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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 13 marzo 2007 n. 439
L. Tosti - Presidente, R. Panunzio - Estensore
G.T. (avv.ti M. Bellu, M. Bonaria Vanini e L. P. Gandu) c. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA E L'ASSESSORATO REGIONALE AGLI EE.LL., (avv. G. Contu) il CO.CI.CO. DI NUORO ED IL CONSORZIO ACQUEDOTTO RIO GOVOSSAI DI NUORO, (non costituiti in giudizio); l'ABBANOA S.p.A. (avv.ti G. Angius e A. Marini)


Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Compenso – Variante – Disciplina applicabile – Criterio di specialità.

Il sistema normativo che regola i rapporti e le attività della Cassa del Mezzogiorno (Casmez poi Agensud) con i liberi professionisti, è costituito dall’apposito Disciplinare approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 11 gennaio 1967 n. 854, dalla disciplina in esso richiamata (il Capitolato Generale della Cassa, le norme del codice civile, le norme generali della L. 2 marzo 1949 n. 143, che approva le tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti) nonché dalla singola convenzione d’incarico per la direzione, liquidazione, contabilità ed assistenza al collaudo dei lavori pubblici; ne consegue che tale disciplina, per il suo carattere completo e coerente, non necessita di integrazioni con altre fonti normative il cui forzato inserimento condurrebbe ad illogiche distorsioni del tariffario professionale, e deve ritenersi prevalente su quella generale, costituita dall’art. 9 del Disciplinare tipo dello Stato approvato con D.M. LL.PP. 15 dicembre 1955, n. 22608 (1)

 

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(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista.
Il disciplinare Casmez (poi Agensud) prevede all’art. 12 una speciale disciplina per i compensi spettanti ai progettisti in caso di varianti, in base alla quale l'onorario per le perizie suppletive di variante deve essere computato sull'importo di esse, con la riduzione del 25% sulla percentuale relativa (cfr. in termini, CORTE D’APPELLO - CAGLIARI, SEZIONE SASSARI – Sentenza n. 306/2003, citata in motivazione).
Secondo la tesi, accolta dal Collegio, tale disciplina preclude l’operatività dell’art. 9 del disciplinare tipo dello Stato approvato con D.M. LL.PP. 15 dicembre 1955, n. 22608, invocato dall’Amministrazione, che invece prevede che all'importo delle perizie suppletive venga applicata la tariffa corrispondente all'importo globale, costituito dalla somma dell'importo originario del progetto con quello della perizia.
Apparentemente, l’applicazione della regola dell’art. 9 del D.M. n. 22608/55 parrebbe consentire al progettista di commisurare il compenso professionale su un importo di lavori più alto; tuttavia, osserva il Collegio, la regola dettata dall’art. 9 del disciplinare tipo dello Stato risulterebbe fortemente penalizzante per il progettista se coordinata, per lavori di importo oltre i 5 miliardi di vecchie lire, con la progressiva, forte riduzione prevista dalle tariffe speciali di cui al disciplinare della Cassa del Mezzogiorno.
Sul piano formale, il Collegio valorizza le disposizioni contenute nel Disciplinare Casmez e quelle, legislative e regolamentari, in esso richiamate: “le due normative, pur riguardando entrambe incarichi professionali in materia di opere pubbliche, si pongono in un rapporto di specie a genere: mentre il disciplinare tipo del Ministero LL. PP. regola la materia nel suo complesso, la seconda si occupa specificamente dei rapporti con la Casmez.”.
In questa Rivista, sul giudice competente a conoscere delle controversie relative all’esecuzione di un contratto d’pera professionale, v. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 22 luglio 2002 n. 10726, che ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario quantunque sia stata impugnata la delibera che nega l’approvazione del progetto ed inibisce il pagamento del compenso, sottolineandosi che il privato è “titolare di un diritto soggettivo all’esecuzione del contratto di opera professionale stipulato con l’Azienda ospedaliera, onde la controversia insorta in ordine al corretto adempimento della prestazione professionale ed al pagamento del compenso pattuito appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”. (A. Fac.)


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2794/96 proposto da

 

T.G. rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Bellu, Maria Bonaria Vanini e Lorenzo Pietro Gandu , elettivamente domiciliato in Cagliari, via Einaudi n. 19, presso lo studio legale del primo;

 

contro

 

il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA E L’ASSESSORATO REGIONALE AGLI EE.LL., rappresentati e difesi dall’avvocato Gian Piero Contu dell’Avvocatura regionale, con elezione di domicilio in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente;

 

il CO.CI.CO. DI NUORO ED IL CONSORZIO ACQUEDOTTO RIO GOVOSSAI DI NUORO, non costituiti in giudizio;

 

l’ABBANOA s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Angius, con elezione di domicilio in Cagliari via Alagon n. 11, presso lo studio dell’avvocato Annamaria Marini;

