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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 30 gennaio 2007 n. 625
Pres. Corasaniti, Rel. Calveri
G. Bolognesi (Avv. C. Rienzi)c/ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altri (Avv. dello Stato)


Concorso pubblico – Esclusione – Valutazione dei candidati - Comparazione e modifica dei punteggi finali dei candidati – Illegittimità – Ragioni

E’ illegittima la procedura concorsuale basata su valutazioni provvisorie suscettibili di essere modificate a seconda dell’esito delle prove degli altri concorrenti e sulla base di una valutazione comparativa di tutti i partecipanti, in quanto queste costituiscono una forma di relativizzazione delle valutazioni, con la conseguente compromissione del principio di certezza dell’attività valutativa e conseguente lesione degli interessi dei partecipanti al concorso (nella fattispecie, dopo la conclusione di tutte le prove selettive, era stato assegnato a ciascun candidato, non il punteggio definitivo, bensì un punteggio ancora provvisorio e modificabile a seguito della valutazione comparativa dei punteggi di tutti i candidati).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(sezione Terza - bis)




composto dai signori:
Saverio Corasaniti presidente
Massimo Luciano Calveri consigliere rel.
Francesco Arzillo consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi riuniti n. 9783/2004 e n. 9126/2005, proposti

da



Bolognesi Giancarlo, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale delle Milizie, n. 9;

contro



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero della Pubblica Istruzione); Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; Commissione giudicatrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; tutti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;

e nei confronti
a.- quanto al primo ricorso, di Franceschi Giuseppe;
b.- quanto al secondo ricorso, del medesimo Franceschi Giuseppe e di Petrini Alberto;




per l'annullamento, previa sospensione,
a.- quanto al primo ricorso: della decisione di non ammettere il ricorrente alle prove dell’esame finale relative al corso concorso di cui al bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, con cui l’amministrazione scolastica ha indetto il corso concorso per dirigenti scolastici riservato ai c.d. presidi incaricati, nonché per l’annullamento degli atti presupposti;
b.- quanto al secondo ricorso: dell’atto di non promozione del ricorrente alle prove dell’esame finale relative al corso concorso sopra menzionato, nonché per l’annullamento degli atti presupposti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria decisione n. 4095/06 del 31 maggio 2006 recante l’ordine di disporre l’integrazione del contraddittorio;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 novembre 2006 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO-DIRITTO



