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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 5 marzo 2007 n. 270
R. Potenza Pres.ff V. Fiorentino Est.
A. Silvestri (Avv. F. D’Addario) contro il Comune di Pescia (non costituito) e nei confronti di P Bertocchini ed altri (non costituiti)


Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie - Richiesta di produzione dell’assenso scritto del vicino posta dal Comune come condizione del rilascio della concessione edilizia - Illegittimità

La richiesta di produzione dell’assenso scritto del vicino posta dal Comune come condizione del rilascio della concessione edilizia, deve considerarsi illegittima in quanto esula dalla sfera delle attribuzioni dell’Autorità comunale. Né il Comune può anticipare o vanificare l’esito di eventuali controversie tra i proprietari confinanti, pretendendo la produzione di atti dispositivi o abdicativi del diritto controverso.


N. 270 REG. SENT.
ANNO 2007
N. 3973 REG. RIC. ANNO 1996


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^ SEZIONE-



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n. 3973/1996 proposto da

Silvestri Angela rappresentata e difesa dall’ avv. Francesco D’Addario ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via Fra’ D. Buonvicini n. 21,

contro



-il Comune di Pescia in persona del Sindaco pro-tempore non costituitosi in giudizio,

e nei confronti
di Bertocchini Patrizia, Sari Alberto, Sari Siro e Sari Walter, non costituitisi in giudizio

PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento n. 24796, del 23 agosto 1996, con il quale il sindaco del comune intimato ha comunicato ad essa ricorrente la necessità che l’istanza di concessione edilizia da questa presentata il 7 dicembre 1995 fosse integrata dal “nulla osta del confinante registrato”, pena l’archiviazione della relativa pratica.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 - relatore il Consigliere Vincendo Fiorentino -, l’ avv. Francesco D’Addario
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Silvestri Angela, quale proprietaria di edificio e relativo terreno ubicati alla via delle Cartiere n. 46 della località Collodi del comune di Pescia, presentava il 7 dicembre 1995 domanda diretta ad ottenere la concessione edilizia per la realizzazione, alla distanza di m. 5 dal confine del vicino terreno di proprietà dei confinanti Bertocchini Patrizia, Sari Alberto, Sari Siro e Sari Walter di un fabbricato box ad uso autorimessa e legnaia.
L’intervento progettato prevedeva – tra l’altro – la realizzazione di una copertura con due gronde di diverse dimensioni.
In particolare la gronda rivolta verso il terreno di proprietà del vicino confinante risultava avere una sporgenza di circa ml. 2, mentre l’altra risultava avere una sporgenza di circa ml. 1.
Con atto n. 2796, del 23 agosto 1996, il sindaco del suindicato comune comunicava alla Silvestri che l’istanza da questa presentata doveva essere integrata entro il termine di 30 giorni dal “nulla osta del confinante registrato”, pena l’archiviazione della pratica.
Con atto notificato il 21 ottobre 1996 e depositato il 12 novembre successivo, l’interessata ha impugnato il suddetto provvedimento deducendone l’illegittimità per il complesso motivo della violazione degli artt. 3 e 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241; dell’eccesso di potere per carenza di motivazione; della violazione dell’art. 97 della Cost., della violazione del principio del giusto procedimento; del difetto di istruttoria; dello sviamento di potere; del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti.
Afferma, in particolare, la ricorrente che dal provvedimento impugnato, adottato senza la previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, non sirileverebbero le ragioni in base alle quali l’Amministrazione ha ritenuto necessaria l’acquisizione da parte della stessa ricorrente del nulla osta registrato del vicino confinante.
Non si sono costituiti né il comune intimato né i controinteressati.
La causa è passata in decisione, sulla memoria di parte ricorrente, alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006.

