T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 12 febbraio 2007 n. 219
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.
E. Ferri ed altri (Avv.ti G. Guizzi e D. Granara) contro il Comune di Pontremoli (non costituito), il Commissario Prefettizio del Comune di Pontremoli (non costituito), il Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato) e la Prefettura di Massa Carrara (Avvocatura dello Stato) |
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Elezioni – Sindaco – Dimissioni volontarie – Sentenza di ineleggibilità intervenuta prima che le dimissioni divenissero irrevocabili - Art. 53, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Reggenza del Vicesindaco e prorogatio del Consiglio e della Giunta – Applicazione – Necessità – Nomina di Commissario straordinario - Illegittimità
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Laddove il Sindaco abbia presentato dimissioni volontarie ma, prima che queste divenissero irrevocabili, sia intervenuta sentenza non appellata dichiarativa della decadenza del Sindaco per causa di ineleggibilità antecedente alla elezione, deve trovare applicazione l’art. 53, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede la reggenza del Vicesindaco e la prorogatio del Consiglio e della Giunta. Ne consegue chè è illegittima l’applicazione del terzo comma del medesimo articolo, atteso che il Prefetto avrebbe dovuto privilegiare il predetto procedimento, che consente la permanenza in carica fino alle nuove elezioni degli organi rappresentativi democraticamente eletti, invece che ricorrere ad un istituto straordinario ed eccezionale – e di stretta intepretazione – come la nomina del Commissario ed il conferimento allo stesso dei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZ.
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. 1388/2006 proposto da
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FERRI ENRICO, RIBOLLA GIANCARLO, PIZZANELLI ROBERTO, PINELLI ALBERTO, SPINETTI GENESIO, RUBINI MONICA, BUTTINI MANUEL, CAVELLINI CLARA, CORCHIA GIANMARCO e LECCHINI MARIO rappresentati e difesi da: GUIZZI GIUSEPPE GRANARA DANIELE con domicilio eletto in FIRENZE VIA MAGGIO, 30 pressoBARONTI ENEA
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Contro
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COMUNE DI PONTREMOLI non costituitosi in giudizio
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COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI PONTREMOLI non costituitosi in giudizio
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
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PREFETTURA DI MASSA CARRARA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
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per l’annullamento
- del decreto del Prefetto di Massa Carrara, prot. W.A. 8406/02-14/Area II del 08.08.2006, avente ad oggetto “avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di Pontremoli..”; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche non conosciuto;
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Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale in data 17 ottobre 2006 per l’annullamento:
- del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2006, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 219 del 20.09.2006, avente ad oggetto “Scioglimento del Consiglio Comunale di Pontremoli e nomina del commissario straordinario”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente:
- della allegata Relazione del Ministro dell’Interno del 25 agosto 2006;
- del parere reso dal Direttore Centrale per le Autonomie del Ministero dell’Interno alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara prot. n. 15946/14 del 4.08.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di
MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti della causa;
Udito nella pubblica udienza del 16 Gennaio 2007, relatore il Cons. ELEONORA DI SANTO, l’Avvocato D. Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con sentenza del 1° agosto 2006 n. 492, il Tribunale di Massa dichiarava l’ineleggibilità di Marino Bertocchi a Sindaco del Comune di Pontremoli e per l’effetto dichiarava la sua decadenza dalla carica.
Nelle more della definizione del procedimento giurisdizionale conclusosi con la suindicata sentenza, il 17 luglio 2006, il Sindaco Bertocchi rassegnava formali dimissioni dalla carica – “per motivi annunciati di discontinuità politica e di salute” – le quali, come previsto dall’art. 53, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, sarebbero diventate “efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio”.
In data 4 agosto 2006 il Consiglio Comunale, sul presupposto che dovesse trovare applicazione l’art. 53, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, essendo intervenuta la pronuncia di decadenza anteriormente alla data di efficacia delle dimissioni rassegnate il 17 luglio 2006, dava atto dell’avvenuta decadenza del Sindaco.
