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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 13 marzo 2007 n. 448
L. Tosti - Presidente, G. Flaim - Estensore
B.E. (avv.ti I. Vargiu e M. Arru) c. MINISTERO DELL'INTERNO, ed il PREFETTO DI SASSARI (avv.ti R. Miscali e F. Arca)


Stranieri – Istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario – Rigetto - Adozione provvedimento di espulsione – In carenza di prova della notifica o comunicazione al cittadino extracomunitario - Illegittimità.

L’interpretazione dell’art. 1, comma 8, lett. a), del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, come modificato in sede di conversione nella L. 9 ottobre 2002 n. 222, nella parte in cui vieta la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario che sia destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, non può prescindere dalla considerazione dell’elemento dell’effettiva conoscenza; ne consegue che ai fini della delibazione dell’istanza di regolarizzazione può assumere rilevanza ostativa il solo provvedimento di espulsione che sia stato comunicato o notificato all’interessato e non quello che sia stato soltanto emesso o pronunciato dalla Prefettura. (1)

 

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(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa Rivista.
In motivazione il Collegio osserva che l’Amministrazione non ha dimostrato che il richiedente la regolarizzazione fosse effettivamente “destinatario di un provvedimento di espulsione”, in quanto, oltre a non essere stato depositato il provvedimento di espulsione non è stato neppure dimostrato che tale provvedimento fosse stato anche a lui comunicato o notificato.
Ad avviso del Collegio, “La dizione particolare utilizzata dalla norma “essere destinatario” non può prescindere dall’elemento di effettiva conoscenza del provvedimento di espulsione da parte del lavoratore extracomunitario, altrimenti il legislatore avrebbe utilizzato altra e diversa dizione (emesso, pronunciato, dichiarato, provveduto….).
Il comma 8, lett. a) art. 1, L. n. 222/02 suona così “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario (…) risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,(…)”.
L’accoglimento del gravame implica che la Prefettura del luogo di residenza dell’istante dovrà valutare l’istanza di regolarizzazione e, in particolare, le “circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale” del cittadino extracomunitario, stabile lavoratore, che ha chiesto la regolarizzazione, senza tener conto dell’espulsione pronunciata da altra Prefettura.
Da ultimo, sull’illegititmità del rigetto dell’istanza di regolarizzazione fondato sulla mera denuncia (non seguita almeno da un provvedimento di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio del Pubblico Ministero) di un reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli artt. 380-381 c.p.p., v. T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 1157, resa a seguito di CORTE COSTITUZIONALE –Sentenza, 18 febbraio 2005 n. 78, che ha dichiarato l’illegittimità della normativa sulla regolarizzazione, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (A. Fac.).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 967/2004 proposto da

 

B. E. rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall' avv. Ignazio Vargiu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Arru, in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 293;

 

contro

 

il MINISTERO DELL’INTERNO, e il PREFETTO DI SASSARI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;

 

per l' annullamento
- del decreto del Prefetto di Sassari del 16.5.2003 (notificato l’anno successivo, il 19.5.2004) di rigetto della regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, in quanto espulso per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 29.11.2006 gli avv.ti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il cittadino albanese E. B. (nato il 18.11.1969), residente in Buddusò, ha presentato alla Prefettura di Sassari tramite il proprio datore di lavoro (sig. Satta Salvatore) istanza per l’emersione e conseguente regolarizzazione della propria posizione, in quanto assunto alle dipendenze della società Sarda Servizi di Italo Solinas sas.
Con decreto del 16.5.2003 (notificato l’anno successivo, il 19.5.2004) il Prefetto di Sassari ha rigettato la domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, in quanto era risultato precedentemente espulso per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno (provvedimento del Prefetto di Taranto di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica).
Con ricorso notificato il 17-20.7.2004 e depositato il successivo 28.9.2004 BALLA Edmond ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
violazione dell’art. 1 comma 8° del DL 195/2002, come modificato dalla L. di conversione n. 222 del 9.10.2002 – carenza di motivazione – erronea valutazione dei fatti – eccesso di potere per inosservanza delle circolari attuative.
Alla Camera di consiglio del 13.10.2004 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 472, rienendo sussistente il danno grave e irreparabile per il nucleo familiare (composto da due figlie in tenera età).
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 29.11.2006 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.

 

DIRITTO

 

Il ricorrente, residente a Buddusò, è coniugato con Irena Skender in Balla –titolare di regolare permesso di soggiorno in quanto lavora come colf presso la famiglia Fodde; hanno due figlie minori nate nel 1997 e nel 2002. Lavora stabilmente presso la Sarda servizi sas di Buddusò dal 10.9.2002 (cfr. relazione Carabinieri di Ozieri del 4.6.2003 e dichiarazione dell’Amministratore Italo Solinas della Sarda Servizi sas).
Il nucleo familiare risulta ben integrato nella comunità:le due figlie minori (Enisa e Aurora) frequentano le locali scuole (elementare e materna).
L’impedimento alla regolarizzazione è stato individuato nell’emissione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto il 6.4.2000.
E’ stata fatta applicazione dell’art. 33 della L. 30.7.2002 n. 189 e dell’art. 1 8° comma lett. a del DL 9.9.2002 n. 195, conv. con modificazioni nella L. 9.10.2002 n. 222.
La norma (art. 1 8° comma lett. a) consentirebbe di valutare le “circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale” ai fini di un eventuale revoca di un precedente provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Peraltro la disposizione, prosegue, indicando alcune condizioni di “non revocabilità” tra le quali l’essere destinatari di un “provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera”.
Nel caso di specie l’interessato (appreso il problema nel corso dell’istruttoria sulla regolarizzazione) ha chiesto, nel 2003, la revoca al Prefetto di Taranto, che si è limitato, il 15.4.2004, a dichiararne la non revocabilità.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non è stato dimostrato che il richiedente la regolarizzazione fosse effettivamente “destinatario di un provvedimento di espulsione”, in quanto, oltre a non essere stato depositato il provvedimento del 6.4.2000 del Prefetto di Taranto, non risulta, in particolare, dimostrato che tale provvedimento fosse stato anche a lui comunicato o notificato.
La dizione particolare utilizzata dalla norma “essere destinatario” non può prescindere dall’elemento di effettiva conoscenza del provvedimento di espulsione da parte del lavoratore extracomunitario, altrimenti il legislatore avrebbe utilizzato altra e diversa dizione (emesso, pronunciato, dichiarato, provveduto….).
In mancanza di tale presupposto di “conoscenza”, assumono decisivo rilievo l’esame delle “circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale” del cittadino extracomunitario, stabile lavoratore, che ha chiesto la regolarizzazione.
L’istanza dovrà essere, quindi, esaminata dalla Prefettura di Sassari, senza tener conto dell’espulsione pronunciata nel 2000 dal Prefetto di Taranto.
In conclusione il ricorso va accolto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 29.11.2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Maria Panunzio - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.

 

Depositata in Segreteria il 13/03/2007



   

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