T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 16 marzo 2007 n. 783
Pres. Amoroso – Est. Stevanato
SAGIDEP s.p.a. (Avv.ti G. Scudier, L. Casella, R. Bondi) c/ S.I.A. s.p.a. (Avv.ti R. Del Giudice, C. Stradiotto) |
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Contratti della P.A. – Gara – Appalto di servizi – Requisiti di partecipazione – Regolarità contributiva alla data di presentazione dell’offerta – Necessità – Adempimento successivo – Non rileva
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E’ legittima l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti di depurazione dell’impresa concorrente che, al momento della presentazione dell’offerta, non fosse in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. d), del d.lgs 157/95, a nulla rilevando le ragioni concrete di tale irregolarità e l’eventuale adempimento successivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso - Presidente; Lorenzo Stevanato - Consigliere, relatore; Fulvio Rocco - Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1172/06, proposto da
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SAGIDEP s.p.a. (già Siemec s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria di r.t.i. col Consorzio Schievenin Alto trevigiano, e dal Consorzio Schievenin Alto trevigiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Scudier, Lucia Casella e Roberto Bondi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 663;
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contro
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S.I.A. s.p.a. Servizi integrati acqua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rizzardo del Giudice e Carlo Stradiotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Riv. Magellano 5;
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e nei confronti
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della C.S.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Pellegrini, Diego Signor ed Emanuela Rizzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 312/A;
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per l’annullamento
della deliberazione 23.3.2006 del C.d.A della S.I.A. s.p.a. con cui la parte ricorrente è stata esclusa dalla gara per l’appalto del servizio di gestione degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento della rete fognaria e delle centrali di produzione di acqua potabile e reti idriche e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata C.S.T. s.r.l..
nonché per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento – in forma specifica o per equivalente - del danno ingiusto causato alla ricorrente dal provvedimento impugnato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società intimata;
visti l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata C.S.T. S.r.l.;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza dell’1 marzo 2007 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avv.ti: Scudier per la parte ricorrente, Del Giudice per S.I.A. s.p.a. e Signor per C.S.T. s.r.l..
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Col ricorso in epigrafe la parte ricorrente, che aveva partecipato alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di gestione degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento della rete fognaria e delle centrali di produzione di acqua potabile e reti idriche, indetta dalla S.I.A. s.p.a con sede in Carbonera, impugna la deliberazione 23.3.2006 del Consiglio di amministrazione, con cui essa è stata esclusa dalla gara all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta da essa presentata, e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata C.S.T. s.r.l..
A sostegno del gravame vengono dedotte più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
La società intimata, costituita in giudizio, ha controdedotto puntualmente concludendo per la reiezione del ricorso.
Anche la controinteressata C.S.T. S.r.l. si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La controinteressata ha inoltre proposto ricorso incidentale, sostenendo che la ricorrente non sarebbe dovuta essere ammessa alla gara per una serie di violazioni alla lex specialis per le quali era prescritta l’esclusione.
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DIRITTO
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Costituisce oggetto del giudizio la deliberazione 23.3.2006 del C.d.A della S.I.A. s.p.a. con cui la parte ricorrente è stata esclusa dalla gara per l’appalto del servizio di gestione degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento della rete fognaria e delle centrali di produzione di acqua potabile e reti idriche e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata C.S.T. s.r.l..
La parte ricorrente è stata esclusa per l’accertata anomalia dell’offerta presentata (ribasso del 20,6%) all’esito della relativa verifica, alla conclusione della quale le giustificazioni della parte ricorrente non sono state ritenute adeguate, con particolare riferimento al costo del personale per la direzione e la conduzione degli impianti ed al corrispettivo della “gestione operativa utenze acquedotto”.
Il collegio ritiene di procedere, per economia di giudizio, dall’esame del ricorso incidentale che, essendo fondato, rende improcedibile il ricorso principale. Infatti, occorre dare precedenza alle questioni sollevate col ricorso incidentale con le quali si contesti il titolo di legittimazione del ricorrente principale e, cioè, la sua ammissione alla gara, come nella specie, in cui si sostiene che la parte ricorrente sarebbe dovuta esserne esclusa prima ancora della verifica dell’anomalia dell’offerta (cfr., tra numerose altre pronunce: Cons. St., V, 8.5.2002 n. 2468; id., 25.3.2002 n. 1695; T.a.r. Veneto, I, 8.11.2006 n. 3744).
Col ricorso incidentale è stato dedotto, sotto vari profili, che la ricorrente non sarebbe dovuta essere ammessa alla gara per una serie di violazioni alla lex specialis per le quali era prescritta l’esclusione.
In particolare, tra le violazioni indicate dalla controintteressata, sussiste effettivamente ed è assorbente quella di irregolarità contributiva, che avrebbe dovuto comportare l’esclusione ex art. 12, co. 1, lett. d, del d.lgs 157/95, giusta anche la previsione del disciplinare di gara, art. 1, n. 2, lett. d, prima ancora della verifica di anomalia dell’offerta economica.
Invero, il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano, mandante del ricorrente r.t.i., al momento della presentazione dell’offerta non era in regola col versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, come risulta dalla comunicazione dell’INPS 9.6.2005, inviata alla Stazione appaltante.
Né rilevano le ragioni concrete di tale irregolarità e la circostanza che, successivamente, tale situazione sia stata sanata, perché altrimenti si violerebbe la par condicio dei concorrenti (cfr.: Cons. St., IV, 30.1.2006 n. 288; C.G.A., 28.7.2006 n. 470).
Per le ragioni che precedono il ricorso incidentale va dunque accolto ed il ricorso principale va conseguentemente dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio possono essere compensate, concorrendo giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, accoglie il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata e conseguentemente dichiara improcedibile il ricorso principale.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 1 marzo 2007.
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