T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 13 marzo 2007 n. 440
L. Tosti – Presidente, F. Scano – Estensore
G. S.r.l. (avv.ti R. Margelli e L. Azzena) c. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI e la SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, IL PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO (Avv. Dist. St.) |
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1. Ambiente e Territorio – Annullamento d’ufficio del nulla-osta paesaggistico – Competenza – Dirigenti – Sussiste - Conseguenza.
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2. Ambiente e Territorio – Annullamento d’ufficio del nulla-osta paesaggistico – Valutazione tecnico-discrezionale sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento – Illegittimità – Sussiste
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1. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 gli atti di amministrazione attiva dei singoli Ministeri sono stati assegnati alla competenza dei dirigenti e non più del Ministro, e ciò alla stregua del generale principio di separazione tra le funzioni di indirizzo (in capo al Ministro) e le funzioni di gestione (in capo ai dirigenti). Esula pertanto dalla competenza del Ministro il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggi sostituito dall’art. 159, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. (1)
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2. E’ illegittimo l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza qualora quest’ultima, anziché limitarsi ad evidenziare gli aspetti procedurali o valutativi che rivelerebbero l’eventuale vizio di difetto d’istruttoria o di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica, pretenda di espletare un vero e proprio riesame della valutazione nel merito del progetto, sovrapponendo il proprio giudizio di merito a quello dell’organo regionale ed esprimendo un’autonoma valutazione dello stile dell’edificio, giudicato non corrispondente ai (non meglio precisati) canoni architettonici dell’area, nonché una valutazione di merito circa l’inquadramento architettonico dell’edificio in progetto.
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(1) Il Collegio risolve la questione interpretativa sollevata dalla ricorrente, che aveva sostenuto che la norma che attribuiva il potere alle singole Soprintendenze - art. 14 D.P.R. 29 dicembre 2000 n. 441 - sarebbe stata in seguito abrogata dall’art. 23, comma 7 del D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173, di talché il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche dovrebbe ritenersi attribuito unicamente al Ministero.
Enunciando il principio di cui in massima, il Collegio si richiama a CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - SENTENZA 27 dicembre 2006, n. 7985. |
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(2) Sull’ambito del sindacato demandato alla Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione o dall’amministrazione locale a ciò delegata si veda da ultimo T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 9 gennaio 2006 n. 110, in questa Rivista, e SEZIONE IV - Sentenza 2 marzo 2005 n. 1482, ivi. (A. Fac.). |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 393/05 proposto da
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Giaste S.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Margelli e Luigi Azzena, presso lo studio del primo in Cagliari, via Besta n. 2, elettivamente domiciliata;
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contro
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il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro in carica,
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la SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, IL PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO, in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, sono elettivamente domiciliati;
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per l'annullamento
del decreto n. 3 del 26.1.2005, prot. n. 1097, con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici, il paesaggio ed il patrimonio storico artistico e etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n. 1874 del 21.12.2004, emessa dal Direttore del servizio tutela del paesaggio dell’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna in favore della ricorrente.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Riferisce la ricorrente di aver presentato al Comune di Santa Teresa di Gallura un progetto per la realizzazione di un punto di ristoro, utilizzando due preesistenti fabbricati rurali attraverso la loro ristrutturazione ed ampliamento.
Il progetto dopo l’approvazione da parte della Commissione edilizia del Comune, è stato presentato al Servizio Tutela del Paesaggio per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Con la determinazione n. 1874 del 21.12.2004 il progetto è stato giudicato paesisticamente ammissibile, con l’osservanza di alcune prescrizioni imposte con essa.
Con il provvedimento impugnato, il Soprintendente intimato ha annullato l’autorizzazione paesaggistica per contraddittorietà e per difetto di motivazione.
Avverso tale atto la società in epigrafe ha proposto il presente ricorso, facendo valere le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42; carenza di potere; incompetenza;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del D.Lgs n. 42/04; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell’atto; carenza di motivazione; falsità dei presupposti;
4) eccesso di potere per carenza e falsità dei presupposti; contraddittorietà ed illogicità; travisamento e falsa applicazione del D.M. 30.4.1996.
