T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 21 febbraio 2007 n. 1166
Pres. A. Onorato, est. P. Carpentieri
Crisci Antonio (Avv. Carlo Perrotta) c. Ministero dell’Interno – Questura della Provincia di Caserta (Avv. Distrettuale dello Stato di Napoli). |
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Atti amministrativi – Ordinanza del Questore di divieto di far ritorno in un determinato Comune – Soggetto pericoloso ex art. 2 della Legge n. 1423/1956 – Precedenti di polizia senza conseguenze penali, avviso orale e presenza ingiustificata in un luogo abitualmente frequentato da persona dedite allo spaccio e da tossicodipendenti – Non costituiscono presupposti idonei a fondare la misura limitativa della libertà di circolazione.
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E’ illegittima l’ordinanza del Questore, con la quale si fa divieto ad un soggetto di tornare in un determinato Comune per un certo numero di anni, laddove la stessa si fondi esclusivamente su precedenti di polizia non sfociati in conseguenze penali, su un avviso orale non meglio precisato, e sulla presenza ingiustificata del soggetto in un luogo abitualmente frequentato da persone dedite allo spaccio e da tossicodipendenti. Tali presupposti, infatti, non costituiscono elementi idonei a fondare la misura limitativa della libertà di circolazione di un soggetto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione V^ -
composto dai Signori:
1) Antonio Onorato - Presidente
2) Andrea Pannone - Consigliere
3) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.
sul ricorso n. 125/2007 Reg. Gen., proposto da
Crisci Antonio rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Perrotta, con domicilio eletto in Napoli alla via San Carlo 26, presso lo studio dell’avv. Luigi Imperlino
contro
il Ministero dell’interno – Questura della provincia di Caserta, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso in giudizio, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, ope legis, in Napoli alla via Diaz 11;
per l’annullamento, previa sospensione
«a) dell’ordinanza del Questore di Caserta emessa in data 1.8.2006,notificata il 16.11.2006, con la quale il sig. Crisci Antonio è stato irrogato, ai sensi dell’art. 2 legge 1423/1956, il divieto di ritorno nel comune di Santa Maria a Vico (CE), per anni tre; b) di tutti gli atti presupposti»
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VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata,;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
CONSIDERATO che, con il ricorso in trattazione – ritualmente notificato in data 27 dicembre 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 10 gennaio 2007 – il ricorrente, bracciante agricolo residente – dall’11 settembre 2006 - con il proprio nucleo familiare (moglie e due figli) nel comune di San Felice a Cancello (CE), ha impugnato l’ordinanza del Questore della provincia di Caserta dell’1 agosto 2006 con la quale gli è stato fatto divieto di far ritorno nel comune di Santa Maria a Vico, per la durata di tre anni;
CHE il provvedimento impugnato è stato emesso sui seguenti presupposti: 1) che il ricorrente annovera precedenti per ricettazione, ed è destinatario di avviso orale; 2) che in data 10 maggio 2006, fermato a seguito di controllo effettuato dai Carabinieri della stazione di S. Maria a Vico, nella locale piazza S. Marco, non è stato in grado di fornire spiegazioni circa la sua presenza in quel luogo, abitualmente frequentato da persone dedite allo spaccio di stupefacenti e da tossicodipendenti provenienti da centri limitrofi; 3) che, da controlli effettuati, il Crisci non risulta iscritto nel registro della popolazione stabile del comune di S. Maria a Vico e, di conseguenza, è stato ritenuto individuo socialmente pericoloso;
CONSIDERATO che il ricorso è fondato e merita accoglimento perché il provvedimento impugnato presenta un’evidente carenza istruttoria e motivazionale – rivelatrice di un insufficiente accertamento dei presupposti – atteso che i “precedenti di polizia per ricettazione”, non altrimenti precisati, né sfociati in conseguenze penali, così come l’avviso orale (anche tale atto di data non precisata) e la circostanza della presenza ingiustificata del ricorrente in piazza San Marco di Santa Maria a Vico, non costituiscono elementi oggettivamente idonei a fondate la misura limitativa della libertà di circolazione del ricorrente, oggetto di giudizio;
RITENUTO, conclusivamente, che, per i suesposti motivi, il ricorso risulta fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il potere dell’amministrazione di riesercitare correttamente la funzione;
RITENUTO, quanto alle spese, che le stesse, secondo la regola della soccombenza, andranno poste a carico dell’amministrazione intimata, nell’importo in dispositivo indicato, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visto ed applicato l’art. 26, commi 4 e 5 della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Questore di Caserta dell’1 agosto 2006, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione intimata.
Condanna il Ministero dell’interno, in persona del ministro p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre il rimborso, in favore del ricorrente, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007.
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