Ne seguiva l’assunzione delle funzioni di Sindaco da parte del Vicesindaco, e il permanere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in regime di prorogatio, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 53, 1° comma, citato che, nel disciplinare, tra le altre, l’ipotesi di decadenza del Sindaco prevede che in tal caso la “Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio”, organi che tuttavia “rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco”, e prevede altresì che sino alla suddetta data le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Peraltro, il Prefetto della Provincia di Massa Carrara riteneva che nel caso di specie non dovesse trovare applicazione l’art. 53, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 – che disciplina l’ipotesi di decadenza del Sindaco – bensì l’art. 53, 3° comma, del medesimo D. Lgs. che disciplina l’ipotesi di dimissioni del Sindaco e prevede che in tal caso “si procede allo scioglimento del … consiglio, con contestuale nomina di un commissario”.
Pertanto, con decreto prot. W.A. 8406/2-14/Area II dell’8 agosto 2006, il Prefetto della Provincia di Massa Carrara, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Sindaco del Comune di Pontremoli il 17 luglio 2006, “divenute efficaci ed irrevocabili alla data del 7 agosto 2006” ex art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e vista la sentenza del 1° agosto 2006, con la quale il Tribunale di Massa ha dichiarato la decadenza, per ineleggibilità, del Sindaco; ritenuto che la medesima pronuncia “non possa influire sul procedimento disciplinato dall’art. 53, comma 3, sopra citato, in quanto, a norma dell’art. 84, comma 3, del D.P.R. n. 16.05.1960 n. 570, l’esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale civile sui ricorsi in materia elettorale resta sospesa in pendenza del ricorso alla Corte d’Appello”, il che troverebbe conferma “nel parere n. 1392/2002 del Consiglio di Stato”; ritenuto infine che attesi i motivi di “discontinuità politica” richiamati dal Sindaco nella lettera di dimissioni, “evidentemente riconducibili all’incertezza determinatasi già da alcuni mesi in seno al Consiglio Comunale” sussistessero “i motivi di grave ed urgente necessità previsti dall’art. 141, comma 7, del citato Testo Unico [D. Lgs. 267/2000], per far luogo alla sospensione dell’organo consiliare nelle more della procedura di scioglimento” disponeva:
- l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale;
- la sospensione del medesimo;
- la nomina del Dott. Girolamo Bonfissuto a Commissario incaricato della provvisoria amministrazione dell’Ente, con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
Con D.P.R. 8 settembre 2006, il Capo dello Stato, “considerato che, in data 17 luglio 2006, il predetto amministratore – Sindaco Marino Bertocchi – ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge” e ravvisata la sussistenza degli estremi per far luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 53, comma 3, e 141, comma 1, lett. b), n. 2 del T.U.E.L., sulla proposta del Ministero dell’Interno, la cui relazione in data 25 agosto 2006 era allegata al decreto a farne parte integrante, decretava lo scioglimento del Consiglio Comunale di Pontremoli e nominava il Dott. Girolamo Bonfissuto “commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge”, conferendogli i poteri del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.
Nella allegata Relazione al Presidente della Repubblica, il Ministro dell’Interno prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Marino Bertocchi in data 17 luglio 2006, e che “le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge”. Soggiungeva, poi, che, “Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il prefetto di Massa Carrara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato [di Pontremoli] disponendone, nel contempo, con provvedimento n. W.A. 8406/2-14/Area II dell’8 agosto 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune”. Concludeva, quindi, nel ritenere che “nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, e sottoponeva alla firma del Capo dello Stato lo “schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontremoli (Massa Carrara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Girolamo Bonfissuto”.
Il D.P.R. 8 Settembre 2006 veniva preceduto, inoltre, da un parere reso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara dal Direttore Centrale per le Autonomie del Ministero dell’Interno prot. n. 15946/14 del 4 agosto 2006, con cui si esprimeva l’avviso che “qualora il sindaco di Pontremoli non revochi le dimissioni presentate il 17 luglio u.s. entro il termine di legge, il cui computo non ha subito soluzioni di continuità, la dismissione efficace ed irrevocabile della carica di sindaco costituisce presupposto di scioglimento del consiglio comunale che si verifica prima della causa dissolutoria per decadenza dalla carica apicale”.
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2. Con il ricorso in esame, i ricorrenti – tra i quali Enrico Ferri è Vicesindaco, nonché Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Pontremoli, mentre gli altri sono Consiglieri di maggioranza del Consiglio Comunale, ovvero componenti della Giunta Comunale – hanno impugnato il decreto del Prefetto di Massa Carrara, prot. W.A. 8406/02-14/Area II dell’8 agosto 2006, avente ad oggetto, come si è visto, l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di Pontremoli, la sospensione, nelle more di tale procedura, del medesimo Consiglio Comunale e il conferimento al Dott. Girolamo Bonfissuto, quale Commissario, dell’incarico della provvisoria amministrazione dell’ente, con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
Queste le censure dedotte a sostegno del gravame:
1) “Violazione dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alla violazione e falsa applicazione del comma 3 del medesimo articolo. Eccesso di potere per difetto del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento di potere”.
