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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 31 gennaio 2007 n. 707
Pres. Giulia, Rel. Giordano
A. Domenici, D. Nardi, R. Cornacchia (Avv. M. Domenici) c./ Comune di Sant’Angelo Romano (Avv. C. Ciavarella), U. Di Pietro (n.c.)


1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Legittimazione dei Consiglieri comunali - Giudizio avverso la nomina diretta di un Assessore comunale che ricopre la carica di Consigliere presso la Giunta di un altro Comune – Non sussiste – Ragioni

 

2) Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Competenza del Giudice Amministrativo nella vertenza promossa dai Consiglieri comunali avverso la nomina diretta di un Assessore – Sussiste – Ragioni – Ripartizione della giurisdizione ex D. Lgs. n. 267/00 - Interesse legittimo - Sussiste

1) Non sussiste l’interesse ad agire dei Consiglieri comunali nel giudizio avverso la nomina diretta da parte del Sindaco di un Assessore comunale che contemporaneamente ricopre la carica di Consigliere presso la Giunta di un altro Comune, in quanto la legittimazione dei Consiglieri ad impugnare gli atti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio è limitata alle sole ipotesi in cui detti atti incidano negativamente sulla loro posizione all’interno dell’organo di appartenenza, ovvero quando il ricorso sia diretto a contestarne una modifica di composizione o il funzionamento; è da escludere che l’impugnativa possa ricollegarsi al solo generico interesse al ripristino della legalità asseritamente violata, in quanto i Consiglieri, non avendo una generalizzata funzione di controllo sull’attività del Comune, non sono titolari di un interesse differenziato tale da poter configurare un’azione popolare, peraltro non consentita nell’ambito del giudizio amministrativo, eccetto casi tassativi.

 

2) Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella vertenza promossa dai Consiglieri comunali per contestare l’atto del Sindaco di nomina diretta di un Assessore, seguita dalla presa d’atto della Giunta e non da una elezione, in quanto, viene in considerazione non l’ineleggibilità o l’incompatibilità di cui al Capo II del D. Lgs. n. 267/00, di competenza del Giudice ordinario ex art. 67, bensì i requisiti per la nomina ad Assessore esterno, ex art. 47, IV comma dello stesso decreto, per cui la richiamata norma sulla giurisdizione ordinaria non sarebbe applicabile. Pertanto, non trattandosi di controversia attinente il diritto di elettorato passivo, né di una situazione di incompatibilità nei confronti di una carica elettiva, non è applicabile la disciplina del contenzioso elettorale amministrativo, nell’ambito del quale sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie attinenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità. Il ricorso, infatti, investe direttamente non posizioni di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, qual’è la posizione di chi sia stato nominato assessore comunale in base alla previsione di cui all’art. 47 D. Lgs. 267/00, equiparabile a quella di chi sia stato nominato ad una qualsiasi carica od ufficio pubblico non elettivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II BIS-

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 8913/2004 proposto da
DOMENICI Amedeo, NARDI Dino e CORNACCHIA Roberto,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Martina Domenici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Maffio Maffii n. 11, sc. C, int. 9;

contro



COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Ciavarella e domiciliato presso la Segreteria della Sezione giudicante in Roma, Via Flaminia n. 189;

e nei confronti di
DI PIETRO Umberto, non costituito in giudizio;

per l’annullamento
- della deliberazione consiliare n. 3 recante “Presa d’atto della nomina della Giunta”, adottata il 22/6/2004, nella parte in cui prevede la nomina ad assessore del controinteressato, sig. Di Pietro;
- dell’atto di nomina ad assessore del sig. Di Pietro da parte del Sindaco di Sant’Angelo Romano, datato 21/6/2004 e protocollato il 22/6/2004 col n. 003425;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la Camera di Consiglio del 23 novembre 2006, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:


FATTO



Espongono i ricorrenti che, in data 22 giugno 2004, si è insediato il Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano presieduto dal neo-eletto Sindaco, sig. Angelo Gabrielli.
Nella stessa seduta il Sindaco ha comunicato la nomina della Giunta comprendente, quale assessore esterno al Consiglio comunale, il sig. Umberto Di Pietro, in atto consigliere comunale presso il Comune di Guidonia Montecelio a decorrere dall’anno 2000.
Il Consiglio ha, quindi, formalizzato la presa d’atto della nomina della Giunta, mediante la deliberazione n. 3 adottata nella seduta in questione.
Affermano gli istanti che la nomina del Di Pietro sarebbe viziata, perché disposta in violazione del D. Lgs. n. 267/2000 che -agli artt. 47, comma 4° e 65, comma 2°- prevede l’incompatibilità di un consigliere di un Comune a ricoprire la carica di consigliere, nonché di assessore in un altro Comune.
Essi chiedono, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nei suoi scritti difensivi il Comune intimato ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, quanto al merito, ha sostenuto l’infondatezza del gravame insistendo per il suo rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Ha replicato parte ricorrente, argomentando in senso contrario ai ricorrenti e ribadendo le conclusioni precedentemente rassegnate.
Con ordinanza n. 5361 del 7 ottobre 2004 la Sezione ha disposto il rigetto della domanda cautelare, prodotta dai ricorrenti unitamente al ricorso in esame.