1.- Con ricorso notificato tra il 1 e il 2 ottobre 2004 il prof. Giancarlo Bolognesi ha impugnato la sua mancata ammissione al corso concorso per dirigenti scolastici riservato ai c.d. presidi incaricati, indetto dall’Amministrazione scolastica con bando pubblicato sulla G.U. n. 100 del 20 dicembre 2002.
Deducendo violazione e falsa applicazione delle norme e principi generali sulla trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali di cui al d.p.r. n. 487/1994, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, il ricorrente si doleva del fatto che le prove scritte e quelle orali del concorso fossero caratterizzate da diverse irregolarità.
Resistevano al ricorso le Amministrazioni scolastiche intimate.
Alla camera di consiglio del 12 novembre 2004 l’istanza di sospensiva veniva respinta; in sede di gravame, però, la misura cautelare veniva accordata (ord.za del CdS n. 5906 del 10 dicembre 2004) in ragione della sussistenza del “necessario fumus boni juris”.
2.- Ottemperando all’ordinanza cautelare del Giudice d’appello, la Commissione esaminatrice rinnovava la procedura concorsuale, all’esito della quale, con nota prot. n. 7421 del 27 giugno 2005 del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, veniva comunicato al prof. Bolognesi di non aver superato prova orale.
Avverso tale giudizio insorgeva l’interessato, con ricorso notificato in data 7 ottobre 2005, deducendo sostanzialmente le stesse censure formulate con il ricorso originario, nonché la violazione del giudicato cautelare.
3.- Con decisione n. 4095/06 in data 31 maggio 2006, riuniti i due ricorsi, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei riguardi dei candidati che hanno superato la procedura concorsuale.
4. Alla pubblica udienza del 30 novembre 2006, i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
5.- Deve darsi preliminarmente atto che il ricorrente ha ottemperato all’ordine istruttorio di integrare il contraddittorio, depositando la prova dell’avvenuto adempimento processuale.
6.- Il primo dei due ricorsi riuniti, e cioè il ric. n. 9783/2004, si appunta contro la decisione dell’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana di non ammettere il ricorrente alle prove d’esame finale relative al corso concorso per dirigenti scolastici riservato ai presidi incaricati.
6.1.- Con il primo motivo, deducendosi, fra l’altro, eccesso di potere nell’indicazione dei criteri di valutazione contenuti nei verbali della Commissione d’esame, si sostiene l’illegittimità della procedura concorsuale seguita nella fattispecie all’esame.
L’illegittimità emergerebbe dalla semplice lettura dei verbali del 21 maggio e del 18 giugno 2004 nella parte in cui si fa riferimento a valutazioni provvisorie suscettibili poi di essere modificate a seconda dell’esito delle prove orali degli altri concorrenti e alla luce della valutazione comparativa di tutti i partecipanti, così inducendo una sorta di “relativizzazione” delle valutazioni, con compromissione del principio di certezza dell’attività valutativa e conseguente lesione degli interessi dei partecipanti al concorso.
6.2.- Il profilo di censura è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
Dai verbali delle sedute della Commissione esaminatrice del corso concorso dei dirigenti scolastici per cui è causa risulta quanto segue:
“Per ogni candidato è compilata una scheda individuale che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione delle prove orali dei candidati attribuendo a ciascuno una votazione provvisoria al fine di agevolare, al termine dell’espletamento di tutte le prove orali, la valutazione comparativa di tutti i candidati e l’attribuzione a ciascuno di essi di un unico voto complessivo”.
Orbene, la decisione di attribuire alle prove orali dei candidati una votazione provvisoria mirata a facilitarne la valutazione comparativa dà corpo alla dedotta censura secondo cui l’attività valutativa ha proceduto per approssimazione, sostenendosi su criteri privi della necessaria obiettività.
Invero, a fronte della chiara previsione dell’art. 16, comma 4, del bando del corso concorso riservato ai presidi incaricati, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002 (a norma del quale “La valutazione dell’esame finale è espressa in sessantesimi, con un unico voto. Superano l’esame finale i candidati che conseguono una votazione complessiva per le due prove (scritta e orale) non inferiore a 42/60”), risulta di difficile comprensione l’intenzione della Commissione di valutare le prove orali con votazione provvisoria, atteso che la votazione complessiva avrebbe dovuto comporsi della sommatoria dei voti conseguiti nelle due distinte prove (scritta e orale).
Ne consegue che alla prova orale avrebbe dovuto attribuirsi un voto definitivo e non provvisorio.
Peraltro, la dichiara finalità di valorizzare il voto provvisorio (del quale non vi è traccia nel sistema regolamentare di riferimento) allo scopo di “agevolare…la valutazione comparativa di tutti i candidati”, assegna all’organo esaminatore margini oscillatori e fluttuanti del voto in funzione di una migliore “valutazione comparativa dei candidati”, secondo un modulo procedimentale valutativo non solo distonico (rispetto alla piana previsione regolamentare) ma privo della necessaria garanzia di determinatezza e obiettività che deve immancabilmente connotare lo svolgimento di qualsiasi prova concorsuale.
Le giustificazioni in proposito addotte dall’amministrazione (nota n. 14285/C1 in data 8 novembre 2004) non valgono a confutare le considerazioni che precedono e consistono, a ben vedere, in una non consentita reinterpretazione dei contestati criteri fissati dalla Commissione esaminatrice nei verbali in questione; criteri dei quali va quindi ribadita l’illegittimità, la quale, riverberandosi sulla procedura concorsuale, porta di conseguenza all’annullamento di quest’ultima.
7.- L’accoglimento del primo ricorso (sulla base della fondatezza del motivo iniziale, con assorbimento delle rimanenti censure), determina l’improcedibilità del secondo ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse; ciò anche in ragione del fatto che l’impugnativa coltivata con tale gravame si appunta su atto (la non promozione all’ulteriore prova di esame del medesimo corso concorso) adottato in conseguenza di misura cautelare accordata al ricorrente dal giudice d’appello, misura avente carattere interinale fino alla decisione di merito del relativo giudizio.
8.- Alla stregua di quanto precede il primo ricorso va accolto e il secondo va dichiarato improcedibile.
Possono compensarsi spese di lite e onorari di causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), ribadita la riunione dei ricorsi in epigrafe, accoglie il primo e dichiara improcedibile il secondo e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2006.
Il presidente dr. Saverio Corasaniti
Il consigliere est. dr. Massimo L. Calveri



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