Le dimissioni del Sindaco hanno acquisito efficacia decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, ossia il 6 agosto 2006, e cioè quando la decadenza del Sindaco dalla carica era stata già dichiarata con la sentenza del Tribunale di Massa 1° agosto 2006 n. 492.
Della decadenza del Sindaco ha preso atto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 4 agosto 2006, “ai fini stabiliti dalla legge e dallo Statuto Comunale”, ossia ai fini e per gli effetti di cui all’art. 53, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del quale “In caso di … decadenza … del sindaco … la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco … Sino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco … sono svolte … dal vicesindaco …”.
Conseguentemente il Prefetto non avrebbe potuto emettere il decreto impugnato e non avrebbe potuto nominare il commissario quando era già in corso, in applicazione del citato art.53, 1° comma, la reggenza del Vicesindaco e la prorogatio del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale fino alle nuove elezioni.
2) “Violazione dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alla violazione e falsa applicazione del comma 3 del medesimo articolo 53, sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste. Travisamento dei fatti. Sviamento. Perplessità”.
Il richiamo all’art. 84, 3° comma, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in forza del quale, in materia elettorale, “L’esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza del ricorso alla Corte di appello”, e il richiamo al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 22 maggio n. 1392/2002, sarebbero del tutto inconferenti, travisati e contraddittori sotto molteplici profili:
- non si sarebbe tenuto conto che la presa d’atto da parte del Consiglio Comunale della decadenza del Sindaco, l’avvenuta attivazione della reggenza del Vicesindaco e della prorogatio della Giunta e del Consiglio fino alle nuove elezioni unitamente con le intervenute dimissioni del Sindaco, escludevano la necessità di esecuzione della sentenza del Tribunale di Massa 1° agosto 2006 n. 492 dichiarativa della decadenza del Sindaco dalla carica, risultando tale sentenza già eseguita;
- la ripetuta sentenza n. 492/2006 sarebbe esecutiva, nonché passata in giudicato il 6 agosto 2006 (data di efficacia ed irrevocabilità delle dimissioni del Sindaco), atteso che la norma contenuta nell’art. 84, 3° comma, del D.P.R. n. 570/1960, richiede per la sua operatività, l’avvenuta proposizione (“in pendenza”) del ricorso alla Corte d’Appello, che, nella fattispecie in esame, non è stato proposto né è più proponibile per difetto di interesse all’impugnazione a seguito dell’irrevocabilità delle dimissioni del Sindaco, maturata il 6 agosto 2006;
- il predetto parere del Consiglio di Stato sarebbe stato reso nel diverso caso di annullamento delle elezioni, ai fini della convocazione dei comizi elettorali, e cioè in fattispecie diversa dallo scioglimento del Consiglio per intervenuta decadenza del Sindaco; in ogni caso, per le considerazioni svolte al punto precedente, essendo la sentenza n. 492/2006 divenuta incontrovertibile e passata in giudicato il 6 agosto 2006, e quindi anteriormente all’emanazione del decreto prefettizio impugnato, risulterebbe soddisfatta anche l’esigenza espressa – seppur a diversi fini – nel citato parere.
3) “Violazione dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alla violazione e falsa applicazione del comma 3 del medesimo articolo 53, sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità degli atti amministrativi. Eccesso di potere per contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento”.
Essendo intervenuta la declaratoria di decadenza del Sindaco per causa di ineleggibilità antecedente alla elezione, con conseguente attivazione della reggenza del Vicesindaco e prorogatio del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell’art. 53, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Prefetto avrebbe comunque dovuto privilegiare il predetto procedimento, che consente la permanenza in carica fino alle nuove elezioni degli organi rappresentativi democraticamente eletti, invece che ricorrere ad un istituto straordinario ed eccezionale – e di stretta intepretazione – come la nomina del Commissario ed al conferimento allo stesso dei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.
4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 141, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. medesimo e alla violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Perplessità”.
