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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 12 febbraio 2007 n. 229
G. Vacirca Pres. A. Migliozzi Est.
Associazione “Osservatorio delle politiche urbanistiche, ambientali,e sociali di Pistoia”ed altre (Avv. G. Passalacqua) contro il Comune di Pistoia (Avv. G. Calugi), la Provincia di Pistoia (Avv.ti P. Pupino e L. Coppola), la Regione Toscana (Avv. E. Baldi) e nei confronti di Astaldi S.p.A. (Avv.ti S. Grassi, M. Annoni, A. Segato e F. Adavastro) e con l’intervento ad opponendum di Azienda USL n.3 di Pistoia (Avv. C. Malinconico) nonché del Sistema Integrato Ospedali regionali ( S. I. O. R.) (Avv.ti C. Guccione, S. Fidanzia e A. Gigliola)


Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere - Comitati e/o associazioni locali ambientaliste e singoli cittadini in un ambito territoriale interessato da interventi incidenti su interessi ambientali - Legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti che tali interventi consentano – Solo criterio della “vicinitas” – Insufficienza

Sia i comitati e/o le associazioni locali ambientaliste sia i singoli cittadini in un ambito territoriale interessato da interventi incidenti su interessi ambientali non hanno la legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti che tali interventi consentano, in quanto la vicinitas non è di per sè un elemento differenziatore della posizione giuridica soggettiva vantata dagli stessi, occorrendo diversamente una situazione concreta e fattuale che si rifletta negativamente sulla posizione sostanziale stessa ledendola. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano

 

N. 229 REG. SENT.
ANNO 2007
n. 196 Reg. Ric.
Anno 2006

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n.196/2006 proposto

 

dall’Associazione “Osservatorio delle politiche urbanistiche, ambientali,e sociali di Pistoia”, dall’Associazione “Centro studi e documentazione sull’Handicap”, dall’Associazione “Legambiente Circolo di Pistoia” nonché da Bertini Fabrizio, Capecchi Alessandro, Bartolomei Alessio, Fedi Roberto, Fusari Andrea, Matteoni Franco, Scognamiglio Mario, Geri Fabrizio, Campana Gina, Giacomelli Michela e Chessa Mauro, rapp.ti e difesi dall’avv. Gianfranco Passalacqua, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Marco Rossi, in Firenze, via Frà Bartolomeo, n. 5

 

CONTRO

 

- Il Comune di Pistoia, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Calugi, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Gino Capponi, n. 26

 

- la Provincia di Pistoia, in persona del presidente della provincia pro tempore, rapp.to e difesa dagli avv.ti Paola Pupino e Lucia Coppola dell’Avvocatura Provinciale, con domicilio presso la Segreteria del TAR;

 

- la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Enrico baldi, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Regionale, in Firenze, via Cavour, n. 18

 

e nei confronti di

 

- Astaldi S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Marco Annoni, Andrea Segato e Francesco Adavastro, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in Firenze, Corso Italia, n. 2

 

e con l’intervento ad opponendum di

 

- Azienda USL n. 3 di Pistoia, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall’ avv.to Carlo Malinconico, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Brizzi, in Firenze, via della Cernaia, n. 31;

 

- Sistema Integrato Ospedali regionali (S. I. O. R.), in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Claudio Guccione, Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Franceso Brizzi, in Firenze, via della Cernaia, n. 31

 

per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Pistoia n.171 del 14/12/2005 avente ad oggetto: “Ratifica dell’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo presidio Ospedaliero di Pistoia nonché dell’Accordo di programma del 18/11/2005”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia, della provincia di Pistoia , della Regione Toscana, e della Società Astaldi;
Visti gli interventi ad opponendum della USL n.3 di Pistoia e del S. I.O.R.:
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 2006, relatore il consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. M.Rossi delegato da G.Passalacqua, l’avv. G.Calugi, l’avv. P.Pupino, l’avv. E.Baldi, l’avv.J.Sanalitro delegato da F.Adavastro, l’avv. S.Fidanzia e l’avv. A.Gigliola;
Ritenuto e considerato quanto segue in

 

FATTO e DIRITTO

 

