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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 2 marzo 2007 n. 217
G. Piscitello Pres. C. Testori Est.
Exodus s.n.c. (Avv. F. Corrado) contro la Questura di Bologna (Avvocatura dello Stato)


Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni commerciali - Articolo 110 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 - Potere del questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio per motivi di ordine e sicurezza pubblica – Notizie di reato all’A.G. - Non costituiscono prova di colpevolezza o pericolosità - Non sono idonee a suffragare quel giudizio di pericolosità che l' art. 100 T. U .L. P. S. individua quale presupposto per la sospensione della licenza di pubblico esercizio.

Le sole notizie di reato all’A.G. non costituiscono prova di colpevolezza o pericolosità, secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 18 febbraio 2005 n. 78, e dunque, in mancanza di informa-zioni circa gli eventuali sviluppi di tali segnalazioni, non sono sufficienti a suffragare quel giudizio di pericolosità formulato dal Questore che l' art. 100 T. U .L. P. S. individua quale presupposto per la sospensione della licenza di pubblico esercizio. Ne consegue l’illegittimità della disposta sospensione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1356/2005 Reg. Ric.
N. 217 Reg. Sent.
Anno 2007

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

composto dai signori: Dott. Calogero Piscitello Presidente; Dott.ssa Grazia Brini Consigliere; Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1356 del 2005 proposto dalla

 

società EXODUS s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonio Giuseppe Fazio, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Corrado, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria Marconi 1,

 

contro

 

la Questura di Bologna, costituitasi in giudizio in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliata in via G. Reni n. 4,

 

per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto n. 58/05 in data 8/11/2005 con cui il Questore di Bologna ha disposto la sospensione della licenza di pubblico esercizio del locale denominato "Exodus".

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con decreto n. 58/05 dell’8 novembre 2005 il Questore di Bologna, premesso un ampio riferimento agli interventi di controllo effettuati dalle forze dell'ordine all'interno del bar Exodus, sito in Bologna, via Irnerio n. 21/f, ha disposto - con richiamo all’art. 100 TULPS e all’art. 9 comma 3 della legge n. 287/1991 - la sospensione delle licenze relative alla somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio in questione, rilevando che "per l'abituale presenza di persone con a carico precedenti penali e/o di Polizia all'interno dello stesso, il bar denominato "EXODUS" costituisce ritrovo di persone pregiudicate o pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".
Contro tale provvedimento la società titolare delle predette licenze ha proposto il ricorso in epigrafe in cui si contesta l’incompetenza del Questore e l'insussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 100 TULPS.
Si è costituita in giudizio la Questura di Bologna, depositando una memoria corredata da ampia documentazione e chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.
Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2006 questo Tribunale, con ordinanza n. 55, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del decreto impugnato.
All'udienza dell’8 febbraio 2007 la causa è passata in decisione.

 

D I R I T T O

 

1) Si controverte di un provvedimento con cui il Questore di Bologna ha fatto applicazione dell'art. 100 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), che al primo comma prevede:
"Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".
Va innanzitutto riconosciuta l'infondatezza del primo motivo di ricorso, riguardante la pretesa incompetenza del questore, conseguente alla circostanza che le funzioni in materia di polizia locale urbana e rurale sono state trasferite al sindaco, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 616/1977. L'orientamento più volte affermato da questo Tribunale (cfr. le sentenze 15 marzo 2006 n. 318 e 5 dicembre 2005 n. 738 della Sezione I e 22 giugno 2005 n. 842 della Sezione II) è conforme al consolidato l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 11 agosto 2005 n. 4344; V Sez., 28 giugno 2004 n. 4756; IV Sez., 25 novembre 2003 n. 7777) secondo cui tra le funzioni attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 non rientra il potere di revoca e di sospensione della licenza di un pubblico esercizio per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, che resta di esclusiva pertinenza del questore in quanto attiene ad ambiti che sono rimasti riservati allo Stato.

 

2) Va superata anche la censura relativa a presunte parzialità nell'identificazione degli avventori presenti nel bar in occasione dei controlli svolti dalle forze dell'ordine; tutte le relazioni di servizio riportano il numero degli avventori presenti in ogni occasione e quello di coloro a carico dei quali sono risultati precedenti penali e/o di polizia: il rilievo probatorio di tali atti basta per smentire le argomentazioni svolte in proposito del ricorso, oggetto peraltro di mere affermazioni.