Non sussisterebbe e non sarebbe neanche astrattamente configurabile motivo alcuno che potesse giustificare la nomina del commissario ex art. 141, 7° comma, del T.U.E.L., tanto meno “di grave ed urgente necessità”, tenuto conto che nella seduta del 4 agosto 2006 (dopo le dimissioni e dopo la declaratoria di decadenza), con il voto compatto della medesima maggioranza, il Consiglio Comunale ha approvato numerose delibere; lo stesso dicasi per la Giunta Comunale che ha continuato a svolgere regolarmente la sua attività di governo, espressa nelle relative delibere, assunte anche con la partecipazione e l’approvazione del Sindaco dimissionario. La stessa proposizione del ricorso in esame da parte dei nove Consiglieri di maggioranza del Consiglio Comunale e della totalità della Giunta sarebbe chiara ed inequivocabile conferma della inesistenza di qualsiasi problema politico.
In ogni caso nel decreto impugnato non sarebbe stato minimamente indicato il motivo che potesse giustificare la nomina del commissario ex art. 141, 7° comma, citato.
5) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 141, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. medesimo, sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Indeterminatezza. Sviamento”.
Ai sensi del sopra riportato art. 141, 7° comma, del T.U.E.L., “in attesa del decreto di scioglimento”, solo il Consiglio Comunale potrebbe essere sospeso ove vi siano “motivi di grave e urgente necessità” e non il Vicesindaco e la Giunta.
Invece, il Prefetto, con il decreto impugnato non solo ha sospeso il Consiglio Comunale in assenza dei presupposti legittimanti, ma al nominato Commissario ha conferito oltre che i poteri del Consiglio, anche quelli della Giunta e del Sindaco, esorbitando dai limiti fissati dalla predetta norma che consentirebbe solo l’attribuzione al Commissario dei poteri del Consiglio sospeso, ma non della Giunta e del Sindaco, la cui sospensione non sarebbe prevista, restando in prorogatio la prima e assumendo il Vicesindaco le funzioni del Sindaco, ove questi si sia dimesso.
Né sarebbe stato previsto alcun termine di durata del provvedimento di sospensione del Consiglio Comunale di Pontremoli e del correlato incarico del Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, ancorché la norma richiamata individui un termine massimo di novanta giorni di sospensione del Consiglio.
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3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il D.P.R. 8 agosto 2006 con cui veniva decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Pontremoli e veniva nominato il Dott. Girolamo Bonfissuto “commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge”, e allo stesso venivano conferiti i poteri del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.
Hanno impugnato, altresì, quali atti connessi e/o presupposti, l’allegata relazione del Presidente della Repubblica e il parere reso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara dal Direttore Centrale per le Autonomie del Ministero dell’Interno prot. n. 15946/14 del 4 agosto 2006.
Deducono a sostegno del gravame:
1) “Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con ricorso R.G.R. n. 1388/2006 in data 12.09.1006”, in quanto i vizi che inficerebbero l’atto impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio, si estenderebbero anche in via propria e/o derivata sugli atti impugnati con i motivi aggiunti.
2) “Violazione dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alla violazione e falsa applicazione del comma 3 del medesimo articolo. Violazione dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alla violazione e falsa applicazione del precedente n. 1. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento”, in quanto il decreto presidenziale impugnato e la allegata Relazione del Ministero dell’Interno ignorerebbero completamente l’intervenuta dichiarazione di decadenza del Sindaco di Pontremoli pronunciata dal Tribunale di Massa con sentenza 1° agosto 2006 n. 492, divenuta incontrovertibile il 6 agosto 2006; ignorerebbero inoltre che della decadenza del Sindaco ha preso atto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 4 agosto 2006 “ai fini stabiliti dalla legge e dallo Statuto Comunale”, ossia ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 53, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; e ignorerebbero infine l’avvenuta attivazione della reggenza del Vicesindaco e la prorogatio della Giunta e del Consiglio fino alle nuove elezioni, nonché le intervenute dimissioni del Sindaco, circostanze tutte che avrebbero dovuto escludere la possibilità di ricorrere al procedimento di scioglimento ex artt. 43, 3° comma, e 141, lett. b), n. 2, del D. Lgs. 267/2000.
