REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
- SEZIONE I -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G.R. n. 117/07 proposto da
CANNIZZARO GIUSEPPE e RIZZO TERESINA, rappresentati e difesi dall’avv. Annunziato Filieri, domiciliatario in Torino, corso Ferrucci, 46, come da mandato a margine del ricorso;
contro il
COMUNE DI BRUINO, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
- dell’ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico – Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Bruino in data 7 novembre 2006, n. 108, recante ingiunzione a demolire un basso fabbricato ad uso deposito realizzato in parte con blocchi di cls prefabbricati e in parte in lamiera e legno, di un basso fabbricato ad uso deposito in legno e copertura in lamiera e pvc, nonché di una tettoia aperta su tre lati in legno e copertura in legno e lamiera, realizzati in assenza di permesso di costruire in Comune di Bruino, via Rivoli, 12, con avviso di acquisizione al patrimonio comunale in difetto di demolizione spontanea;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udito inoltre all’udienza camerale del 21 febbraio 2007 l’avv. Annunziato Filieri per i ricorrenti;
Vista l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
Considerato che il Comune di Bruino ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento relativo all’ingiunzione di demolizione in data 27 ottobre 2006 ed ha adottato l’atto conclusivo il 9 novembre successivo;
Considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 9 del regolamento comunale sui termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi e sulla partecipazione agli stessi approvato con deliberazione C.C. 25 novembre 1997, n. 60;
Considerato che quest’ultima norma dispone, in particolare, che la comunicazione di avvio deve indicare i termini per la presentazione di memorie difensive e quello per la conclusione del procedimento;
Considerato che i ricorrenti, rilevato come tali indicazioni siano state omesse nel caso concreto, deducono che ad essi sarebbe stato precluso l’esercizio del diritto a partecipare al procedimento;
Ritenuto che la censura è manifestamente fondata, atteso che, per quanto il regolamento disciplini in via generale la durata del procedimento in questione (v. allegato A), l’indicazione del termine per la presentazione delle memorie a difesa era comunque necessaria, appunto al fine di consentire l’esercizio del diritto di partecipazione;
Ritenuto che in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza del suo primo motivo, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ma con salvezza degli ulteriori atti che il Comune di Bruino andrà ad adottare nella materia controversa;
Ritenuto che giustificati motivi consentono di dichiarare l’integrale irripetibilità delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori atti che il Comune di Bruino andrà ad adottare nella materia controversa.
Dichiara le spese di giudizio integralmente irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino il 21 febbraio 2007 con l’intervento dei magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - I^ Referendario
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 21 febbraio 2007