 

3) Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire per quanto riguarda la censura riguardante una presunta carenza di istruttoria e di motivazione in ordine alla configurabilità del locale di cui si tratta come "abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" nel senso patologico espresso dall’art. 100 TULPS; censura che è stata ulteriormente dettagliata nella memoria depositata dalla difesa dalla società ricorrente a seguito della produzione documentale dell'Avvocatura dello Stato.
Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno richiamare alcune considerazioni recentemente espresse da questo TAR (cfr. le già citate sentenze n. 318/2006, n. 738/2005 e n. 842/2005) circa il potere attribuito al questore dall’art. 100 TULPS, a proposito del quale si è affermato:
• che tale potere "incontra un limite all'esercizio nell'effettiva sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità e allarme concretamente idonee a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto solo in presenza di siffatti presupposti può giustificarsi la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata, quale è quella di iniziativa economica privata";
• che "nella necessaria valutazione dei contrapposti interessi in gioco, il provvedimento del Questore deve conseguentemente contenere una chiara e puntuale indicazione delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che evidenziano una situazione di pericolo, tale da rendere necessaria la sospensione dell'autorizzazione";
• che, in altre parole, "il legittimo esercizio del potere ex art. 100 presuppone la sussistenza (e l'illustrazione) di circostanze di fatto puntualmente individuate e idonee a concretare, sulla base di una valutazione ragionevole ed attendibile, un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica".
Nel caso di specie il provvedimento impugnato risulta motivato sulla base del seguente iter argomentativo: nel corso di ripetuti controlli svolti all'interno del locale dalle forze dell'ordine nel periodo 24/2/2005-28/10/2005 è stata riscontrata l'abituale presenza di persone con a carico precedenti penali e/o di polizia; il bar Exodus costituisce dunque ritrovo di persone pregiudicate o pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
Dall'esame nel dettaglio della copiosa documentazione prodotta dalla Questura emerge quanto segue:
• il decreto del Questore fa riferimento a 15 controlli effettuati nel periodo considerato (24/2/2005-28/10/2005) nel corso dei quali sono stati identificati in totale 150 avventori, 40 dei quali con a carico precedenti penali e/o di polizia;
• dalla documentazione depositata in giudizio, peraltro, nulla risulta a proposito del controllo in data 24/2/2005 (il primo in ordine temporale), mentre c'è documentazione completa relativa ad un controllo operato il 4/4/2005 con il medesimo esito (26 avventori identificati, di cui 2 gravati da precedenti): appare perciò logico ritenere che il provvedimento impugnato contenga in proposito un errore materiale, comunque ininfluente; non si può invece tener conto del controllo svolto in data 27/9/2005 (richiamato nel decreto) perché nessuna documentazione è stata prodotta al riguardo;
• esaminati tutti gli atti, emerge che dei 40 avventori con precedenti penali e/o di polizia alcuni sono stati identificati nel locale in occasione di diversi controlli, per cui in effetti i soggetti in questione risultano 31; uno di questi, tra l'altro, è il sig. Antonio Giuseppe Fazio, legale rappresentante della società titolare della licenza sospesa, che dunque è improprio annoverare tra gli avventori del bar;
• dei restanti 30, peraltro, 7 non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio, posto che la documentazione acquisita non fornisce nessun indicazione circa i pregiudizi a loro carico; ciò vale, in particolare, per i sigg. Lombardi Sandro e Barresi Antonino (identificati nel controllo del 19/5/2005); Facchino Armando Graziano e D’Auria Gaetano (identificati nel controllo del 18/7/2005); Venturelli Ivan, Salis (o Solis) Mario e Poli Daniela, identificati, rispettivamente, nei controlli dell’11/8, del 5/9 e del 28/10/2005;
• di fatto, risulta puntualmente documentata la posizione ai fini che qui interessano di 23 avventori che, per la quasi totalità (18) risultano segnalati negli schedari informatici del CED Interforze per notizie di reato all’A.G.; dei restanti 5, alcuni sono interessati da segnalazioni di rilievo nullo (tra questi, un cittadino italiano identificato il 7/10/2005 e segnalato nel 1990 come "minore con tendenza a scomparire") o comunque scarso, mentre a carico di uno solo (identificato l'11/8/2005) si rilevano sentenze di condanna (patteggiata).
Quanto sopra induce il Collegio a ritenere che la qualificazione del bar Exodus come "abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" non trova adeguato supporto nelle risultanze istruttorie che emergono dalla documentazione depositata in giudizio. In sostanza, infatti, tra gli avventori identificati nel bar uno solo può essere effettivamente definito pregiudicato; quanto agli altri, le sole notizie di reato all’A.G. non costituiscono prova di colpevolezza o pericolosità, secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 18 febbraio 2005 n. 78, e dunque, in mancanza di informazioni circa gli eventuali sviluppi di tali segnalazioni, non sono sufficienti per costituire legittimo presupposto per l'esercizio del potere ex art. 100 TULPS.

 

4) Per tali ragioni il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
In conformità con quanto statuito in analoghe controversie, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

 

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 

Così deciso in Bologna l’8 febbraio 2007.

 

Depositata in Segreteria in data 02.03.07
Bologna, li 02.03.07



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