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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 febbraio 2007 n. 753
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Autoscuola Bisio di Nadia Risso & C. (avv.ti Ranaboldo, Ludogoroff) c. Provincia di Alessandria (Avv.ti Vella, Terzano, Sannazzaro) e Autoscuola Drive Center Paolo (avv.ti Deluigi, Verduci, Ingicco)


Giudizio amministrativo – Regolamento di competenza – Sommaria delibazione fondatezza istanza regolamento di competenza da parte del Giudice – Successivamente entrata in vigore L. 205/00 – Necessità

Il Giudice di primo grado può deliberare sommariamente la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza a seguito dell’entrata in vigore della L. 205/2000 e può rigettarla quando l’impugnazione dell’atto a dedotta efficacia ultraregionale sia privo di carattere provvedimentale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sull’istanza di regolamento di competenza relativa al ricorso R.G.R. n. 98/07, proposto dalle ditte

AUTOSCUOLA BISIO DI NADIA RISSO & C.
e AUTOSCUOLA ZUNINO BARTOLOMEO DI ZUNINO BARTOLOMEO, in persona dei rispettivi titolari, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Ranaboldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50, come da mandato in calce al ricorso;


contro la




PROVINCIA DI ALESSANDRIA
, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.P. 31 gennaio 2007, n. 39 ed in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Vella, Paola Terzano e Daniela Sannazzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della terza in Torino, via Bligny, 11, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;


e nei confronti della ditta



AUTOSCUOLA DRIVE CENTER PAOLO
, già Autoscuola Zunino Geom. Paolo di Zunino Paolo Ottavio, in persona del titolare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Deluigi, Jenny Verduci e Raffaele Ingicco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via del Carmine, 2, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;


nonché contro la



AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione



della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 297/170185 della Direzione Trasporti della Provincia di Alessandria, recante autorizzazione in sanatoria al trasferimento di sede da Valenza ad Ovada in favore della Autoscuola Drive Center Carlo, nonché di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e comunque collegato, ivi compreso, occorrendo, il parere 19 ottobre 2006, n. S751 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la nota 14 luglio 2006, prot. n. 27033/06 della stessa Autorità, nonché, sempre occorrendo, della deliberazione G.P. 29 agosto 1996, n. 1394/41647, portante approvazione dello schema territoriale per la programmazione delle autoscuole della Provincia di Alessandria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e della ditta controinteressata;
Vista l’istanza di regolamento di competenza proposta dalla ditta controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 21 febbraio 2007 l’avv. Ilaria Deluigi per la ditta controinteressata richiedente il regolamento di competenza, l’avv. Carlo Ranaboldo per le ditte ricorrenti e l’avv. Daniela Sannazzaro per la Provincia di Alessandria;
Visto l’art. 31, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto di dover pronunciare decisione semplificata a sensi della disposizione sopra citata;

Considerato che la domanda di regolamento di competenza è proposta sul rilievo che l’impugnazione è estesa al “parere 19 ottobre 2006, n. S751 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la nota 14 luglio 2006, prot. n. 27033/06 della stessa Autorità”: atti che avrebbero efficacia su tutto il territorio nazionale e quindi determinerebbero la competenza del T.A.R. del Lazio;
Considerato che a sostegno dell’istanza la ditta controinteressata richiama un precedente giurisprudenziale in cui si è affermato che “lo spostamento di competenza dal T.A.R. periferico a favore di quello del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di Autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente in connessione con un atto di applicazione, senza che assuma rilievo la maggiore o minore importanza che detta impugnativa riveste nell’economia generale del ricorso, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del Giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza” (Cons. St., IV, 2 aprile 1997, n. 326);
Considerato che il precedente citato risale a data anteriore a quella di entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, che ha introdotto l’istituto della sommaria delibazione della fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza da parte del Giudice di prime cure;
Considerato che la ditta istante richiama poi un altro precedente (Cons. St., VI, 19 ottobre 2006, n. 6264), che però non offre indicazioni circa la portata del potere di sommaria delibazione in argomento;
Ritenuto che, a termini di legge, detto potere non può che tradursi nell’apprezza-mento della non manifesta infondatezza dell’istanza, con correlativo obbligo di non dare corso alla stessa nei casi in cui questa appaia manifestamente infondata;
Ritenuto che tale apprezzamento comporta la valutazione della rilevanza del-l’impugnazione dell’atto a dedotta efficacia ultraregionale tanto sotto il profilo della verifica di tale efficacia, che sotto quello della natura effettivamente provvedimentale dell’atto stesso e della sussistenza nel testo ricorso di censure ad esso direttamente riferibili;
Ritenuto infatti che se la verifica non potesse estendersi a tutti i profili sopra considerati, si consentirebbe alla parte istante un espediente dilatorio in palese violazione del fine perseguito dalla legge di riforma del processo amministrativo;
Ritenuto, per quanto riguarda il caso in esame, che, se i due atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato citati nell’epigrafe del ricorso promanano da un organo centrale e di per sé non hanno efficacia territorialmente limitata, ciò nondimeno essi sono privi di carattere provvedimentale, posto che, come riferisce la stessa ditta istante, essi consistono nella mera raccomandazione alle Province italiane di “evitare con i propri regolamenti e con i singoli provvedimenti, di introdurre ulteriori limitazioni all’entrata nel settore, dettate da finalità di mantenimento dell’attuale struttura dell’offerta e non riconducibili direttamente alla normativa statale”;
Ritenuto che quanto precede trova conferma nella circostanza che manca, nel testo del ricorso, qualsiasi deduzione di illegittimità ad essi direttamente riferibile, tanto che il loro coinvolgimento fra gli atti formalmente (ma non sostanzialmente) impugnati assume carattere meramente tuzioristico;
Ritenuto che per le esposte regioni l’istanza di regolamento di competenza in esame deve dichiararsi manifestamente infondata;
Ritenuto che quanto precede comporta, a termini di legge, la soccombenza della parte istante anche in tema di spese di lite, liquidate come in dispositivo;


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sull’istanza di regolamento di competenza proposta nel ricorso di cui in epigrafe, la dichiara manifestamente infondata.
Condanna la parte istante a rifondere in favore delle parti ricorrenti le spese della presente fase di giudizio, liquidate in complessivi € 600,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 21 febbraio 2007 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - I^ Referendario


Depositata in segreteria a sensi di legge
il 21 febbraio 2007





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