 

per l'annullamento
della deliberazione del 5.7.1996 n. 05948/01/96, del Comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro, con la quale è stato disposto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio per l'Acquedotto sul rio Govossai, che aveva disposto a favore del ricorrente il pagamento di Lit 123.566.415 per spese ed onorari relativi alla perizia suppletiva n. 2.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali e dell’ABBANOA s.p.a.;
VISTI gli tutti della causa;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 7 febbraio 2007 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Il ricorrente, con atto del 19/6/1989, ha stipulato con il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai una convenzione per effetto della quale gli è stato affidato l'incarico per la direzione, liquidazione, contabilità ed assistenza al collaudo dei lavori di costruzione della diga sul Rio Olai, agro di Orgosolo, opera finanziata dall’Agenzia per il Mezzogiorno.
Avendo lo stesso svolto attività professionale per la progettazione, studio e stesura della relazione della perizia suppletiva n. 2, presentava al Consorzio la nota delle spese e delle relative competenze nella misura di Lit 123.566.415.
Il Consorzio in data 7/6/1996, con atto n. 208, deliberava di liquidare la suddetta somma, ma il Comitato Circoscrizionale di Controllo di Nuoro annullava il provvedimento con ordinanza del 7/7/1996.
Contro quest'ultimo atto propone, l'interessato, ricorso giurisdizionale deducendo il seguente, articolato motivo di censura: violazione dell'art. 2233 del codice civile per il mancato rispetto delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti, delle disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e del disciplinare degli incarichi stabilito dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Erroneamente il CO.CI.CO. di Nuoro ha ritenuto che l'importo dovuto al ricorrente debba avvenire sulla base del calcolo del valore dell'opera iniziale maggiorato delle opere aggiunte, seguendo un criterio di “unitarietà” della valutazione del manufatto; tale interpretazione è contraria alla normativa della Casmez in materia di tariffe professionali; in particolare l'art. 12 del Disciplinare Casmez, approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 11/1/1967 n. 854, stabilisce che, per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive e a varianti in corso d'opera viene corrisposto sull'importo di esse l’onorario nella misura percentuale relativa, ridotta del 25%.
Si è costituita in giudizio sia l’amministrazione regionale intimata che la società Abbanoa, nella quale è stata fusa per incorporazione la Govossai spa (già Consorzio Govossai); entrambe, per il tramite dei loro difensori, controdeducono alle tesi esposte in ricorso e ne chiedono il rigetto, con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007, presenti i difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.

 

D I R I T T O

 