DIRITTO



Come accennato in narrativa, gli istanti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, mediante i quali si è proceduto al conferimento all’attuale controinteressato, estraneo al Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano, dell’incarico di assessore nel medesimo Comune.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente sul presupposto che le questioni in materia di incompatibilità dei componenti degli organi di governo dei comuni, di cui al Capo II del D.Lgs n. 267 del 2000, sarebbero di competenza del giudice ordinario, come previsto dall’art. 69 dello stesso D.Lgs.
Al riguardo i ricorrenti hanno controdedotto che, derivando la contestata nomina ad assessore da un atto del Sindaco, seguito dalla presa d’atto del Consiglio comunale, e non da una elezione, e venendo in considerazione non ineleggibilità e incompatibilità disposte dal cit. Capo II D.Lgs n. 267/2000 e sopravvenute alla elezione, bensì i requisiti per la nomina ad assessore “esterno” ex art. 47, quarto comma dello stesso D.Lgs., la richiamata norma sulla giurisdizione, contenuta nell’art. 69 sarebbe nella specie inapplicabile.
Il Collegio condivide l’assunto di parte ricorrente secondo il quale, in buona sostanza, l’attuale controversia, non attenendo nè al diritto di elettorato (passivo) nè ad una situazione di incompatibilità nei confronti di una carica elettiva, è estranea al contenzioso elettorale amministrativo nell’ambito del quale sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità (cfr. Cass. Civile, Sezioni Unite, 4 maggio 2004, n. 8469).
Il ricorso, infatti, investe direttamente non posizioni di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, qual’è la posizione di chi sia stato nominato assessore comunale in base alla previsione di cui all’art. 47, quarto comma, D.Lgs n. 267/2000, equiparabile a quella di chi sia stato nominato ad una qualsiasi carica od ufficio pubblico non elettivo, mentre la questione della incompatibilità del controinteressato a ricoprire la carica di consigliere del Comune di S. Angelo Romano, da cui deriverebbe, secondo i ricorrenti, la illegittimità della nomina ad assessore, si configura come meramente pregiudiziale rispetto a quella principale.
Ciò non è, tuttavia, sufficiente a consentire al Collegio la integrale conoscenza della materia del contendere, poichè detta questione pregiudiziale, riguardando una posizione di stato del soggetto interessato, riferibile ai diritti politici connessi allo “status” di cittadino, non può essere risolta dal giudice amministrativo neppure “incidenter tantum”, essendo riservata alla competenza del giudice ordinario ex art. 8 l. 6.12.1971, n. 1034.
Dovrebbe, quindi, sospendersi il giudizio in attesa che su tale questione possa pronunciarsi il giudice competente, ma ciò non è necessario, essendo il ricorso comunque inammissibile per difetto di interesse.
Invero, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il ricorso al giudice amministrativo è diretto alla risoluzione di controversie intersoggettive e non può di regola avere ad oggetto controversie tra organi o componenti di organi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31.1.2001, n. 358).
Pertanto la legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare atti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio è limitata alle ipotesi in cui detti atti incidono negativamente sulla loro posizione all’interno dell’organo di appartenenza, ovvero quando il ricorso sia diretto a contestarne una modifica di composizione o il funzionamento, ma sempre in relazione ad un interesse connesso al “munus” rivestito dal consigliere comunale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, parere Sez. I, 12.1.2005, n. 11272/2004).
E’ invece da escludere che l’impugnativa possa ricollegarsi solo al generico interesse al ripristino della legalità asseritamente violata, in quanto i consiglieri comunali, non avendo una generalizzata funzione di controllo sull’attività del comune, non sono titolari di un interesse differenziato rispetto al “quisque de populo”, per cui ammettere tale legittimazione configurerebbe un’azione popolare non consentita nell’ambito del giudizio amministrativo tranne tassative eccezioni espressamente previste dalla legge.
Nel caso in esame le censure proposte dai ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali, attengono alla asserita violazione delle norme che disciplinano la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio comunale, senza alcun riferimento ad eventuali ragioni per le quali la illegittimità denunciata sarebbe lesiva dell’interesse e della posizione soggettiva dei ricorrenti stessi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate per intero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2006 con l’intervento dei signori Giudici:
Patrizio GIULIA Presidente
Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore
Solveig COGLIANI Consigliere



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