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DIRITTO
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4. Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie in esame, il Sindaco del Comune di Pontremoli, dimessosi il 17 luglio 2006, è stato dichiarato decaduto dalla carica, dal Tribunale di Massa, con sentenza 1° agosto 2006 n. 492, non appellata e intervenuta prima della scadenza del termine di 20 giorni che, ai sensi dell’art. 53, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, rende le dimissioni irrevocabili ed efficaci.
Il problema all’esame del Collegio consiste nello stabilire se in tale situazione debba trovare applicazione l’art. 53, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 – che disciplina l’ipotesi di decadenza del Sindaco – ovvero l’art. 53, 3° comma, del medesimo D. Lgs. - che disciplina l’ipotesi di dimissioni del Sindaco – con la conseguenza che, fermo restando lo scioglimento del Consiglio Comunale in entrambi i casi, nel primo caso “Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco”, e sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vicesindaco, mentre nel secondo caso contestualmente allo scioglimento del Consiglio si procede alla nomina di un commissario.
A tal fine dirimente è la disposizione di cui all’art. 84, 3° comma, del D.P.R. n. 570/1960, dettata in materia di contenzioso elettorale, in forza del quale “L’esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello”.
La dizione utilizzata, “in pendenza di ricorso alla Corte di appello”, e non già “in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso alla Corte di appello”, appare inequivocabile, con la conseguenza che l’esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale civile sui ricorsi in materia elettorale resta sospesa solo ove sia stato proposto ricorso alla Corte di appello.
In ogni caso, a prescindere dal dato letterale, che per la sua inequivocità non dà ingresso ad interpretazioni di carattere logico-sistematico, la richiamata disposizione, ove non fosse interpretata nei termini suindicati, non avrebbe alcun senso, in quanto meramente ripetitiva della regola generale vigente al momento dell’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 570/1960, secondo la quale le sentenze di primo grado non erano esecutive.
Né induce a diverso avviso il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1392/2002 – richiamato nell’impugnato decreto del Prefetto della Provincia di Massa Carrara prot. W.A. 8406/2-14/Area II dell’8 agosto 2006 – essendo stato reso in fattispecie diversa da quella in esame, e precisamente ai fini della convocazione dei comizi elettorali a seguito di annullamento delle elezioni ovvero a seguito di ineleggibilità del Sindaco, che comporta come conseguenza la caducazione del Consiglio, e nello stesso si è tenuto pertanto conto dell’operatività anche dell’art. 85 del D.P.R. n. 570/1960 in forza del quale, nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, “Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva”. E in detta ipotesi il parere richiede non solo l’esecutività della sentenza ma anche il suo passaggio in giudicato.
Discende da quanto sopra – in accoglimento di un profilo di censura sviluppato con il secondo motivo di ricorso, e riproposto con i motivi aggiunti – che nella fattispecie in esame avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 53, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e non il terzo comma del medesimo articolo, atteso che le dimissioni del Sindaco hanno acquisito efficacia quando la decadenza del Sindaco dalla carica era stata già dichiarata con la sentenza del Tribunale di Massa 1° agosto 2006 n. 492, esecutiva, non essendo stato avverso la stessa interposto appello.
Quanto, poi, alla sospensione del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario nelle more della procedura di scioglimento del Consiglio stesso, disposte con il decreto del Prefetto della Provincia di Massa Carrara prot. W.A. 8406/2-14/Area II dell’8 agosto 2006, il dedotto difetto di motivazione (quarto motivo di ricorso) risulta fondato, tenuto conto che l’art. 141, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 consente di disporre in tal senso, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio, solo “per motivi di grave e urgente necessità”, che nel caso di specie non risultano esplicitati né sono deducibili dalla scarna lettera di dimissioni del Sindaco giustificate con inespressi “motivi annunciati di discontinuità politica e di salute”, né tanto meno dall’asserita “incertezza determinatasi già da alcuni mesi in seno al Consiglio Comunale”, cui secondo il Prefetto sarebbero riconducibili i “motivi … di discontinuità politica” ai quali si fa cenno nelle suindicate dimissioni, trattandosi di espressioni troppo generiche non idonee ad integrare una congrua motivazione e che, peraltro, non appaiono suffragate dai fatti.
I profili esaminati risultano fondati e assorbenti di ogni altro, e determinano l’accoglimento del ricorso.
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5. Quanto alle spese di giudizio sussistono, tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TOSCANA, 1^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 16 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente Saverio Romano Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 FEBBRAIO 2007
Firenze, lì 12 FEBBRAIO 2007
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