T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 7 febbraio 2007 n. 961
Pres. Guerrieri, Rel. Mangia A. Nicoletti (Avv. A.M. Stramaglia)c. Comune di Roma (Avv. R. Murra) |
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Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – Istanza proposta oltre il termine ex art. 25, co.5, L.n. 241/90 – Impugnazione del tacito diniego sopravvenuto – Carenza di fatti nuovi o sopravvenuti - Irricevibilità – Sussiste - Ragioni
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E’ irricevibile, tanto l’istanza di accesso proposta oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 25, comma 5 della L. n. 241/90, quanto la successiva domanda reiterata avverso il conseguente tacito diniego, se a quest’ultima deve riconoscersi carattere meramente confermativo della prima. Infatti, sarà possibile reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa, solo in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante ed in tal caso, l’originario diniego, da intendersi rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Nel caso della presentazione di un’ulteriore domanda di accesso priva di elementi innovativi, è da escludere che riprenda a decorrere, non solo il termine previsto dall’art. 25, comma 5 suddetto, ma anche il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo, ai fini della formazione del diniego tacito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I-quater –
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ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 9596 del 2006, proposto da
Nicoletti Antonia, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Maria Stramaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via del Forte Tiburtino n. 160;
contro
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rodolfo Murra ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sulle domande di accesso ai documenti amministrativi ex lege 241/90, presentate dalla ricorrente in data 7 marzo 2006 (repertorio n. 2424 prot. CE/2006/14797) ed in data 31 marzo 2006 (repertorio n. 3402 prot. CE/2006/20075), con le quali sono state respinte le richieste di rilascio di copia autentica del verbale redatto dal Comando di Polizia Municipale U.O. V° Gruppo di Roma e dall’Ufficio Tecnico Edilizia del Municipio V° del Comune di Roma a seguito del sopralluogo effettuato in data 9 novembre 2005 presso l’immobile sito in via Castel Paternò n. 22 in Roma;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente a detto accesso e per il conseguente
ordine
al Comune di Roma di rilascio della documentazione predetta;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 24 novembre 2006 il Primo Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 11 ottobre 2006 e depositato il successivo 25 ottobre, la ricorrente chiede l’annullamento del silenzio rifiuto in epigrafe, con consequenziale riconoscimento del diritto all’accesso ai documenti richiesti.
In particolare, la ricorrente rappresenta:
- di aver denunciato in data 5 ottobre 2005 al Comune di Roma l’esecuzione, in adiacenza al fabbricato di sua proprietà, di opere edilizie e di avere, nel contempo, chiesto l’intervento delle autorità competenti al fine di impedire la prosecuzione dei lavori;
- che a seguito di tale esposto – e precisamente il giorno 9.11.2005 - il Comando di Polizia Municipale U.O. V° Gruppo di Roma, unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Edilizia del Municipio V°, effettuava un sopralluogo;
- di aver, pertanto, presentato in data 7 marzo 2006 domanda di accesso al fine di prendere visione ed estrarre copia del verbale redatto in seguito al sopralluogo;
- che, con comunicazione del 16.3.2006, il V° Gruppo di Polizia Municipale invitava l’Ufficio Tecnico a trasmettere l’esito degli accertamenti e delle verifiche effettuati;
- che, a causa del persistere del silenzio da parte dell’Ufficio Tecnico, presentava in data 31 marzo 2006 una nuova domanda di accesso alla su indicata documentazione;
- che – rimanendo anche tale domanda senza riscontro - la reiterava in data 21 giugno 2006 con lettera indirizzata per conoscenza anche all’Ufficio del Difensore Civico, il quale era il solo a riscontrarla attraverso una richiesta di notizie al Dirigente dell’U.O.Tecnica del V° Municipio di Roma.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di Roma, Municipio V°, ed a sostegno della domanda di accesso avanzata la ricorrente deduce:
- la sussistenza di un interesse attuale all’accesso;
- che nei confronti dei documenti richiesti non vige un divieto normativo di divulgazione;
- che la domanda di accesso è sufficientemente motivata.
