REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 173-07 proposto da
ETERNO Renzo, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Dattilo, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Torino, via Madama Cristina n. 8,
contro
la Prefettura di ALESSANDRIA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti n. 45,
la Questura di ALESSANDRIA, in persona del Questore pro-tempore,
e nei confronti
della ditta “ECHELON srl”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del Prefetto di Alessandria 13.11.06 prot. n. 23312/06 AREA II.V., notificato dalla Questura di Alessandria in data 29.11.06, con il quale si stabilisce: “l’istanza in epigrafe, per i motivi in premessa, è respinta”; nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, consequenziale, presupposto e/o connesso, ed in particolare dell’atto della Prefettura di Alessandria 9.08.2006 prot. 21312/06 Area II.V. di avvio di procedimento ex lege 241/90;
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine per equivalente economico.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del 21 febbraio 2007, per la parte ricorrente l’avv. Rosaio per delega dell’avv. Dattilo e, per l’Amministrazione, l’avv. Giua;
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto fondato il ricorso, atteso che, come ha recentemente specificato la giurisprudenza amministrativa, è pur vero che, nell’autorizzare un’attività economica, specie quando sia tale da incidere su interessi primari della cittadinanza, come nel caso dell’autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, la P.A. gode di ampia discrezionalità; tuttavia, i provvedimenti di diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell'attività di vigilanza privata di cui all’art. 134 t.u.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) non possono essere motivati solo in base al numero degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza esistenti, ma debbono dare ragione di come l’interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione, sicché, a tutela della sfera di libertà economica costituzionalmente garantita, il diniego stesso non può legittimamente fondarsi su un mero giudizio di non necessità di un ulteriore istituto (che finisce per tutelare la posizione di mercato dei soggetti già autorizzati e non l'interesse alla sicurezza pubblica) (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2197);
Ritenuto, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato che omette, nella motivazione, tale necessaria valutazione e ritenuto, pertanto, sussistente il difetto di motivazione dedotto in ricorso;
Ritenuto, di conseguenza, fondato il ricorso per tale motivo, da considerarsi assorbente rispetto ad ogni altro motivo dedotto e, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Paolo LOTTI - 1° Referendario, estensore
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 21 febbraio 2007