Con il presente ricorso chiede, il ricorrente, l'annullamento della deliberazione del Comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro, che ha annullato una delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, con la quale era stato stabilito in suo favore il pagamento di Lit 123.566.415 per spese ed onorari relativi alla perizia suppletiva n. 2.
La motivazione addotta dal Comitato di controllo a sostegno del provvedimento contestato è la seguente: " la perizia suppletiva consiste in una variazione quantitativa di un progetto in corso di esecuzione... e pertanto non può considerarsi avulsa dallo stesso ai fini della determinazione degli onorari professionali, trattandosi peraltro di prestazione incombente sul tecnico preposto alla Direzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 23. 5. 1924, n. 827;... non trattandosi di un incarico di progettazione di un'opera a se stante, la determinazione degli onorari che tenga conto soltanto dell’importo della perizia oltre ad essere carente di presupposti giuridici e tecnici, collide evidentemente con la normativa predetta.
Conseguentemente gli onorari per la perizia suppletiva non possono determinarsi prescindendo dall'importo dei lavori originari cui l’importo della perizia suppletiva si somma…il disposto dell'articolo 12 del disciplinare Casmez non può che riferirsi alla percentuale relativa all'importo complessivo dei lavori, compreso quello della perizia suppletiva, così come specifica l'art. 9 del disciplinare tipo dello Stato approvato con D.M. LL.PP. 15/12/1955, n. 22608.”.
Assume l'interessato che l’organo di controllo non tiene conto del fatto che l'art. 12 del disciplinare Casmez esclude l'applicabilità di altre normative, in particolare del “disciplinare tipo” del Ministero dei Lavori Pubblici vertendo, nel caso di specie, nell'ambito di una convenzione d’incarico stipulata con preciso ed unico riferimento alla normativa Agensud.
Ritiene il Collegio che la tesi del ricorrente debba essere condivisa.
L’art. 12 del c. d. “Disciplinare Cassa” (poi Agensud) così recita: "Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive e a varianti in corso d'opera, che siano state disposte dalla "Cassa" e sempre che non siano dipendenti dei difetti di progettazione, viene corrisposto sull'importo di esse l'onorario nella misura delle percentuale relativa, ridotta del 25% e secondo le aliquote dell'allegata tabella “C”.”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge, in modo chiaro ed immediato, che l'onorario per le perizie suppletive di variante debba essere computato sull'importo di esse, con la riduzione del 25% sulla percentuale relativa (cfr. in termini: Corte d’Appello di Cagliari, sez. Sassari, sent. n. 306/2003) e non, come, viceversa, prescrive il disciplinare tipo del Ministero dei LL.PP., il quale prevede che all'importo delle perizie suppletive venga applicata la tariffa corrispondente all'importo globale, costituito dalla somma dell'importo originario del progetto con quello della perizia.
Esattamente osserva la difesa del ricorrente che quest'ultima regola è ininfluente sull'ammontare dei compensi per la redazione di perizie, nel caso di lavori di importo superiore a 5 miliardi, in quanto al di sopra di tale importo la tariffa nazionale degli ingegneri si mantiene costante, ma tale regola, se innestata sulle tariffe Casmez-Agensud che, oltre l'importo di 5 miliardi, prevedono una progressiva, forte riduzione, risulterebbe fortemente penalizzante. In più, con l’applicazione agli incarichi Casmez della riduzione del 25%, prevista dall'articolo 12 del Disciplinare Cassa, i compensi per i professionisti subirebbero un’ulteriore diminuzione.
In realtà, ad avviso del Collegio, le due normative, pur riguardando entrambe incarichi professionali in materia di opere pubbliche, si pongono in un rapporto di specie a genere: mentre il disciplinare tipo del Ministero LL. PP. regola la materia nel suo complesso, la seconda si occupa specificamente dei rapporti con la Casmez.
Basti a questo proposito leggere l'art. 1 del disciplinare Cassa che, per tutti gli incarichi a liberi professionisti commissionati dalla Casmez, rinvia al Capitolato Generale della Cassa (sotto la direzione del competente servizio della Cassa), l’art. 2, dove si legge che gli onorari, i compensi e i rimborsi-spese spettanti ai professionisti per l'espletamento degli incarichi sono liquidate “con le modalità previste nel disciplinare, secondo le tabelle allegate” ed, infine, l'art. 4 che, come norma di chiusura, rinvia (per quanto non espressamente previsto) al Disciplinare ed alla Convenzione, alle norme del codice civile e alle norme generali della legge 2 marzo 1949 n. 143 (che approva le tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti). Sicuramente non è, invero, previsto alcun rinvio al disciplinare del Ministero dei LL.PP.
Conclusivamente, il sistema normativo (costituito dal Disciplinare e dalla Convenzione) che regola i rapporti e le attività della Cassa con i liberi professionisti, in quanto speciale deve ritenersi prevalente su quello generale ed essendo completo e coerente, non necessita di integrazioni con altre fonti normative, il cui forzato inserimento, come sopra evidenziato, conduce ad illogiche distorsioni del tariffario professionale.
Né, a confutare la tesi qui sostenuta, vale il richiamo, fatto dalle amministrazioni intimate, all'art. 5 della Convenzione intercorsa fra le parti in data 19/6/1989.
La norma prevede: “L'onorario spettante al professionista sarà liquidato in base al disciplinare sopra richiamato (ndr. si tratta del disciplinare "Cassa")... il compenso andrà valutato in base all'importo complessivo dei lavori a consuntivo, fatta esclusione della revisione prezzi, semprechè non intervengano nuove e diverse direttive emanate dall'ente finanziatore.
Gli importi relativi a perizie suppletive o di variante, che non costituiscono un nuovo appalto, ai fini della determinazione dell'importo complessivo lordo dei lavori, vanno valutati con riferimento ai prezzi originari del contratto principale, con esclusione di qualsiasi eventuale aggiornamento dei prezzi, concordato con l'appaltatore”.
È evidente che la ratio della disposizione è quella di evitare tassativamente la richiesta di revisione prezzi e, quindi, di escludere da parte del professionista la richiesta di aumenti, nel corso dei lavori, per “onorari”; e questo sia che si guardi l'opera nel suo complesso, sia che si faccia riferimento alle perizie suppletive o di variante, per il cui pagamento si dovranno tenere come punto fermo di riferimento le tariffe originarie del contratto, senza quindi alcun aggiornamento dei prezzi.
Tale obbligo, scaturito dall’accordo fra le parti, non collide, ad avviso del Collegio, con l’interpretazione qui data all’art. 12, difatti l’amministrazione, ai fini della liquidazione al professionista della parcella per perizie suppletive, tenendo conto esclusivamente del valore della variante e non dell’opera nel suo complesso, deve, comunque, sempre fare riferimento alle tariffe originarie (art. 5 convenzione).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è pertanto accolto e, per l’effetto, si annulla il provvedimento negativo dell’organo di controllo impugnato.
La domanda di risarcimento del danno, proposta per la prima volta con memoria depositata il 15 giugno 2006 e ribadita con memoria depositata il 1 luglio 2006 deve ritenersi inammissibile, trattandosi di domanda nuova non notificata alle parti intimate.
Le spese di giudizio sono in parte compensate ed in parte seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) più IVA e CPA.
Compensa le spese nei confronti della Abbanoa Spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere – estensore;
Francesco Scano, Consigliere.

 

Depositata in segreteria oggi: 13/03/2007



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