Con atto depositato in data 7 novembre 2006 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 23 novembre 2006 – ha riferito di aver informato la ricorrente con nota in data 5 luglio 2006 prot. N. 32907 in ordine alle variazioni accertate rispetto ai progetti iniziali ed alla necessità di ulteriori accertamenti e verifiche.
Alla camera di consiglio del 24 novembre 2006 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.Il ricorso è irricevibile in quanto tardivamente proposto.
2.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente ha presentato domanda di accesso al verbale del sopralluogo effettuato dall’Amministrazione dapprima in data 7 marzo 2006 e successivamente in data 31 marzo 2006.
Ciò detto, appare evidente che il ricorso – notificato in data 11 ottobre 2006 - è stato proposto ben oltre il termine di trenta giorni, fissato dall’art. 25, comma 5, della legge n. 241/90, da computare dal “diniego dell’accesso……… tacito”, formatosi “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta” (rectius: 6 aprile 2006).
2.2. Al riguardo appare opportuno ricordare che sulla questione ha avuto modo di pronunciarsi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale – con sentenza 20 aprile 2006, n. 7 – ha affermato quanto segue:
- l’accesso è collegato ad una riforma di fondo dell’Amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e all’attività amministrativa
Ed è evidente, in tale contesto, che si creino ambito soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto;
- si tratta di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire poteri di natura procedimentale;
- il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva caratterizza la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione, tra gli altri, dell’interprete sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi;
- nel delineato contesto, il disposto legislativo dell’art. 25, commi 4 e 5 - che fissa il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull’accesso – pone un termine all’esercizio dell’azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza.
In ragione delle peculiarità dell’ipotesi in trattazione, caratterizzata dalla reiterazione della domanda di accesso (risalente a date che non consentirebbero – in ogni caso – di constatare l’osservanza del termine di legge), appare opportuno, ancora, ricordare che l’Adunanza Plenaria ha, altresì, precisato che “il carattere decadenziale del termine reca in sé – secondo ricevuti principi, come inevitabile corollario – che la mancata impugnazione del diniego entro il termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione” di un eventuale diniego successivamente intervenuto, “laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. In altre parole, il cittadino potrà reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante…..”. Esclusivamente in tal caso, l’originario diniego, da intendere rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, “non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale”.
Orbene, è evidente che l’applicazione degli esposti principi al caso di specie non può che rafforzare ulteriormente la già rilevata irricevibilità del ricorso.
Nell’ipotesi in cui si volesse, poi, ravvisare la formazione di una pluralità di dinieghi taciti – l’ultimo in esito all’istanza in data 21 giugno 2006 – il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile perché la carenza di elementi utili per poter riscontrare la presenza di fatti nuovi e, dunque, una nuova – seppure implicita - valutazione della situazione da parte dell’Amministrazione condurrebbe necessariamente ad intendere il diniego tacito da ultimo intervenuto come meramente confermativo del precedente e perciò non autonomamente impugnabile.
La soluzione dell’inammissibilità in difetto di un diniego espresso non appare, però, condivisibile, atteso che per effetto della presentazione di un’ulteriore domanda di accesso avente ad oggetto i medesimi documenti, priva di elementi innovativi (quale è quella presentata dalla ricorrente in data 21 giugno 2006, prodotta agli atti), è da escludere che riprenda a decorrere non solo il termine previsto dall’art. 25, comma 5, della legge n. 241/90 (C.d.S., Sez. VI, sent. n. 3431 del 2006) ma anche il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo, valido – come già precisato - ai fini della formazione del diniego tacito.
3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è irricevibile.
In ragione della varietà giurisprudenziale che per anni ha caratterizzato la materia e dell’epoca relativamente recente alla quale risale la richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater dichiara irricevibile il ricorso n. 9596/2006.
Compensa le spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2006, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr. Giancarlo LUTTAZI – Consigliere
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore
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