agli stessi non potendo opporsi all'ostensione dei documenti richiesti (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 marzo 2005 , n. 1688).
Tuttavia va del pari ricordato che questo Tribunale si è ripetutamente pronunciato in senso opposto (vedi con riferimento alla richiesta di accesso ai verbali delle prove orali dei candidati, TAR Lazio, Sez. II 10700/2004; Sez. I Bis n. 4093/2005 e n. 2785/2005; sez. I Ter 4283/2005), seguendo un diverso indirizzo da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
La Sezione ritiene, infatti, di escludere che in ogni circostanza gli autori degli elaborati concorsuali non possano rivestire la posizione formale di controinteressati, in quanto, al contrario, possono ben darsi situazioni in cui questi siano qualificabili come soggetti potenzialmente interessati alla non divulgazione di quanto esposto nei propri elaborati.
Il principio invocato dal ricorrente può essere riferito alle sole cd. prove oggettive (ad es.test di ingresso a scelta multipla o risposte brevi a contenuto nozionistico), ma non è suscettibile di altrettanto automatica applicazione nel caso di prove scritte complesse (cd.temi), che presentano un notevole grado di soggettività, e pur condividendo con le prove oggettive la funzione strumentale di essere destinati al superamento delle selezioni concorsuali, costituiscono, nella loro sostanza, anche una forma di “espressione della personalità” del loro autore (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II n.139/01 del 22 gennaio 2002) ed un’occasione per il candidato di rappresentare opinioni (eventualmente anche politiche o attinenti a settori sensibili) o ad esprimere giudizi che non si vorrebbe veder divulgati in sedi diverse da quella (ristretta) della fase concorsuale ovvero nel caso di elaborati di tipo tecnico-scientifico, esporre tesi frutto di ricerche e studi personali in corso di pubblicazione di cui altri potrebbero indebitamente appropriarsi in caso di diffusione non autorizzata.
In simili casi, pertanto, occorre distinguere tra la questione, strettamente di merito, della ostensibilità – piena o modulata- degli atti di cui si chiede l’accesso e la questione preliminare della necessità di assicurare che prima dell’esame del merito della fondatezza della pretesa all’esibizione degli scritti altrui sia data possibilità agli autori di queste di esporre le ragioni contrarie ed eventualmente prevalenti rispetto alle pretese dell’istante o rappresentare la necessità di subordinare l’accesso a modalità ed accorgimenti atti a salvaguardare l’esigenza di riservatezza delle opinioni e delle tesi riportate negli scritti prodotti in occasione del concorso.
In altri termini, il Collegio ritiene che la questione della legittimità o meno del diniego in simili circostanze rappresenta una questione di merito che non può essere esaminata precludendo l’eventuale partecipazione al giudizio dei soggetti portatori dell’interesse contrario all’ostensione dei documenti richiesti, ai quali deve in ogni caso essere garantita l’estensione del contraddittorio..
La necessità di assicurare una adeguata protezione della sfera di riservatezza prevista dall’art. 22 L. 241/90 emerge con maggior evidenza nella specie, ove si consideri che il ricorrente chiede un ordine di esibizione comprensivo oltre che degli elaborati concorsuali anche dei fascicoli personali dei concorrenti, i quali possono ben contenere dati sensibili che gli interessati potrebbero non voler veder divulgati (quali quelli relativi allo stato di salute del dipendente, a vicende familiari e anagrafiche, etc), sicchè, costoro devono necessariamente essere qualificati come controinteressati.
Per le ragioni sopra esposte deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati che precedono il ricorrente in graduatoria e che non sono stati evocati in giudizio.
Il Collegio dispone che la prova delle avvenute notifiche dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione, a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
La decisione sulle spese del giudizio è rinviata al definitivo.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, interlocutoriamente pronunciando, ordina al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, come individuati in motivazione, con deposito della prova delle avvenute notifiche, a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 26 aprile 2007.
Rinvia al definitivo per la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2006, con l’intervento dei Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Renzo CONTI Consigliere
Floriana RIZZETTO Primo Referendario, est.



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