DIRITTO



Oggetto del presente contendere è il provvedimento con cui il sindaco del comune intimato ha condizionato il rilascio della concessione edilizia, richiesta dalla ricorrente il 7 dicembre 1995, alla acquisizione da parte di questa del “nulla osta del confinante registrato”.
La ricorrente deduce al riguardo che la presentazione del consenso scritto del vicino all’edificazione non può costituire condizione per il rilascio della concessione ad edificare da parte del comune, non esistendo alcuna norma del vigente strumento urbanistico che prescriva in tal senso.
In effetti, dal testo del provvedimento impugnato non risulta che il sindaco abbia inteso fare applicazione di una specifica disposizione di piano, trasparendo, tuttavia, dal carattere della condizione apposta come con la stessa il sindaco abbia inteso fare riferimento alla generale disciplina dettata dal codice civile in materia di distanze.
Ai fini del decidere, prima di verificare (incidentalmente) se la disciplina civilistica richieda o meno il consenso del vicino nel caso di specie, occorre peraltro accertare se la condizione posta dal comune trovi sostegno nella normativa urbanistica generale, ossia se esista una disposizione di legge che giustifichi la contestata richiesta del comune.
Il Collegio non ritiene che il consenso del vicino possa costituire parte integrante del concetto di disponibilità dell’area, come rilevabile dalla lettera dell’art. 4 della L. 28 gennaio 1977 n. 10.
In base a questo articolo la concessione spetta al proprietario, al titolare di altro diritto reale e a colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l’uso del fondo interessato, sempre che documenti tale sua qualità.
La finalità di detta prescrizione è peraltro unicamente quella di consentire l’edificazione solo a coloro che abbiano titolo a trasformare il fondo, ma non anche quella di estendere il controllo pubblico sull’attività edilizia anche al rispetto della normativa privatistica dei rapporti di vicinato.
Tale normativa è, infatti, dettata ad esclusiva tutela dei diritti dei proprietari finitimi, e non contiene norme di azione poste a tutela dell’interesse pubblico (ad eccezione degli artt. 869 e 871 cod. civ., rispettivamente in materia di piani regolatori e di norme di edilizia e di ornato pubblico, che, comunque, non attengono alla materia controversa; l’art. 872, poi, attribuisce al vicino l’azione giudiziaria civile di riduzione in pristino o di risarcimento anche in violazione delle norme di edilizia o di ornato, ma anche questa norma non riguarda l’azione amministrativa, se non come presupposto dell’azione giudiziaria fra privati).
L’estraneità della materia dei rapporti fra proprietari confinanti rispetto alla disciplina edilizia ed urbanistica del territorio trova, del resto, una conferma testuale nel principio – ricavabile dal sesto comma del citato art. 4 della L. 28 gennaio 1977 – secondo cui la concessione non è mai idonea ad incidere i diritti di terzi, che restano comunque tutelabili nella competente sede giudiziaria.
Il comune non ha, pertanto, alcun potere di compiere accertamenti circa l’esistenza di tali diritti, poiché in tal caso esso verrebbe ad esorbitare dalla sfera delle proprie attribuzioni e finirebbe per esercitare funzioni che sono proprie del Giudice dei diritti soggettivi ( cfr. Cons. St. V sez. 20 dicembre 1993 n. 1341 ; TAR Sicilia – Catania 6 giugno 1996 n. 1033; TAR Toscana I sez. 24 aprile 1996 n. 389 e TAR Abruzzo – Pescara 13 gennaio 1992 n. 1) né a maggior ragione può anticipare o vanificare l’esito di eventuali controversie tra i proprietari confinanti, pretendendo la produzione di atti dispositivi o abdicativi del diritto controverso.
La richiesta di produzione dell’assenso scritto del vicino posta dal comune come condizione del rilascio della concessione, deve, quindi, considerarsi illegittima ed il ricorso deve conseguentemente essere accolto.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
Condanna il comune intimato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di spese ed onorari di causa;
Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, l’8 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Raffaele POTENZA - Presidente f.f.
Dott.Vincendo FIORENTINO Consigliere rel. Est.
Dott.Filippo MUSILLI - Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 MARZO 2007



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