T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 12 febbraio 2007 n. 218
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.
Kartogroup S.p.A.ed altre (Avv. M. Lai) contro il Comune di Capannori (Avv. G. Giovannelli) |
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Giustizia amministrativa – Ricorso volto all’annullamento del Piano Finanziario Tariffa Igiene Ambientale - Società cui il comune ha affidato le funzioni di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché quelle di accertamento e riscossione della tariffa – Assume la veste di controinteressata
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Nel ricorso volto all’annullamento del Piano Finanziario Tariffa Igiene Ambientale assume la veste di controinteressata la società cui il comune ha affidato le funzioni di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché quelle di accertamento e riscossione della tariffa, chiamata annualmente a presentare il Piano finanziario dei costi del servizio smaltimento rifiuti, ai fini dell’individuazione della tariffa finalizzata alla copertura di detti costi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZ.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1350/2006 proposto da
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KARTOGROUP S.p.A., IL RUSTICO S.p.A., EXTRAFLOR S.r.l., MESCHI S.r.l., MO.VI. S.r.l., S.I.C.I. S.r.l., G. MESCHI & C. S.p.A., TOSCOCARTA S.p.A., VAL S.p.A., FANINI SPORT S.r.l., Società RAIMONDO MARIO, TUBICOM S.p.A. e FUSTELCARTON S.r.l. tutte rappresentate e difese dall’Avv. Michele Lai ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze, Viale A. Gramsci n. 7;
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contro
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il Comune di Capannoni, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Guido Turi in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 60;
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PER L'ANNULLAMENTO
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Capannoni n. 15 del 28 aprile 2006, pubblicata all’Albo Pretorio dal 16 maggio 2006 per quindici giorni consecutivi, recante la modifica al Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati in parte qua;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Capannoni n. 164 del 19 maggio 2006, pubblicata all’Albo Pretorio dal 31 maggio 2006 per quindici giorni consecutivi, recante l’approvazione del Piano Finanziario Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) Esercizio 2006 e la approvazione delle Tariffe Igiene Ambientale per le utenze domestiche e non domestiche relative all’esercizio 2006;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con il ricorso in epigrafe, le società ricorrenti, che dichiarano di svolgere attività produttiva nel territorio del Comune di Capannoni, hanno impugnato sia la deliberazione della Giunta Comunale di Capannoni n. 164 del 19 maggio 2006 - con cui è stato approvato il Piano Finanziario Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) Esercizio 2006 dei costi del servizio smaltimento rifiuti – presentato dalla società ASCIT – e la relativa tariffa – che la deliberazione del Consiglio Comunale di Capannoni n. 15 del 28 aprile 2006, con cui è stato approvato, con modifiche, il Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Deducono a sostegno del gravame che nel Piano finanziario presentato dalla società ASCIT – approvato con la citata delibera di G.C. n. 164/2006 - relativo ai costi del servizio smaltimento rifiuti, mancherebbe ogni riferimento relativo ai precedenti esercizi; risulterebbe conseguentemente illegittimo anche l’aumento della tariffa finalizzata alla copertura dei costi del servizio in questione.
Deducono, inoltre, con riferimento al Regolamento approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 15/2006, l’illegittimità del differimento dell’applicazione di alcuni criteri di calcolo della tariffa, differimento di cui ha tenuto conto l’Ente gestore ASCIT S.p.A. nel Piano finanziario relativo all’esercizio 2006 dallo stesso presentato e approvato con la citata delibera di G.C. n. 164/2006.
Il ricorso è inammissibile per omessa notifica dello stesso alla controinteressata ASCIT, portatrice di un interesse sostanziale alla conservazione dei provvedimenti impugnati.
Il Comune di Capannori, infatti, così come specificato all’art. 1 del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati, approvata con la delibera del Consiglio Comunale n. 15/2006, ha affidato le funzioni di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché quelle di accertamento e riscossione della tariffa per la gestione del suindicato servizio alla società ASCIT S.p.A., chiamata annualmente a presentare il Piano finanziario dei costi del servizio smaltimento rifiuti, ai fini dell’individuazione della tariffa finalizzata alla copertura di detti costi.
All’art. 2 del medesimo Regolamento si specifica altresì che “Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire tramite la tariffa sono quelle individuate nel contratto di servizio stipulato annualmente tra il Comune e A.S.C.I.T.”
Risulta, pertanto, di palese evidenza che nella controversia in esame alla società ASCIT vada riconosciuta la qualità di soggetto controinteressato, agevolmente individuabile dal tenore dei provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese di giudizio sussistono, tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, pronunciandosi in ordine al ricorso n. 1350/2006, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, in data 16 genanio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Saverio Romano Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 FEBBRAIO 2007
Firenze, lì 12 FEBBRAIO 2007
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