L’Avvocatura dello Stato ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
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D I R I T T O
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Con il ricorso in esame la Giaste S.r.l. impugna il decreto, descritto in epigrafe, con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici, il paesaggio ed il patrimonio storico artistico e etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro ha annullato per contraddittorietà e difetto di motivazione l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio tutela della Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di un punto di ristoro in agro del Comune di Santa Teresa di Gallura.
Va preliminarmente esaminata la censura di incompetenza proposta con il primo motivo di ricorso.
Sostiene la ricorrente che la norma che attribuiva il potere alle singole Soprintendenze, art. 14 D.P.R. 29 dicembre 2000 n. 441, è stata abrogata dall’art. 23, comma 7 del D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173, sicchè il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche deve ritenersi attribuito unicamente al Ministero.
La censura non può essere condivisa.
Il problema giuridico è stato risolto dalla sentenza 27.12.2006 della VI Sezione del Consiglio di Stato, le cui osservazioni, condivise dal Collegio, possono essere riprese per la decisione sulla censura di incompetenza proposta dall’odierna ricorrente.
“A seguito della entrata in vigore dell’art. 3 D.Lgs. n. 29/1993 gli atti di amministrazione attiva dei singoli Ministeri sono stati assegnati alla competenza dei dirigenti e non più del Ministro, e ciò alla stregua del generale principio di separazione tra le funzioni di indirizzo (in capo al Ministro) e le funzioni di gestione (in capo ai dirigenti).
Esula pertanto dalla competenza del Ministro il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 D.Lgs. n. 490/1999, oggi sostituito dall’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004. Del resto nelle anzidette disposizioni non si attribuisce affatto la competenza in questione al Ministro: ai sensi del citato art. 151 competente all’annullamento era considerato infatti il “Ministero”, e dunque la struttura ministeriale nelle sue articolazioni centrali e periferiche; con l’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 la competenza è assegnata poi specificamente alla “Soprintendenza””
La censura va, pertanto, respinta.
Il ricorso deve, comunque, essere accolto essendo fondata la censura proposta con il terzo motivo.
Con essa la società Giaste deduce la violazione dell’art. 159 del D.Lgs n. 42 del 2004 per avere il Soprintendente compiuto un vero e proprio riesame della valutazione nel merito del progetto, sovrapponendo il proprio giudizio di merito a quello del Servizio Tutela del paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna.
In effetti il Soprintendente nel riesaminare il progetto ha espresso una autonoma valutazione dello stile dell’edificio, giudicandolo non corrispondente ai (non meglio precisati) canoni architettonici della campagna Gallurese. Ha in sostanza espresso una valutazione di merito circa l’inquadramento architettonico dell’edificio in progetto, anziché limitarsi ad evidenziare gli aspetti procedurali o valutativi che rivelerebbero l’eventuale vizio di difetto di istruttoria o di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica.
La motivazione dell’autorizzazione paesaggistica, pur estremamente succinta, va giudicata sufficiente alla luce delle prescrizioni con essa imposte, che evidenziano appunto la finalità di conferire all’edificio da realizzare le caratteristiche delle altre costruzioni presenti nella campagna Gallurese, e se si considera che oggetto dell’intervento non é la costruzione ex novo di un edificio, ma la ristrutturazione con ampliamento di due preesistenti fabbricati rurali.
A tale ultimo riguardo va osservato, in aderenza all’insegnamento del Consiglio di Stato, che l'adeguatezza e sufficienza della motivazione di un provvedimento amministrativo va considerata in relazione al contenuto dell'atto (cfr Cons. Stato, VI, 5/11/93 n. 801; TAR Sardegna, 14.4.2003, n. 436).
La fondatezza della censura esaminata conduce all’accoglimento del ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminare le ulteriori censure, che restano, quindi, assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA Sezione seconda accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 2000,00 Euro, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 13/03/2007
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