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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 14 febbraio 2007 n. 171
Pres. L. Papaiano; Est. U. Di Benedetto
M. Giunchi ed altra (Avv. V. Girani) contro il Comune di Cesena (non costituito) e la Regione Emilia Romagna (non costituita) e nei confronti di L. Evangelisti ed altra (Avv. G. De Bellis)


Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono – Mancanza di un titolo di proprietà idoneo a chiedere il provvedimento amministrativo - Violazione delle disposizioni in materia di distanze o realizzazione dell’opera su terreno altrui – Sanatoria - Illegittimità

In materia edilzia, qualora emerga ictu oculi, la mancanza di un titolo di proprietà idoneo a chiedere il provvedimento amministrativo, come nel caso in cui emerga incontrovertibilmente la violazione delle disposizioni in materia di distanze o la realizzazione dell’opera su terreno altrui, non è consentito all’Amministrazione rilasciare un atto di sanatoria delle opere realizzate


N. 1559/1997
REG.RIC.
N. REG.SEN.171
ANNO 2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA




composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. GianCarlo Mozzarelli Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso N. 1559/1997 proposto da
Giunchi Mauro e Sirri Orietta, rappresentati e difesi dall’Avv. Valerio Girani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Marco Masi, in Bologna, piazza Malpighi n. 4/3;

contro



il Comune di Cesena, non costituito in giudizio;
La Regione Emilia – Romagna, non costituita in giudizio;

e nei confronti
di Evangelisti Luciano e Domeniconi Graziella, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avv. Gabriele De Bellis, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Pier Furio Zelaschi, in Bologna, via Castiglione n. 37;


per l’annullamento
-dell’autorizzazione edilizia in sanatoria, n. 0031/97 del 22 marzo 1997 relativa alla realizzazione di un bacino di raccolta di acque piovane per uso irriguo;
-nonché degli atti presupposti e conseguenti al provvedimento impugnato ed in particolare dell’autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla Regione Emilia – Romagna 60/CE n. 969/97, relativa all’esecuzione dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati Evangelisti Luciano e Domeniconi Graziella intimati;
Uditi all’udienza del 24/1/2007 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.I ricorrenti sono titolari di un terreno confinante con un lotto di proprietà dei controinteressati Evangelisti Luciano e Domeniconi Graziella. Riferiscono che questi ultimi hanno realizzato un bacino di raccolta di acque, in parte sconfinante sulla proprietà dei ricorrenti, in corrispondenza dell’argine del bacino.
A seguito della presentazione di un’apposita istanza dei controinteressati, il Comune di Cesena ha rilasciato un’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 0031/97 del 22 marzo 1997.
Avverso questo provvedimento, nonché dell’autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla Regione Emilia – Romagna 60/CE n. 969/97, relativa all’esecuzione dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino, hanno presentato ricorso al Tar, deducendone l’illegittimità.
Le Amministrazioni intimate, non si sono costituite in giudizio.
I controinteressati intimati con il ricorso introduttivo si sono costituiti in giudizio, controdeducendo puntualmente alle avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 47/2006 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuaria che, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Nel merito, per quanto concerne la costruzione oggetto dei provvedimenti impugnati va osservato quanto segue.
L’opera in parola, come del resto già rilevato dalla sentenza del Tribunale di Forlì – sez- di Cesena, n. 158 del 14 aprile 2005, costituisce una costruzione ad uso rurale, posta a servizio dell’attività agricola del fondo, rientrante nella definizione “costruzioni rurali e di servizio” di cui all’articolo 78 del PRG di Cesena che, a tal fine, richiama le costruzioni di cui al punto b dell’articolo 65, la cui lettera b6) prevede appunto le vasche ad uso irriguo. Come accertato dal CTU nel giudizio civile suddetto, l’opera in parola è dotata di un argine in terra su tre lati, con un dislivello dalle sommità degli argini al piano di campagna di oltre 4,00 metri con capienza di mc. 800.
3. Ciò premesso il ricorso è fondato.
Nel caso in esame sussiste la violazione dell’articolo 78 delle NTA del PRG, dedotta con il primo motivo di ricorso, in quanto la distanza di m. 10 dal confine, contemplata da detta norma, è testualmente prevista per tutte le costruzioni rurali e di servizio che, come sopra precisato, sono quelle di cui all’articolo 65, lettera b) tra le quali rientrano le vasche ad ad uso irriguo come quella oggetto dei provvedimenti impugnati.
4.Inoltre, è pacifico che, nella specie sussiste anche lo sconfinamento sul terreno dei ricorrenti, come dedotto con il secondo motivo di ricorso.
Vero è che ogni provvedimento amministrativo è rilasciato con la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi” e, quindi, non pregiudica la possibilità di eventuali privati controinteressati a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti e, quindi, non incombe all’autorità che emana i provvedimenti di compiere complesse ricognizioni giuridico – documentali ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto amministrativo (cfr.Cons.Stato, Sez.V 2 ottobre 2002, n.5165, Cons.Stato, Sez.IV 3201/06).
Tuttavia, in materia edilzia, qualora emerga ictu oculi, la mancanza di un titolo di proprietà idoneo a chiedere il provvedimento amministrativo, come nel caso in cui emerga incontrovertibilmente la violazione delle disposizioni in materia di distanze o la realizzazione dell’opera su terreno altrui, non è consentio all’Amministrazione rilasciare un atto di sanatoria delle opere realizzate.
Infatti, la legittimazione a chiedere la sanatoria edilizia non può che coincidere con la legittimazione a chiedere il permesso di costruzione, stante la portata generale della previsione di cui all’art.4 della legge n.10/1977, sostituito dall’articolo 11 del T. U. in materia edilzia n. 380 del 2001, in quanto la funzione della sanatoria è soltanto quello di consentire la permanenza delle opere edilizie realizzate senza titolo, fermo restando la necessità di tutti gli altri presupposti per chiedere, in via ordinaria, i titoli edilizi.
Pertanto, così come non è consentito all’Amministrazione rilasciare un permesso di costruzione ove emerga ictu oculi la violazione delle distanze dal confine ed a maggior ragione ove emerga che parte dell’opera realizzata insista sul terreno altrui, così non è consentito rilasciare una sanatoria edilizia ove emerga, ictu oculi, la medesima violazione (Tar per l’Emilia – Romagna, sez. II, n. 3260 del 19.12.2006).
5. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Cesena e la Regione Emilia – Romagna nonchè i controinteressati Evangelisti Luciano e Domeniconi Graziella, in solido, al pagamento delle spese di causa in favore del Comune che si liquidano in euro 3.000 (tremila), oltre I. V. A. e C. P. A...
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, il giorno 24 gennaio 2007.

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Bologna, li 14.02.2007



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