In attuazione del progetto “Nuovi Ospedali” riguardante la realizzazione di quattro presidi ospedalieri nelle province di Lucca, Prato, Massa Carrara e Pistoia di cui al piano sanitario regionale approvato dalla Regione Toscana con delibera consiliare n. 60/2002 , venivano adottate dalle Amministrazioni interessate varie determinazioni della procedura diretta alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia.
Il Comune suddetto, orientato a localizzare l’opera in questione nell’ex Campo di volo, con deliberazione della Giunta Municipale n.204 del 9/9/2005 attivava la procedura di variante per Accordo di pianificazione ai sensi dell’art.21 della aL.R. n.1/2005.
Quindi, la Regione Toscana, con deliberazione della G.R. n.897 del 12 settembre 2005 promuoveva la stipulazione dell’Accordo di Programma tra le Amministrazioni coinvolte che sottoscrivevano detto Accordo in data 18 novembre 2005.
Il Consiglio Comunale di Pistoia con deliberazione n. 171 del 14 dicembre 2005 procedeva a ratificare l’Accordo di programma , con conseguente approvazione della variante al PRG e al Piano Strutturale onde consentire l’ubicazione del plesso ospedaliero nell’ex Campo di volo.
Ciò detto, le Associazioni e le persone fisiche indicate in epigrafe hanno impugnato detto Accordo di Programma e l’atto deliberativo comunale di ratifica dell’Accordo stesso, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art.34, comma 1 del dlgs. N.267/2000 e agli artt.4,6 della L.R. n.76/96, così come modificati dalla L:R. n.1/2005;
2) Violazione e7o falsa applicazione di legge e regolamento in riferimento all’art.34 commi 5, 6 del dlgs.n.267/2000; agli artt.10,15,16,17 e 18 della L.R. n.1/2005; al Dpr n.372/2001,art.11; violazione dell’art.97 della Costituzione ; carenza di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione , irragionevolezza , illogicità manifesta;
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art.34 del dlgs. N.267/2000, sviamento;
4) Violazione e7o falsa applicazione di legge e regolamento, con riferimento alla L.R. 172005, artt.1 e seguenti ed art.22 ; alla L.R. n.81/95; al D. M. 117371988; alla delibera C. R. Toscana n.94/85; all’art.21 della legge n833 del 1978; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza.
Successivamente, gli stessi ricorrenti con atto di motivi aggiunti depositato il 21 giugno 2006 hanno impugnato oltrechè gli atti già oggetto del gravame originario, il bando di gara di project financing per la progettazione e costruzione dei nuovi ospedali e per la gestione dei relativi servizi adottato dal Sistema Integrato Ospedali regionali (S.I.O.R.)
Questi i motivi d’impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art.34 del dlgs. N.267/2000: violazione degli artt.1 e 12 dell’Accordo di programma promosso dalla Regione Toscana e sottoscritto il 18 novembre 2005;
2) Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art.34 comma 1 del dlgs. N.267 del 2000 e agli artt.4 e 6 della L.R. n.76/96 così come modificati dalla l.R. n.1/2005;
3) Violazione e falsa applicazione di legge e regolamento in riferimento all’art.34 commi 5 e 6 del dlgs. N.267/2000; agli artt.10,15,16,17 e 18 della L.R. n.1/2005; al Dpr n.327/2001,art.11, violazione dell’art.97 Cost.,carenza di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione , irragionevolezza , illogicità manifesta;
4) Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art.34 del dlgs. N. 26772000; sviamento;
5) Violazione e falsa applicazione di legge e regolamento, con riferimento alla L.R. n.1/2005, artt.1 e ss ed art.22,alla L.R. n.81/1995; al D.m. 11/3788; alla delibera C.R. Toscana n.94785; all’art.21 della legge n.833 del 1978, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza.
Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso e controbattere altresì ai motivi aggiunti le Amministrazioni territoriali sopra indicate e la controinteressata Società Astaldi.
Dal canto loro la USl n.3 di Pistoia e il S. I. O. R. hanno proposto intervento ad opponendum della parte ricorrente.
Tanto premesso, occorre preliminarmente darsi carico di esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva sollevata ex adverso dalle controparti in riferimento sia alle Associazioni sia alle persone fisiche indicate in epigrafe.
Com’è noto le disposizioni di cui agli artt.13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n.349 (istitutiva del Ministero dell’Ambiente) recano l’esplicita legittimazione delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all’azione giurisdizionale .
Anche la giurisprudenza amministrativa, poi, ha sancito la legittimazione delle Associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della normativa suindicata, in particolare, laddove le doglianze sollevate impingano in profili legati all’interesse della tutela dell’ambiente.
Inoltre sul punto della tassatività o meno del riconoscimento legislativo nel senso se questo sia o meno “condicio sine qua non” della legittimazione ad agire, esistono in giurisprudenza posizioni variegate (nel senso della tassatività, Cons. Stato, Sezione VI 16 luglio 1990 n.728; idem 5/12/2002 n.6657; contra, Cons Stato Sezione VI 7 febbraio 1996 n.182).
La questione è stata affrontata in precedenza anche da questo Tribunale che ha avuto modo di affermare come sia i comitati e/o le associazioni locali ambientaliste sia i singoli cittadini in un ambito territoriale interessato ad interventi incidenti su interessi ambientali siano carenti di legittimazione ad impugnare quelle determinazioni che tali interventi consentono.
In particolare ( vedasi questa stessa Sezione sentenze nn.1493 e 1494 del 5 maggio 2003 e Sezione II sentenza n.5491 del 5 luglio 2003) in tali pronunce è stato rimarcata la circostanza per cui la “vicinitas” non costituisce di per sé elemento differenziatore della posizione giuridica soggettiva vantata da tali soggetti e se così non fosse si darebbe luogo ad una sorta di azione popolare che nel nostro ordinamento è permessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Le argomentazioni su illustrate e le relative conclusioni appaiono pienamente condivisibili e tale convincimento risulta vieppiù rafforzato dai seguenti, ulteriori elementi di giudizio: a) quanto alle Associazioni in epigrafe, le medesime oltre ad essere a carattere locale e perciò prive dei requisiti ritenuti indispensabili per individuare una posizione differenziata e qualificata in capo a siffatti organismi, formulano nell’interezza del gravame ( ricorso originario e motivi aggiunti) censure che attengono pressochè esclusivamente a pretesi vizi della procedura di adozione e approvazione di atti di valenza urbanistica, propedeutici alla realizzazione dell’opera pubblica in questione; b) quanto alle persone fisiche ricorrenti, va sottolineato come al di là della mera enunciazione delle generalità non viene fatta menzione alcuna della qualità loro rivestita né delle ragioni di collegamento funzionale di dette persone con i provvedimenti assunti dalle Amministrazioni interessate.
Per le suesposte considerazioni, va affermata la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, con conseguente inammissibilità del ricorso (oltrechè dei motivi aggiunti)
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara Inammissibile.
Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 14 dicembre 2006

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 FEBBRAIO 2007
Firenze, lì 12 FEBBRAIO 2007



   

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