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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2007 n. 69
Pres. Renato VivenziO;Est.Davide Ponte


Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Termine per impugnare.

Il termine per impugnare la deliberazione di adozione del piano regolatore generale o di una sua variante decorre dal momento in cui essa risulti portata a conoscenza dell’interessato e, ove ciò non risulti e la delibera di adozione venga per la prima volta portata a conoscenza attraverso il diniego del titolo edilizio, il termine decorre da quest’ultimo momento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALAINO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 886 del 2006, proposto da:
Alberto Zanetti, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro



 

Comune di Moneglia, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21/18-20;

 


per l'annullamento
del provvedimento del Funzionario Responsabile, prot. n. 6650 del 31/7/2006,
avente ad oggetto diniego di istanza di permesso di costruire "per lavori di
recupero, per locali abitativi, nella casa sita in Via Figarolo Mare"; nonché
di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente e/o
comunque connesso e, in particolare: - del relativo parere espresso dalla
Commissione Edilizia Comunale Integrata reso nella seduta del giorno 11/7/06;
- della relativa comunicazione prot. n. 6269 del 14 - 18/7/2006 ex art. 10 bis
della legge n. 241/1990; - "in parte qua" della Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 5/3/2002, avente ad oggetto: Recepimento L.R. n. 24/81
sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti relativamente al territorio
comunale..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moneglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/01/2007 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierno ricorrente esponeva, quale proprietario di civile abitazione in Moneglia, di aver presentato un progetto per il recupero a fini abitativi del sottotetto.
Con il provvedimento di cui in epigrafe l’amministrazione adottava il diniego per l’insussistenza del presupposto dell’altezza massima esistente pari a m. 1,80.
All'atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione degli artt. 10 e 12 T.U. edilizia, 1 e 2 l.r. 24\01 e 3 l. 241\90, eccesso di potere sotto i profili del contraddittorietà, illogicità e del difetto di motivazione e di istruttoria, per assenza di esplicazione dell’iter logico seguito;
- analoghe censure sotto il connesso profilo dell’illegittimità del limite di m. 1,80 dell’esistente fissato dalla delibera consiliare n. 11\2002.
Il Comune di Moneglia, costituitosi in giudizio, chiedeva la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 11\1\2007 la causa passava in decisione.

DIRITTO




La presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa del diniego con cui è stato respinto il progetto di recupero del sottotetto esistente per assenza del presupposto, stabilito con la delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 7 l.r. 24\01, dell’altezza minima dell’esistente pari ad almeno m. 1,80.
In termini di ammissibilità, la delibera consiliare da cui deriva la limitazione contestata con il diniego assume gli evidenti connotati dell’atto generale, analogamente ad una disposizione pianificatoria: in proposito un parte della giurisprudenza ritiene che il termine per impugnare la deliberazione di adozione del p.r.g. o di una sua variante decorre dal momento in cui essa risulti portata a conoscenza dell'interessato e, ove ciò non risulti e la delibera di adozione venga per la prima volta portata a conoscenza attraverso il diniego del titolo edilizio, il termine decorre da quest'ultimo momento (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5856 e T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 30 ottobre 2003 , n. 1383).
Peraltro, il ricorso appare infondato nel merito a prescindere dalla consistenza delle eccezioni preliminari.
Infatti, se per un verso il primo motivo concernente il difetto di motivazione si scontra con l’evidenza delle ragioni sottese alla determinazione, derivante dall’analisi degli atti del procedimento e del provvedimento conclusivo il quale, come emerge peraltro dalla stessa narrativa in fatto e in diritto del ricorso (che dimostra la piena consapevolezza in capo al ricorrente della motivazione) si fonda sulla carenza del presupposto suddetto, per un altro verso le censure di effettiva rilevanza sostanziale vanno a contestare la legittimità di una tale limitazione rispetto alla disciplina vigente.
A quest’ultimo riguardo, le censure non colgono nel segno nei termini dedotti, atteso che il limite in contestazione trova il proprio fondamento nella disciplina regionale, né la relativa previsione appare viziata in termini di manifesta irragionevolezza alla luce delle invocate peculiarità del contesto del territorio comunale richiamate dalla difesa comunale.
Sotto il primo profilo, l’art. 7 l.r. 24 cit. prevede che il Comune possa con motivata deliberazione del Consiglio comunale, “nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle precedenti norme laddove gli interventi determinino la creazione di nuove unità abitative o introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri architettonici degli edifici”.
Nel caso de quo, la previsione rientra nelle particolari prescrizioni di cui alla seconda parte della disposizione legislativa appena richiamata: ciò emerge sia dalle premesse della delibera stessa e dalle relative finalità, sia dall’analisi degli effetti della prescrizione, avente ad oggetto effettivamente i caratteri architettonici degli edifici siti nel territorio comunale, connotato da elementi peculiari che giustificano l’adozione di prescrizioni specifiche (ma pur sempre generali come imposto dalla norma stessa).
Sotto il secondo profilo, la previsione non appare censurabile nei dedotti termini di manifesta illogicità ma solo opinabile nel merito, con ciò ponendosi oltre i limiti del sindacato giurisdizionale. Come emerge dalla lettera e dalla ratio della norma la stessa prevede per il Comune la facoltà di porre limiti generali alla concreta operatività della disciplina derogatoria, consistenti nella possibilità o di escludere l’applicabilità della intera legge in certe parti del territorio ovvero di porre dei limiti per tutti gli edifici, stante le riconosciute peculiarità del territorio.
In via generale, la previsione di cui all’art. 7 costituisce uno dei punti che rendono la normativa regionale in esame compatibile con l’ordinamento anche costituzionale vigente, atteso che, nell’ambito di una previsione legislativa eccezionale di deroga, viene ad essere garantita in capo alle amministrazioni competenti in sede amministrativa la facoltà di predisporre delle generali limitazioni che, quindi, consentono il riespandersi della ordinaria disciplina urbanistica vigente. In termini di ragionevolezza, inoltre, se è possibile l’esclusione generalizzata della deroga per intere porzioni territoriali a maggior ragione è ammissibile la previsioni di limitazioni particolari concernenti le caratteristiche architettoniche degli edifici.
In via particolare, il Comune di Moneglia si è avvalso della facoltà prevista in termini non manifestamente irragionevoli: infatti, la limitazione concernente la consistenza minima dei volumi qualificabili in termini di sottotetto recuperabile concerne una prescrizione tesa alla tutela dei caratteri architettonici degli edifici, escludendo un’eccessiva modifica dell’esistente ritenuta incompatibile con i caratteri del tessuto urbano. Le modifiche derivanti dall’innalzamento dei sottotetti vanno certamente ad incidere su alcuni dei normali caratteri architettonici degli edifici, quali l’altezza, l’ingombro e la consistenza delle relative coperture.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, va respinto.
Sussistono giusti motivi, anche per la novità della questione, per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11/01/2007 con l'intervento dei signori:
Renato Vivenzio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Depositata In Segreteria
Il 19/01/2007



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