T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 21 febbraio 2007 n. 1165
Pres. A: Onorato, est. P. Carpentieri
Topa Pasqualina (Avv. Giuseppe Mastroianni) c. Comune di Marcianise (Avv. Salvatore Colella). |
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1. Atti amministrativi – Provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare – Atto di gestione – Competenza del Dirigente - Decreto sindacale – Illegittimità per incompetenza del Sindaco.
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2. Atti amministrativi – Provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare – Determinazione dell’Amministrazione Comunale basata esclusivamente sulla nota del Commissariato di P.S. – Carenza di istruttoria – Sussiste – Autonomi accertamenti e accurata istruttoria – Necessità.
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1. E’ illegittimo il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare adottato dal Sindaco con decreto. Tale atto, infatti, quale atto di gestione, rientra nella competenza del Dirigente. 2. L’Amministrazione comunale, al fine di adottare un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare, non può basarsi esclusivamente sulla nota del Commissariato di P.S., ma deve svolgere propri autonomi accertamenti, anche mediante appositi sopralluoghi, volti ad acquisire maggiore e definitiva certezza in ordine ai presupposti di fatto dell’adottato provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio medesimo1
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1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3529, secondo cui: “il provvedimento che dispone al revoca o la decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare necessita, per la gravità delle ripercussioni che può avere sul destinatario, di un’accurata istruttoria e di una congrua motivazione da cui risultino gli elementi su cui si fonda la decisione dell’amministrazione e l’iter logico dalla stessa seguito”. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione V^ -
- composto dai Signori:
1) Antonio Onorato - Presidente
2) Andrea Pannone - Consigliere
3) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.
sul ricorso n. 3149/2006 Reg. Gen., proposto da
Topa Pasqualina rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mastorianni, con domicilio eletto in Napoli alla via Morghen 32, presso lo studio dell’avv. Ciro Pacilio
contro
il Comune di Marcianise, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Colella, con domicilio eletto in Napoli alla via Diocleziano 146, presso il sig. Amato Antonio
per l’annullamento, previa sospensione
«del decreto n. 1 del 22.2.2006, notificato il successivo 24.2.2006, con il quale il Sindaco della Città di Marcianise, arch. Filippo Fecondo, decretava la decadenza dall’assegnazione, ex art. 20 l.r. 18/1997, per l’alloggio sito in Marcianise, località Santella, parco Italia, palazzina B, scala C, piano 3, interno 5, nei confronti della sig.ra Topa Pasqualina, nata a Marcianise il 12.11.1951; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali».
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, con le annesse produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
CONSIDERATO che, con il ricorso in trattazione – ritualmente notificato in data 24 aprile 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 5 maggio – la ricorrente, assegnataria di un alloggio ubicato nel Comune Marcianise alla località Santella, Parco Italia (Palazzina B, scala C, piano 3, int. 5) di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Caserta,ha impugnato il decreto n. 1 del 22 febbraio 2006, notificatole il successivo 24 febbraio, con il quale il sindaco del comune di Marcianise ha decretato la decadenza dall’assegnazione del suddetto alloggio, ai sensi dell’art. 20 della l.r. 18 del 1997;
CHE, il suddetto decreto è stato emesso in seguito alla richiesta dell’I.A.C.P. di Caserta di cui alla nota n. 4142 del 4 agosto 2005, sulla base di generiche informazioni assunte dal Commissariato di P.S. di Marcianise (cfr. nota prot. n. 10010/II/2005, con la quale il Commissariato di P.S. rappresentava all’amministrazione comunale che “. . .a seguito di accertamenti esperiti da questo ufficio, si riscontrava che la sig.,ra Topa Pasqualina, con residenza anagrafica in Marcianise al P.co Italia (appartamento assegnato dall’IACP di Caserta), di fatto ha sempre abitato in Marcianise alla via Po n. 1, nell’appartamento di proprietà del convivente Buonanno Gennaro, attualmente detenuto. . . “;
CONSIDERATO che il ricorso è fondato e merita accoglimento per l’assorbente fondatezza del dedotto motivo di incompetenza del Sindaco ad adottare l’impugnato provvedimento di decadenza che, in quanto atto di gestione, rientra nella competenza del Dirigente;
CHE l’illegittimità dell’atto impugnato deriva altresì dalla carenza di istruttoria, poiché l’amministrazione comunale intimata, anziché fondare la propria determinazione esclusivamente sulla nota del Commissariato di P.S. di Marcianise, avrebbe dovuto svolgere propri, autonomi accertamenti, per il tramite della polizia municipale, anche mediante apposti sopralluoghi, volti ad acquisire maggiore e definitiva certezza in ordine ai presupposti di fatto dell’adottato provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio (in tal senso cfr., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3529, secondo cui “il provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare necessita, per la gravità delle ripercussioni che può avere sul destinatario, di un’accurata istruttoria e di una congrua motivazione da cui risultino
gli elementi su cui si fonda la decisione dell’amministrazione e l’iter logico dalla stessa seguito”).
RITENUTO conclusivamente che, per i suesposti motivi, il ricorso risulta fondato e, come tale meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il potere dell’amministrazione di riesercitare correttamente la funzione;
RITENUTO, quanto alle spese, che le stesse, secondo la regola della soccombenza, andranno poste a carico dell’amministrazione intimata, nell’importo in dispositivo indicato, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visto ed applicato l’art. 26, commi 4 e 5 della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del sindaco del Comune di Marcianise n. 1 del 22 febbraio 2006, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione intimata.
Condanna il Comune di Marcianise, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre il rimborso, in favore della ricorrente, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007.
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