REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -
composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1519/2006, proposto dalla
TENUTA VILLA ORSINI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Montevecchio n. 50;
contro
il COMUNE di CAPRIATA D’ORBA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Paolo Monti e Giorgio Razeto, elettivamente domiciliato in Torino, via De Sonnaz n. 19, presso l’avv. Antonio Fiore;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 5113 del 25 settembre 2006 ed avente ad oggetto “Denuncia di inizio attività per realizzazione piscina ad uso pertinenziale presentata in data 29/8/2006, prot. n. 4675. Comunicazioni”;
- del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 5359 del 9 ottobre 2006 ed avente ad oggetto “D.I.A. prot. 5182 del 28/9/2006 per locale accessorio a servizio di piscina ad uso pertinenziale”
nonché, con motivi aggiunti di ricorso,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 6684 del 22 dicembre 2006 ed avente ad oggetto “Denuncia di inizio attività “in corso di esecuzione” per realizzazione piscina pertinenziale ad edificio residenziale e di locale accessorio presentata in data 27.11.2006 prot. n. 6244”
nonché
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriata d’Orba;
Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale domanda cautelare;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il referendario Richard Goso;
Uditi gli avv.ti Aliberti e Greppi per le parti;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel comune di Capriata d’Orba, contestava la legittimità del provvedimento n. 5113 in data 25 settembre 2006, con il quale il funzionario responsabile del servizio aveva diffidato la ricorrente medesima dal proseguire i lavori di cui alla denuncia di inizio attività presentata il 29 agosto 2006.
La d.i.a. si riferiva alla costruzione di una piscina interrata, avente lunghezza di m. 14,75 e larghezza di m. 6,36, asseritamente pertinenziale all’edificio di civile abitazione esistente.
Con successivo provvedimento n. 5359 del 9 ottobre 2006, parimenti impugnato con il ricorso introduttivo, il Comune di Capriata d’Orba inibiva l’avvio dei lavori per la costruzione di un basso fabbricato avente destinazione accessoria alla piscina predetta.
Questi i motivi del gravame:
I) Violazione ed errata applicazione dell’art. 25 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Capriata d’Orba e dell’art. 30 della L.R. n. 56/1977. Violazione ed errata applicazione dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
II) Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.
In forza di tali censure, l’esponente instava, in conclusione, per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione; chiedeva, altresì, che il Comune intimato fosse condannato al risarcimento dei danni, corrispondenti alle spese sostenute per la progettazione ed a quelli provocati dal ritardo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Capriata d’Orba, eccependo l’inammissibilità del gravame e, nel merito, contrastandone la fondatezza.
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il difensore della ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, la Società interessata estendeva l’impugnazione al provvedimento in data 22 dicembre 2006, con il quale il Comune di Capriata d’Orba aveva comunicato le ragioni ostative all’accoglimento della “d.i.a. in corso di esecuzione” presentata in data 27 novembre 2006 e riferita alle medesime opere già oggetto delle precedenti denunce.
Con il medesimo provvedimento, il responsabile del servizio ordinava l’immediata sospensione dei lavori.
Contestualmente ai motivi aggiunti, fondati sulle medesime censure di legittimità già formulate con il ricorso introduttivo, l’esponente proponeva domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento e rinnovava la richiesta di risarcimento danni.
In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti hanno depositato memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007, infine, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Considerata la presentazione dell’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di valutazione in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2) Deve essere rilevata, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Le domande in esso contenute si riferiscono, rispettivamente, alla diffida in data 26 settembre 2006, relativa alla costruzione di una piscina pertinenziale all’edificio di civile abitazione esistente, ed al successivo provvedimento in data 9 ottobre 2006, con il quale il Comune di Capriata d’Orba si era opposto alla costruzione di un locale accessorio a detta piscina.
La denuncia di inizio attività “in corso di esecuzione” ex art. 37, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2006, si riferisce alle opere sopra descritte ed è interamente sostitutiva delle precedenti denunce.
L’esponente, pertanto, non ha più interesse a coltivare l’impugnazione dei dinieghi originariamente opposti dal Comune di Capriata d’Orba all’attività edificatoria di suo interesse.
3) Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti di ricorso ha un duplice contenuto: comunica all’interessata (come reso palese dal suo tenore testuale e dall’espresso richiamo dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990) i motivi ostativi all’accoglimento della d.i.a. e ordina, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la sospensione dei lavori in corso di esecuzione.
Trattasi, in buona sostanza, di preavviso di rigetto e contestuale ordine di sospensione dei lavori abusivi.
3.1) Per quanto concerne il primo aspetto (in disparte ogni considerazione circa l’effettiva inerenza del preavviso di rigetto alla disciplina procedimentale della d.i.a.), è sufficiente rilevare la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.
Esso è insuscettibile, pertanto, di arrecare concreto pregiudizio alla ricorrente, i cui interessi possono essere direttamente lesi solo dall’eventuale provvedimento con il quale il comune, opponendosi definitivamente alla d.i.a., impedisca la formazione del titolo abilitativo tacito.
Ne consegue, sotto questo profilo, la valutazione di inammissibilità del gravame.
3.2) Non vi è dubbio, invece, che la misura cautelare con la quale il comune dispone la sospensione dei lavori sia, di norma, concretamente lesiva e suscettibile di autonoma impugnazione.
Nel caso in esame, però, la d.i.a. è intervenuta in corso di esecuzione dei lavori (anzi, come testimoniato dalla documentazione fotografica in atti, ad uno stadio molto avanzato della loro realizzazione) e l’interessata si era già impegnata, come si evince dalla relazione illustrativa allegata alla d.i.a., a sospenderli “sino a quando sarà concluso il procedimento avviato dall’Amministrazione comunale ai sensi del richiamato art. 23, comma quarto, D.P.R. n. 380/01”, ossia fino alla conclusione del procedimento originato dalla presentazione della d.i.a.
Considerando la spontanea sospensione dei lavori oggetto della d.i.a., si deve escludere, anche in questo caso, che la ricorrente riceva un concreto pregiudizio dal provvedimento cautelare impugnato, atteso che l’effettiva lesione dei suoi interessi potrà eventualmente derivare dai provvedimenti con i quali il comune si opponga definitivamente alla d.i.a. e ordini la demolizione delle opere abusivamente eseguite.
4) La declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti preclude lo scrutinio delle censure di legittimità ivi contenute.
Peraltro, al solo fine di evitare l’inutile dispiego di attività amministrativa, è opportuno accennare ai motivi del diniego opposto dal Comune di Capriata d’Orba e alla fondamentale doglianza sollevata al riguardo dalla ricorrente.
L’Amministrazione resistente si è opposta alla d.i.a. poiché le opere che ne costituiscono oggetto sarebbero in contrasto con l’art. 25 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., nonché con l’art. 30 delle N.T.A. della variante strutturale adottata, “trattandosi di area perimetrata boscata inedificabile”.
Il citato art. 25 prevede la conservazione delle aree a bosco, come tali individuate topograficamente nelle tavole allegate, e ne sancisce l’inedificabilità.
L’ultimo capoverso della disposizione regolamentare afferma che “l’edificazione è consentita unicamente secondo i disposti dell’art. 30 della L.R. n. 56/77”.
Previsioni pressoché identiche sono contenute nell’art. 30 del piano regolatore adottato.
L’art. 30 della legge region. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, si occupa delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e delle zone boscate e, per quanto concerne le seconde, vieta nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione “nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni”.
Rileva l’esponente che, alla luce della disposizione legislativa richiamata, il divieto di edificazione nella zona interessata non deve intendersi quale assoluto, ma consentito subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione regionale.
Ne consegue, sempre secondo la tesi della ricorrente, che il Comune non può denegare direttamente l’assentibilità dell’intervento edificatorio, ma è tenuto a convocare, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, una conferenza di servizi per acquisire il parere favorevole dell’autorità (la Regione Piemonte) preposta alla tutela del vincolo ambientale..
Il rilievo critico coglie parzialmente nel segno, atteso che il citato art. 30 della legge region. n. 56/1977 non vieta incondizionatamente l’edificazione nelle zone boscate, ma solo in quelle che rispondono alle caratteristiche individuate alla lettera a) del quinto comma (in disparte ogni considerazione in merito all’imprecisione del dettato legislativo, non essendo dato comprendere quali siano i boschi che non assolvono funzioni di salubrità ambientale e di difesa del suolo).
Compatibilmente con le previsioni dello strumento urbanistico generale, pertanto, l’edificazione può essere consentita anche in tali zone, a condizione che sia previamente rilasciata apposita autorizzazione paesaggistica regionale.
La ricorrente, però, omette di considerare lo stato di avanzata realizzazione dell’intervento edilizio di che trattasi, tale da richiedere il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non ipotizzabile nel caso di specie.
Anche dopo le modifiche apportate dall’art. 27 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, infatti, l’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria solo per interventi edilizi “minori” e, in particolare, ne esclude il rilascio nel caso di lavori che, come avvenuto nella fattispecie, abbiano creato volumi o superfici utili.
Considerando la natura vincolata delle determinazioni che la pubblica amministrazione assume in materia, può nettamente escludersi, pertanto, che l’intervento realizzato dalla ricorrente possa essere assentito in sanatoria.
5) Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara improcedibile; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007.
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 21 febbraio 2007